POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
AGENZIA DI DIREZIONE DI ROMA 906
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
Polizza RCT/O N. 400346063
Contraente/Assicurato
ASST LODI
XXXXXX XXXXXXXX, 00 - 00000 XXXX (XX) C.F/P.IVA: 03426440966
Effetto ore 24 del 31 dicembre 2019
Scadenza ore 24 del 31 dicembre 2022
Scadenza annuale ore 24 del 31 dicembre 2020 Frazionamento semestrale – I Quietanza 30.06.2020
Premio finito annuo comprensivo di imposte Euro 1.528.125,00
L’assicurazione è disciplinata dalle condizioni contrattuali riportate in allegato - conformi al capitolato di cui codice identificativo (CIG) 8092805263 - che il contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.
Emessa in tre esemplari composti da 32 pagine a Roma il 31.12.2019
GENERALI ITALIA S.P.A. IL CONTRAENTE
Firmato da:
XXXXXXXXX XXXXX
Codice fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Valido da: 03-10-2019 07:47:21 a: 03-10-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 17-03-2021 10:48:45
Approvo il documento
CAPITOLATO TECNICO
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA
Contraente: Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Provincia di Lodi
Sede legale: Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi
P.IVA: 03426440966
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Broker: Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2019
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2022
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12
Frazionamento: Semestrale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
INDICE:
3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 7
3.1. DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI7
Art.1 Durata dell’Assicurazione - Proroga - Disdetta 7
Art.2 Pagamento del premio e decorrenza dell’Assicurazione 7
Art.3 Pagamenti per variazioni con incasso di Premio 8
Art.4 Tracciabilità dei Pagamenti 9
Art.5 Gestione della Polizza 9
Art.6 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione 9
Art.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del Rischio – Buona fede – Diminuzione del Rischio9 Art.8 Interpretazione della Polizza 10
Art.9 Assicurazione presso diversi Assicuratori 10
Art.12 Rinvio alle norme di legge 11
Art.13 Trattamento dei dati 11
Art.14 Coassicurazione e Delega 11
Art.15 Conteggio del Premio 11
3.2. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO12
Art.16 Obblighi della Contraente e/o dell’Assicurato – Denuncia del Sinistro 12
Art.17 Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali 13
Art.18 Acquisizione Polizze 14
Art.20 Pagamento del Risarcimento 14
Art.21 Recesso in caso di Sinistro 15
4. COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS) 16
5. ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO 17
7. SELF INSURED RETENTION (SIR) 17
8. RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI 18
9. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA 18
Art.1 Disciplina della responsabilità 18
ART.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) 18
ART.3 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO) 19
Art.4 Malattie Professionali 19
Art.6 Inizio e Termine della Garanzia 20
Art.10 Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non 23
Art.11 Attività Libero-Professionale del Personale dipendente e non 24
ART.12 RESPONSABILITÀ COME DA D.LGS N. 81/2008 24
Art.13 Detenzione ed uso di Fonti Radioattive 24
Art.14 Committenza generica inclusa guida dei veicoli 24
Art.15 Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati 24
Art.17 Danni da interruzione di attività 25
Art.18 Inquinamento accidentale 25
Art.19 Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati 26
ART.20 Proprietà ed uso macchinari 26
Art.21 Cose in ambito lavori 26
Art.22 Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico 26
Art.24 Sperimentazione Clinica 27
Art.25 Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica 28
Art.26 Ritardato e/o omesso soccorso 28
Art.27 Validità territoriale 28
10. Limiti di Indennizzo per Sinistro 29
11. Procedura gestione sinistri… 30
CAPITOLATO TECNICO
Si intende oggetto dell’appalto. (OMISSIS)
2. DEFINIZIONI
Di seguito vengono riportate le definizioni di tutti i termini utilizzati nel presente documento.
Assicurato | Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione disciplinata dal presente documento. | |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. | |
Broker | L’eventuale Broker, se presente, al quale, per incarico conferito dal Contraente, può essere affidata la gestione dell’assicurazione, e precisamente: Xxxxxx Italia SpA . | |
Contraente | L’Ente che stipulerà il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. | |
Cose | Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali. | |
CVS | Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni. | |
Danno | Il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale addebitato all’assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali (intendendosi come tali anche la lesione del diritto alla salute ed all’integrità psico-fisica) o danni a cose. | |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |
Massimale | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. | |
Polizza | Il documento che prova e regola l'assicurazione e che sarà stipulata dall’Ente. | |
Premio | La somma annua dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate ai termini dell’assicurazione, pari ad un terzo del valore triennale al lordo delle imposte governative dichiarato dalla Compagnia aggiudicataria. | |
Prestatori d’opera | I soggetti retribuiti dal Contraente e dallo stesso obbligatoriamente assicurati presso l’I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale “INTRAMURARIA”. | |
Periodo di assicurazione | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale. |
Richiesta di risarcimento | Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione e/o tramite l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita (DL 132/2014 convertito dalla Legge 162/2014), all’Assicurato; si intendono parificati alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell’avvio di indagine da parte delle Autorità competenti, anche nei confronti di ignoti, in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui l’Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta e/o qualsiasi atto introduttivo in un procedimento giudiziario. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato. |
Self Insured Retention - SIR | L’importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di gestione ove il sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa. Il livello di SIR è pari a € 250.000,00 per sinistro. |
Sinistro RCT | La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivals esperita da qualunque Ente. |
Sinistro RCO | La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l’INAIL e/o l’INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. |
Sinistro in serie | Più richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di danni e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro. |
Società | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che si impegna ad assumere l’assicurazione disciplinata dal presente documento. |
a
3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Nei paragrafi che seguono vengono riportate le condizioni generali di assicurazione riferite a decorrenza dell’assicurazione, termini contrattuali e norme operanti in caso di sinistro.
3.1. Decorrenza dell’assicurazione e termini contrattuali
Art.1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA
La polizza che verrà stipulata dall’Ente a seguito della presente procedura di gara ha una durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalle ore 24.00 della data di decorrenza, con scadenza anniversaria prevista ogni 12 (dodici) mesi. Alla data di scadenza della polizza quest’ultima si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
Si precisa altresì che il Contraente si riserva di esercitare la facoltà, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, così come previsto al punto II.2.11) dal Bando di gara, di ripetizione del contratto per servizi analoghi. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno la ripetizione del pertinente contratto.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare l’assicurazione alla scadenza anniversaria, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 180 (centoottanta) giorni prima della scadenza anniversaria.
Alla data di naturale scadenza della polizza stipulata dall’Ente, ovvero trascorsi i 36 (trentasei) mesi ed entro tale termine, è facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centoottanta) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della proroga.
E’ facoltà del Contraente, nell’eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari che alterino sostanzialmente il rischio così come rappresentato in fase di gara e/o impongano la necessità di aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 180 (centottanta giorni), indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno del trimestre successivo, cd. termine di mora, calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui ha effetto la polizza (es. Effetto polizza: ore 24.00 del 31.12.2019 🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 31.03.2020; Effetto polizza: ore 24.00 del 22.01.2020 🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 30.04.2020).
Le rate semestrali di premio devono essere pagate rispettivamente:
− entro l’ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui ha effetto il periodo assicurativo annuo della polizza (es. Effetto periodo assicurativo annuo della polizza: ore 24.00 del 31.12.2019 🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 31.03.2020; Effetto periodo assicurativo annuo della polizza: ore 24.00 del 22.01.2020🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 30.04.2020);
− entro l’ultimo giorno del trimestre successivo calcolato a partire dall’ultimo giorno del mese in cui scade la rata della seconda semestralità della polizza (es. Scadenza rata della seconda semestralità della polizza: ore
24.00 del 30.06.2020 🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 30.09.2020; Scadenza rata della seconda semestralità della polizza: ore 24.00 del 31.12.2019 🡪 Mora pagamento premio: ore 24.00 del 31.03.2020).
Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico- Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Art.3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare il pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico- Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Art.4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010.
Art.5 GESTIONE DELLA POLIZZA
Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) dell’Ente, ha una durata di 36 (trentasei) mesi, più eventuale ripetizione per servizi analoghi ai sensi del sopra riportato art. 1, dalla relativa data di decorrenza, le condizioni economiche del contratto di brokeraggio per l’Ente che, al momento dell’effetto della vigente polizza, saranno presumibilmente ancora in essere sono quantificate nell’aliquota provvigionale del 3,75% del premio imponibile.
Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.
La Società delegherà quindi esplicitamente il Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.
Art.6 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO – BUONA FEDE – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato
per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Trascorso infruttuosamente tale termine senza che la Società abbia adempiuto al proprio impegno, sarà facoltà della Contraente concedere ulteriori 30 giorni o recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 180 (centottanta giorni), fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso in cui, altresì, le nuove condizioni proposte dalla Società non dovessero essere ritenute adeguate dalla Contraente in funzione del nuovo stato di rischio e non sia stato possibile trovare un accordo condiviso entro il termine dei 60 giorni di cui sopra eventualmente integrato con gli ulteriori successivi 30 giorni, sarà facoltà della Contraente recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 180 (centottanta giorni), fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art.8 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l’intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Art.10 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.11 FORO COMPETENTE
Il Foro Competente è, in via esclusiva, quello dove ha sede il Contraente.
Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al X.Xxx. 28 del 2010 e s.m.i. per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, esclusivamente, nella medesima provincia dello Stesso”.
Art.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.13 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D. Lgs 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, come meglio precisato al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.
Art.14 COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
Resta inteso tra le Parti che ogni comunicazione effettuata alla Delegataria deve intendersi efficace anche nei confronti delle Società Coassicuratrici.
Art.15 CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, che rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio, è pari ad un terzo del valore triennale al lordo delle imposte governative offerto dalla Società con cui verrà la polizza per singolo Ente.
3.2. Norme operanti in caso di sinistro
Art.16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.
Il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso, entro il termine di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).
Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, il termine di cui al primo capoverso assumerà valore per i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato da parte terzo, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione.
Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest’ultimo fornire mensilmente alla Società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:
a) Cognome e Nome della Controparte;
b) Data dell’Evento;
c) Data della Richiesta;
d) Unità di Rischio in cui si verificato l’evento oggetto della richiesta di risarcimento;
e) Descrizione dell’Evento con indicazione della dinamica dell’evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno;
f) Prima Stima Economica.
Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l’aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno.
Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri riportati nei
file relativi alle statistiche sinistri e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest’ultima a fronte di espressa richiesta in tal senso.
La procedura per la gestione dei sinistri sopra SIR e dei sinistri c.d. “border line” e per la gestione della mediazione di cui sopra è stato oggetto di offerta migliorativa del Concorrente come indicato nel documento allegato al presente Capitolato.
Art.17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI
Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in USA, Canada e Messico, la Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza e sempre di concerto con il Contraente nelle modalità stabilite in polizza (CVS), ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all’osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo individuato per l’espletamento della procedura di mediazione.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto, previo accordo con il Contraente/Assicurato, le proposte di conciliazione entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l’Assicurato abbiano diritto all’assistenza legale e peritale, la Società è tenuta a fornire al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché, ove necessario, di eventuali tecnici (periti/medici legali). La nomina di una rosa di professionisti preventivamente condivisa tra Contraente e Società è stata oggetto di offerta migliorativa del Concorrente come indicato nel documento allegato al presente Capitolato.
In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.
Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso. Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non risponde di multe o ammende.
Art.18 ACQUISIZIONE POLIZZE
Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro (documentazione sanitaria, relazioni del personale interessato e quant’altro possa essere ritenuto di utilità), sarà individuata, nel pieno rispetto di quanto convenuto in ordine al Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua più idonea definizione (reiezione, proposta di transazione, etc.).
Solo a questo stato di avanzamento della gestione del sinistro, ove tale attività sia affidata alla Società, quest’ultima avanzerà richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi esistenti (Articolo 1910 del Codice Civile) individuando essa stessa - quale personale potenzialmente interessato nel caso di specie - il nominativo dei soggetti a cui il Contraente debba formalmente richiedere riscontro in merito e la relativa motivazione.
Art.19 LEGITTIMAZIONE
La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.
Art.20 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO
Resta inteso tra le Parti che la Società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno.
Qualora l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico del Contraente a titolo di Self Insured Retention (SIR), stabilita a termini della presente polizza, la Società trasmetterà al Contraente la integrale documentazione attestante l’avvenuta definizione del sinistro, comunque preventivamente condivisa con la stessa, affinché il Contraente possa provvedere, entro i 90 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra, al pagamento del risarcimento in favore dell’avente diritto.
Qualora, invece, l’importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti essere superiore, anche solo parzialmente, alla somma posta a carico del Contraente a titolo di Self Insured Retention (SIR), la Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto dandone formale comunicazione alla Contraente. In tale ultimo caso la Società presenterà la fotocopia dell’atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo
danneggiato, l’integrale documentazione attestante l’accordo tra Società e Contraente circa la definizione del
sinistro, nonché copia dell’assegno o mandato di bonifico con cui è stata effettuata la liquidazione; entro i 90 giorni successivi dal ricevimento della documentazione da parte della Società, il Contraente provvederà al reintegro degli importi corrisposti agli aventi diritto direttamente dalla Società ma rientranti nella Self Insured Retention (SIR) così come risultanti dalla documentazione probatoria citata.
Art.21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto della liquidazione di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 180 (centottanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
Xxxxx inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.
Art.22 DIRITTO DI RIVALSA
La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile:
− per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;
− per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.
Art.23 RENDICONTO
La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:
− elencazione dei sinistri Denunciati;
− Sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso;
− sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
− sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento
del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
4. COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS)
La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato ad almeno 8 (otto) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.
Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:
− vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un’analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
− migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
− favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
− definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
− definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.
In seno al CVS il Contraente potrà informare la Società sulla stato del contenzioso rientrante nella SIR e gestito in autonomia dalla Contraente stessa.
Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale.
La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo a 4
(quattro) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.
Ove il Contraente ritenga necessaria la partecipazione al Comitato di un legale e di un medico legale di propria fiducia, la Società si impegna a tenere a proprio carico le spese relative all’attività di tali professionisti pari, per
ciascun anno di durata della presente polizza, ad € 10.000,00 (diecimila/00) lordi, inclusi Iva e Cpa ove applicabile,
pro-capite.
5. ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o Assicurato (così come individuate dalla normativa nazionale / regionale pertinente in materia) comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, ivi comprese le attività del servizio di Emergenza Urgenza, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con esclusione, limitatamente alla garanzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato e/o Enti del terzo settore, sia a titolo oneroso che gratuito.
La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 40.000.000,00 per ogni periodo di assicurazione e ad € 20.000.000,00 per ogni singolo sinistro con il sottolimite di € 35.000.000,00 quale massima esposizione della Società, per l’intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell’articolo “Inizio e Termine della Garanzia RCT/O” (Art.6 del paragrafo
n. 9 del presente documento).
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
7. SELF INSURED RETENTION (SIR)
Resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento sia pari o superiore all’importo della Self Insured Retention (SIR), indicato all’art. 2 “Definizioni”, ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.) nonché ai sinistri di cui alla garanzia di cui al successivo art. 25 “Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica”. I sinistri che non superino tale importo, infatti, saranno direttamente gestiti dal Contraente, che non avrà alcun obbligo di comunicazione nei confronti della Società.
Resta convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di n. 10 (dieci) giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit presso il Contraente al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate da quest’ultima in quanto ritenute potenzialmente contenute nell’importo della SIR.
Nel caso in cui la Società ritenga che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere una valutazione al CVS al fine di ottenere l’affidamento di tali posizioni. In tal caso il Contraente si impegna, entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli con le modalità stabilite nei precedenti articoli.
Resta inteso tra le Parti che ove un sinistro si riferisca al medesimo soggetto danneggiato - ancorché derivante da
più atti, errori od omissioni tutti consequenziali e dunque riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica – ma interessi la garanzia assicurativa prestata da più polizze aggiudicate a seguito della procedura avente ad oggetto anche il presente contratto, nonché le precedenti edizioni della presente iniziativa (ARCA_2016_16.1 edizione VI, ARCA_2016_16.2 edizione VI bis, ARCA_2017_003.1 edizione VII ARCA_2017_003.2 edizione VIII, ARCA_2018_108.1 edizione VIII bis, ARCA_2018_108.3 edizione IX, ARCA_2018_096 edizione IX bis, ARCA_2019_092 edizione IX tris), sarà applicata una sola Self Insured Retention (SIR) essendo il sinistro considerato come riconducibile ad un unico evento dannoso.
Quanto sopra anche nel caso in cui le richieste di risarcimento vengano avanzate nei confronti di più Aziende Contraenti in tempi successivi fra loro.
L’importo della Self Insured Retention (SIR) che verrà applicato sarà pari a quello più elevato tra tutte le polizze interessate dal sinistro di cui sopra; analogamente sarà applicato un unico massimale per sinistro, e l’importo applicato sarà quello più elevato.
8. RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI
Ove alla data di scadenza la polizza continuasse ad esplicare i propri effetti a seguito di proroga o ripetizione del servizio, la massima esposizione della Società relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività sarà proporzionalmente riparametrata in funzione di 1/1.080 per ciascun giorno intercorrente tra la data di scadenza e la nuova scadenza della polizza.
9. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA
Art.1 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ
L’assicurazione prestata ai termini della polizza che sarà stipulata ai sensi della presente procedura vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente:
− dalla fonte giuridica invocata;
− dall’autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile, amministrativa, penale e/o arbitrale.
Art.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Art.3 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:
1 ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato X.Xxx. 276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2 ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.
L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..
Art.4 MALATTIE PROFESSIONALI
L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura.
La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.
La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:
1 per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2 per le malattie professionali conseguenti:
− alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente;
− alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
− alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici;
la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni
verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.
Art.5 RIVALSA INPS
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’ I.N.P.S. ai sensi dell’Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.
Art.6 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti posti in essere in data non antecedente:
a) alle ore 24 del 14.10.2003 per tutte le strutture facenti capo all’Azienda Ospedaliera così come costituita fino al 31.12.2015 - data di effetto della Legge Regionale 23/2015 – a seguito della quale è stata costituita la Azienda Socio Sanitaria Territoriale Contraente della presente polizza. Resta altresì inteso tra le Parti che, limitatamente ai fatti posti in essere in realtà/presidi che per effetto della citata Legge Regionale sono afferiti ad Aziende Socio Sanitarie Territoriali diverse dalla Contraente, la garanzia esplica la sua operatività solo ed esclusivamente per i fatti posti in essere nel periodo intercorrente tra la data di retroattività sopra richiamata ed il 31.12.2015;
b) alle ore 24 del 31.12.2015 per tutte le altre realtà/presidi afferite alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale Contraente della presente polizza da altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale per effetto della Legge Regionale 23/2015 e ss.mm.ii..
A maggior precisazione di quanto sopra, resta inteso tra le Parti che le eventuali richieste di risarcimento successive, seppur pervenute in momenti diversi ed anche dopo la data di cessazione della vigente polizza - purché traggano origine dal medesimo fatto colposo – saranno considerate come unico sinistro e la data della prima richiesta di risarcimento varrà anche per quelle successive.
Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere nei citati periodi antecedenti la data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore, per l’intera durata della presente polizza, ad € 35.000.000,00.
Art.7 SINISTRO IN SERIE
Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, quand’anche siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, saranno considerate un unico sinistro (“Sinistro in Serie”) se imputabili ad una medesima causa generatrice che sia riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività sanitarie di cui all’oggetto della presente polizza.
Ferma l’operatività della garanzia assicurativa prevista dall’Articolo - Inizio e Termine della Garanzia - la data ed il
periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della presente polizza.
Per ogni “Sinistro in Serie” così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma maggiore per sinistro di € 35.000.000,00 indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di periodi di assicurazione in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.
Art.8 ESCLUSIONI
L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera non comprende i danni:
a) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
b) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
c) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
d) derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall’impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
e) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
f) derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati”; devono altresì ritenersi garantiti i danni derivanti dall’applicazione di Terapie Avanzate che prevedano l’utilizzo di organismi geneticamente modificati che abbiano ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione da parte dell’EMA e tali da poter essere utilizzate nell’ambito delle attività istituzionali della struttura sanitaria;
g) conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
h) derivanti dalle richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, incluso “punitive and exemplary damages”;
i) conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, muffe e, in genere, da insalubrità dei locali.
L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:
j) conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento;
k) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n.
209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
l) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
m) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
n) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
o) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
p) da implantologia di protesi all'anca "metal on metal" qualora il danno lamentato sia riconducibile ad un vizio intrinseco del prodotto; la presente esclusione non esplica i suoi effetti per i danni riconducibili, in tutto o in parte, alla responsabilità del Contraente/Assicurato e direttamente imputabile alla prestazione dallo stesso erogata;
q) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, causata da evento improvviso, repentino ed accidentale;
r) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Xxxxxx invece ritenersi inclusi in garanzia:
− i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell’intervento, qualora non derivanti dalla mancata rispondenza dell’intervento con l’impegno di risultato assunto dall’Assicurato,
− i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie;
s) derivanti da richieste di risarcimento che, sulla base del presente contratto, siano mirate ad ottenere risarcimenti ed indennizzi o effettuare pagamenti, qualora tali risarcimenti, indennizzi o pagamenti costituiscano violazione di qualunque divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea, dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzione economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art.9 NOVERO DI TERZI
Si conviene tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, dei Prestatori d'opera e del Personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..
Pertanto il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il Personale in comando presso il Contraente sono
considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.
Art.10 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON
La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:
− Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente, anche qualora svolgano la propria attività professionale presso altre strutture sanitarie, in forza di accordi o convenzioni stipulate dalla Contraente stessa nonché attraverso la telemedicina;
− Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente; resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento.
− Volontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente incaricati dalla Contraente per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le attività di natura sanitaria.
− Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, che prestino la propria opera in nome e per conto del Contraente, in regime convenzionale o contrattuale in genere, quand’anche a titolo gratuito, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, tirocinanti, specializzandi, etc.; la presente garanzia non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, ferma in ogni caso l’operatività della polizza per la responsabilità in capo alla contraente.
Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.
La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.
Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.
Art.11 ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE E NON
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non siano più in organico al Contraente al momento in cui emerga il sinistro, di tutti i Dipendenti del Contraente che abbiano optato per il rapporto di lavoro “esclusivo” con la stessa e che, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolgano altresì l'attività libero-professionale intra-moenia, anche allargata.
La garanzia opera anche a favore dei non Dipendenti a ciò debitamente autorizzati.
Art.12 RESPONSABILITÀ COME DA D.LGS N. 81/2008
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell’Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
Art.13 DETENZIONE ED USO DI FONTI RADIOATTIVE
A parziale deroga dell’Articolo - Esclusioni, l’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.
La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all’Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l’esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione.
Art.14 COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA DEI VEICOLI
L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.
L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Art.15 DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PREPARATI O DERIVATI
In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.
E’ dunque compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e conseguenti alla trasfusione e/o
all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati e/o sostanze di origine umana (tessuti, cellule, organi, ecc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze purché il Contraente abbia implementato procedure atte da ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.16 DANNI DA INCENDIO
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose di Xxxxx conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza Property, purché valida ed operante.
La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.17 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
L’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.18 INQUINAMENTO ACCIDENTALE
L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e condutture.
A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente.
Sono esclusi i danni di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell’articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.19 PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIONE DEI FABBRICATI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore o detentore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.
La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
ART.20 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.
Art.21 COSE IN AMBITO LAVORI
L’Assicurazione comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.22 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.
Art.23 LEGGE SULLA PRIVACY
A parziale deroga di quanto previsto all’Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali nonché da inosservanza del Regolamento UE n.
679/2016, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La presente estensione non vale:
− per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
− per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
− per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.
La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.24 SPERIMENTAZIONE CLINICA
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all’Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali, sperimentazioni spontanee non sponsorizzate condotte secondo le indicazioni ministeriali o al di fuori di esse (uso “off label”).
L’assicurazione è inoltre operante per sperimentazioni di dispositivi medici, dispositivi impiantabili attivi ed apparecchiature medicali.
La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Assicurato con l’esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: Promotori della sperimentazione - Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell’ambito della stessa sperimentazione.
La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico.
Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l’assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei farmaci somministrati nell’ambito della sperimentazione.
L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca.
Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva all’entrata in
vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, in materia di Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, la garanzia di cui alla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo.
In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i..
Art.25 COMITATO ETICO E COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA
La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti il Comitato Etico Interaziendale così come previsti dal Decreto DG Salute Regione Lombardia n. 5493 del 25.06.2013 “Riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lombardia – Approvazione delle linee guida per l’Istituzione e funzionamento” e s.m.i., per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non “validamente prestato” ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 8 febbraio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 96 del 24 aprile del 2013 e s.m.i..
La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Segreteria Tecnico-Scientifica, in ottemperanza alla vigente normativa, nonché alla responsabilità civile personale dell'organo di amministrazione che istituisce il comitato etico.
A deroga dell’Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.26 RITARDATO E/O OMESSO SOCCORSO
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività.
Art.27 VALIDITÀ TERRITORIALE
La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico.
10. LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO
I limiti di risarcimento di seguito indicati devono intendersi quale massima esposizione della Società, operando dunque in eccesso agli eventuali livelli di compartecipazione / autoritenzione in capo alla Contrante:
RCT/O | Limiti indennizzo |
Massimale per Sinistro | € 20.000.000,00 |
Massimale Aggregato | € 40.000.000,00 |
Massimale Aggregato per retroattività | € 35.000.000,00 |
Massimale per Sinistro in serie | € 35.000.000,00 |
Distribuzione ed utilizzazione del sangue | € 3.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Danni da incendio | € 3.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Danni da interruzione di attività | € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Danni da inquinamento accidentale | € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Cose in ambito lavori | € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Legge sulla privacy | € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Sperimentazione Clinica | € 3.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Comitato Etico | € 2.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione |
Procedura Gestione Sinistri RCTerzi ASST Lodi
Assicuratore Broker
1 MODALITÀ DI GESTIONE
1.A Apertura sinistro
Al ricevimento da parte degli Assicurati di una “richiesta di risarcimento danni” come definita in polizza, ASST Lodi trasmette, nel più breve tempo possibile, denuncia di sinistro al Broker.
Il Broker procede a denunciare il sinistro all’Assicuratore.
L’Assicuratore – entro 10 giorni lavorativi - comunica al Broker il numero di rubricazione del sinistro, specificando:
a) se considera il sinistro SOPRA SIR: l’Assicuratore ne assume la gestione richiedendo documentazione istruttoria all’ASST Lodi, tramite Broker, e alla controparte;
b) se considera il sinistro SOTTO SIR: l’Assicuratore restituisce la gestione all’ASST Lodi e chiude la posizione senza seguito/SIR.
Per i sinistri palesemente SOTTO SIR (ad es. richiesta di controparte quantificata), ASST Lodi ha la facoltà di comunicare in fase di denuncia che intende assumere la gestione in proprio del sinistro. In questo caso, l’Assicuratore comunica, tramite Broker, entro 10 giorni lavorativi il numero di rubricazione del sinistro confermando la chiusura senza seguito/SIR.
1B Gestione sinistro SOPRA SIR
Al ricevimento della richiesta di risarcimento danni, ASST Lodi provvede ad acquisire dalla Controparte l’autorizzazione al trattamento dei dati (tramite apposito modulo che contempli tra i soggetti autorizzati anche il Broker, l’Assicuratore e tutti i professionisti che, per la compiuta gestione del sinistro, abbiano la necessità di trattare la documentazione contenente tali dati).
Per i sinistri SOPRA SIR, ricevuto il modulo firmato dalla Controparte, ASST Lodi trasmette il prima possibile all’Assicuratore, tramite Broker, copia della documentazione necessaria all’istruttoria del sinistro (a titolo esemplificativo: cartelle cliniche, relazioni dei sanitari coinvolti, relazione del primario).
Qualora lo ritenga necessario, l’Assicuratore richiede ulteriore documentazione per la gestione del sinistro:
• all’ASST Lodi
• direttamente alla controparte.
L’Assicuratore informa ASST Lodi (tramite Broker) di tutte le comunicazioni trasmesse e ricevute dalla controparte.
In ogni caso, l’Assicuratore non avvierà alcuna trattativa con la controparte senza una specifica
autorizzazione dell’ASST Lodi.
1C Visita medico-legale
Terminata l’istruttoria del sinistro, l’Assicuratore incarica un medico legale fiduciario appartenente alla rosa concordata (vedi allegato) per la redazione di un parere medico legale (su atti e/o con visita), trasmettendo la comunicazione e copia della documentazione istruttoria raccolta in c.c. al Broker (per l’inoltro all’ASST Lodi).
1D Monitoraggio e definizione Pratica
- sinistri BORDER LINE -
Qualora dall’istruttoria si dovesse evincere che, per il solo QUANTUM (a prescindere dall’accertamento della responsabilità), il danno ricada all’interno della SIR, l’Assicuratore chiede tempestivamente all’ASST Lodi (tramite Broker) di riprendere in gestione il sinistro trasmettendo tutta la documentazione istruttoria sino ad allora acquisita. L’Assicuratore non avvierà alcuna trattativa con la controparte.
Le spese di gestione del sinistro (sia peritali che legali) maturate sino alla conferma di ripresa in gestione del sinistro da parte dell’ASST Lodi, rimarranno a carico dell’Assicuratore.
Qualora dall’istruttoria dovesse emergere che un sinistro gestito dall’ ASST Lodi sia SOPRA SIR (ad es. istanza di mediazione/giudizio con domanda quantificata per un importo superiore alla SIR), l’ASST Lodi provvede a trasmettere nuovamente il sinistro all’Assicuratore per la relativa avocazione. L’Assicuratore si impegna a riconoscere come data di denuncia quella in cui la prima richiesta danni è pervenuta all’ASST Lodi o agli Assicurati rinunciando a ogni eccezione.
Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà dell’Assicuratore effettuare un audit al fine di analizzare l’evoluzione dei sinistri SOTTO SIR gestiti autonomamente dall’ ASST Lodi. Nel caso in cui l’Assicuratore valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, lo stesso si riserva di chiedere alla ASST Lodi e quindi all’ufficio responsabile della gestione dei sinistri, l’affidamento di tali posizioni.
L’Assicuratore dovrà preventivamente informare l’ASST Lodi della decisione di iniziare le trattative con la controparte o di respingere il sinistro, per ottenere la relativa autorizzazione, inoltrando una richiesta che dovrà contenere:
• indicazione delle motivazioni che rendono preferibile la chiusura bonaria del sinistro (an) con relativi conteggi (quantum) o la reiezione dello stesso;
• indicazione dei nominativi dei sanitari coinvolti a vario titolo nel sinistro (ai fini dell’eventuale comunicazione ex art. 13 DDL Gelli);
• copia delle relazioni medico legali/relazioni sanitarie acquisite nel corso dell’istruttoria.
In caso di eventuale disaccordo in merito alla definizione di un sinistro, l’Assicuratore incarica un terzo consulente medico legale il cui nominativo è stato preventivamente condiviso con l’ASST Lodi per il caso specifico, al fine della redazione di una 3^rd opinion.
Acquisito il benestare dell’ASST Lodi, l’Assicuratore provvede a definire il sinistro con la Controparte o a rigettare il sinistro.
Raggiunto l’accordo con la Controparte, l’Assicuratore ne darà avviso all’ASST Lodi (tramite Broker).
Nel caso di definizione di sinistro sopra S.I.R., l’Assicuratore corrisponderà direttamente al Terzo danneggiato il risarcimento dovuto dandone formale comunicazione all’ASST Lodi. L’Assicuratore presenterà la fotocopia dell’atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal Terzo danneggiato, l’integrale documentazione attestante l’accordo tra Assicuratore e Contraente circa la definizione del sinistro, nonché copia dell’assegno o mandato di bonifico con cui è stata effettuata la liquidazione; entro i 90 giorni successivi dal ricevimento della documentazione da parte dell’Assicuratore, l’ASST Lodi provvederà al reintegro degli importi corrisposti agli aventi diritto direttamente dall’Assicuratore ma rientranti nella Self Insured Retention (SIR) così come risultanti dalla documentazione probatoria citata.
2 DANNO A TERZI: CONTENZIOSO GIUDIZIALE / MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
2.A Qualora la singola ASST Lodi/altro Assicurato riceva la notifica di un atto giudiziario e il sinistro sia di competenza dell’Assicuratore (secondo quanto indicato al precedente paragrafo 1.A), dovrà darne comunicazione all’Assicuratore stesso tramite Broker.
L’Assicuratore si avvarrà di legali e CTP appartenenti alla rosa di professionisti concordata (vedi allegato) secondo le modalità di seguito indicate:
1) Giudizio civile
Di volta in volta l’Assicuratore, entro un termine congruo, indicherà all’ASST Lodi (per il tramite del Broker) il legale ed il CTP da incaricare. Si specifica che, salvo accertata incompatibilità delle posizioni da difendere, l’Assicuratore garantirà e corrisponderà un solo avvocato e un solo consulente medico legale (comprensivo del costo dell’eventuale specialista) per l’ASST Lodi nonché per tutti i sanitari coinvolti;
2) Giudizio penale
Le spese dei penalisti e dei CTP incaricati dai singoli medici saranno a carico dell’Assicuratore qualora i fiduciari rientrino nella rosa concordata.
Si specifica che, salva accertata incompatibilità delle posizioni da difendere, l’Assicuratore garantirà e corrisponderà un solo avvocato e un solo consulente medico legale per tutti i sanitari coinvolti.
2.B Qualora ASST Lodi riceva una richiesta di partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria (D.Lgs n. 28/2010) se si tratta di sinistro gestito dall’Assicuratore, dovrà inviarne copia all’Assicuratore e al Broker.
Qualora si tratti di un sinistro gestito SOPRA SIR, si prende atto che:
• l’Assicuratore si avvale di legali fiduciari appartenenti alla rosa di professionisti concordata;
• le spese di partecipazione alla mediazione sono a carico dell’Assicuratore.
Resta inteso che ogni decisione relativa ai sinistri di cui alla presente procedura verrà sottoposta e approvata dal CVS.
3. ELENCO FIDUCIARI
GIUDIZIO CIVILE/MEDIAZIONE
GIUDIZIO PENALE
MEDICI LEGALI