Definizione di Errore umano

Errore umano. Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un dipendente, che comporta un danno; non è considerato errore umano la cancellazione di dati o archivi.
Errore umano. (valida per il settore Cyber Risk)
Errore umano. Un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore nell’impostazione dei parametri o un singolo intervento inappropriato da parte di un dipendente o di un terzo che fornisce servizi all’Assicurato, in conseguenza del quale si verifica una perdita, alterazione o distruzione di Dati dell’Assicurato. Sottoscrizione di documento informatico sottoscritto con firma elettronica che garantisca l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, con l’'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, riconducibile al titolare.

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Errore umano un errore operativo o una negligenza, da parte di un Addetto, che comporta alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati sensibili o Dati personali, presenti nel Sistema informatico dell'Assicurato.
Errore umano. Un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore nell’impostazione del parametro o un singolo intervento inappropriato da parte di un dipendente o di un terzo fornitore di servizi che determini una perdita definitiva o un’alternazione permanente di dati

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  • Data di Decorrenza la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa ha effetto.

  • DATA DI AGGIUDICAZIONE 24.12.2008.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa

  • Contratto di Fornitura l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.

  • Modulo di Adesione il documento che firma l’Assicurato e che contiene i suoi dati anagrafici, l’importo del premio dallo stesso dovuto e la durata della Polizza.

  • Dipartimento Amministrativo (Strutturale) 4568 12/11/2018 18/11/2018 RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE - GENNAIO/SETTEMBRE 2018 DIREZIONE SANITARIA 4569 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA ORTOPEDIA XXXX. XXXXXXX XXXXXXXX CON IL DOTT. DI BELLA XXXX DISTRETTI DI AGRIGENTO E LICATA 4570 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA DIABETOLOGIA XXXX. XXXXX XXXXXXXX CON LA DOTT.SSA ACCIDENTI XXXXX DISTRETTI DI CASTELTERMINI E LICATA 4571 12/11/2018 18/11/2018 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO E RICONOSCIMENTO DI TITOLARITÀ E ALLA GESTIONE DELLA N° II SEDE FARMACEUTICA URBANA DEL COMUNE DI CAMMARATA (AG) SITA IN VIA XXXXXXXXX N° 30 ALLA SOCIETÀ ``FARMACIA LA VERDE DR.SSA CALOGERA S.A.S.`` - PRESA ATTO SOCI - NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE DR.SSA LA VERDE CALOGERA - 4572 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO. ESECUZIONE ATTO DELIBERATIVO N. 2300 DEL 22/05/2013- MESE DI SETTEMBRE 2018- IMPORTO € 2033,33- CIG 40009318B3 4573 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO.

  • IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 30 IMPORTO LIQUIDATO: 30 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - AGGIORNAMNETO PREVENZIONE INCENDI - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 10/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 29/03/2017 DATA FINE: 10/04/2017 94199660484 ASS. DEI DOTT. CHIMICI DELLA TOSCANA CIG: NOCIG00278 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 1,100 IMPORTO LIQUIDATO: 0 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - DISASTER MANAGEMENT - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 13/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 13/04/2017 DATA FINE: 90067090564 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Spese di giustizia le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.

  • Informazioni Riservate si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell'informazione e delle circostanze della loro comunicazione.

  • Contenuto Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, supporto dati, conduttori esterni apparecchi audiovisivi, impianti telefonici, parcometri, cambiamonete, centrali di comando di impianti semaforici, centrali di comando di pubblica illuminazione, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, comprese quelle ad impiego mobile portatili od installate su/in veicoli o natanti fatto salvo se assicurate con diversa polizza. Sono pure compresi i mezzi di locomozione, traino, trasporto, non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, mobilio ed arredi, attrezzi, macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale completamento), macchine d’ufficio, scaffalature, banchi, attrezzature scolastiche in genere, arredo urbano; impianti di segnalazione e d’allarme; strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento;impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; merci in genere, derrate alimentari, prodotti farmaceutici; quadri ed oggetti d’arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere artistico, storico, archeologico, naturalistico, scientifico, opere di abbellimento ed utilità; biblioteche, beni librari di varie epoche, pergamene, medaglie, documenti e archivi ivi compresi quelli a carattere storico, naturalistico ed archeologico, dipinti affreschi, mosaici, arazzi, sculture, statue se non solidali con il fabbricato, tappeti, pezzi di antiquariato, perle, pietre e metalli preziosi, opere di abbellimento e utilità; cose aventi valore artistico, storico, archeologioco, scientifico, naturalistico; cancelleria, registri, disegni, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, clichès, pietre litigrafiche, lastre, cilidri, tavolette strereotipe, rami per incisioni, armi; valori e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati".

  • Ordinativo di Fornitura è l'atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro con ESTAR, risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell’Ordinativo di Fornitura stesso. L’Ordinativo di Fornitura costituisce il documento contrattuale che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore, ha la stessa valenza di stipula del contratto attuativo.

  • Datore di lavoro e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Lavoratore Dipendente Pubblico La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Codice dei contratti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

  • contratto di sponsorizzazione un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

  • Codice dei contratti pubblici X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

  • Breve descrizione vedi punto II.1.1)

  • Impresa di assicurazione vedi “Società”.

  • Data di Pagamento l’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna della relativa Fattura, entro cui l’Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.

  • Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.