Definizione di Prestatori d’opera

Prestatori d’opera. I soggetti retribuiti dal Contraente e dallo stesso obbligatoriamente assicurati presso l’I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale “INTRAMURARIA”.
Prestatori d’opera. Tutto il Personale di cui l’Azienda si avvale nell'esercizio della
Prestatori d’opera. I soggetti retribuiti dal Contraente e dallo stesso obbligatoriamente assicurati presso l’I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale “INTRAMURARIA”. Periodo di assicurazione Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale. Richiesta di risarcimento Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione e/o tramite l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita (DL 132/2014 convertito dalla Legge 162/2014), all’Assicurato; si intendono parificati alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell’avvio di indagine da parte delle Autorità competenti, anche nei confronti di ignoti, in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui l’Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta e/o qualsiasi atto introduttivo in un procedimento giudiziario.

Examples of Prestatori d’opera in a sentence

  • La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di: • Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente; • Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente.

  • A) Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra cui l’Unione Terre di Castelli) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed oggetto dell’appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

  • A copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi e/o Prestatori d’opera (personale addetto) conseguenti all'espletamento dell’appalto, l’Appaltatore dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa con massimali non inferiori ad euro 1.000.000,00 per sinistro e che dovrà presentare in copia alla Provincia di Brescia prima dell'avvio del servizio.

  • È considerata terza ai fini dell’assicurazione RCT ogni persona giuridica diversa dall’Azienda ed ogni persona fisica diversa dai Prestatori d’opera, quali definiti in polizza, operando nei loro confronti la garanzia RCO di cui all’Art.

  • A) Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, ed oggetto del presente contratto, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

  • A copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’opera (personale addetto) conseguenti all'espletamento dell’appalto, l’Appaltatore dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa con massimali non inferiori ad euro 3.000.000,00 per sinistro/anno e che dovrà presentare in copia alla Stazione Appaltante prima dell'avvio del servizio.

  • La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di: - Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, della Contraente; - Medici, Medici Specializzandi e/o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente.

  • La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di: Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente.

  • La polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) e/o Prestatori d’opera (RCO) dovrà essere stipulata con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 3.000.000,00 unico.

  • La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di: - Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente, anche qualora svolgano la propria attività professionale presso altre strutture sanitarie, in forza di accordi o convenzioni stipulate dalla Contraente stessa.


More Definitions of Prestatori d’opera

Prestatori d’opera anche i soggetti a rapporto convenzionale, compreso il personale di strutture sanitarie convenzionate con l’Azienda, i medici della continuità assistenziale e i soggetti operanti presso altri enti/strutture sulla base di specifiche convenzioni, i soggetti che esercitano attività intramoenia, nonché gli specializzandi, i borsisti, i tirocinanti, gli allievi per il rilascio del diploma universitario, gli assegnisti di ricerca e ogni altro soggetto assimilabile, quando operano sotto la responsabilità o nell’interesse dell’Azienda. Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto con l’Assicurato:
Prestatori d’opera tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività dell’Ente incluse quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricade, ai sensi di leg- ge, su soggetti diversi dall’Assicurato. Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rap- porto con l’Assicurato:
Prestatori d’opera tutti coloro che effettuano prestazioni di carattere professionale su incarico dell'Assicurato con rapporto anche occasionale di collaborazione o servizio;

Related to Prestatori d’opera

  • Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere a sensi dell'art. 2049 cod. civ. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

  • Prestazioni i servizi prestati dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di sinistro.

  • Prestazione l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

  • Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Obiettivo della gestione il fondo ha l’obiettivo di ottimizzare il rendimento dell’investimento nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità* annua massima pari al 5%. Nel rispetto del livello massimo di rischio, il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le componenti monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Responsabile scientifico Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXX N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00

  • Condizioni Particolari Si intendono le condizioni particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Trasparenza Siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente e adottiamo il massimo livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro, dei bambini.

  • Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). Negoziazione assistita Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).

  • Assicurazione il contratto di assicurazione.

  • Unico sinistro il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati;

  • Dipartimento Amministrativo (Strutturale) 4735 22/11/2018 25/11/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DOTT.SSA D`XXXXXX XXXXXXXX ORE PRESTATE PRESSO IL P.P.I. DI CANICATTÌ MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. 4736 22/11/2018 25/11/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA DEL 08/10/2018 (CIG ZF5251D606), GIUSTA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6347 DEL 08/11/2018, DITTA VIVAI CIACCIO DI XXXXXXX XXXXXXX, CON SEDE IN SCIACCA (AG), PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI A VERDE CIRCOSTANTI I PP.OO. DI SCIACCA E RIBERA, IL COMPLESSO MONUMENTALE DELL`EX CHIESA DI SANTA MARGHERITA ED IL VECCHIO OSPEDALE DI SCIACCA. Determinazioni Data Pubbl. Oggetto Ufficio Proponente 4736 22/11/2018 25/11/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA DEL 08/10/2018 (CIG ZF5251D606), GIUSTA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 6347 DEL 08/11/2018, DITTA VIVAI CIACCIO DI XXXXXXX XXXXXXX, CON SEDE IN SCIACCA (AG), PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI A VERDE CIRCOSTANTI I PP.OO. DI SCIACCA E RIBERA, IL COMPLESSO MONUMENTALE DELL`EX CHIESA DI SANTA MARGHERITA ED IL VECCHIO OSPEDALE DI SCIACCA. 4737 22/11/2018 25/11/2018 ACCOGLIMENTO ISTANZA SVOLGIMENTO TIROCINIO VOLONTARIO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SCIACCA - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX. 4738 22/11/2018 25/11/2018 AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO-MASTER I° LIVELLO IN MANAGEMENT E FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE - LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA - UNIVERSITA` TELEMATICA PEGASO DI NAPOLI - PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SCIACCA. 4739 22/11/2018 25/11/2018 DITTA CE.AS.T. SNC DI DI PRIMA XXXXXXXX & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/2015 DEL 19/05/2015 PARI AD €. 238,00 ESCLUSO IVA. CIG. N. ZC424F7F7A 4740 22/11/2018 25/11/2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE `` CONCORDIA `` PER IL TRASPORTO DI EMODIALIZZATI RESIDENTI NEL DISTRETTO DI SCIACCA MESE DI SETTEMBRE/2018.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.