Definizione di Prestazione assicurativa

Prestazione assicurativa. Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestazione assicurativa somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia corrisponde ai Beneficiari al verificarsi
Prestazione assicurativa la Compagnia, dopo i periodi di Franchigia e Carenza indicati sopra e fermi i Limiti di Indennizzo di cui al successivo Art. 3 - Limiti di Indennizzo - , liquida al Beneficiario un'indennità pari alle rate mensili del Prestito erogato dalla Contraente, che hanno scadenza durante il periodo di Disoccupazione, ad eccezione del primo e dell’ultimo Idennizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Disoccupazione, fino ad un limite massimo di 18 mensilità per ogni Sinistro. In caso di più licenziamenti, la Compagnia non liquiderà più di 36 mensilità per l’intera durata del Contratto e per ogni singolo Aderente/Assicurato.

Examples of Prestazione assicurativa in a sentence

  • L’opzione Beneficio Controllato prevede che una parte della Prestazione assicurativa dovuta dalla Compagnia in caso di decesso dell’Assicurato venga erogata come Rendita temporanea mensile, da pagare al Beneficiario designato dal Contraente per un determinato numero di anni.

  • Tale diritto è indipendente dalle vicende successorie dell’Assicurato e l’ammontare della Prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario dell’Assicurato.

  • Ai fini dell’erogazione della Prestazione assicurativa, risulta irrilevante la rinuncia o accettazione dell’eredità da parte dei Beneficiari.

  • In assenza della designazione di Beneficiari, la Prestazione assicurativa viene erogata agli eredi testamentari o in mancanza agli eredi legittimi dell’Assicurato.

  • Il fatto che l’Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte di Cardif o la mancata corresponsione della Prestazione assicurativa.


More Definitions of Prestazione assicurativa

Prestazione assicurativa. Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. La prestazione assicurativa è pari alla somma del Capitale assicurato e del Controvalore delle quote dei fondi interni (Valore del contratto), maggiorato di un’ulteriore somma per il caso di decesso dell’Assicurato calcolata sul controvalore delle quote dei Fondi interni.
Prestazione assicurativa. Importo liquidabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestazione assicurativa la Compagnia, dopo il periodo di Franchigia indicato sopra e fermi i Limiti di Indennizzo di cui al successivo Art. 3 - Limiti di Indennizzo -, liquida al Beneficiario un'Indennità pari alle rate mensili del Prestito erogato dalla Contraente, che hanno scadenza durante il periodo dell'inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo Idennizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Inabilità Termporanea Totale, fino ad un limite massimo di 18 mensilità per ogni Sinistro. In ogni caso la Compagnia non liquiderà più di 36 mensilità per l’intera durata del Contratto e per ogni singolo Aderente/Assicurato. Qualora l’Aderente/Assicurato riprenda l’attività lavorativa ed abbia, entro 60 giorni, una nuova inabilità dovuta alla stessa Malattia o Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Diversamente, per ogni evento che determini un Sinistro viene applicata la Franchigia di 60 giorni.
Prestazione assicurativa. Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestazione assicurativa la Compagnia, dopo il periodo di Franchigia indicato sopra e fermi i Limiti di indennizzo di cui al successivo Art. 3 - Limiti di Indennizzo - , liquida al Beneficiario un'Indennità pari alle rate mensili del Mutuo erogato dalla Contraente, che hanno scadenza durante il periodo dell'inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo Idennizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Inabilità Termporanea Totale, fino ad un limite massimo di 18 mensilità per ogni Sinistro. In ogni caso la Compagnia non liquiderà più di 36 mensilità per l’intera durata del Contratto e per ogni singolo Aderente/Assicurato. Qualora l’Aderente/Assicurato riprenda l’attività lavorativa ed abbia, entro 60 giorni, una nuova inabilità dovuta alla stessa Malattia o Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Diversamente, per ogni evento che determini un Sinistro viene applicata la Franchigia di 60 giorni. Nel caso vi siano più Assicurati per il medesimo Mutuo (assicurazione pro quota), la prestazione assicurativa come sopra calcolata sarà ridotta in proporzione alla quota relativa a ciascun Assicurato
Prestazione assicurativa. La Copertura garantisce, in caso di Ricovero Ospedaliero, la liquida- zione mensile di una somma determinata in base alle indicazioni del contratto di Finanziamento nei limiti di cui al successivo art. 5.6, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata del Contratto. La Copertura per il caso di Ricovero Ospedaliero è sottoposta: • ad un Periodo di Franchigia assoluta di 7 giorni. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. La presente garanzia viene prestata: • senza limiti territoriali, salvo le esclusioni specifiche previste all’art. 6.5 che segue e che possono comportare la riduzione o il venir meno della Copertura; • fino allo scadere della durata massima del Contratto determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione, come da tabella allegata all’art. 7.
Prestazione assicurativa. Fermi i Limiti di Indennizzo di cui all’art. 3 – Limiti di Indennizzo – delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia liquida ai Beneficiari una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante alla data del Sinistro del contratto di Prestito, stipulato dall’Aderente/Assicurato con la Contraente a cui è correlata l’Adesione al Contratto (il cui importo inizialmente assicurato è indicato sulla Richiesta di Adesione), calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso. Pertanto, l’importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento, e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Qualora l'Aderente/Assicurato deceda a seguito di un infortunio verificatosi durante la vigenza del Contratto entro 1 anno dalla data del medesimo e tale evento sia accertato dalla Compagnia, l’importo dell’Indennizzo previsto dalla polizza sarà raddoppiato. Inoltre, qualora l’infortunio dal quale deriva il Decesso dell’Aderente/Assicurato avvenga durante un incidente stradale, l’Indennizzo previsto dalla polizza sarà triplicato.