Definizione di Cose consegnate

Cose consegnate. A parziale deroga delia relativa esclusione di polizza e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 C.C, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori, nonché i danni derivanti da incendio. L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza, per i danni manifestatisi e denunciati alla Società durante la validità della polizza stessa.
Cose consegnate cose portate dai “Clienti” e consegnate in custodia agli Assicurati, diverse da “Veicoli”.
Cose consegnate si intendono quelle: espressamente consegnate in custodia all'albergatore stesso o ai dai clienti ospiti: suoi addetti nell'esercizio ricettivo/alberghiero assicurato.

Examples of Cose consegnate in a sentence

  • Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose consegnate all’Assicurato".

  • La garanzia comprende: • i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere, come previsto dagli articoli 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civi- le, per Furto, distruzione, deterioramento delle Cose consegnate o non consegnate.

  • R.C. DELL’ALBERGA TORE (cose consegnate e non consegnate) (C2) Cose consegnate Cose consegnate non riposte nei mezzi di custodia 10% 150,00 euro per cliente ospite Limite per cose consegnate per cliente indicato in polizza alla partita C2.


More Definitions of Cose consegnate

Cose consegnate. I beni, compresi Valori portati dai clienti dell’azienda, consegnati all’imprenditore agricolo e custoditi in mezzi forti.
Cose consegnate. A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e semprechè esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell’esercizio, consegnate all’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell’art. 1784 c.c., ferma l’esclusione per i danni alle cose non consegnate. L’assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori. nonché i danni derivanti da incendio. L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza, per i danni manifestatisi e denunciati alla Società durante la validità della polizza tessa.
Cose consegnate. A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell’esercizio, consegnate all’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell’art. 1784 c.c., ferma l’esclusione per i danni alle cose non consegnate. L’assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, computer e telefoni cellulari, nonché i danni derivanti da incendio. L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza, per i danni manifestatisi e denunciati alla Società durante la validità della polizza tessa.

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  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Disdetta Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione

  • Aggravamento del rischio variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

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  • Estero tutti i paesi non ricompresi nella definizione di Italia;

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  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Danno extracontrattuale È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.

  • Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Malattia preesistente malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

  • Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo: • dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; • la fornitura risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; • la competenza dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti. Resta inteso che la verifica non comporta, in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche.

  • Valore a nuovo il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.