Definizione di Impignorabilità e insequestrabilità

Impignorabilità e insequestrabilità principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
Impignorabilità e insequestrabilità principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario caso morte non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Impignorabilità e insequestrabilità principio secondo cui le somme dovute dalla Società in base alla copertura prevista dalla presente adesione non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Examples of Impignorabilità e insequestrabilità in a sentence

  • Impignorabilità e insequestrabilità Secondo quanto previsto dall'art.


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Impignorabilità e insequestrabilità principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di contratti di assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Impignorabilità e insequestrabilità. Xxxxxxxxx secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impignorabilità e insequestrabilità principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili fermi i limiti posti dalla legge.
Impignorabilità e insequestrabilità principio secondo cui le somme dovute dalla Società agli Assicurati non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Impignorabilità e insequestrabilità ai sensi dell’art. 1923 c.c., le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né seque- strabili , fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposi- zioni relative all’azione revocatoria. • Diritto proprio del beneficiario: ai sensi dell’art. 1920 c.c., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio al capitale assicurato e non per diritto di suc- cessione. Quando beneficiari sono gli eredi, quindi, le somme assicurate non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all’imposta di successione. Ai sensi dell’art. 10, comma 3 - quater del D.Lgs. 124/93, in caso di morte dell’iscritto ad una forma pensionistica individuale prima dell’accesso alla prestazione, la posi- zione individuale è riscattata dagli eredi.
Impignorabilità e insequestrabilità. Xxxxxxxxx secondo cui le somme dovute dall’Impresa Vita al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Impignorabilità e insequestrabilità. Principio secondo cui le somme dovute dall’Impresa di Assicurazione all’Investitore-contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione ese- cutiva o cautelare;