Definizione di Consegna item

Consegna item. Exit Management 100% entro i termini Concordati e comunque entro un mese dalla scadenza contrattuale. Per ogni item richiesto e non consegnato formalmente entro i termini stabiliti si applica l’0,1% dell’importo totale della fornitura per ogni giorno di ritardo. Nel caso della banca dati (DUMP completo) 5% dell’importo totale per ogni giorno di ritardo. condizioni di sicurezza del lavoro difformi dagli obblighi di legge Generale 100% si applica l’0,1% dell’importo totale della fornitura per ogni mancanza rilevata in ogni contestazione. violazione degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati Generale 100% si applica l’0,1% dell’importo totale della fornitura per ogni mancanza rilevata in ogni contestazione. ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto Generale 100% si applica l’0,1% dell’importo totale della fornitura per ogni mancanza rilevata in ogni contestazione, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione. Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio. Si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 (trenta) giorni dal precedente evento che abbia comportato l’applicazione della stessa penale. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo netto contrattuale dell’appalto. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell’importo contrattuale è facoltà, per l’Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. L’applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso. In caso di inadempienze per inosservanza di leggi e regolamenti per le quali sia prevista l’irrogazione di specifica sanzione amministrativa, l’applicazione della stessa non assorbe l’applicazione delle penali contrattuali che verranno irrogate e riscosse in modo autonomo. L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente sul primo pagamento in scadenza ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva. In tali casi, il reintegro della cauzione avviene entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’Appalt...
Consegna item. Exit management 100% entro i termini concordati e comunque entro un mese dalla scadenza contrattuale. Per ogni item richiesto e non consegnato formalmente entro i termini stabiliti, si applica una penale di importo pari allo 0,1% dell’’importo totale della fornitura per ogni giorno di ritardo. Nel caso della banca dati (dump completo e document storage se previsto), penale del 5% dell’importo totale della fornitura per ogni giorno di ritardo. Condizioni di sicurezza del lavoro difformi dagli obblighi di legge Generale 100Q% Si applica una penale di importo pari allo 0,1% dell’importo totale della fornitura per ogni mancanza rilevata in ogni contestazione.
Consegna item. Exit Management 100% entro i termini Concordati e comunque entro un mese dalla scadenza contrattuale. Per ogni item richiesto e non consegnato formalmente entro i termini stabiliti si applica l’0,1% dell’importo totale della fornitura per ogni giorno di ritardo. Nel caso della banca dati (DUMP completo) 5% dell’importo totale per ogni giorno di ritardo. Condizioni di sicurezza del lavoro difformi dagli obblighi di legge Generale 100% si applica l’0,1% dell’importo totale della fornitura per ogni mancanza rilevata in ogni contestazione.

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  • Consegna si rinvia alla clausola 8 delle Condizioni Generali di Vendita.

  • Titolare CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.

  • Una tantum Ai lavoratori in forza alla data dell'11 luglio 2000 con l'esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà corrisposto un importo forfettario di lire 500.000 lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 30 settembre 2000. Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", lavoratori part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a: - lire 350.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2000; - lire 150.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di settembre 2001. Ag▇▇ ▇pprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di "una tantum" l'importo di lire 245.000 con la retribuzione di settembre 2000 e l'importo di lire 105.000 con la retribuzione di settembre 2001. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalla impresa a titolo di I.v.c. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 100%, in occasione della corresponsione della 1ª tranche di "una tantum". Ag▇▇ ▇pprendisti, le quote sopra indicate saranno erogate con i criteri previsti ai commi precedenti ed adottando il proporzionamento unico del 70%. N.d.R.: L'accordo 13 marzo 2002 prevede quanto segue: Riallineamento Retribuzione di riferimento Liv. Riallineamento Euro Nuovi minimi in vigore dal 1º marzo 2002 N.d.R.: L'accordo 1º aprile 2003 prevede quanto segue: Riallineamento Retribuzione di riferimento 7º S 825,81 + 534,20 = 1.360,01 x 1,3% = 17,68 6º 745,25 + 529,92 = 1.275,17 x 1,3% = 16,58 5º S 682,24 + 523,86 = 1.206,10 x 1,3% = 15,68 5º 629,04 + 519,78 = 1.148,82 x 1,3% = 14,93 4º 571,20 + 517,51 = 1.088,71 x 1,3% = 14,15 3º 511,29 + 515,63 = 1.026,92 x 1,3% = 13,35 2º 465,84 + 515,54 = 981,38 x 1,3% = 12,76 1º 402,84 + 513,18 = 916,02 x 1,3% = 11,91 Nuovi minimi in vigore dall'1 aprile 2003 7º S 861,68 + 17,68 = 879,36 5º S 711,83 + 15,68 = 727,51 N.d.R.: L'accordo 22 settembre 2004 prevede quanto segue: C.c.n.l. imprese artigiane chimica-gomma-plastica-vetro Incrementi salariali 5º S € 34,52 € 17,82 € 16,70 N.d.R.: L'accordo 19 febbraio 2008 prevede quanto segue:

  • Codice dei contratti pubblici ▇.▇▇▇. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

  • Piattaforma l’infrastruttura di proprietà di Vodafone, o di un fornitore, costituita da risorse dedicate al Cliente e/o da risorse condivise con altri clienti di Vodafone, che consente l’erogazione del Servizio;