Contratto di assicurazione vita e danni sulla persona
“22 Con Te_ Personal Line”
Convenzione Ventidue Broker d’Assicurazioni S.r.l.
Contratto di assicurazione vita e danni sulla persona
(cod. schema: 22A - H)
Sottoscrizione facoltativa riservata alla clientela di Ventidue Broker d’Assicurazioni S.r.l.
Per facoltativa si intende che la sottoscrizione della presente assicurazione non è né obbligatoria né richiesta per ottenere un
prodotto bancario e/o finanziario o per ottenerlo a condizioni diverse
Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE del prodotto assicurativo composto da:
• DIP VITA
• DIP DANNI
• DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario)
E inoltre:
• Nota informativa Privacy
Edizione: 01/08/2021
AXA FRANCE VIE S.A. (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051. // Indirizzo Rappresentanz a Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx
– sito internet: xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
AXA FRANCE IARD S.A. (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assic urazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese Milano 10345000961 - REA MI-2525152 Telefono: 00-00000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle impre se di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148.
DIP VITA
Assicurazione vita di puro rischio sulla persona
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Impresa: AXA France VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia) Prodotto: 22 Con Te_ Personal Line
Data Realizzazione: 01/08/2021
Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti |
È un prodotto assicurativo dedicato ai clienti dell’intermediario Ventidue Broker d’Assicurazioni S.r.l. Ha la finalità di protezione contro l’accadimento di eventi imprevisti riconoscendo, in caso di sinistro a seconda delle varie garanzie, il pagamento di una prestazione pari al capitale assicurato o di una specifica indennità mensile. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede 4 diverse opzioni assicurative con l’offerta di una garanzia di ramo vita (cui il presente DIP Vita si riferisce) e di tre garanzie di ramo danni (la cui informativa precontrattuale è contenuta nel DIP Danni). |
Opzione di prodotto 1 (attivabile da tutti i Contraenti/Assicurati) ✓ Decesso - Indennizzo pari al Capitale Assicurato scelto al momento di sottoscrizione del contratto. Opzione di prodotto 2 (attivabile da tutti i Contraenti/Assicurati) ✓ Decesso - Indennizzo pari al Capitale Assicurato scelto al momento di sottoscrizione del contratto. Garanzia prestata congiuntamente alla copertura di ramo danni Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia. Opzione di prodotto 3 (attivabile solo da Lavoratori Dipendenti Pubblici, Lavoratori Autonomi) ✓ Decesso - Indennizzo pari al Capitale Assicurato scelto al momento di sottoscrizione del contratto. Garanzia prestata congiuntamente alle coperture di ramo danni Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia ed Inabilità Totale Temporanea da Infortunio e Malattia. Opzione di prodotto 4 (attivabile solo da Lavoratori Dipendenti Privati) ✓ Decesso - Indennizzo pari al Capitale Assicurato scelto al momento di sottoscrizione del contratto. Garanzia prestata congiuntamente alle coperture di ramo danni Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Xxxxxxxx e Perdita d’Impiego Involontaria. L’ammontare del Capitale Assicurato viene scelto dal Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto, tra i seguenti importi: € 25.000,00/ € 50.000,00 / € 75.000,00 / € 100.000,00 / € 125.000,00 / € 150.000,00 / € 175.000,00/ € 200.000,00. | Non è assicurabile: 🗶 chi non è persona fisica residente in Italia; 🗶 in caso di scelta dell’Opzione di Prodotto 1 o 2, chi non sia di età compresa tra i 18 ed i 70 anni compiuti al momento della sottoscrizione e sia di età tale per cui, alla data di scadenza dell’assicurazione, abbia compiuto i 75 anni di età; 🗶 in caso di scelta dell’Opzione di Prodotto 3 o 4, chi non sia di età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti al momento della sottoscrizione e sia di età tale per cui, alla data di scadenza dell’assicurazione, abbia compiuto i 67 anni di età; 🗶 chi al momento della sottoscrizione del contratto non sia Lavoratore Dipendente Privato (requisito di assicurabilità valido solo per l’Opzione di prodotto 4) oppure non sia Lavoratore Autonomo / Lavoratore Dipendente Pubblico (requisito di assicurabilità valido solo per l’Opzione di prodotto 3); 🗶 chi abbia risposto “SI” anche ad una sola domanda contenuta all’interno del Questionario Medico o per la quale la Compagnia non abbia dato proprio consenso all’assicurabilità previo esame del Rapporto di Visita Medica. | ||
Principali esclusioni garanzia Decesso ! Suicidio del Contraente/Assicurato nei primi 12 mesi di decorrenza della polizza assicurativa; ! Atti di autolesionismo del Contraente/Assicurato; ! Pratica da parte del Contraente/Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare e allenamenti compresi); ! Uso da parte del Contraente/Assicurato di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove). |
✓ La copertura vale in tutto il mondo. |
• Al momento della sottoscrizione del contratto: devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative e il Modulo di Polizza. Devi rendere inoltre, all’interno del Modulo di Polizza, dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Se non lo fai, puoi compromettere il tuo diritto alla prestazione assicurativa • In caso di presentazione di una denuncia di sinistro: in caso di decesso del Contraente/Assicurato, il Beneficiario deve comunicare per iscritto alla Compagnia il Sinistro nel più breve tempo possibile dal suo accadimento, allegando tutta la documentazione richiesta. |
Sei tenuto a pagare un premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione per la durata scelta in fase di sottoscrizione del contratto, oppure richiedere il frazionamento annuale del Premio (senza oneri). In tal caso sono dovuti all’Impresa tutti gli importi di Premio annuale ricorrente per tutti gli anni della durata come scelta dal Contraente/Assicurato in fase di sottoscrizione. Il Premio unico anticipato è determinato in funzione dell’importo di Capitale Assicurato, applicando uno specifico tasso percentuale a seconda della durata delle coperture scelte dal Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione. I premi vanno versati all’intermediario che colloca il contratto con le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno bancario, bancomat, carte di credito. |
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 della data indicata nel Modulo di Polizza, a condizione che il Premio unico anticipato o il primo importo di premio annuale sia stato pagato e che sia stato sottoscritto il Modulo di Polizza. La copertura assicurativa ha una durata, a scelta del Contraente/Assicurato, pari a 3 o 5 anni, oppure, solo per le Opzioni di prodotto 1 e 2, pari altresì a 10 anni, senza possibilità di rinnovo alla scadenza. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
• Il contratto non prevede la sottoscrizione di una proposta. • Puoi recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di perfezionamento dello stesso (c.d. diritto di ripensamento). In tal caso, l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore e l’Impresa ti rimborserà l’intero importo di Premio unico anticipato o il primo importo di Premio annuale già corrisposto (al netto delle imposte). • Successivamente, puoi recedere dal contratto annualmente, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa. In tal caso, il recesso ha effetto dalla fine della annualità assicurativa in corso; ti verrà rimborsata la parte di Premio unico anticipato relativa al periodo di copertura pagata e non goduta al netto delle imposte. • In caso di pagamento con Premio annuale ricorrente, in seguito al recesso annuale la copertura cessa alla scadenza dell’annualità assicurativa e nessun ulteriore Premio annuale sarà dovuto. • Il recesso ha sempre effetto per tutte le garanzie come presenti all’interno dell’Opzione di Prodotto attivata. Non è prevista la possibilità di recedere soltanto da una o più garanzie. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI | X | NO | |
• Il contratto NON prevede la sospesione del pagamento dei premi • Il contratto NON prevede il diritto di riscatto o di riduzione delle prestazioni |
DIP DANNI
Assicurazione danni sulla persona
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnie: AXA France VIE S.A. / AXA France IARD S.A. (Rappresentanze Generali per l’Italia)
Autorizzate in Francia (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni e autorizzate ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento. Iscritte all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149 - I.00148.
Prodotto: 22 Con Te_ Personal Line
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? È un prodotto assicurativo dedicato ai clienti dell’intermediario Ventidue Broker d’Assicurazioni S.r.l. Ha la finalità di protezione contro l’accadimento di eventi imprevisti riconoscendo, in caso di sinistro a seconda delle varie garanzie, il pagamento di una prestazione pari al capitale assicurato o di una specifica indennità mensile. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede 4 diverse opzioni assicurative con l’offerta di tre garanzie di ramo danni (cui il presente DIP Danni si riferisce) e di una garanzia di ramo vita (la cui informativa precontrattuale è contenuta nel DIP Vita). | |
Che cosa non è assicurato? | |
Opzione di prodotto 2 (attivabile da tutti i Contraenti/Assicurati) ✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Indennizzo pari al Capitale Assicurato al momento di sottoscrizione del contratto. Garanzia prestata congiuntamente alla copertura di ramo vita Decesso. Opzione di prodotto 3 (attivabile da Lavoratori Dipendenti Pubblici, Lavoratori Autonomi) ✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Indennizzo pari al Capitale Assicurato al momento di sottoscrizione del contratto. ✓ Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia - Indennizzo pari all’Indennità Mensile Assicurata, per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità. Le Garanzie sono prestate congiuntamente alla copertura di ramo vita Decesso. Opzione di prodotto 4 (attivabile da Lavoratori Dipendenti Privati) ✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Indennizzo pari al Capitale Assicurato al momento di sottoscrizione del contratto. ✓ Perdita d'Impiego Involontaria - Indennizzo pari all’Indennità Mensile Assicurata, per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. L’ammontare del Capitale Assicurato viene scelto dal Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto, tra i seguenti importi: € 25.000,00/ € 50.000,00 / € 75.000,00 / € 100.000,00 / € 125.000,00 / € 150.000,00 / € 175.000,00/ € 200.000,00. La relativa Indennità Mensile Assicurata in riferimento alla garanzia Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia corrisponde sempre all’1% del Capitale Assicurato. L’Indennità Mensile Assicurata per il caso di Perdita d’Impiego involontaria è sempre pari ad un importo di € 500,00. | Non è assicurabile: 🗶 chi non è persona fisica residente in Italia; 🗶 in caso di scelta dell’Opzione di Prodotto 1 o 2, chi non sia di età compresa tra i 18 ed i 70 anni compiuti al momento della sottoscrizione e sia di età tale per cui, alla data di scadenza dell’assicurazione, abbia compiuto i 75 anni di età; 🗶 in caso di scelta dell’Opzione di Prodotto 3 o 4, chi non sia di età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti al momento della sottoscrizione e sia di età tale per cui, alla data di scadenza dell’assicurazione, abbia compiuto i 67 anni di età; 🗶 chi al momento della sottoscrizione del contratto non sia Lavoratore Dipendente Privato (requisito di assicurabilità valido solo per l’Opzione di prodotto 4) oppure non sia Lavoratore Autonomo / Lavoratore Dipendente Pubblico (requisito di assicurabilità valido solo per l’Opzione di prodotto 3); 🗶 chi abbia risposto “SI” anche ad una sola domanda contenuta all’interno del Questionario Medico o per la quale la Compagnia non abbia dato proprio consenso all’assicurabilità previo esame del Rapporto di Visita Medica; 🗶 in relazione all'Opzione 4 per la garanzia Perdita di Impiego, non sono assicurati i lavoratori assunti con contratto di lavoro di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente / a chiamata, stagionale, di lavoro domestico, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana); assunti da imprese familiari. |
Principali esclusioni garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia e Inabilità Totale Temporaneada Infortunio o Malattia ! Atti di autolesionismo dell’Assicurato, incluso il tentato suicidio; ! Pratica da parte dell’Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico; ! Uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive; ! Abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti. Principali esclusioni garanzia Perdita d’Impiego Involontaria ! Risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del Contraente/Assicurato; ! Disoccupazione è conseguenza di pensionamento o prepensionamento o dimissioni concordate e/o incentivate dal datore di lavoro; ! Disoccupazione è conseguenza di licenziamento per giusta |
Dove vale la copertura?
causa, giustificato motivo soggettivo o disciplinare;
! Perdita di Impiego conseguenza della naturale scadenza di un termine apposto al contratto di lavoro.
✓ La copertura vale in tutto il mondo.
• Al momento della sottoscrizione del contratto: devi compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative e il Modulo di Polizza. Devi rendere inoltre, all’interno del Modulo di Polizza, dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Se non lo fai, puoi compromettere il tuo diritto alla prestazione assicurativa.
• Nel corso della durata del contratto: in caso di scelta dell’Opzione di prodotto 4 e di variazione del tuo status lavorativo di lavoratore dipendente privato puoi decidere di comunicare la circostanza alla Compagnia richiedendo la cessazione di tutte le garanzie attivate (con diritto alla restituzione della parte di premio non goduto).
• In caso di presentazione di una denuncia di sinistro: devi comunicare per iscritto alla Compagnia il Sinistro nel più breve tempo possibile dal suo accadimento, allegando tutta la documentazione richiesta.
Sei tenuto a pagare un premio unico in via anticipata e in un’unica soluzione per la durata scelta in fase di sottoscrizione del contratto, oppure richiedere il frazionamento annuale del Premio (senza oneri). In tal caso sono dovuti all’Impresa tutti gli importi di Premio annuale ricorrente per tutti gli anni della durata come scelta dal Contraente/Assicurato in fase di sottoscrizione.
Il Premio unico anticipato è determinato in funzione dell’importo di Capitale Assicurato, applicando uno specifico tasso percentuale a seconda della durata delle coperture scelte dal Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione.
I premi vanno versati all’intermediario che colloca il contratto con le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno bancario, bancomat, carte di credito.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 della data indicata nel Modulo di Polizza, a condizione che il Premio unico anticipato o il primo importo di premio annuale sia stato pagato e che sia stato sottoscritto il Modulo di Polizza.
La copertura assicurativa ha una durata, a scelta del Contraente/Assicurato, pari a 3 o 5 anni, oppure, solo per le Opzioni di prodotto 1 e 2, pari altresì a 10 anni, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.
Come posso disdire la polizza?
• Puoi recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di perfezionamento dello stesso (c.d. diritto di ripensamento). In tal caso, l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore e la Compagnia ti rimborserà l’intero importo di Premio unico anticipato o il primo importo di Premio annuale già corrisposto (al netto delle imposte).
• Successivamente, puoi recedere dal contratto annualmente, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa. In tal caso, il recesso ha effetto dalla fine della annualità assicurativa in corso; ti verrà rimborsata la parte di Premio unico anticipato relativa al periodo di copertura pagata e non goduta al netto delle imposte.
• In caso di pagamento con Premio annuale ricorrente, in seguito al recesso annuale la copertura cessa alla scadenza dell’annualità assicurativa e nessun ulteriore Premio annuale sarà dovuto.
• Il recesso ha sempre effetto per tutte le garanzie come presenti all’interno dell’Opzione di Prodotto attivata. Non è prevista la possibilità di recedere soltanto da una o più garanzie.
DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
Assicurazione vita e danni sulla persona
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Imprese: AXA France VIE S.A. / AXA France IARD S.A. (Rappresentanze Generali per l’Italia)
Prodotto: 22 Con Te_ Personal Line
Data Realizzazione: 01/08/2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. |
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
RAMO VITA (garanzia Decesso) – RAMO DANNI (garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia) |
AXA FRANCE VIE S.A. (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese 08875230016 - REA MI-2525395 - Telefono: 02/00000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149. |
Patrimonio netto di AXA France Vie: 9.954 milioni di euro di cui 487,7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 9.466,3 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 31/12/2020). |
RAMO DANNI (garanzia Perdita d’Impiego Involontaria) |
AXA FRANCE IARD S.A. (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese Milano 10345000961 - REA MI-2525152 Telefono: 02/00000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148. |
legales.html. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata alle somme assicurate ed ai massimali seguenti. Ramo vita • Decesso (Opzioni di prodotto 1, 2, 3 e 4): L’ammontare del Capitale Assicurato viene scelto dal Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto, tra i seguenti importi: € 25.000,00 /€ 50.000,00 / € 75.000,00 / € 100.000,00 / € 125.000,00 / € 150.000,00 /€ 175.0000,00 / € 200.000,00. Ramo danni • Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (Opzioni di prodotto 2, 3 e 4): L’ammontare del Capitale Assicurato coincide sempre con quello scelto per il Decesso • Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (Opzione di prodotto 3): massimo 12 Indennità Mensili Assicurate per ogni sinistro e massimo 24 Indennità Mensili Assicurate nel corso della durata del contratto. L’ammontare di ciascuna Indennità Mensile Assicurata è sempre pari al 1% del Capitale Assicurato. • Perdita d’Impiego Involontaria (Opzione di prodotto 4): massimo 12 Indennità Mensili Assicurate per ogni sinistro e massimo 24 Indennità Mensili Assicurate complessive nel corso della durata del contratto. L’ammontare di ciascuna Indennità Mensile Assicurata è sempre pari ad € 500,00. In tutte le Opzioni di Prodotto, le garanzie Decesso ed Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sono prestate “a primo evento”. La Compagnia, cioè, paga il Capitale Assicurato una volta soltanto, in riferimento al primo dei due eventi che si verificano. |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
Ramo Vita Esclusioni garanzia Decesso (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Vita): - Pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: • sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing; • i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio; - Partecipazione attiva dell’Assicurato a risse in cui l'Assicurato partecipi attivamente, con esclusione della finalità di legittima difesa, dell'assistenza alle persone in pericolo o dell'adempimento del dovere professionale; - Rischi derivanti da viaggio aereo, salvo che l’Assicurato sia un passeggero che paga regolare tariffa di viaggio, oppure sia un membro dell'equipaggio, su un tragitto regolare gestito da una compagnia aerea autorizzata; - Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati); - Effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo; - Guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; - Atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; - Conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale. Altre limitazioni garanzia Decesso: - Gli importi di Capitale Assicurato scelti dal Contraente/Assicurato per le coperture Decesso ed Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia devono sempre coincidere. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx garanzia Invalidità Totale Permanente (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): - Pratica da parte dell’Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: • sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di |
roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, xxx, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing; • i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio; - Esposizione deliberata da parte dell’Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); - Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati); - Effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo; - Guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; - Atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; - Conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale. Altre limitazioni garanzia Invalidità Totale Permanente: - Gli importi di Capitale Assicurato scelti dal Contraente/Assicurato per le coperture Decesso ed Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia devono sempre coincidere. Esclusioni garanzia Inabilità Totale Temporanea (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): - pratica da parte dell'Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi: - sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing; - i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio; - esposizione deliberata da parte dell'Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati); - effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo; - interruzioni di lavoro dovute a parto, gravidanza, aborto terapeutico e complicazioni derivanti da tali eventi; - trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali (salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica a seguito di un Infortunio occorso durante il periodo di validità della copertura); - inabilità derivante da nevrosi, stress, epilessia, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare, a meno che l'Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale per almeno 15 giorni o sia stato messo sotto tutela o curatela dalle autorità competenti; - guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari; - atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui l'assicurato abbia preso parte attiva; - conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l'utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale. Altre limitazioni garanzia Inabilità Totale Temporanea: - Periodo di Franchigia: 30 giorni (il primo Indennizzo, pari a una Indennità Mensili Assicurata, è pertanto corrisposto decorsi almeno 60 giorni consecutivi di inabilità). - Periodo di Riqualificazione che deve intercorrere tra due Sinistri ai fini della indennizzabilità anche del Sinistro successivo: 30 giorni se la causa del Sinistro successivo è diversa da quella del Sinistro precedente, o 90 giorni se la causa del Sinistro è la stessa del sinistro precedente. Esclusioni garanzia Perdita d’Impiego Involontaria (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): - Alla data di decorrenza dell’assicurazione, il Contraente/Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita d’Impiego Involontaria, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; - La Perdita d’Impiego Involontaria è conseguenza di pensionamento o prepensionamento; - il Contraente/Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova / mancato superamento del periodo di prova; - Contratto di lavoro non regolato dalla legge italiana; - il Contraente/Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana; - Licenziamento tra congiunti, ascendenti, discendenti e collaterali, salvo il caso di liquidazione dell’azienda; - il Contraente/Assicurato è assunto con un contratto di lavoro (ancorché a tempo indeterminato) rientrante in una delle seguenti categorie: contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente/stagionale, di lavoro domestico, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana); Altre limitazioni garanzia Perdita d’Impiego Involontaria: - Periodo di Franchigia: 30 giorni (il primo Indennizzo, pari a una Indennità Mensili Assicurata, è pertanto corrisposto decorsi almeno 60 giorni consecutivi di disoccupazione). - Periodo di Riqualificazione che deve intercorrere tra due Sinistri ai fini della indennizzabilità e del Sinistro successivo: 90 giorni. |
Le Prestazioni per i casi di Decesso ed Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia non sono mai cumulabili tra di loro. In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l’Impresa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America (esclusione applicabile sia al Ramo Vita che al Ramo Danni). |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: I sinistri vanno denunciati alla società AXA PARTNERS nel più breve tempo possibile, con una delle seguenti modalità: - via posta (anche raccomandata): AXA Partners, Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - via e-mail: xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx - via fax: 00.00000000 - Web (ad eccezione della garanzia Decesso): sito internet: xxxxxxxxx.xxx/xx anche utilizzando l’apposito modulo di denuncia sinistro (richiedibile ai contatti sopra indicati), allegando alla denuncia la seguente documentazione (in copia): DECESSO: - documento di identità di tutti i Beneficiari; - certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dal Comune, e certificato necroscopico rilasciato dall'ASL attestante causa iniziale, intermedia e finale del decesso; - relazione medica attestante le cause del decesso; - al fine di permettere all’Impresa l’esatta identificazione dell’avente o degli aventi diritto all’Indennizzo: (i) Dichiarazione Sostituiva dell'Atto di Notorietà, rilasciata di fronte ad un Ufficiale di Stato Civile con firma autenticata, in cui risulti se l’Assicurato deceduto abbia lasciato testamento o meno, e nel quale siano indicati l’elenco dei suoi eredi, la loro data di nascita e capacità di agire, nonché il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi sono gli unici, e non vi sono altri eredi oltre a quelli indicati); (ii) inoltre, solo se l’Assicurato deceduto ha lasciato testamento: copia autentica del testamento pubblicato. Inoltre, solo in caso di decesso da infortunio/incidente stradale/omicidio/suicidio - Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro. INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA: - documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità; - relazione Medico-Legale, attestante l'Invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti). Inoltre, solo in caso di invalidità da infortunio/incidente stradale - Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro. INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA: - documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità; - certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante la causa, la data di inizio e la data dell'eventuale fine del periodo di Inabilità Totale Temporanea. Inoltre, solo in caso di inabilità da infortunio/incidente stradale - Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro. |
XXXXXXX X’XXXXXXX: - documento di identità del Contraente/Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale - scheda professionale, datata recentemente, rilasciata dal Centro per l'Impiego, contenente le seguenti informazioni: - data di inizio e fine di tutti i lavori svolti - tipologia di contratto e numero di ore lavorative settimanali Inoltre, solo in caso di perdita definitiva del posto di lavoro: - lettera di licenziamento inviata dal datore di lavoro al Contraente/Assicurato. Avvertenza – tale lettera deve essere datata, firmata e timbrata dal datore di lavoro e deve contenere la causa del licenziamento. Inoltre, solo in caso di messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) - prima lettera di messa in CIGS inviata dal datore di lavoro al Contraente/Assicurato, che deve chiaramente indicare: a. nome e cognome del Contraente/Assicurato; b. l’effettiva tipologia di "Cassa Integrazione"; c. la data di inizio della CIGS e la relativa durata; d. copia del Prospetto INPS o copia del Foglio Presenze (Libro Unico del Lavoro), relativo all’effettivo periodo di CIGS goduta. | |
dell’Impresa). | |
Prescrizione garanzia Decesso: 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. | |
Prescrizione garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia e Perdita d’Impiego Involontaria: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o di reticenze siano relative a circostanze tali o per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose. |
Premio | Gli importi di premio sono comprensivi di imposte, qualora applicabili. |
Hai diritto al rimborso del premio versato (al netto delle imposte applicabili) se recedi dal contratto entro i primi 60 giorni dalla stipula del contratto oppure, in caso di pagamento di Premio unico anticipato, al rimborso della parte di premio pagato e non goduto se recedi annualmente con preavviso di almeno 60 giorni rispetto all’annualità in scadenza. Solo in riferimento all’Opzione di prodotto 4, hai altresì la facoltà di comunicare il cambiamento di attività lavorativa richiedendo la cessazione di tutte le garanzie come presenti nella predetta Opzione di prodotto. In tal caso tutte le garanzie cessano a decorrere dalle ore 24:00 della data di ricezione della comunicazione e ti sarà rimborsata la parte di Premio pagata e non goduta. | |
Sconti | Né l’Impresa né l’intermediario possono applicare sconti di premio. |
Durata | Per alcune garanzie è previsto il seguente Periodo di Carenza iniziale, durante il quale l’assicurazione non è operante: • Inabilità Totale Temporanea (da Malattia): 60 giorni • Perdita d’Impiego: 120 giorni |
Non è prevista la possibilità di sospendere le coperture assicurative. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Non prevista. | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. | |
Il contratto si risolve anticipatamente, prima della sua naturale scadenza: • in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (i due Indennizzi non sono mai cumulabili); • in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente/Assicurato. Il presente contratto non prevede la risoluzione per la sospensione del pagamento dei Premi. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
È un prodotto assicurativo dedicato ai clienti dell’intermediario Ventidue Broker d’Assicurazioni S.r.l. Ha la finalità di protezione contro l’accadimento di eventi imprevisti riconoscendo, in caso di sinistro a seconda delle varie garanzie, il pagamento di una prestazione pari al capitale assicurato o di una specifica indennità mensile. |
I seguenti costi gravanti sul premio sono a tuo carico: Garanzia Vita • costi complessivi di acquisizione e amministrazione del contratto: 10% del premio imponibile • provvigioni di intermediazione: 67% del premio imponibile Garanzie Danni • costi complessivi di acquisizione e amministrazione del contratto: 10% del premio imponibile • provvigioni di intermediazione: 67% del premio imponibile |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI X NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
Richiesta di Informazioni | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | E' possibile presentare i reclami alle Imprese scrivendo alla società AXA PARTNERS, succursale italiana (incaricata di gestire i reclami in nome e per conto delle Imprese) ai seguenti recapiti: • Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): AXA Partners (Ufficio Reclami) - Xxxxx Xxxx 00 - 00000 Xxxxxx • Posta elettronica (e-mail): mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx |
• Fax: 02.23331247 I reclami devono essere riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx In alternativa, se sei domiciliato in Italia puoi presentare il reclamo direttamente al sistema estero competente: La Médiation de l'Assurance XXX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00 O tramite la procedura sul sito web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Arbitrato Irrituale per le controversie di natura medica, attivabile mediante conferimento di mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti. • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | • La parte di premio destinata alla copertura di Xxxx Xxxx non è soggetta ad imposizione fiscale, mentre la parte di Premio relativa alle coperture di Xxxx Xxxxx è soggetta all’imposta del 2,5%. • Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, il Contraente/Assicurato ha diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. • Le prestazioni non sono soggette a tassazione. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AXA FRANCE IARD S.A. - AXA FRANCE VIE S.A.
(Rappresentanze Generali per l’Italia)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA
“22 Con Te_Personal Line”
Convenzione Ventidue Broker d’Assicurazioni S.r.l.
(cod. schema: 22A - H)
Contratto di assicurazione vita e danni sulla persona
Sottoscrizione facoltativa riservata alla clientela di Ventidue Broker d’Assicurazioni S.r.l.
Per facoltativa si intende che la sottoscrizione della presente assicurazione non è né obbligatoria né richiesta per ottenere un
prodotto bancario e/o finanziario o per ottenerlo a condizioni diverse
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Xxxx
- Associazioni consumatori - Associazioni intermediari “Contratti semplici e chiari”
Data ultimo aggiornamento: 01/08/2021
PRESENTAZIONE
Gentile Cliente, il presente documento contiene le Condizioni di Assicurazione del prodotto assicurativo “22 Con
Te_ Personal Line” delle compagnie AXA FRANCE VIE S.A. ed AXA FRANCE IARD S.A. (Rappresentanze Generali per l’Italia). “22 Con Te_ Personal Line” è un prodotto assicurativo multirischio: a seconda delle tue esigenze di protezione, e del tuo status lavorativo al momento della sottoscrizione, puoi scegliere di acquistare una tra quattro specifiche Opzioni di prodotto, che comprendono le seguenti garanzie: morte, invalidità totale permanente, inabilità totale temporanea e perdita d’impiego involontaria.
Prima della sottoscrizione del contratto, ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti condizioni contrattuali che, unitamente al DIP Vita, al DIP Danni, ed al DIP Aggiuntivo Multirischi, costituiscono il Set Informativo del prodotto assicurativo.
Le Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per “Contratti semplici e chiari”, e sono suddivise in Sezioni e Capitoli. Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti, prima della sottoscrizione del contratto, rivolgiti all’intermediario assicurativo che ti offre il prodotto, il quale – ti ricordiamo – è comunque tenuto a valutare in fase precontrattuale che il prodotto assicurativo offerto sia coerente con le tue richieste ed esigenze assicurative, facendoti compilare e sottoscrivere un apposito questionario.
Prima della sottoscrizione, hai diritto di ricevere dall’intermediario copia dell’informativa precontrattuale prevista dalla vigente normativa sulla distribuzione assicurativa.
Se decidi di sottoscrivere il contratto, AXA PARTNERS (la società incaricata della gestione del presente contratto in nome e per conto della compagnia assicurativa) sarà a tua completa disposizione per ogni richiesta relativa alla tua polizza, contattabile ai seguenti recapiti:
CONTATTI UTILI
PER INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA E SUI SINISTRI
NUMERO TELEFONICO: 02 – 87103549
(Orari - Da lunedì a giovedì H. 09:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00 --- venerdì H. 09:00 – 13:00)
PER DENUNCIARE UN SINISTRO | |
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxxx) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
Web (ad eccezione della garanzia Decesso) | Sito internet: xxxxxxxxx.xxx/xx |
PER INOLTRARE UN RECLAMO | |
Posta cartacea (anche raccomandata a.r.) | AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxx) Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica (e-mail) | |
Fax | 00.00000000 |
INDICE
Articolo | ARGOMENTO | Pagina |
GLOSSARIO | 4 | |
SEZIONE I NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | ||
1. | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 7 |
2. | Prescrizione dei diritti | 7 |
3. | Quando e come pagare il Premio | 7 |
4. | Quando comincia la copertura assicurativa / Periodi di Carenza | 8 |
5. | Quanto dura la copertura assicurativa e quando finisce | 8 |
6. | Come recedere dal contratto (diritto di ripensamento) | 8 |
7. | Cambiamento dell’attività lavorativa del Contraente/Assicurato | 9 |
8. | Dove vale la copertura | 9 |
9. | Quali tasse ed imposte sono previste dal contratto | 9 |
10. | Assicurazioni presso diversi assicuratori | 9 |
11. | Come si comunica con la Compagnia in corso di contratto | 9 |
12. | Quale legge si applica al contratto | 10 |
13. | Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | 10 |
14. | Rinvio alle norme di legge | 10 |
SEZIONE II NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE | ||
CAPITOLO 1 – NORME APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE | ||
15. | ||
16. | Chi è assicurabile | 11 |
17. | Chi non è assicurabile | 11 |
18. | Modalità assuntive del rischio | 11 |
19. | Xxxxxxxx xxxxxxxx | 12 |
CAPITOLO 2 – GARANZIA DECESSO | ||
20. | Cosa è assicurato | 12 |
21. | Qual è la Prestazione | 12 |
22. | Esclusioni | 12 |
23. | Chi sono i Beneficiari della Prestazione | 13 |
CAPITOLO 3 – GARANZIA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA | ||
24. | Cosa è assicurato | 13 |
25. | Cosa è indennizzato | 14 |
26. | Esclusioni | 14 |
CAPITOLO 5 – INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA | ||
27. | Cosa è assicurato | 15 |
28. | Cosa è indennizzato / Periodo di Franchigia | 15 |
29. | Massimali | 15 |
30. | Periodo di Riqualificazione | 15 |
31. | Esclusioni | 16 |
CAPITOLO 5 – PERDITA D’IMPIEGO INVOLONTARIA | ||
32. | Cosa è assicurato | 16 |
33. | Cos’è Indennizzato / Periodo di Franchigia | 16 |
34. | Massimali | 17 |
35. | Periodo di Riqualificazione | 17 |
36. | Esclusioni | 17 |
SEZIONE III NORME CHE REGOLANO I SINISTRI | ||
37. | Modalità di denuncia dei Sinistri | 18 |
38. | 18 | |
39. | Individuazione della data del Sinistro | 20 |
40. | Termine per i pagamento della Compagnia | 20 |
41. | Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica | 20 |
ALLEGATO 1 “Appendice Normativa” | 21 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO
Assicurato | La persona fisica, in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, per la quale è prestata l’assicurazione ed in riferimento alla quale rileva il verificarsi degli eventi oggetto dell’assicurazione. Nel presente contratto di assicurazione coincide sempre con il Contraente. |
Beneficiario | Soggetto/i che ha/hanno diritto alla Prestazione in caso di Decesso dell’Assicurato, in quanto designato/i dal Contraente a riceverla. In caso di mancata designazione nominativa, gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato. |
Capitale Assicurato | L’importo della Prestazione / Indennizzo che la Compagnia si impegna a pagare al verificarsi degli eventi Decesso ed Invalidità Totale Permanente, scelto dal Contraente/Assicurato in fase di sottoscrizione del contratto ed indicato nel Modulo di Polizza. |
Compagnia / Impresa | Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione, con il quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Nel presente contratto, le Rappresentanze Generali per l’Italia delle imprese di assicurazione AXA FRANCE VIE S.A. e AXA FRANCE IARD S.A., che prestano le garanzie previste dal presente contratto di assicurazione. |
Contraente | Xxxxxxxx che stipula il contratto di assicurazione, e che è obbligato al pagamento del Premio alla Compagnia. Nel presente Contratto coincide sempre con l’Assicurato. |
Decesso | La morte del Contraente/Assicurato. |
DIP Danni | Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo di ramo danni. |
DIP Aggiuntivo Multirischi | Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (che prevedono cioè garanzie sia di ramo danni sia di ramo vita). |
DIP Vita | Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi. |
Disoccupazione | La perdita, da parte del Contraente/Assicurato, dello stato di Lavoratore Dipendente Privato, a seguito di “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa del Contraente/Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione. E’ considerato in Disoccupazione il Contraente/Assicurato che: 1. abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e 2. sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o percepisca un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; e 3. non rifiuti irragionevolmente offerte di lavoro. Non sono coperti gli stati di messa in cassa integrazione guadagni (anche in deroga) dei Lavoratori Dipendenti Privati, ad eccezione della messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (che è dunque coperta). |
Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxx assicurativa classificata nei rami danni di cui all’Art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private). Nel presente contratto: le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea e Perdita d’Impiego Involontaria. |
Garanzia Vita | Assicurazione di ramo vita per il caso di Decesso del Contraente/Assicurato. |
Inabilità Totale Temporanea da infortunio o Malattia | La perdita totale, in via temporanea e medicalmente accertata e documentata, della capacità del Contraente/Assicurato di svolgere la propria attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. |
Indennità Mensile Assicurata | L’importo mensile di Indennizzo, indicato nel Modulo di Polizza, che la Compagnia liquida al Contraente/Assicurato: - in caso di Sinistro per Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, pari al 1% del Capitale Assicurato; - in caso di Sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria, pari ad un importo fisso di € 500,00. |
Indennizzo / Prestazione | La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro. |
Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono considerati Infortunio anche: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie. |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia | La perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte del Contraente/Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà e oggettivamente accertabili. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini dell’assicurazione quando il grado percentuale di invalidità permanente del Contraente/Assicurato sia pari o superiore al 60% (se da Infortunio, secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente - INDUSTRIA” - Allegato 1), e così come accertato dall’Ente ufficiale preposto all’accertamento dell’invalidità (INAIL, INPS, altro ente preposto, etc.). |
Intermediario | Il broker di assicurazioni Ventidue Broker d’Xxxxxxxxxxxxx X.x.x. - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00 – 00196 ROMA, iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi tenuto da IVASS (nr. B000661942) che, direttamente o in collaborazione con altri intermediari assicurativi, intermedia il contratto di assicurazione al Contraente/Assicurato. |
IVASS | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Per ulteriori informazioni xxx.xxxxx.xx. |
Lavoratore Autonomo | La persona fisica che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, e che deve presentare ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione che escluda la percezione di reddito di lavoro dipendente o pensione. |
Lavoratore Dipendente Xxxxxxx | La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente regolato dalla legge italiana, a tempo determinato o indeterminato (che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali) che che abbiano superato il periodo di prova e siano assunti dal medesimo datore di lavoro da almeno 12 mesi. |
Lavoratore Dipendente Pubblico | La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici |
nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. | |
Malattia | L’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. |
Modulo di Polizza | Documento predisposto dalla Compagnia che prova l’assicurazione, numerato progressivamente, sottoscritto dal Contraente/Assicurato. |
Opzione di Prodotto | Uno dei pacchetti di garanzie assicurative attivabili dal Contraente/Assicurato in sede di sottoscrizione del conttratto tra le seguenti: Opzione 1 / Opzione 2 / Opzione 3 / Opzione 4. |
Perdita d’Impiego Involontaria | La perdita – da parte del Contraente/Assicurato – dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa del Contraente/Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione. |
Periodo di Carenza | Il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell’assicurazione durante il quale l’assicurazione non è operante. Se il sinistro si verifica in tale periodo, la Compagnia non è tenuta al pagamento di alcuna Prestazione o Indennizzo. |
Periodo di Franchigia | Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, una garanzia prestata dalla Compagnia, prevedendo un periodo temporale minimo di protrarsi di un sinistro per avere diritto al primo indennizzo. |
Periodo di Riqualificazione | Condizione contrattuale che limita la possibilità di denunciare più Sinistri consecutivamente, prevedendo un periodo temporale minimo che deve intercorrere tra un sinistro e quello successivo per avere diritto anche alla liquidazione di quest’ultimo. |
Premio | La somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta dal Contraente/Assicurato alla Compagnia quale corrispettivo per le garanzie assicurative prestate. |
Prescrizione | Estinzione del diritto al percepimento dell’Indennizzo / Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge. |
Questionario Medico | Questionario costituito da domande a risposta SI/NO sullo stato di salute del Contraente/Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione, e le cui risposte sono rese in prima persona dal Contraente/Assicurato, contenuto all’interno del Modulo di Polizza. |
Rapporto di Visita Medica | Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del Contraente/Assicurato, che deve essere compilato dal medico curante del Contraente/Assicurato, atto alla valutazione di assumibilità del rischio da parte della Compagnia. |
Set Informativo | L’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente/Assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet della Compagnia, composto da: 1. DIP Vita 2. DIP Danni 3. DIP Aggiuntivo Multirischi 4. Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione. |
SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
1. Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
2. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione o all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o di reticenze siano relative a circostanze tali o per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.
3. In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, le informazioni richieste al Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione dell'assicurazione inerenti al proprio stato di salute, raccolte nel Modulo di Polizza, risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto.
4. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal Contraente/Assicurato, la Compagnia può pertanto avvalersi delle disposizioni normative sopra citate.
Art. 2 - Prescrizione dei diritti
1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono:
a) in dieci anni in riferimento alla Garanzia Vita (Decesso);
b) in due anni in riferimento alle Xxxxxxxx Xxxxx (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Perdita d’Impiego Involontaria).
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non dovesse ricevere alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
Art. 3 - Quando e come pagare il Premio
1. L’assicurazione viene prestata dalla Compagnia dietro versamento, da parte del Contraente/Assicurato, di un Premio unico ed anticipato per l’intera durata poliennale del contratto, come prescelta da parte del Contraente/Assicurato in sede di sottoscrizione (pari a 3 oppure a 5 anni oppure, solo in riferimento alle Opzioni di prodotto 1 e 2, pari altresì a 10 anni).
2. In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha altresì facoltà di richiedere il frazionamento annuale del Premio unico anticipato. In tal caso sono dovuti alla Compagnia tutti gli importi di Premio annuale ricorrente per tutti gli anni della durata della copertura come scelta dal Contraente/Assicurato in fase di sottoscrizione. Non sono previsti oneri di frazionamento.
3. Per tutte le garanzie incluse nella Opzione di Prodotto scelta, l’importo del Premio unico ed anticipato o annuale ricorrente riferito alla durata scelta dal Contraente/Assicurato in fase di sottoscrizione è indicato nel Modulo di Polizza.
4. Il Premio unico anticipato o il primo Premio annuale ricorrente deve essere versato in fase di sottoscrizione del contratto dal Contraente/Assicurato all’Intermediario con le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno bancario intestato, carta di credito, bancomat.
5. In caso di mancato pagamento dei successivi importi di Premio annuale ricorrente, l’assicurazione resta sospesa a partire dalle ore 24 del della relativa scadenza di pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Decorso il termine di 15 giorni senza che sia avvenuto il pagamento dell’importo di Premio annuale ricorrente, il contratto si intende risolto di diritto ed i precedenti importi di Premo annuale restano acquisiti alla Compagnia. Non è prevista la possibilità di riattivare l’assicurazione, fatta salva la facoltà per il cliente di stipulare un nuovo contratto.
6. Il broker di assicurazioni Ventidue Broker d’Assicurazioni S.r.l. - in forza di un accordo sottoscritto con le compagnie - è autorizzato ad incassare i premi di questo contratto dai Contraenti/Assicurati ai sensi dell’Art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede a Ventidue Broker d’Assicurazioni S.r.l. o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di
assicurazione. Le compagnie non hanno autorizzato altri broker / intermediari all’incasso dei premi di questo contratto e, pertanto, il pagamento del premio ad altri intermediari non ha effetto liberatorio ai sensi dell’Art. 118 del D.Lgs. 209/2005.
Art. 4 - Quando comincia la copertura assicurativa / Periodi di Carenza
1. Fermo il Periodo di Carenza laddove previsto per le singole coperture, l’assicurazione decorre dalle ore 24:00 della data indicata nel Modulo di Polizza, a condizione che il Premio unico anticipato o il primo Premio annuale ricorrente sia stato pagato e che il Contraente/Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Polizza.
2. Alle coperture si applicano i seguenti Periodi di Carenza:
COPERTURA ASSICURATIVA | PERIODO DI CARENZA |
Decesso | Non previsto |
Invalidità Totale Permanente da Infortunio | Non previsto |
Invalidità Totale Permanente da Malattia | Non previsto |
Inabilità Totale Temporanea da Infortunio | Non previsto |
Inabilità Totale Temporanea da Malattia | 60 giorni |
Perdita d’Impiego Involontaria | 120 giorni |
? | Esempio di applicazione del Periodo di Carenza (garanzia Inabilità Totale Temporanea da Malattia) – Se la data di decorrenza dell’assicurazione è il 01/09/2020 e il Sinistro per Inabilità Totale Temporanea da Malattia si verifica il 25/09/2020, il Sinistro non è in copertura in quanto verificatosi durante il periodo di 60 giorni di carenza. |
Art. 5 - Quanto dura la copertura assicurativa e quando finisce
1. Per ciascun Contraente/Assicurato l’assicurazione ha una durata fissa poliennale, scelta in fase di sottoscrizione, pari a:
a. 3 anni oppure 5 anni (durate valide per tutte le Opzioni di Prodotto), oppure
b. 10 anni (durata valida solo per le Opzioni di Prodotto 1 e 2).
2. Alla scadenza non è prevista possibilità di rinnovo del contratto da parte del Contraente/Assicurato, e tutte le garanzie come presenti all’interno dell’Opzione di prodotto attivata cessano la propria efficacia.
3. L’assicurazione cessa altresì, prima della sua naturale scadenza:
a. in caso di Decesso del Contraente/Assicurato, con effetto dalla data di denuncia Sinistro pervenuta alla Compagnia;
b. in caso di liquidazione della prestazione per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, con effetto dalla data di liquidazione dell’Indennizzo da parte della Compagnia;
c. in caso di mancato pagamento da parte del Contraente/Assicurato dell’importo di Premio annuale ricorrente dopo 15 giorni dalla relativa scadenza annuale;
d. in caso di perdita da parte del Contraente/Assicurato della residenza in Italia.
Art. 6 - Come recedere dal contratto (diritto di ripensamento)
1. Il Contraente/Assicurato può recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di perfezionamento dello stesso (c.d. diritto di ripensamento). In tal caso, l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore e la Compagnia rimborserà al Contraente/Assicurato, per il tramite dell’Intermediario, l’intero importo di Premio unico anticipato o il primo importo di Premio annuale ricorrente già corrisposto (al netto delle imposte). Il Premio sarà rimborsato al Contraente/Assicurato entro 30 giorni dal recesso mediante bonifico bancario.
2. Successivamente, il Contraente/Assicurato può recedere dal contratto annualmente, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla successiva annualità assicurativa. In tal caso, il recesso ha effetto dalla fine della annualità assicurativa in corso; la Compagnia rimborserà al Contraente/Assicurato, per il tramite dell’Intermediario, la parte di Premio unico anticipato relativa al periodo di copertura pagata e non goduta al netto delle imposte. Tale parte di Premio unico anticipato sarà rimborsata al Contraente/Assicurato mediante bonifico bancario, entro 60 giorni dalla scadenza dell’annualità.
In caso di pagamento da parte del Contraente/Assicurato con Premio annuale ricorrente, in seguito al recesso annuale da parte del Contraente/Assicurato, la copertura cessa alla scadenza dell’annualità assicurativa e nessun ulteriore Premio annuale sarà dovuto dal Contraente/Assicurato.
3. Il Contraente/Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di recesso di cui alla presente clausola mediante invio di una lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Ventidue Broker d’Assicurazioni S.r.l. – Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
4. Il recesso ha sempre effetto per tutte le garanzie come presenti all’interno dell’Opzione di Prodotto attivata. Non è prevista la possibilità di recedere soltanto da una o più garanzie.
Art. 7 - Cambiamento dell’attività lavorativa del Contraente/Assicurato in corso di contratto
1. Qualora il Contraente/Assicurato, nel corso della durata dell’assicurazione, perda lo status di Lavoratore Dipendente Privato, la garanzia Perdita d’Impiego Involontaria (presente all’interno dell’Opzione di Prodotto 4 per Lavoratori Dipendenti Privati) non sarà più operante per cessazione del rischio.
2. Al verificarsi di tale circostanza, il Contraente/Assicurato ha comunque la facoltà di:
a) comunicare tale circostanza alla Compagnia (c/o l’Intermediario), recedendo contestualmente dal contratto, inviando apposita raccomandata A.R. all’indirizzo di cui al precedente Art. 6.3.
In tal caso, stante l’inscindibilità del pacchetto di garanzie prestate, tutte le coperture assicurative cessano alle ore 24:00 della data di invio della comunicazione di recesso, e la Compagnia rimborserà al Contraente/Assicurato, per il tramite dell’Intermediario, la parte di Premio unico anticipato o di Premio annuale ricorrente relativa al periodo di copertura pagato e non goduto al netto delle imposte.
b) non comunicare tale circostanza alla Compagnia, lasciando proseguire l’assicurazione. In tal caso, le garanzie presenti all’interno dell’Opzione di Prodotto 4 proseguono alle medesime condizioni, ad eccezione della garanzia Perdita d’Impiego Involontaria, non più operante. Tale garanzia, tuttavia, se l’assicurazione è ancora in vigore, si riattiverà automaticamente qualora il Contraente/Assicurato riacquisti lo stato di Lavoratore Dipendente Privato.
3. Con riferimento alle altre Garanzie Danni ed alla Garanzia Vita come presenti nelle altre Opzioni di Prodotto, il cambiamento di attività lavorativa del Contraente/Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, ancorché non comunicato alla Compagnia, non pregiudica in caso di Sinistro liquidabile ai sensi delle presenti condizioni di assicurazione, il diritto al pagamento della Prestazione o Indennizzo.
Art. 8 - Dove vale la copertura
1. L’assicurazione è operante senza limiti territoriali.
Art. 9 - Quali tasse ed imposte sono previste dal contratto
1. Xxxxx e imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto.
2. I Premi versati in riferimento alla Garanzia Vita sono esenti da imposta sulle assicurazioni.
3. I Premi versati in riferimento alle Garanzie Danni sono soggetti a una imposta sulle assicurazioni pari al 2.5%.
4. I Premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% derivante da qualsiasi causa saranno detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente, senza limiti minimi di durata contrattuale.
5. Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazione.
Art. 10 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
1. La Compagnia non dà rilevanza ad altre assicurazioni contratte separatamente, dal Contraente/Assicurato, presso diversi assicuratori, e pertanto quest’ultimo è liberato dall’obbligo di comunicazione verso la Compagnia di cui all’Art. 1910 Codice Civile.
Art. 11 - Come si comunica con la Compagnia in corso di contratto
1. Salvo ove diversamente indicato nel presente contratto, tutte le comunicazioni alla Compagnia, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte in forma scritta, via posta od e- mail, scrivendo alla società AXA PARTNERS, succursale italiana (società del gruppo AXA incaricata di gestire il presente contratto di assicurazione in nome e per conto della Compagnia) ai seguenti recapiti:
Modalità di contatto | Recapito |
Posta cartacea | AXA PARTNERS - Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx |
Posta elettronica |
2. Le comunicazioni da parte della Compagnia al Contraente/Assicurato saranno effettuate via posta cartacea oppure, con il consenso del medesimo, via posta elettronica (ai recapiti indicati sul Modulo di Polizza, o come successivamente aggiornati dal Contraente/Assicurato).
Art. 12 - Quale legge si applica al contratto
1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Art. 13 - Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
1. È possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ogni controversia relativa al presente contratto.
2. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, anche con l’assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98) al fine di raggiungere un accordo tra le parti, secondo gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, da effettuare innanzi all’Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
3. Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente/Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE
CAPITOLO I – NORME APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 15 - Cosa è assicurato: garanzie prestate ed Opzioni di Prodotto
1. L’assicurazione è operante per i sotto indicati eventi, in funzione anche dello specifico status lavorativo del Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Polizza: le coperture assicurative potranno essere infatti attivate, da ciascun Contraente/Assicurato, secondo le combinazioni sotto indicate:
Opzione di prodotto | Status lavorativo Contraente/Assicurato | Garanzie prestate |
1 | Attivabile da: tutti i Contraenti, qualunque sia lo stato occupazionale | • Decesso |
2 | Attivabile da: tutti i Contraenti, qualunque sia lo stato occupazionale | • Decesso • Invalidità Totale Permanente da Infortunio / Malattia |
3 | Attivabile solo da: Lavoratore Autonomo Lavoratore Dipendente Pubblico | • Decesso • Invalidità Totale Permanente da Infortunio / Malattia • Inabilità Totale Temporanea da Infortunio / Malattia |
4 | Attivabile solo da: | • Decesso |
Lavoratore Dipendente Privato | • Invalidità Totale Permanente da Infortunio / Malattia • Perdita d’Impiego Involontaria |
2. Le garanzie assicurative disciplinate nella presente Sezione 2 sono prestate – in favore di ciascun Contraente/Assicurato – in modo congiunto ed inscindibile tra di loro, come parte di un unico pacchetto assicurativo. Sono pertanto attive solo le garanzie come presenti all’interno dell’Opzione di Prodotto scelta dall’Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto. Non è inoltre possibile attivare solo una od alcune delle garanzie previste e non è ammesso il cambio di Opzione di Prodotto in corso di contratto.
3. In tutte le Opzioni di Prodotto, le garanzie Decesso ed Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sono prestate “a primo evento”. La Compagnia, cioè, paga il Capitale Assicurato una volta soltanto, in riferimento al primo dei due eventi che si verificano, con contestuale cessazione dell’intera assicurazione in caso di avvenuto pagamento.
4. L’assicurazione, a condizione che sia pagato alla Compagnia il Premio dovuto, opera esclusivamente nei confronti del Contraente/Assicurato identificato nel Modulo di Polizza, che sia in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità di cui al successivo Art. 16. Non è possibile cambiare il soggetto Contraente/Assicurato nel corso della durata dell’assicurazione.
5. In caso di Sinistro, la Compagnia si obbliga a corrispondere le Prestazioni/Indennizzi, alle condizioni ed entro i limiti e massimali previsti per ciascuna copertura, come indicato nei rispettivi capitoli della presente Sezione 2 delle condizioni di assicurazione, ed in ogni caso secondo quando previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
6. Si precisa che:
a) AXA France VIE S.A. presta le garanzie Decesso (ramo vita), Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia (ramo danni) ed Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia (ramo danni).
b) AXA France IARD S.A. presta la garanzia Perdita d’Impiego Involontaria (ramo danni).
1. Il soggetto Contraente coincide sempre con l’Assicurato.
2. E’ assicurabile ciascuna persona fisica che abbia tutti i seguenti requisiti di assicurabilità:
a) sia residente in Italia;
b) in caso di scelta dell’Opzione di Prodotto 1 o 2, sia di età compresa tra i 18 ed i 70 anni compiuti al momento della sottoscrizione e sia di età tale per cui, alla data di scadenza dell’assicurazione, non abbia compiuto i 75 anni di età;
c) in caso di scelta dell’Opzione di Prodotto 3 o 4, sia di età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti al momento della sottoscrizione e sia di età tale per cui, alla data di scadenza dell’assicurazione, non abbia compiuto i 67 anni di età;
d) al momento della sottoscrizione del contratto sia Lavoratore Dipendente Privato (requisito di assicurabilità valido solo per l’Opzione di prodotto 4) oppure sia Lavoratore Autonomo / Lavoratore Dipendente Pubblico (requisito di assicurabilità valido solo per l’Opzione di prodotto 3);
e) abbia risposto “NO” a tutte le domande contenute all’interno del Questionario Medico o per la quale la Compagnia abbia dato proprio consenso all’assicurabilità previo esame del Rapporto di Visita Medica.
Art. 17 - Chi non è assicurabile
1. Non sono assicurabili i soggetti privi di anche uno solo dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente articolo.
2. In riferimento all’Opzione di Prodotto 4, non sono inoltre assicurabili le seguenti tipologie di lavoratori:
a) assunti con contratto di lavoro non regolato dalla legge italiana;
b) assunti con contratto di lavoro che comporti un obbligo di prestazione inferiore a sedici ore settimanali;
c) assunti con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro accessorio occasionale, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente / a chiamata, di lavoro stagionale, di lavoro domestico;
d) familiari che prestano la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ex art. 230- bis c.c.
Art. 18 - Modalità assuntive del rischio
1. L’assunzione del rischio da parte della Compagnia comporta il previo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato, secondo quanto evidenziato dalla Tabella Assuntiva sottoriportata. Pertanto a ciascun Contraente/Assicurato verrà chiesto, alternativamente:
a. di compilare un Questionario Medico (incluso nel Modulo di Polizza): in tal caso, è assicurabile il soggetto che risponde “NO” a tutte le domande del Questionario Medico;
b. oppure di fornire il Rapporto Visita Medica, secondo le indicazioni sotto riportate:
ETA’ CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOTTOSCRIZIONE | FORMALITA’ DI AMMISSIONE |
Fino a 55 anni NON compiuti | Questionario Medico |
Oltre i 55 anni compiuti | Rapporto Visita Medica |
Le spese relative al Rapporto di Visita Medica ed agli accertamenti medici sono a totale carico del Contraente/Assicurato
2. La Compagnia, relativamente ai casi di assunzione del rischio con Rapporto Visita Medica, si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria prodotta, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell’ammissione in copertura del Contraente/Assicurato. La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente/Assicurato, anche per il tramite dell’Intermediario, l’accettazione o il rifiuto del rischio, tempestivamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione sanitaria completa.
3. La documentazione del Rapporto Visita Medica deve essere inviata in busta chiusa alla Compagnia al seguente indirizzo: AXA PARTNERS - Ufficio Underwriting Medico - Corso Como, 17 – 00000 Xxxxxx, oppure via e-mail all’indirizzo xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.
4. Qualora successivamente alla sottoscrizione del Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica intervengano nuovi fattori inerenti allo stato di salute del Contraente/Assicurato tali da modificare la veridicità delle dichiarazioni già rese, il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del codice civile).
1. In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre la Compagnia a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
CAPITOLO II – GARANZIA DECESSO (garanzia attiva in tutte le Opzioni di Prodotto) | |
Garanzia Vita | AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) |
1. Il rischio assicurato è la morte del Contraente/Assicurato che si verifica nel corso della durata dell’assicurazione.
2. Essendo la presente una garanzia assicurativa sulla vita di puro rischio, in caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale non è prevista alcuna Prestazione ed il Premio pagato resta acquisito dalla Compagnia.
Art. 21 - Qual è la Prestazione
1. In caso di Sinistro per Decesso, la Compagnia paga al/i Beneficiario/i il Capitale Assicurato.
2. L’ammontare del Capitale Assicurato viene scelto dal Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto, tra i seguenti importi: € 25.000,00 / € 50.000,00 / € 75.000,00 / € 100.000,00
/ € 125.000,00 / € 150.000,00 / € 175.000,00 / € 200.000,00.
3. L’importo di Capitale Assicurato per la copertura Decesso è sempre coincidente con quello per la copertura Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia.
4. L’importo del Capitale Assicurato è indicato nel Modulo di Polizza.
1. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
a) Suicidio del Contraente/Assicurato nei primi 12 mesi di decorrenza della polizza assicurativa;
b) atti di autolesionismo del Contraente/Assicurato;
c) pratica da parte del Contraente/Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
d) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
e) pratica da parte del Contraente/Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
i. sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing;
ii. i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
f) partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a risse in cui il Contraente/Assicurato partecipi attivamente, con esclusione della finalità di legittima difesa, dell'assistenza alle persone in pericolo o dell'adempimento del dovere professionale;
g) rischi derivanti da viaggio aereo, salvo che il Contraente/Assicurato sia un passeggero che paga regolare tariffa di viaggio, oppure sia un membro dell'equipaggio, su un tragitto regolare gestito da una compagnia aerea autorizzata;
h) partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
i) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
j) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
k) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui il Contraente/Assicurato abbia preso parte attiva;
l) conseguenze di atti di natura terroristica commessi con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
Art. 23 - Chi sono i Beneficiari della Prestazione
1. Beneficiario della Prestazione è il soggetto (o i soggetti) designato/i, in forma nominativa, dal Contraente/Assicurato nella specifica parte “Nomina dei beneficiari per il caso di Decesso del Contraente” contenuta all’interno del Modulo di Polizza. In caso di mancata indicazione nominativa, Beneficiari sono gli eredi legittimi e/o testamentari del Contraente/Assicurato.
2. Il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di modificare il/i Beneficiario/i come designato/i inviando alla Compagnia apposita comunicazione scritta.
3. In caso di specifiche esigenze specifiche di riservatezza, è facoltà del Contraente/Assicurato indicare, nel Modulo di Polizza, i dati necessari per l’identificazione di un referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui la Compagnia potrà far riferimento in caso di Decesso del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato ha altresì facoltà di escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiario, se indicato in forma nominativa, prima dell’evento.
4. La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente/Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente: (i) la rinuncia al diritto di revoca della designazione in precedenza effettuata; (ii) l'accettazione del beneficio;
b) dopo la morte del Contraente/Assicurato;
c) dopo che, verificatosi il Decesso del Contraente/Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
5. Per effetto della designazione, il Beneficiario acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione; le somme corrispostegli a seguito del Decesso del Contraente/Assicurato non rientrano pertanto nell'asse ereditario. In caso di pluralità di Beneficiari, la Compagnia ripartirà la Prestazione assicurata in parti uguali.
CAPITOLO III – GARANZIA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia attiva in tutte le Opzioni di Prodotto) | |
Xxxxxxxx Xxxxx | AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) |
1. Il rischio assicurato è la Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia del Contraente/Assicurato, intesa come perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte del Contraente/Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili.
2. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia è indennizzabile qualora il grado percentuale di invalidità permanente del Contraente/Assicurato sia pari o superiore al 60% (in caso di Infortunio, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124), e così come accertato dall’Ente ufficiale preposto all’accertamento dell’invalidità (INAIL, INPS, o altro ente preposto).
1. In caso di Sinistro per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, la Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato il Capitale Assicurato.
5. L’ammontare del Capitale Assicurato viene scelto dal Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto, tra i seguenti importi: € 25.000,00 / € 50.000,00 / € 75.000,00 / € 100.000,00
/ € 125.000,00 / € 150.000,00 / € 175.000,00 / € 200.000,00.
2. L’importo di Capitale Assicurato per la copertura Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia è sempre coincidente con quello per la copertura Decesso.
3. L’importo del Capitale Assicurato è indicato nel Modulo di Polizza.
1. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
a) Infortuni già verificatisi prima della data di decorrenza dell’assicurazione e Malattie già diagnosticate prima della data di decorrenza dell’assicurazione;
b) atti di autolesionismo del Contraente/Assicurato, incluso il tentato suicidio;
c) pratica da parte del Contraente/Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
d) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
e) pratica da parte del Contraente/Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
i. sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing;
ii. i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio;
f) abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
g) esposizione deliberata da parte del Contraente/Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
h) partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati);
i) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo;
j) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari;
k) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui il Contraente/Assicurato abbia preso parte attiva;
l) conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l’utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale.
CAPITOLO IV – GARANZIA INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia attiva solo nella Opzione di Prodotto 3) | |
Garanzia di Xxxx Xxxxx | AXA FRANCE VIE S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) |
1. Il rischio assicurato è la Inabilità Totale Temporanea del Contraente/Assicurato, intesa come perdita totale, in xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx di attendere alla propria professione o attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia.
2. Si precisa che gli stati di inabilità causati da radiculopatie, lombalgie, dolori alle spalle e al collo, sciatiche, neuropatie femorali, neuralgie cervicobrachiali, protrusioni del disco, ernie del disco, coccididinie, sono coperti solo qualora comprovati da esami radiologici o clinici.
Art. 28 - Cosa è indennizzato / Periodo di Franchigia
1. In caso di Sinistro per Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, la Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato una Indennità Mensile Assicurata, pari all’1% dell’importo del Capitale Assicurato, per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata dello stato di inabilità, fatto salvo un Periodo di Franchigia di 30 giorni dalla data del Sinistro che non dà diritto ad alcun Indennizzo. Pertanto, in caso di Sinistro: (i) il primo Indennizzo, pari ad una Indennità Mensili Assicurata, è corrisposto decorsi almeno 60 giorni consecutivi di inabilità; (ii) i successivi Indennizzi, pari ad una Indennità Mensile Assicurata, saranno corrisposti al termine di ciascun eventuale ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di inabilità.
? | Ciò significa che se il Contraente/Assicurato resta inabile per un periodo inferiore a 30 giorni non ha diritto ad alcun indennizzo. Se il Contraente/Assicurato resta invece inabile per almeno 60 giorni: • ha diritto un primo indennizzo, pari ad 1 Indennità Mensili Assicurata; • ha diritto ad un ulteriore indennizzo, pari ad 1 Indennità Mensile Assicurata, se resta inabile per ulteriori 30 giorni. E così via sino a quando cessa lo stato di inabilità o viene raggiunto il massimale. |
1. L’Indennizzo è soggetto ai seguenti massimali:
a) massimo 12 Indennità Mensili Assicurate indennizzate per ciascun Sinistro;
b) massimo 24 Indennità Mensili Assicurate indennizzate in totale nell’arco dell’intera durata del contratto, in caso di più Sinistri.
2. In caso di erosione integrale del massimale cumulativo di 24 Indennità Mensili Assicurate di cui al precedente comma, la copertura per Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia cessa.
Art. 30 - Periodo di Riqualificazione
1. È possibile denunciare, nel corso della durata del contratto, più Sinistri per Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia. Tuttavia, dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, i Sinistri successivi saranno indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni consecutivi (se il Sinistro successivo è dovuto a una causa diversa del precedente) o pari a 90 giorni consecutivi (se il Sinistro successivo è dovuto alla stessa causa del precedente).
2. Il Periodo di Riqualificazione decorre dal termine del Sinistro precedente (inteso come ultimo giorno di inabilità).
? | Esempio 1 di applicazione del Periodo di Riqualificazione – Il Contraente/Assicurato, a seguito di una malattia, diviene inabile al lavoro dal 01/09/2020, denuncia il sinistro, e resta inabile al lavoro per 6 mesi, durante i quali percepisce l’indennizzo dovuto. In data 01/03/2021 cessa il suo stato di inabilità, ma in data 01/05/2021, a causa della stessa malattia, diviene ancora inabile al lavoro. La Compagnia rifiuta il secondo sinistro in quanto non sono trascorsi più di 90 giorni dalla cessazione del precedente stato di inabilità. Esempio 2 di applicazione del Periodo di Riqualificazione – Il Contraente/Assicurato, a seguito di una malattia, diviene inabile al lavoro dal 01/09/2020, denuncia il sinistro, e resta inabile al lavoro per 6 mesi, durante i quali percepisce l’indennizzo dovuto. In data 01/03/2021 cessa il suo stato di inabilità, ma in data 01/05/2021, a causa di una diversa malattia, diviene ancora inabile al lavoro. La Compagnia indennizza anche il secondo sinistro in quanto sono trascorsi più di 30 giorni dalla cessazione del precedente stato di inabilità. |
1. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
a) Infortuni già verificatisi prima della data di decorrenza dell'assicurazione e Malattie già diagnosticate prima della data di decorrenza dell'assicurazione;
b) atti di autolesionismo del Contraente/Assicurato, incluso il tentato suicidio
c) pratica da parte del Contraente/Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi)
d) uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove)
e) pratica da parte del Contraente/Assicurato dei seguenti sport estremi o attività sportive (e relative prove) esposte a particolari rischi:
• sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, scuba diving, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto con gli sci, bob, idroscì, sci acrobatico, kite-surfing
• i seguenti sport aerei: volo su prototipi, salti con paracadute non omologato, volo su deltaplano, paracadutismo, parapendio
f) abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti
g) Esposizione deliberata da parte del Contraente/Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane)
h) partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi (compiuti o tentati)
i) effetti diretti o indiretti dell'esplosione, del rilascio di calore o della radiazione dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo
j) interruzioni di lavoro dovute a parto, gravidanza, aborto terapeutico e complicazioni derivanti da tali eventi
k) trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali (salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica a seguito di un Infortunio occorso durante il periodo di validità della copertura)
l) inabilità derivante da nevrosi, stress, epilessia, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare, a meno che il Contraente/Assicurato sia stato ricoverato in un ospedale per almeno 15 giorni o sia stato messo sotto tutela o curatela dalle autorità competenti
m) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni, ostilità, ribellioni, rivoluzioni e tumulti popolari
n) atti di terrorismo ovunque verificatisi a cui il Contraente/Assicurato abbia preso parte attiva
o) conseguenze di atti di natura terroristica commessi attraverso o con l'utilizzo diretto od indiretto di qualsiasi materiale radioattivo, chimico, batteriologico o virale
CAPITOLO VI – GARANZIA PERDITA D’IMPIEGO INVOLONTARIA (garanzia attiva solo nella Opzione di Prodotto 4) | |
Garanzia di Xxxx Xxxxx | AXA FRANCE IARD S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) |
1. Il rischio assicurato è la perdita – da parte del Contraente/Assicurato – dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa del Contraente/Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione.
2. E’ considerato in Disoccupazione il Contraente/Assicurato che:
a) abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o percepisca un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; e
c) non rifiuti irragionevolmente offerte di lavoro.
Art. 33 - Cos’è Indennizzato / Periodo di Franchigia
1. In caso di Sinistro per Perdita d’Impiego Involontaria, la Compagnia indennizza al Contraente/Assicurato una Indennità Mensile Assicurata, di importo pari ad € 500,00 (indipendentemente dall’importo del Capitale Assicurato scelto in fase di sottoscrizione), per ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata dello stato di Disoccupazione, fatto salvo un Periodo di Franchigia di 30 giorni dalla data del Sinistro che non dà diritto ad alcun Indennizzo. Pertanto, in caso di Sinistro: (i) il primo Indennizzo, pari ad una Indennità Mensili Assicurata, è corrisposto decorsi almeno 60 giorni consecutivi di Disoccupazione; (ii) i successivi Indennizzi, pari ad una Indennità Mensile Assicurata, saranno corrisposti al termine di ciascun eventuale ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione.
? | Ciò significa che se il Contraente/Assicurato resta disoccupato per un periodo inferiore a 60 giorni non ha diritto ad alcun indennizzo. Se il Contraente/Assicurato resta invece disoccupato per almeno 60 giorni: • ha diritto un primo indennizzo, pari ad 1 Indennità Mensili Assicurata; • ha diritto ad un ulteriore indennizzo, pari ad 1 Indennità Mensile Assicurata, se resta disoccupato per ulteriori 30 giorni. E così via sino a quando cessa lo stato di disoccupazione o viene raggiunto il massimale. |
1. L’Indennizzo è soggetto ai seguenti massimali:
a) massimo 12 Indennità Mensili Assicurate indennizzate per ciascun Sinistro;
b) massimo 24 Indennità Mensili Assicurate indennizzate in totale nell’arco dell’intera durata del contratto, in caso di più Sinistri.
2. In caso di erosione integrale del massimale cumulativo di 24 Indennità Mensili Assicurate di cui al precedente comma, la copertura per Perdita d’Impiego Involontaria cessa.
Art. 35 - Periodo di Riqualificazione
1. È possibile denunciare, nel corso della durata del contratto, più Sinistri per Perdita d’Impiego Involontaria. Tuttavia, dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, i Sinistri successivi saranno indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 90 giorni consecutivi.
2. Il Periodo di Riqualificazione decorre dal termine del Sinistro precedente (inteso come ultimo giorno di Disoccupazione).
1. L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
a) il Contraente/Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per dimissioni o ad altre cause dipendenti dalla sua volontà, ivi inclusa la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ad esempio: incentivo all’esodo da parte del datore di lavoro, conciliazione a seguito di impugnazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e/o oggettivo, ecc.);
b) la Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento o dimissioni concordate e/o incentivate dal datore di lavoro;
c) alla data di decorrenza dell’assicurazione, il Contraente/Assicurato era a conoscenza della prossima Perdita d’Impiego Involontaria, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
d) la Perdita d’Impiego Involontaria è conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
e) la Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o disciplinare;
f) il Contraente /Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova / mancato superamento del periodo di prova;
g) contratto di lavoro non regolato dalla legge italiana;
h) il Contraente/Assicurato svolge la propria attività lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
i) licenziamento tra congiunti, ascendenti, discendenti e collaterali, salvo il caso di liquidazione dell’azienda;
j) il Contraente/Assicurato è assunto con un contratto di lavoro (ancorché a tempo indeterminato) rientrante in una delle seguenti categorie: contratto di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente/stagionale, di lavoro domestico, stipulato all’estero (se non regolato dalla legge italiana);
k) stati di messa in cassa integrazione guadagni (anche in deroga) dei Lavoratori Dipendenti Privati, ad eccezione della messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (che è dunque coperta).
SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 37 - Modalità di denuncia dei Sinistri
1. In caso di Sinistro, è necessario darne comunicazione scritta alla società AXA PARTNERS, succursale italiana (società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto della Compagnia) nel più breve tempo possibile, con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via Posta (anche raccomandata a/r) | AXA PARTNERS Xxxxxxx Xxxxxxxx – Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx |
Via Fax | 00-00000000 |
Via e-mail | |
Via web (ad eccezione della garanzia Decesso) | Sito internet: xxxxxxxxx.xxx/xx |
2. La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata anche utilizzando un apposito modulo di denuncia sinistro messo a disposizione dalla Compagnia; tale modulo è reperibile contattando il Servizio Clienti telefonico della Compagnia (02/87103549) oppure scaricabile dal sito internet (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx).
Art. 38 - Documentazione da allegare alla denuncia di Xxxxxxxx
1. Alla denuncia di sinistro va allegata la seguente documentazione IN COPIA.
a) Documentazione in caso di Sinistro Decesso
a) documento di identità di tutti i Beneficiari in corso di validità;
b) certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dal Comune, e certificato necroscopico rilasciato dall'ASL attestante causa iniziale, intermedia e finale del decesso;
c) relazione medica attestante le cause del decesso;
d) al fine di permettere alla Compagnia l’esatta identificazione dei Beneficiari aventi diritto all’indennizzo: (i) Dichiarazione Sostituiva dell'Atto di Notorietà, rilasciata di fronte ad un Ufficiale di Stato Civile con firma autenticata, in cui risulti se il Contraente/Assicurato deceduto abbia lasciato testamento o meno, e nel quale siano indicati l’elenco dei suoi eredi, la loro data di nascita e capacità di agire, nonché il loro grado di parentela con il Contraente/Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi sono gli unici, e non vi sono altri eredi oltre a quelli indicati); (ii) inoltre, solo se il Contraente/Assicurato deceduto ha lasciato testamento: copia autentica del testamento pubblicato.
Inoltre, solo in caso di decesso da infortunio/incidente stradale/omicidio/suicidio
e) verbale rilasciato dalle Autorità, qualora intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono
intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
La Compagnia, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto alla Prestazione, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro. La Compagnia richiederà inoltre eventuale documentazione necessaria per adempiere ad obblighi di legge (es.: obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio; provvedimento di autorizzazione del Xxxxxxx Xxxxxxxx, che legittimi la ricezione da parte di terzo soggetto, dell'indennizzo spettante ad un erede minorenne o incapace; etc.).
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
b) Documentazione in caso di Sinistro Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia
a) documento di identità del Contraente/Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità;
b) relazione Medico-Legale, attestante l'Invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti).
Inoltre, solo in caso di invalidità da infortunio / incidente stradale
c) Verbale rilasciato dalle Autorità, qualora intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l'esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
La Compagnia, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto alla liquidazione dell’Indennizzo, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
c) Documentazione in caso di Sinistro Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia
a) documento di identità del Contraente/Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità;
b) certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante la causa, la data di inizio e la data dell'eventuale fine del periodo di Inabilità Totale Temporanea al lavoro.
Inoltre, solo in caso di inabilità da infortunio (compreso incidente stradale)
a) Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità, qualora intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l'esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
Qualora lo stato di inabilità si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo indennizzabile di inabilità, occorre inviare alla Compagnia un certificato rilasciato dal medico curante o dagli enti preposti (INPS, INAIL) datato recentemente, attestante la continuazione del periodo di inabilità.
La Compagnia, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto all’Indennizzo, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
d) Documentazione in caso di Sinistro Perdita d’Impiego Involontaria
a) documento di identità del Contraente/Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale;
b) scheda professionale, datata recentemente, rilasciata dal Centro per l'Impiego, contenente le seguenti informazioni:
a. data di inizio e fine di tutti i lavori svolti
b. tipologia di contratto e numero di ore lavorative settimanali
Inoltre, solo in caso di perdita definitiva del posto di lavoro:
a) lettera di licenziamento inviata dal datore di lavoro al Contraente/Assicurato. Avvertenza – tale lettera deve essere datata, firmata e timbrata dal datore di lavoro e deve contenere la causa del licenziamento.
Inoltre, solo In caso di messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)
a) prima lettera di messa in CIGS inviata dal datore di lavoro al Contraente/Assicurato, che deve chiaramente indicare:
a. nome e cognome del Contraente/Assicurato;
b. l’effettiva tipologia di "Cassa Integrazione";
c. la data di inizio della CIGS e la relativa durata;
d. copia del Prospetto INPS o copia del Foglio Presenze (Libro Unico del Lavoro), relativo all’effettivo periodo di CIGS goduta.
Qualora lo stato di Disoccupazione si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo indennizzabile di Disoccupazione, il Contraente/Assicurato è tenuto inoltre ad inviare alla Compagnia la scheda professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di cui sopra oppure, in alternativa, lo status occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego.
Art. 39 - Individuazione della data del Sinistro
1. Ai fini dell’accertamento del diritto all’Indennizzo/Prestazione, la data del Sinistro, per ciascuna garanzia, è individuata come segue:
• Decesso: la data di decesso del Contraente/Assicurato;
• Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la data di accadimento dell’Infortunio;
• Invalidità Totale Permanente da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all’azienda sanitaria locale o altra autorità competente;
• Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia: la data coincidente con il giorno in cui il Contraente/Assicurato cessa di svolgere la propria attività lavorativa a causa dell’Inabilità Totale Temporanea;
• Perdita d’Impiego Involontaria: la data di effetto del licenziamento.
Art. 40 - Termine per i pagamenti della Compagnia
1. La Compagnia, dopo la denuncia di un Sinistro per uno degli eventi coperti dall’assicurazione, provvederà, entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, a corrispondere le somme dovute agli aventi diritto, qualora il Sinistro sia indennizzabile.
Art. 41 - Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica
1. In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente/Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
2. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
3. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria competente.
ALLEGATO 1 APPENDICE NORMATIVA
CAPO XX DEL CODICE CIVILE
Dell’assicurazione
Sezione I – Disposizioni generali [ESTRATTO]
Art. 1882 Codice Civile: NOZIONE
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Art. 1888 Codice Civile: PROVA DEL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza, ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Art. 1891 Codice Civile: ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivant i dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 Codice Civile: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assic uratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenu to a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiar azione inesatta o la reticenza
Art. 1893 Codice Civile: DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Codice Civile: ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893
Art. 1895 Codice Civile: INESISTENZA DEL RISCHIO
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art. 1896 Codice Civile: CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finche' la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il risc hio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 Codice Civile: DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conos ciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi d al giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 Codice Civile: AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicura tore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta
è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899 Codice Civile: DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata pol iennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’as sicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1900 Codice Civile: SINISTRO CAGIONATO CON DOLO O COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO O DEI DIPENDENTI
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o de l beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurat o deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Codice Civile: MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore venti quattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di ass icurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Sezione II – Dell’assicurazione contro i danni [ESTRATTO] Art. 1904 Codice Civile: INTERESSE ALL’ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento
del danno.
Art. 1905 Codice Civile: LIMITI DEL RISARCIMENTO
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato
Art. 1910 Codice Civile: ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute sec ondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1912 Codice Civile: TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezi one o da tumulti popolari.
Art. 1914 Codice Civile: AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Art. 1915 Codice Civile: INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione de l pregiudizio sofferto Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore .
Art. 1916: DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgra zie accidentali
Sezione III – Dell’assicurazione sulla vita [ESTRATTO] Art. 1919 Codice Civile: ASSICURAZIONE SULLA VITA PROPRIA O DI UN TERZO
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Art. 1920 Codice Civile: ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comu nicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Art. 1921 Codice Civile: REVOCA DEL BENEFICIO
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore .
Art. 1922 Codice Civile: DECADENZA DEL BENEFICIO
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.
Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'ar ticolo 800.
Art. 1923 Codice Civile: DIRITTI DEI CREDITORI E DEGLI EREDI
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei credit ori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Art. 1924 Codice Civile: MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termi ne di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due co mmi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussis tano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.
Art. 1927 Codice Civile: SUICIDIO DELL’ASSICURATO
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contrat to, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non son o decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
Sezione V – Disposizioni finali
Art. 1932 Codice Civile: NORME INDEROGABILI
Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.
Disciplina del Contratto in generale Art. 1341 Codice Civile: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contra ente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 Codice Civile: CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI.
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato / beneficiario
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AVVERTENZA PRELIMINARE - La presente Informativa viene resa dalle compagnie assicurative (Titolari del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa.
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELLE COMPAGNIE TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è, per quanto di propria competenza, la compagnia assicurativa che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione, come indicato nella documentazione contrattuale, e cioè:
AXA FRANCE VIE. Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese 08875230016
- REA MI-2525395. PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) delle compagnie Titolari del Trattamento scrivendo ai Titolari (sopra indicati) ai seguenti contatti:
• per posta: - Xxx.xx del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX
• per e-mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, ivi inclusa la prevenzione, l’individuazione e il perseguimento di frodi assicurative;
b) espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali le compagnie Titolari del Trattamento sono autorizzate, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione.
c) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Non è richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte del Titolare e di terzi a cui tali dati saranno comunicati,
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la salute dell’Interessato e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso dell’Interessato riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’Interessato ed il Titolare, secondo i casi, i dati personali dell’Interessato possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso dell’Interessato riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Senza i dati personali dell’Interessato il Titolare non è in grado di fornire, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Il Titolare potrà, inoltre, utilizzare i dati di recapito dell’Interessato per inviare comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo.
Il trattamento dei dati per ulteriori e diverse finalità, quali ad esempio ricerche di mercato, attività di marketing e profilazione, sarà effettuato solo ed esclusivamente previo libero consenso espresso dell’Interessato, e solo previa idonea informativa resa all’interessato.
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:
a) dati identificativi dell’Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
b) dati dell’Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione.
In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione).
In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell’Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.
5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori delle compagnie Titolari del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna delle Titolari, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dalle Titolari e sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione delle compagnie Titolari del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:
a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione);
b) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c) soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
d) organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui le Titolari o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
e) società del gruppo di appartenenza delle compagnie Titolari del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all'interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA.
f) altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari:
a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano;
b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano;
c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari:
f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento);
h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto:
i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali – Xxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
Le compagnie Titolari del Trattamento raccolgono i dati personali dell’Interessato direttamente dall’Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione.
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione ad eccezione della profilazione obbligatoria per legge ai fini di antiriciclaggio.