Definizione di Garanzia definitiva

Garanzia definitiva con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall’art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria. Lo svincolo della cauzione avverrà ai sensi dell’art. 103 co. 5 del Codice e, in particolare, lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.
Garanzia definitiva. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.
Garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 in merito alla “garanzia provvisoria”. La garanzia definitiva a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

Examples of Garanzia definitiva in a sentence

  • All’atto di stipulazione del contratto, verranno richieste le seguenti garanzie: • Garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs.

  • Il comma 2 elenca tutti i casi in cui la SA può rivalersi sulla Garanzia definitiva: maggiore spesa sostenuta per i lavori in caso di risoluzione in danno; mancato pagamento cui la SA dovrà provvedere in caso di inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

  • La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione: Garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo contrattuale relativo al quadriennio al netto dell’IVA, ai sensi dell’art.

  • L’aggiudicatario definitivo dovrà presentare: -Garanzia definitiva ai sensi dell’art.

  • All'atto della stipula del contratto riguardante l'Accordo quadro, l'aggiudicatario deve costituire la "Garanzia definitiva" nella misura e nei modi previsti dall'art.


More Definitions of Garanzia definitiva

Garanzia definitiva. Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.). L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.
Garanzia definitiva. (art. 15); “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” (art. 26); “Divieto di cessione del contratto; cessione del credito” (art. 28); “Subappalto” (art. 29); “Condizioni dell’appalto e responsabilità civile” (art. 36); “Codice di comportamento e patto di integrità” (art. 37); “Riservatezza e trattamento dei dati personali” (art. 38).
Garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della “cauzione definitiva” deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato all’Art. 16 . Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, della certificazione di verifica di conformità relativa all’ultimo anno contrattuale in copia autentica. La cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni prescritte dai documenti di gara, dagli articoli del presente Capitolato e tutte le ulteriori obbligazioni connesse al contratto di appalto, nonché, ove non ricompreso nell’ambito di operatività della garanzia assicurativa di cui al seguente Art. 15 , il risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse; la cauzione definitiva può essere escussa anche qualora ricorrano i presupposti di cui all’ 103, comma 2, del D.lgs. 50/2016. Qualora le condizioni del mercato non consentano di reperire la garanzia definitiva con validità estesa per tutto il periodo della durata contrattuale, è possibile provvedere con la stipula di garanzia definitiva di pari importo di durata minima triennale rinnovabile entro tre mesi dalla scadenza del periodo di validità; la garanzia dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovarla entro tale scadenza. Il ritardato rinnovo rispetto a tale data di scadenza costituisce grave inadempimento contrattuale.
Garanzia definitiva. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva con una della modalità previste per la garanzia provvisoria e indicate in questo paragrafo del valore pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20% l’aumento sarà di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva gode delle riduzioni previste per quella provvisoria e sopraindicate.
Garanzia definitiva con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall’art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
Garanzia definitiva garanzia da parte dell’aggiudicatario nei modi e nei termini di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2018, n. 50.
Garanzia definitiva. Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, costituita nelle forme e con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e avente validità per tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Trova applicazione l’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016