Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
FATTORI DI RISCHIO devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione nonché alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi della Sezione di cui al Prospetto di Base ovvero del Documento di Registrazione. Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione e dei documenti a disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, nel Documento di Registrazione, ovvero di cui alle Condizioni Definitive.
Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Età assicurativa modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno
Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Valore assicurato È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.
Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può anche essere contenuto. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.
Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Copertura Assicurativa garanzia assicurativa generata dal versamento del Premio.
Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Obiettivo della gestione il fondo ha l’obiettivo di ottimizzare il rendimento dell’investimento nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità* annua massima pari al 5%. Nel rispetto del livello massimo di rischio, il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le componenti monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.
Prodotto l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’ali- mentazione degli animali;
Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Polizza Collettiva Il documento che prova l’Assicurazione stipulata dal Contraente nell’interesse degli Assicurati.
Produttore la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
Somma assicurata valore dei beni assicurati nei limiti del quale la Società è vincolata dall’Assicurazione.
Prodotti i beni e/o i servizi forniti tramite la Piattaforma Web da un Partecipante.
Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Relatore Presidente di sezione Xxxxx Xxxxxxx SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI
Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.