Definizione di Relevant Reference Asset Jurisdiction

Relevant Reference Asset Jurisdiction means the jurisdiction(s) specified in the relevant Terms;
Relevant Reference Asset Jurisdiction meanz the jurizdiction(z) zpecified in the relevant Final Termz;

Related to Relevant Reference Asset Jurisdiction

  • Supporto durevole è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

  • Normativa Applicabile si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

  • Legge applicabile Le obbligazioni saranno regolate dalla legge di New York.

  • CODICE CIVILE Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

  • Documento di Polizza documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.

  • DIP Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

  • Standard Item Code 00214M CL3 ASPH BASE 25.0D PG64-22 Quantity Unit

  • Codice CPV principale 45233141-9

  • FATCA Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).

  • Atto di terrorismo azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

  • Controvalore delle quote l’importo ottenuto moltiplicando il Valore Unitario della Quota per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dal Contraente a una determinata data.

  • Documento di Sintesi il documento recante le condizioni economiche in vigore applicate al rapporto;

  • Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 11/06/2019 15:36:25 IMPRONTA: 557BDD969444A4A53642AD54098157506A9CB95C481854FB71CB47B939B954C1 6A9CB95C481854FB71CB47B939B954C1EEB6ECD9C0669F31537105EF305B8633 EEB6ECD9C0669F31537105EF305B8633B233B2D8E13D7A87FAE2BA0F21F0C2A3 B233B2D8E13D7A87FAE2BA0F21F0C2A362C82F5B12CADFB2D406DA3D08C368D6

  • Italian Exhibition Group SpA non sarà responsabile per: • eventuali perdite di opportunità commerciale e qualsiasi altra perdita, anche indiretta, eventualmente subita dal Partecipante che non siano conseguenza diretta della violazione del contratto da parte di Italian Exhibition Group SpA • errato o inidoneo utilizzo della Piattaforma Web da parte del partecipante

  • Conclusione del Contratto momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

  • Nota informativa Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente e agli Assicurati prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

  • DIP Danni indica l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.

  • Imposta sostitutiva imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

  • Codice Etico significa il codice etico adottato da Cerved e consultabile nell’apposita sezione del sito web xxxxxxx.xxxxxx.xxx;

  • DIP Vita Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • FAC-SIMILE Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze. Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere l’apposita “Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste”.

  • Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

  • Danni materiali il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).

  • Fenomeno Elettrico Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione