Definizione di Congedo parentale

Congedo parentale il periodo di congedo per maternità o paternità cui il ricercatore ha diritto in base alla legislazione di cui all'articolo III.3, paragrafo 1, lettera c).
Congedo parentale. La lavoratrice madre, o in alternativa il padre, ha diritto, per un periodo continuativo o frazionato, a 6 mesi, di permessi per i primi 8 anni di età del bambino elevabili a 10 nel caso di un solo genitore. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi di detta astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi. Il congedo parentale (astensione facoltativa) è anche frazionabile per consentire al lavoratore/genitore di scegliere i periodi più idonei, secondo la sua discrezionalità, alle necessità del bambino.
Congedo parentale si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei primi 12 mesi di vita del bambino nel limite massimo individuale pari a 6 mesi per la madre, a 7 mesi per il padre; il limite complessivo tra i genitori è pari a 11 mesi, fermi restando i limiti massimi individuali. Tale diritto è riconoscibile per ogni figlio nato e può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per lo stesso bambino;

Examples of Congedo parentale in a sentence

  • Congedo parentale: (ex maternità facoltativa) 6 mesi continuativi o frazionati, 10 mesi in caso di un solo genitore, con periodo di godimento nei primi 12 anni di vita del bambino e indennità economica pari al 30% per massimo 6 mesi goduti nei primi 6 anni di vita del bambino.

  • Tabella d) Congedo parentale orario (ex maternità facoltativa: artt.

  • Congedo parentale: (ex maternità facoltativa) 6 mesi continuativi o frazionati, 10 mesi in caso di un solo genitore, con periodo di godimento nei primi 8 anni di vita del bambino e indennità economica pari al 30% per massimo 6 mesi goduti nei primi 3 anni di vita del bambino, per i restanti se soddisfatta condizione di reddito richiesta.

  • Tabella c) Congedo parentale giornaliero (ex maternità/astensione facoltativa: artt.

  • C) Congedo parentale (ex Astensione Facoltativa) Entro 8 (otto) anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali.


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Congedo parentale. Ciascun genitore lavoratore ha diritto per ogni bambino, a 6 mesi di permessi secondo le norme vigenti, per i primi 12 anni di età del bambino ovvero 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, elevabili a 10 nel caso di un solo genitore, usufruibili come periodo continuativo o frazionato. Il congedo parentale dovrà essere richiesto all’azienda per iscritto con un preavviso non inferire a 5 giorni lavorativi contenente indicazione della data di inizio e di conclusione del congedo. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi di astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi. L'indennità, fino a 6 anni del bambino ovvero entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia, è anticipata dall’impresa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 33/1980 ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 dell’anzidetta ▇▇▇▇▇. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap – entro il compimento del 12° anno di età del figlio - in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni fruibili in modo continuativo o frazionato del congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati e fatta salva l’ipotesi nella quale sia richiesta la presenza del genitore da parte dei sanitari. In alternativa al congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’art. 42, comma 1 della Legge n. 53/2000. Ai sensi dell’art.42 del D.lgs. n. 151/2001 così come modificato dalla L. n. 183/2010, dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art.33 della L. n. 104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell’ambito del mese. Il diritto a fruire dei permessi di cui all’art.33 della L. n. 104/1992 per i lavoratori itineranti può essere utilizzato solo usufruendo di una giornata intera e non frazionato a ore o mezze giornate. I permessi di cui al precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza alle persone con handicap di cui all’art.33 della L.n.104/1992 e ss.mm.ii. È demandata alla contrattazione aziendale la definizione delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. In...
Congedo parentale si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
Congedo parentale. INTEGRAZIONE DEL 20%
Congedo parentale si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della dipendente/del di- pendente. c) als „Elternzeit“ die freiwillige Arbeitsenthaltung der Bediensteten/des Bediensteten.
Congedo parentale l’astensione facoltativa dal la- voro della dipendente o del dipendente.
Congedo parentale un congedo dal lavoro per i genitori a seguito della nascita o dell'adozione di un figlio per prendersene cura;
Congedo parentale. La fruizione del congedo può avvenire solo ed esclusivamente all’interno del periodo di durata del contratto a termine. Spettano 6 mesi per ciascun genitore per 10 o 11 mesi complessivi da fruire entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino con la seguente retribuzione: - se fruiti entro il terzo anno di vita del bambino i primi 30 gg. sono retribuiti per intero, i restanti 5 mesi sono retribuiti al 30%; - se fruiti tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino non sono retribuiti, fatta salva l’ipotesi del possesso del reddito individuale inferiore ai limiti previsti dall’art. 34 del d.lgs. 151/01. Il trattamento economico viene meno allo spirare del termine del contratto; Entro il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a due periodi di riposo secondo le modalità previste dall’art. 39 del D.Lgs 151/01. Il trattamento economico viene meno allo spirare del termine del contratto; Nell’ambito della durata del contratto a termine e limitatamente a questa,fino al compimento del terzo anno di vita del bambino spettano al lavoratore a termine 30 gg. retribuiti per intero per ciascun anno, computati complessivamente tra i genitori; tra il terzo e l’ottavo anno di vita 5 gg. l’anno per ciascun genitore, senza retribuzione; Il trattamento economico viene meno allo spirare del termine del contratto.