Definizione di Effetti abrogativi impliciti

Effetti abrogativi impliciti. L’ipotesi di accordo produce effetti abrogativi nei confronti dell’accordo 3/2015 e 2/2017 Attestazione delle coerenza con le prevsioni in materia di meritocrazia e premialità Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo poiché non finalizzata alla corresponsione di incentivi Attestazione delle coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo poiché non finalizzata a procedure di progressione economica Risultati attesi dalla sottoscrizione dell’accordo Come già evidenziato nella Relazione illustrativa e tecnico finanziaria agli accordi 3/2015 e 2/2017, gli interventi socio assistenziali a favore del personale, previsti dal CCNL, rientrano nel novero delle azioni finalizzate al miglioramento del clima organizzativo e dell’indicatore di performance relativo al benessere organizzativo. Il monitoraggio effettuato nel 2017 sull’applicazione dell’accordo 2/2017 ha evidenziato la necessità di rivedere alcuni aspetti dell’accordo al fine di renderlo più efficace e più rispondente alle finalità socio assistenziali. L’ampliamento delle tipologie di spesa e la ridefinizione di alcune di esse, nell’invarianza delle risorse complessive stanziate, consente di rendere l’azione più capillare e mirata e più rispondente alle richieste del personale dipendente. Con l’accordo n.2/2018 si conferma l’obiettivo di sostenere e sviluppare la cultura dell’appartenenza all’organizzazione e di contribuire ad accrescere la solidarietà nell’ambiente di lavoro, ritenendo che strumenti di questo tipo, oltre che rappresentare un aiuto concreto, possano sensibilmente migliorare il clima lavorativo ed organizzativo.
Effetti abrogativi impliciti. L’ipotesi di accordo non produce effetti modificativi di precedenti accordi in materia Attestazione delle coerenza con le prevsioni in materia di meritocrazia e premialità Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo poiché non finalizzata alla corresponsione di incentivi Attestazione delle coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo poiché non finalizzata a procedure di progressione economica Risultati attesi sottoscrizione dell’accordo dalla Come già evidenziato, l’accordo n. 2/2020 mira a riconoscere il buono pasto per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente è tenuto a un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore e che come tale prevede l’effettuazione di una pausa che costituisce il presupposto per l’erogazione del buono pasto. Con l’accordo n.2/2020 si conferma l’attenzione dell’Ateneo nel sostenere e riconoscere l’impegno lavorativo del personale in un momento di particolare difficoltà quale il presente; si ritiene che strumenti di questo tipo, oltre che rappresentare un aiuto concreto, possano contribuire a mantenere un clima lavorativo ed organizzativo sereno, improntato a stima e fiducia reciproca.
Effetti abrogativi impliciti. Vengono implicitamente abrogate le disposizioni dell'accordo del 27/4/2007, recepito nel regolamento approvato con deliberazione n. 217 dell'11/7/2007, che individuava i criteri per la "ripartizione dei corrispettivi e incentivi per la progettazione di cui alla normativa vigente in materia di LLPP" ai sensi dell'art. 18 dell’art. 18, comma 1- COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Protocollo N.0095374/2016 del 29/12/2016 Class: 3.5 «INQUADRAMENTI E APPLICAZIONECONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO» Fascicolo: 3.5 N.6/2016 bis, della Legge 11 febbraio 1994, n° 109 come modificato ed integrato dall’art. 13, comma 4, punto 1 della Legge 17 maggio 1999, n° 144. illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa; Trattasi di incentivo non derivante da applicazione del CCNL ma da legge specifica che deroga il principio della omnicomprensività della retribuzione: è una cosa eccezionale per il nostro ordinamento e come tale deve essere trattata. Di conseguenza le disposizioni derogatorie sono “di stretta interpretazione” e non suscettibili di interpretazioni estensive o per analogia, al fine di ampliare l’applicazione dell’incentivo oltre i casi in essi previsti. La liquidazione delle competenze è subordinata al “previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti” e rapportata alla percentuale stabilita per le varie funzioni dal presente CCDI e dal regolamento. illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio); non pertinente per questo accordo illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009. Il collegamento con il piano della Performance non è richiesto, poiché deriva da fonte normativa specifica. L'obiettivo intrinseco dell'applicazio...

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Effetti abrogativi impliciti. Il presente contratto è stipulato nel rispetto dei vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali. Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti.
Effetti abrogativi impliciti. L’ipotesi di accordo non produce effetti abrogativi, in quanto la materia era normata nell’ambito del Regolamento per le prestazioni a favore di terzi non più vigente e sostituito da nuovo regolamento emanato con DR n. 325 del 14.06.2017. Attestazione delle coerenza con le prevsioni in materia di meritocrazia e premialità Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo poiché non finalizzata alla corresponsione di incentivi. Attestazione delle coerenza con il principio di selettività delle progressioni Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo poiché non finalizzata a procedure di progressione economica.
Effetti abrogativi impliciti l’accordo determina, per le materie oggetto di esso, l’abrogazione implicita degli accordi già firmati. le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto si applicano i principi del “Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance” approvati con legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)) e successive modifiche. in riferimento alla specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali, si specifica che nell’anno 2022 si procederà all’effettuazione di progressioni economiche orizzontali, da attribuirsi, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 150/2009, a un numero non superiore al 50% del personale avente diritto e in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. con la sottoscrizione dell’accordo è prevista l’attribuzione di risorse conseguenti al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di risultato, in un’ottica di efficientamento, informatizzazione e trasparenza dei processi e dei procedimenti e di miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale, in coerenza con gli obiettivi strategici dell’Ente di cui al vigente piano della prestazione e dei risultati; nel Pre-Accordo, coerentemente con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 dicembre 2021, n. 78 (Atto di indirizzo alla Presidente della delegazione trattante in tema di contrattazione delle risorse per il personale appartenente alle categorie), si prevede: ⎯ lo stanziamento di euro 100.000 da destinare al personale appartenente alle categorie giuridiche B, C e D (non titolare di PO) quale compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, di cui all’articolo 70 quinquies del CCNL triennio 2016-2018; ⎯ lo stanziamento di euro 174.266,23 da destinare alle progressioni economiche orizzontali di cui prima, così come specificato nel riportato prospetto analitico di riparto delle risorse (Allegato B al Pre-Accordo).
Effetti abrogativi impliciti il contratto decentrato economico ha valenza annuale e ha per oggetto la destinazione delle somme disponibili del fondo 2021. Non contiene, quindi, effetti abrogativi anche impliciti del decentrato 2020 o dei precedenti, in quanto anche questi erano riferiti solo alla destinazione del fondo di quelle annualità.
Effetti abrogativi impliciti. L’accordo in esame non ha effetti abrogativi neppure impliciti. Al punto 1 sono specificati i destinatari dell’intesa ossia i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico come definito con dPCM 5 dicembre 2013 n. 158. Al punto 2 sono indicate la quantificazione del Fondo e le finalità di utilizzo delle risorse accessorie stanziate per l’anno 2015 e, cioè:
Effetti abrogativi impliciti. L’ipotesi di accordo non produce effetti abrogativi Attestazione delle coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità L’attribuzione della maggiorazione del premio relativo alla performance individuale avviene nei confronti di coloro che hanno conseguito le valutazioni più elevate nell’ambito di ciascuna categoria; le fasce numeriche che soddisfano i criteri di meritocrazia e premialità sono le seguenti: Cat. B: da 2,5 a 5 Cat. C: da 3 a 5 Cat D: da 3,5 a 5 Attestazione delle coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo poiché non finalizzata a procedure di progressione economica Risultati attesi sottoscrizione dell’accordo dalla Come già evidenziato con l’accordo n.7/2019 si conferma l’obiettivo di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, sostenendo sistemi premianti improntati a selettività. In particolare si è pensato a una leva di tipo economico per affermare il primato del merito. E’ peraltro possibile che tale premialità porti ad un innalzamento delle valutazioni della performance.
Effetti abrogativi impliciti. L’accordo in esame non ha effetti abrogativi neppure impliciti.