Definizione di Supporto durevole

Supporto durevole è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;
Supporto durevole ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
Supporto durevole qualsiasi strumento che consenta al Titolare di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file .pdf).

Examples of Supporto durevole in a sentence

  • Entro quest’ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta.

  • Entro quest’ultimo termine Amg Gas srl comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta.

  • Il Titolare accetta che il Prestatore risponda ai suoi reclami su un Supporto durevole.

  • Per ciascuna Operazione di bonifico, il Titolare può chiedere al Prestatore la fornitura su Supporto durevole di informazioni relative al termine di esecuzione massimo dell’operazione in questione, alle spese che deve pagare e, se del caso, al dettaglio delle spese.

  • Il Prestatore può in qualsiasi momento recedere dal Contratto Quadro, osservando un preavviso di due (2) mesi fornito su Supporto durevole.


More Definitions of Supporto durevole

Supporto durevole qualsiasi strumento che permette all’Esercente di me- morizzare informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio file.pdf).
Supporto durevole qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
Supporto durevole indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
Supporto durevole indica qualsiasi strumento durevole e/o duraturo che permetta al Cliente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Supporto durevole si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. L’Intermediario deve informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: – la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo, l’informativa privacy, il modulo per la verifica dell’adeguatezza, i moduli 7A e 7 B); – entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l’apposizione della sottoscrizione; – una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente. La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all’indirizzo indicato dall’Intermediario, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.
Supporto durevole qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. • Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
Supporto durevole si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, all’articolo 59 comma 2, lett. d), richiamando l’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, stabilisce che gli Intermediari, nello svolgimento dell’attività di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza, devono informare il Contraente che, fatti salvi gli obblighi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del Decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). L’Intermediario deve inoltre informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: - la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo e il preventivo, l’informativa privacy, il modulo per la verifica dell’adeguatezza, i moduli 7A e 7 B); - entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l’apposizione della sottoscrizione; - una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente. La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente all’Intermediario tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica all’indirizzo dell’Intermediario.