Responsabile è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.
Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxx.
Titolare del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
Regolamento si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;
Allagamento Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.
Trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.
Segue la rinuncia all’azione di riduzione verso corrispettivo o la sua cessione onerosa. – 22. Profili pubblicitari. – 23. L’accordo stipulato con l’erede apparente. – 24. Profili fiscali. A questo punto, tenendo a mente che il discorso si riferisce ai soli diritti potestativi, è il caso di richiamare la distinzione proposta dalla xxxxxxxx0 tra sentenza costitutiva necessaria e sentenza costitutiva non necessaria. La sentenza costitutiva sarebbe necessaria in tutti i casi in cui il diritto potestativo possa essere fatto valere solamente in via giudiziale; qualora invece fosse anche possibile un suo esercizio stragiudiziale, si parlerebbe di sentenza costitutiva non necessaria. Nel primo caso, al titolare del diritto potestativo non è dunque concesso di realizzare autonomamente la modificazione della situazione giuridica (o comunque, per coloro che ritengano la modificazione in ogni caso opera del titolare e solo il contenuto dell’effetto oggetto di determinazione giudiziale2, realizzare compiutamente detta modificazione), essendo sempre indispensabile lo strumento del processo. Nel secondo, la modificazione può realizzarsi sul piano sostanziale mediante la semplice manifestazione di volontà del titolare, senza necessità di una pronuncia giudiziale. Peraltro, la dottrina non esclude in questo caso che il diritto potestativo sia esercitato mediante atti processuali; solamente, qui «oggetto del processo sono gli effetti già verificatisi dell’esercizio del potere e non il potere stesso»3. In altre parole, nei processi costitutivi non necessari, l’eventuale sentenza non avrebbe natura costitutiva, ma di mero accertamento.