Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).
Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Impresa di assicurazione vedi “Società”.
Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 30 IMPORTO LIQUIDATO: 30 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - AGGIORNAMNETO PREVENZIONE INCENDI - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 10/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 29/03/2017 DATA FINE: 10/04/2017 94199660484 ASS. DEI DOTT. CHIMICI DELLA TOSCANA CIG: NOCIG00278 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 1,100 IMPORTO LIQUIDATO: 0 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - DISASTER MANAGEMENT - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 13/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 13/04/2017 DATA FINE: 90067090564 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER
Certificato di assicurazione il documento, che può essere rilasciato dall’assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.
Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
contratto di sponsorizzazione un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
Assicurazione il contratto di assicurazione.
Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Luogo di esecuzione si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2
DATA DI AGGIUDICAZIONE 24.12.2008.
Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.
Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure
Ubicazione Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione.
Risarcimento diretto Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di “Risarcimento Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: - si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto; - dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti. - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro i seguenti termini:
Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.
Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Contratto di Fornitura l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa
Valutazione al metro quadrato - misurazione effettuata sulle dimensioni in luce per i serramenti interni e sulle dimensioni del foro architettonico in facciata per i serramenti esterni - tutto compreso. E.03.230.05 Spostamento di serramento esterno - escluso opere di ripristino murario mq 86,34 (Euro ottantasei/34 ) E.03.230.10 Spostamento di serramento esterno - compreso opere di ripristino murario mq 228,87 (Euro duecentoventotto/87 ) E.03.230.15 Spostamento di serramento interno - escluso opere di ripristino murario mq 76,76 (Euro settantasei/76 ) E.03.230.20 Spostamento di serramento interno - compreso opere di ripristino murario mq 179,73 (Euro centosettantanove/73 ) E.04 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO E.04.05 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - TETTOIE Intervento di smaltimento di elementi di amianto in lastre per tettoie di qualsiasi tipo e dimensione, secondo le seguenti fasi lavorative: - esecuzione di tutte le analisi preventive di laboratorio sui materiali, necessaria prima dell'inizio di qualsiasi attività in loco; - stesura del piano di lavoro e smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge 81/08; - intervento di inertizzazione, raccolta, insaccamento in idonei contenitori e carico sugli automezzi preposti per il trasporto, compreso attività di incantieramento e scantieramento di tutti i presidi necessari e previsti nel predetto piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta; - trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate entro un raggio di km 200 dal cantiere. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.