Definizione di Periodo transitorio
Periodo transitorio gli anni 2015, 2016 e 2017, entro i quali il Gestore dovrà essere operativo per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese;
Periodo transitorio. Al fine di garantire una continuità occupazionale, i periodi di somministrazione a termine svolti prima fino al 31 dicembre 2018, saranno conteggiati all’interno di un arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018) entro il limite massimo di 12 mesi. Questo solo ai fini della durata massima e successione di contratti. Pertanto, dopo il 1° gennaio 2019, un lavoratore già impegnato presso l’utilizzatore, potrà continuare ad essere impiegato almeno ulteriori 12 mesi dalla medesima Agenzia. Tale precisazione è necessaria e fortemente voluta dal mondo delle APL, avendo la Circolare Ministeriale n. 17/2018 incluso nel computo dei 24 mesi, connessi alla successione di contratti a termine intercorsi tra le medesime Parti, anche i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma. In materia, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ aveva formulato un interpello al Ministero del Lavoro tuttora senza risposta. L’art. 23 co. 4 dell’ipotesi di accordo infatti fa salvi eventuali interventi normativi e/o interpretazioni di fonte ministeriale che stabiliscano di non considerare, ai fini del superamento dei limiti di durata, taluni periodi dei rapporti di lavoro intercorsi con l’agenzia. Nell’arco del limite massimo di 24 mesi, ovvero nell’ipotesi di somministrazione a termine con il medesimo utilizzatore, le parti hanno a disposizione n. 6 proroghe per ogni singolo contratto. Diversamente, nel caso della somministrazione a termine con più utilizzatori, nell’arco di 48 mesi, sono concesse 8 proroghe per ogni singolo contratto. A questa regola generale fanno eccezione le ipotesi di contratto di somministrazione a termine sottoscritti con le seguenti categorie di lavoratori: • Svantaggiati; • Ricollocati dopo percorsi di qualificazione e riqualificazione interni; • Tipologie individuate con accordo sindacale di secondo livello e / o territoriale; • Disabili ex lege 68/1999 ed s.m.i. Le parti hanno inoltre convenuto altri elementi, al momento subordinati all’approvazione del Consiglio Direttivo, che potrebbero nel tempo risultare di interessante applicazione.
Periodo transitorio annualità precedenti il 2020 durante le quali gli standard prestazionali di erogazione e tariffazione del servizio passeranno progressivamente da quelli in essere al momento della presa in consegna del servizio da parte del Gestore a quelli indicati nel Piano Industriale approvato e specificati dal disciplinare tecnico per il servizio a regime
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Periodo transitorio si considera comunque concluso a partire dalla presa in carico di tutte le line di cui al Programma di Esercizio anche prima della scadenza del limite massimo previsto di 180 giorni. Il mancato rispetto della tempistica indicata nel presente articolo, salvo il caso di causa non imputabile all’Aggiudicatario, autorizza il Committente a procedere alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca dell’aggiudicazione in caso di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. Il programma di esercizio di cui al Capitolo 4.1 “Avvio del servizio” del Capitolato Speciale, così come autorizzato dal Committente, potrà nel periodo transitorio, essere attuato progressivamente dall’Aggiudicatario in coordinamento con il Gestore uscente.
Periodo transitorio. (ART. 36, CO. 9 ) FINO ALLA DATA DEFINITA CON DECRETO DEL MIT, AI FINI DEGLI EFFETTI GIURIDICI, I BANDI E GLI AVVISI SONO PUBBLICATI : ⮚SULLA GURI PER I LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 500.000 EURO E PER FORNITURE E SERVIZI ⮚ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DOVE SI ESEGUONO I LAVORI PER I LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 500.000 EURO Periodo transitorio (art. 216, co. 11 ) L’AMBITO DI APPLICAZIONE • LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 36 SI APPLICANO AGLI APPALTI NEI SETTORI ORDINARI, INCLUSI I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA (NOTARE COMBINATO DISPOSTO ARTT. 30, COMMA 8 E ART. 157) • AI SETTORI SPECIALI MA NON ALLE IMPRESE PUBBLICHE E AI SOGGETTI TITOLARI DI DIRITTI SPECIALI ED ESCLUSIVI • AI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI E DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO ESSENDO LA NORMA COLLOCATA TRA LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE II DEL CODICE (ART .164) •RESTANO FERMI GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA I PRINCIPI IL COMMA 2 DELL’ART. 36 PREVEDE CHE GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AVVENGONO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DETTATI ALL’ART. 30 NONCHE’ NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE
Periodo transitorio. Sono fatti salvi fino alla loro cessazione i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012) siano stati certificati ai sensi dell’art.75 D.Lgs.276/2003. I nuovi contratti stipulati dopo il 18 luglio 2012 ricadono nella nuova disciplina. • Deve essere specifico, determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore (non è più previsto che il progetto possa essere ricondotto ad un “programma di lavoro o fase di esso”). • Deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. • Non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Periodo transitorio è il periodo in cui l’attivazione contestata ha avuto luogo; • Reclamo per contratto o attivazione contestati è ogni reclamo scritto fatto pervenire al venditore con il quale il cliente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o una associazione di consumatori o di categoria, lamenta irregolarità nella conferma di un contratto; • Risposta motivata è la risposta a un reclamo scritto di cui all’articolo 11 del TIQV;
Periodo transitorio. LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO AI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E AI RINNOVI E ALLE PROROGHE CONTRATTUALI SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE 2018 IL “DECRETO DIGNITÀ” IL “DECRETO DIGNITÀ” LE NOVITÀ SUL CONTRATTO A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” LE NOVITÀ SUL CONTRATTO A TERMINE NUMERO COMPLESSIVO CONTRATTI A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” LE NOVITÀ SUL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DIRITTO DI PRECEDENZA IL “DECRETO DIGNITÀ” LE NOVITÀ SUL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IL “DECRETO DIGNITÀ” IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE – CONTRATTO A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO A TERMINE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IL “DECRETO DIGNITÀ” PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE INDICANDO LA RELATIVA MOTIVAZIONE IL “DECRETO DIGNITÀ” 5 giorni contratti inferiori a 6 mesi 10 giorni contratti superiori a 6 mesi
Periodo transitorio. Le collaborazioni a progetto e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro da parte di una persona fisica in corso alla data del 25/6/2015 sono fatte salve fino alla loro cessazione; · Prestazioni che si concretino nello svolgimento di un opera o di un servizio coordinate e continuative, svolte in maniera «prevalentemente»personale ed autonomamente organizzata dal collaboratore; · Le collaborazioni disciplinati dai CCNL;
Periodo transitorio. Periodo relativo alla attuazione di Modifiche Straordinarie, necessario per il monitoraggio e la messa a punto di nuove infrastrutture, dell’adeguamento dei servizi erogati e dei livelli di servizio, nonché per l’integrazione con altri servizi coinvolti. Il Periodo Transitorio viene gestito con un apposito Piano di Transizione. Piano di Transizione Piano adottato per la gestione ed il controllo delle attività che devono essere svolte durante un periodo di transizione Piano Operativo delle Attività Piano adottato per la gestione dei nuovi sviluppi software Progetto di reingegnerizzazi one del SIDI Complesso delle attività volte all’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica del SIDI; tali attività comprendono l’acquisizione e l’installazione di hardware e software di base e di sistema, ma non lo sviluppo di nuove funzionalità. Prove di collaudo con il termine “prove di collaudo” si intende l’insieme delle verifiche progettate, documentate ed eseguite in contraddittorio per verificare la rispondenza della fornitura alle specifiche progettuali ed al contratto stipulato