Definizione di Rientro Sanitario

Rientro Sanitario. Il trasferimento dell’Assicurato dall’istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all’estero ad istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso in Italia, o nel caso di dimissione, alla propria residenza.
Rientro Sanitario a seguito di Infortunio dell’Assicurato, nel momento in cui l’Assicurato sia dichiarato idoneo al viaggio, la Società di Gestione dei Sinistri, secondo il parere dei propri medici, organizzerà il suo viaggio di ritorno. In relazione alla natura ed alla gravità delle sue condizioni, l’Assicurato potrà essere trasportato con treno di prima classe, cuccette o vagone letto, autoambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato. La scelta dei suddetti mezzi di trasporto avverrà secondo la piena autonomia e discrezionalità della Società di Gestione dei Sinistri. La Compagnia assumerà a proprio carico i costi sostenuti. • Ritorno dei compagni di viaggio: a seguito di Infortunio dell’Assicurato, qualora i membri del gruppo che viaggiavano con l’Assicurato, purché garantiti dalla stessa Assicurazione, non siano più in grado di fare ritorno alla loro residenza con i mezzi di trasporto inizialmente previsti, la Compagnia organizzerà a proprie spese il viaggio di ritorno dei membri del gruppo che viaggiavano con l’Assicurato. La Compagnia assumerà a proprio carico i costi sostenuti.
Rientro Sanitario il trasferimento dell’assicurato dall’Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato all’estero ad Istituto di Cura prescelto ed abilitato alle cure del caso in Italia, o nel caso di dimissione, alla propria residenza.

Examples of Rientro Sanitario in a sentence

  • Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’As- sicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Strut- tura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato.

  • Qualora, nell’organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato.

  • Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

  • Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato.

  • La Società effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo: ⇨ “sanitario” nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; ⇨ “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.

  • La Società non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione.

  • Globy® effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo “sanitario.

  • Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in conseguenza di: - organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione del Rientro Sanitario in base alle condizioni contrattuali; - organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione Rientro Anticipato in base alla condizioni contrattuali; - dirottamento dell'aereo sul quale l'assicurato sta compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria.

  • Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rien- trare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato.

  • Il rimborso è riconosciuto nei limiti di 60,00€ per ciascuna giornata di lezione non goduta; - Rientro Sanitario: a seguito di infortunio dell’assicurato sulle piste da sci che richieda il rientro sanitario dell’assicurato, la Compagnia organizzerà il trasporto dell’assicurato con i mezzi ritenuti più appropriati in base alle condizioni cliniche dell’assicurato.


More Definitions of Rientro Sanitario

Rientro Sanitario il trasferimento dell'Assicurato dall'istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all'estero ad istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso in Italia, o nel caso di dimissione, alla propria residenza.
Rientro Sanitario quando in caso di infortunio o malattia le condizioni dell’Assicurato rendono necessario il suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza, viene organizzato il rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato. • Rientro con un accompagnatore: quando in caso di rientro sanitario dell’Assicurato i medici della Centrale Operativa non ritengono necessaria l’assistenza di un medico o di un infermiere durante il viaggio, La Centrale Operativa organizzerà il rientro dell’accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell’Assicurato.
Rientro Sanitario non è operante per le infermità e le lesioni che, a giudizio dei medici curanti, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio e le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme internazionali o nazionali. La prestazione non è inoltre operante nel caso in cui l'assicurato o i suoi familiari decidano per le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'assicurato è ricoverato.
Rientro Sanitario a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale l’Assicurato abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”. Nel momento in cui nel momento in cui l’Assicurato sia dichiarato idoneo al viaggio, la Società di Gestione dei Sinistri, secondo il parere dei propri medici, organizzerà il suo viaggio di ritorno. In relazione alla natura ed alla gravità delle sue condizioni, l’Assicurato potrà essere trasportato con treno di prima classe, cuccette o vagone letto, autoambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato. La scelta dei suddetti mezzi di trasporto avverrà secondo la piena autonomia e discrezionalità della Società di Gestione dei Sinistri. La Compagnia assume a proprio carico i costi sostenuti fino ad un importo massimo di €. 5.000,00 per sinistro e per evento.
Rientro Sanitario a seguito di Infortunio dell’Assicurato per il quale è stato richiesto ed è intervenuto il Soccorso sulle Piste e per il quale l’Assicurato abbia già beneficiato della garanzia “Spese mediche d’urgenza”. Nel momento in cui nel momento in cui l’Assicurato sia dichiarato idoneo al viaggio, la Società di Gestione dei Sinistri, secondo il parere dei propri medici, organizzerà il suo viaggio di ritorno. In relazione alla natura ed alla gravità delle sue condizioni, l’Assicurato potrà essere trasportato con treno di prima classe, cuccette o vagone letto, autoambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato. La scelta dei suddetti mezzi di trasporto avverrà secondo la piena autonomia e discrezionalità della Società di Gestione dei Sinistri. La Compagnia assume a proprio carico i costi sostenuti fino ad un importo massimo di €. 5.000,00 per sinistro e per evento. • Spese di soccorso in toboga sulle piste italiane: a seguito di Infortunio in Italia e per il quale si sia reso necessario l’intervento del Soccorso sulle Piste a causa delle condizioni di salute dell’Assicurato, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso sulle piste da sci in toboga organizzato dal Soccorso sulle Piste. La Compagnia terrà a proprio carico le spese di soccorso fino ad un importo massimo di €. 200,00 per sinistro e per evento. La garanzia è operante limitatamente alle piste italiane dove il servizio di toboga è a pagamento e rispetto alle quali è valido lo skipass posseduto dall’Assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare. • Spese di soccorso e salvataggio in elicottero sulle piste italiane: a seguito di Infortunio in Italia e per il quale si sia reso necessario l’intervento del Soccorso sulle Piste che ha richiesto l’intervento urgente dell’elicottero a causa delle gravi condizioni di salute dell’Assicurato, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso e salvataggio per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati. La Compagnia terrà a proprio carico le spese di soccorso fino ad un importo massimo di €. 1.000,00 per sinistro e per evento. La garanzia è operante limitatamente alle piste italiane dove il servizio di elicottero è a pagamento e rispetto alle quali è valido lo skipass posseduto dall’Assicurato nella giornata per la quale ha acquistato Snowcare.
Rientro Sanitario il trasferimento dell’Assicurato dall’istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all’estero ad istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso in Italia, o nel caso di dimissione, alla propria residenza. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

Related to Rientro Sanitario

  • Questionario sanitario (o anamnestico): modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

  • stabilimento lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Ordine di pagamento qualsiasi istruzione data dall’Esercente alla Società con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.

  • RITENUTO pertanto di approvare la documentazione di Xxxx, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la pubblicazione: • ALLEGATO A: Bando di gara; • ALLEGATO B: Disciplinare di gara; • ALLEGATO C: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; • ALLEGATO D: Schema di Accordo quadro; • ALLEGATO E: Schema di contratto applicativo; • ALLEGATO F: Relazione tecnica e analisi dei costi; ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo (R.U.P.) è l’A.S. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx il D.E.C (Direttore Esecuzione Contratto) è l’A.S. Xxxx Xxxxxxxxx Visti • lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; • il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.; • il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); • il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; • la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; • il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328” • le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate on delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016; • la direttiva espressa dalla Giunta Capitolina prot. n.1287 del 20.01.2015; • la L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio; Centro di Costo Tit. Capitolo/articolo Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE 0AL 1 1303877/915 0AVL € 375,00 0AL4009 Pagamento contributo ANAC 100,00%

  • Trasporto le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

  • Valore di Riferimento indica il valore del Parametro o del Paniere, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. P: l'eventuale fattore di partecipazione alla somma o alla media delle performance periodali del Parametro o del Paniere. R: indica il valore indicato nelle Condizioni Definitive, che può essere rappresentato da un valore percentuale fisso sul Valore Nominale, da un valore percentuale variabile sul Valore Nominale o dall'ultima Cedola corrisposta alla Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva precedente, aumentata o diminuita di uno Spread o moltiplicata per un valore fisso. Data/e di Osservazione Iniziale: indica la data o le date in cui sarà rilevato il Valore di Riferimento iniziale del Parametro o del Paniere. Data/e di Osservazione Iniziale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione iniziale in cui viene fissato lo Strike del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Data/e di Osservazione Finale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione finale in cui viene rilevato il Valore di Riferimento finale del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Performance: andamento positivo o negativo del Paniere o dal Paniere calcolato sulla base della formula dell'Opzione Cliquet. n: numero di Sottoperiodi. Performance(n): andamento positivo o negativo del Parametro o del Paniere calcolato in riferimento a ciascun Sottoperiodo(n). Sottoperiodo(n): l'n-esimo sottoperiodo compreso tra la/e Data/e di Osservazione Iniziale(n) e la/e relativa/e Data/e di Osservazione Finale(n). Strike: Valore di Riferimento del Parametro o del Paniere alla/e Data/e di Osservazione Iniziale. I termini di cui sopra sono specificati, ove applicabili, nelle pertinenti Condizioni Definitive ove verrà altresì riportata la formula per il calcolo della Cedola Aggiuntiva eventuale. Si segnala inoltre che per la determinazione della Cedola Aggiuntiva eventuale può essere utilizzata la modalità Outperformance il cui sottostante è rappresentato dalla differenza tra la variazione percentuale di due Parametri, di due Panieri ovvero di un Parametro e un Paniere o viceversa. Le pertinenti Condizioni Definitive possono prevedere l'applicazione di un Fattore di Partecipazione (P). Esso è rappresentato da un valore percentuale, inferiore, pari o superiore al 100%, che può essere applicato ai seguenti livelli:

  • Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

  • Richiedente Richiesta di certificazione La Persona Fisica che richiede il Certificato, cioè che inoltra al QTSP una richiesta di certificazione.

  • Giornata operativa il giorno in cui il prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;

  • RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;

  • Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 39.500,00 e definite le specifiche tecniche nell'Allegato documento denominato Scheda Tecnica

  • Allagamento Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.

  • Riferimento Capitolato tecnico “§6.6.2.4 - Modalità di avviamento della fornitura” (Pag. 38).

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • Regolamento si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;