CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA AMBIENTE SCUOLA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA AMBIENTE SCUOLA
SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• IL DIP DANNI
• IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
• IL GLOSSARIO
• LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 08/2022
“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”
Agosto 2022
Inter Partner Assistance S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx - Tel.06/42118.1
Sede legale Bruxelles - 7 boulevard du Régent - Capitale sociale Є 130.702.613 interamente versato - Gruppo AXA Partners
N. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni I.00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993 Registro delle Imprese di Roma RM – Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151
Assicurazione MULTIRISCHIO per le scuole Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo Compagnia: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Gruppo AXA Partners Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 – 00000 Xxxx Iscritta in Italia all’albo imprese IVASS n. X.00000 - Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxx XX Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151 Prodotto: AMBIENTE SCUOLA |
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
Questa polizzapresenta una serie di garanzie per latuteladeglistudentieilpersonalescolasticodellescuoleitaliane. La polizza includeleseguenti sezioni: Rimborso Spese Mediche, Assistenzaalla Persona, Tutela Legale
CHE COSA È ASSICURATO?
✓ Rimborso Spese Mediche: Questa sezione rimborsa le spese mediche/ospedaliere durante il viaggio, per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili conseguenti a malattia.
✓ Assistenza alla Persona: La sezione Assistenza tutela l’assicurato in caso di malattia, infortunio o di un evento fortuito. Sono previste le seguenti prestazioni:
− Prestazioni di assistenza a scuola;
− Prestazioni di assistenza in viaggio;
− Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli Assistenti di Lingua straniera (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli istituti scolastici.
Le prestazioni di assistenza sono organizzate tramite la centrale operativa (attiva 24 ore su 24) come ad esempio: consulenza medica telefonica , l’invio di un medico o di un’ambulanza, trasferimento e rimpatrio sanitario, viaggio di un familiare in caso di ricovero.
✓ Tutela Legale: L'assicurazione comprende le spese legali relative a prestazioni svolte, nell’interesse dell'Assicurato. Le garanzie valgono per:
− La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale purché conseguenti adincidente
− La difesa in procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione;
− La difesa in procedimenti avanti la Corte dei conti
− L’esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi
− Spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, spese di indagini mirate alla ricerca di prove a difesa, spese di giustizia
− Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato o scrutini finali
− Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari in caso di soccombenza della controparte
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Sono escluse tutte le prestazioni di assistenza non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo dell’Assicurato.
Di seguito alcune delle principali esclusioni:
X per la sezione Assistenza alla Persona, sono escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.
X per la sezione Spese Mediche in Viaggio, è escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti alla data di sottoscrizione della copertura; sono esclusi inoltre infortuni causati all’assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati la carenza e i limiti previsti dal contratto per le sin gole garanzie.
! Rimborso Spese Mediche
• Spese mediche. Limite €15.000.
Limite per i professori stranieri di lingua €30.000.
! Assistenza alla Persona
• La consulenza medica telefonica è garantita a scuola e durante i viaggi.
• Il rimpatrio sanitario, il rientro dell’assicurato convalescente e il rientro anticipato, sono garantiti in tutto il mondo.
! Tutela Legale
• Xxxxx conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate.
• Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
DOVE VALE LA COPERTURA?
✓ La garanzia di spese mediche è valida durante in viaggi in Italia e all’estero.
✓ Le prestazioni di assistenza alla persona a scuola sono valide in Italia
✓ Le prestazioni di assistenza alla persona in viaggio sono valide in Italia e nel mondo intero.
✓ Le prestazioni di tutela legale sono valide in Italia e nel mondo intero.
CHE OBBLIGHI HO?
Quando la persona decide di aderire al contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. In caso di sinistro inoltre, l’assicurato deve darne avviso tempestivamente all’assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l’eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni informazione utile alla definizione del sinistro.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il premio deve essere pagato al momento dell’adesione alla polizza in un’unica soluzione. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 della data di messa in copertura. La copertura assicurativa ha durata 365 giorni.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
L’adesione alla polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non è presente alcun obbligo di disdetta.
Assicurazione MULTIGARANZIA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia “POLIZZA AMBIENTE SCUOLA” Agosto 2022 |
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazionie Riassicurazioni, consede in Belgio, Bruxelles, 0 xxxxxxxxxxx Xxxxxx , xxxxxxxx sociale € 130.702.613, Gruppo AXA Partners, opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx, tel. 06 42118.1. Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx - indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Inter Partner Assistance S.A., è stataautorizzataall’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numerodiiscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanzadella NBB(Banque Nationalede Belgique) e della FSMA (Autorités de surveillance des marchesfinanciers).
Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 31.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L’indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 121.30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è possibile consultare il sito: xxx.xxxxxxxxxxx.xx | |
Al contratto si applica la legge italiana. | |
CHE COSA È ASSICURATO? | |
Rimborso Spese Mediche | La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi all’Assicurato in viaggio in Italia e all’estero. La polizza assicura il rimborso delle spese: • mediche; • farmaceutiche; • ospedaliere; sostenute nel corso di viaggi per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito a malattia non preesistente, durante il periodo di durata della garanzia. Perle spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte daun medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso. La garanzia comprende le: • spese di ricovero in istituto di cura in conseguenza di malattia con il limite indicato in polizza; • spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia con il limite indicato in polizza; PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA (CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA) ASSEGNATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Assistenti di Lingua straniera, durante la loro permanenza in Italia, anche se non connessi allo svolgimento della loro attività professionale. L’Impresa assicura il rimborso all’Assicurato delle spese: • di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche; • farmaceutiche, purché prescritte dalmedico; • accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; • cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 (centocinquanta) per Assicurato per sinistro. |
Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate. PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ALUNNI STRANIERI ISCRITTI PRESSO L’ISTITUTO CONTRAENTE La presente c opertura viene fornita per tutti i sinistri oc c orsiagli Alunni stranieri isc ritti presso l’Istituto contraente, durante la loro permanenza in Italia per motivi di studio. L’Impresa assicura il rimborso all’Assicurato delle spese: • di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche; • farmaceutiche, purché prescritte dalmedico; • accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; • cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 (centocinquanta) per Assicurato per sinistro. Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate. | |
Assistenza alla Persona | L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. Sono previste le seguenti prestazioni: • COMUNICAZIONI URGENTI AD UN FAMILIARE • ASSISTENZA PSICOLOGICA • ASSISTENZA NOTTURNA O DIURNA DURANTE IL RICOVERO • ASSISTENZA POST-RICOVERO E IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA • INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE • INTERPRETE A DISPOSIZIONE • FAMILIARE ACCANTO • INVIO MEDICINALI ALL’ ESTERO • RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE • RIENTRO ANTICIPATO • INVIO DI UN ACCOMPAGNATORE INSOSTITUZIONE • TRADUZIONE CARTELLA CLINICA • ANTICIPO SOMME DI DENARO • SPESE PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA • GARANZIA INFORMAZIONI TURISTICHE • GARANZIA “SOCCORSO STRADALE” • PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO |
Tutela Legale | La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore degli assicurati, polizza di responsabilità civile e vale per le spese risultanti a carico degli assicurati a norma dell’Art. 1917 III Cod.Civ. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica. Spese assicurate L'assicurazione comprende: a. i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell’interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti incaricati con il benestare della Società a norma del successivo Art. 74 Gestione del sinistro - scelta del legale; b. i compensie le speseliquidati a favore dei consulentitecnicid’ufficioe di parte; c. Le spese di registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario; d. lespeseliquidateafavoredellacontropartenei casidi soccombenzaoadessaeventualmentedovutenel caso di transazioneautorizzata dalla Societàa norma del successivo Art. 74 Gestione del sinistro - sceltadel legale; e. le spesedovute per la redazionedi denuncie, querele, istanze all’Autoritàgiudiziaria. |
A titolo esemplificativo, la garanzia vale anche durante: f. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende alle assemblee studenteschenon autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola; g. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolasticoe/odel Direttoredei Servizi Generali ed Amministrativi; h. le lezioni di educazione fisica e/o motoria, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza; i. l’utilizzo di strutture quali: piscine, palestre, campi sportivi, teatri, cinematografi, aula magna e centri congressi; j. i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività previste dal contratto, compreso il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Assicurato o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) ove tali attività vengono svolte e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani effettuati, con qualsiasi mezzo di locomozione, compresi i servizi “pedibus” e “bicibus”, durante il tempo necessario a compiere il percorso primae dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività; k. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette; l. levisitea cantieri, aziendeelaboratorianchequandocomprendanoesperimentieprovepratichediretteese in assenzadel personale scolastico; m. legitee passeggiate, viaggidi integrazioneculturaleedipreparazionediindirizzo,visiteguidate, visiteamusei ed attività culturali in genere; n. ilprescuola(periodointercorrentetral’aperturadeicancellidellascuolael’iniziodellelezioni)eduranteleattività dimensaedoposcuola, comprendentepertantotutteleattivitàdi refezioneericreazione,ancheneicasiincuila vigilanza sia prestata, a supporto degli operatori scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendentedi Enti Pubblici; o. le attivitàdi promozioneculturalee sociale(direttiva n° 133 del 3/4/1996); p. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuolao interscuola, compresiigiochidellagioventù e relativi allenamentianchein strutture esterne allascuola; q. i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie purché deliberati dagli Organismi Scolastici competentianche nei casi in cui la vigilanza siaprestata, a supportodegli Operatori Scolastici in servizio presso la scuolaassicurata,dapersonaledipendentedi Enti Pubblici; r. le attività autogestite ed attività correlate all’autonomia. Le garanzie valgono anche per: 1. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. Ladifesainprocedimentipenali per reatidolosiconclusisiconproscioglimentoo assoluzionecondecisione di I° grado passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e nei casi in cui si ricorra al “patteggiamento”.(Peri dipendentidegli Enti locali si intendeapplicatoquantoprevistodall’Art. 67 del DPR 13.5.87 n. 268). La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. 3. La difesa in procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione; 4. La difesa in procedimenti avanti la Corte dei conti, con il limite di Euro 5.000,00 per vertenza; 5. L’esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. 6. Spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, spese di indagini mirate alla ricerca di prove a difesa, spese di giustizia. 7. Spese di assistenza stragiudiziale. 8. Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TARconnessi agli esamidi stato w scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assicurativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinque mila) per sinistro e per anno assicurativo. 9. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari in caso di soccombenza della controparte. Sono comprese le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle a carattere Sindacale. L'assicurazione è operante anche perlespese legali di avvocato e procuratore domiciliatario per giudizi civili di competenza del tribunale. GARANZIE AGGIUNTIVE A) SicurezzasulLavoro:difesapenaleperreaticolposiepercontravvenzioniconseguentiall’inosservanzadelle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro5.000,00 B) Igiene dei Prodotti Alimentari – Direttiva CEE 93/43 E 96/93: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioniconseguenti all’inosservanzadelledisposizioniprevistedalD.L.26Maggio1997n°154en°155 esuccessivemodificheinmateriadiigienedeiprodotti alimentari,dallaproduzioneallalavorazioneevendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative,originariamente comminatediimportosuperiorea Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 |
C) SmaltimentoRifiutiSolidi– LeggeRonchi: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanzadelle disposizioni previstedal D.L. 5 Febbraio 1977n° 22 e successivemodifichein materia di rifiuti solidi. La garanziaè estesaalle spese, competenze ed onoraridellegale per ricorsi avversosanzioni, per violazioniamministrative, originariamente comminatedi importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 D) TutelaDellaPrivacyD.Lgs.196/2003– difesapenaleper reati colposie per la presentazionedi ricorsi in sede amministrativapersanzioni pecuniarieoriginariamentediimportosuperiorea Euro1.000,00.Massimale per vertenza Euro 5.000,00 E) Spese non riconosciute congrue dall’Avvocaturadello Stato – Per i dipendentidello Stato, nei casidi giudizi perresponsabilitàcivile, penaleedamministrativa,promossineiloroconfrontiinconseguenzadiatticonnessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso dellespeselegalirimastealorocarico,purchénonritenutecongruedall'AvvocaturadelloStatoai sensidell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67. F) SanzioniAmministrativediVariogenere- la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza delmassimale di Euro 2.500,00 percontroversia con il limite di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo. G) ConsulenzaGiuridica-LaSocietàfornirà,arichiestascrittadegliAssicurati,consulenzagiuridicaconsistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Xxxxx, decreti e Normativa Vigente. AMBITO DELLA GARANZIA – TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE Inoltre, la garanzia si estende agli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore, anche di proprietà degli Assicurati, purché verificatisi durante il tragitto casa - scuola e viceversa e casa o scuola - azienda nelcasodistage e alternanza scuola lavoro e viceversa, o durante i trasferimenti, in orario di lezione, da un edificio scolastico all’altro o alle sedi distaccate del Contraente oppure nei trasferimenti, in gruppo, in occasione di viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche in genere, organizzate dal Contraente e si sostanzia nella: a) Difesa Legale, qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale aseguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di legge (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di Polizza a loro favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà agli Assicurati le spese legali garantite in Polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; b) Difesa Legale, degli Assicurati qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del mezzo coinvolto in un incidente stradale con terzi; c) Difesa Legale, qualora gli Assicurati subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi; d) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale e connesse allo stesso; e) Difesa Legale delle Persone assicurate qualora, a parziale deroga di quanto previsto nel successivo Art. - Esclusioni della presente Sezione, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento diuna somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rimborso Spese Mediche | Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse: • lespese percure dentarie,fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagrantieperl'eliminazione di difetti fisici congeniti; • le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. Sono comunque escluse dalla presente copertura le spese mediche derivanti da Infortunio. Inoltre, sono escluse le spese sostenute per: • spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere; • interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate); • ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile; • cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l’eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza; • stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza; • prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita esimili, impotenza; • conseguenti a tentativi disuicidio; • connesse ad atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questo si trovi in stato diincapacità di intendere o di volere da esso procurato; • sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti; atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza); • infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di • terrorismo o sabotaggio a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; • connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; • visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all’estero; • prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate damedici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività professionale; • malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenzadella copertura e già diagnosticati in tale data all’Assicurato; • perlemalattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all’Assicurato la continuazione del soggiorno. |
Assistenza alla persona | Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, l’Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire alcun indennizzo per prestazioni alternative, a titolo di compensazione. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Entio che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. |
Tutela Legale | Le garanzie non sono valide: a) per vertenze fra Contraente (Scuola) e Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurate con la stessa polizza; b) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni; c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; d) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato; e) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione; f) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione; g) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicatiin polizza; h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; i) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; j) vertenze contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione; k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; l) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; m) controversie riguardanti azioni di sfratto; n) controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (Art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi; o) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; |
Esclusioni per tutte le sezioni di polizza | p) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge; q) controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato; r) controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione; s) di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’ltalia; controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: • stato di guerra dichiarata, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, • saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo; • viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie; • in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; • malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; • patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana e dal puerperio; • interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; • patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali; • pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante. Tali esclusioni non sono valide se le attività sono previste nell’ambito del P.O.F. e del P.O.N.; • atti di temerarietà; • attività sportive svolte a titolo professionale; • partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni; • gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di xxxxxxxxxxx e relative prove ed allenamenti; • le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali od internazionali; • svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; • eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività professionale. Non è consentita la stipulazione di più polizze International Travel Schengen a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Rimborso Spese Mediche | Non vi sonoulteriori informazioni rispetto aquelle fornitenel DIP - Documento Informativo Precontrattuale. |
Assistenza alla persona | Non vi sonoulteriori informazioni rispetto aquelle fornitenel DIP - Documento Informativo Precontrattuale. |
Tutela Legale | Non vi sonoulteriori informazioni rispetto aquelle fornitenel DIP - Documento Informativo Precontrattuale. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosafareincasodi sinistro? | MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI ASSISTENZA Per ogni richiesta di assistenza il Contraente/Assicurato dovrà contattare, al momento dell’insorgere della necessità, e comunque non oltre i 3 (tre) giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa tramite l’apposito numero verde qualora ci si trovi all’estero; nelcaso in cui sia impossibile telefonare, inviare un fax La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste degli Assicurati. L’Assicurato dovrà qualificarsi come “ASSICURATO AMBIENTESCUOLA” e comunicare: • cognome e nome; • nome dell’Istituto Scolastico diappartenenza; • xxxxxxxxx, anche temporaneo, presso il quale è richiesta la prestazione di assistenza; • recapito telefonico; • tipo di assistenza richiesta; • tipo e targa delveicolo. L'Assicurato si obbliga inoltre: • a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa; • ad esonerare dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato; • a produrre, su richiesta della Centrale Operativa, copia conforme all'originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l'intervento eseguito; • a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado. MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI RIMBORSO SPESE MEDICHE La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l.. immediatamente o entro 30 giorni dalla data del sinistro, l’Assicurato dovrà notificare per iscritto a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia le spese sostenute o previste, specificando i seguenti dati: • scuola di appartenenza; • nome, cognome, xxxxxxxxx e numero di telefono; • numero di polizza. Il rimborso delle spese mediche come sopra definite viene effettuato da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l. - su presentazione di tutta la documentazione medica e dei giustificativi originali al netto di quanto l’Assicurato ha già ottenuto dagli Enti di Previdenza e/o Assicurativi. La mancata produzione dei documenti sopra citati può comportare la decadenza totale o parziale del diritto di rimborso. Si precisa che limitatamente alla garanzia prevista dall’Art. 31 - Rimborso Spese Mediche l’Assicurato dovrà inoltre presentare idonea documentazione attestante l’assegnazione all’Istituto Scolastico e la data di inizio dell’attività di Assistente di Lingua. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE Denuncia di sinistro e libera scelta del legale L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall’Art. Oneri indennizzabili. |
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela deisuoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia di sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. Fornituradeimezzidiprovaedeidocumentioccorrentiallaprestazionedellagaranziaassicurativa Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Come denunciare il sinistro La Società per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri. L’Assicurato deve inviare la documentazione utile a: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Sinistri – Tutela legale Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto – Roma | |
Prescrizione:I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, a norma dell’Art. 2952 C.C.. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sullaprestazione. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il premio deve essere pagato al momento dell’adesione alla polizza in un’unica soluzione. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore. |
Rimborso | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | La durata del contratto s’intende annuale a far data dal momento della sottoscrizione, con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo |
Sospensione | Non è prevista la sopsensione della polizza. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale. |
Risoluzione | Non è prevista la risoluzione del contratto. |
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO? |
Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela di: • gli alunni iscritti allascuola • i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.; • tutti gli Operatori Scolastici nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni; • i partecipanti al ProgettoOrientamento; • gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola, sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto; • gli ex studenti che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e orientamento almondo del Lavoro (Legge 196del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.); • i corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso; • il Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08 e successive modifiche; • prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità; • gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.; • gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici; • i Tirocinanti; • gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato, di Enti Locali o di qualunque Ente o Società convenzionati con lac scuola, nonché gli X.X.Xx • gli O.S.A.; • gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti; • gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l’istituto (provenienti dallo stato, da enti locali o da qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola); • gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occasionali per attività integrative nell’ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all’internoc dell’Istituto; • il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’esercizio della professione medica; • il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14.04.94; • il Presidente e i componenti della Commissione d’esame; • i Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate. Si precisa che ai Revisori dei Conti si applicano sempre le condizioni previste dalla Combinazione Tariffaria E ad eccezione del caso in cui siano state scelte le combinazioni F o G; • i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni; • i genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR,ecc); • i genitori presenti all’interno dell’istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli; • gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, regolarmente identificati (senza limitazione di numero); • i genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 (ora D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994) ed eventuali s.m.i. e i componenti della commissione mensa; • i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) e per tutte le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola piccola, manutenzione dei locali) e purché vi sia incarico scritto da parte dell’Istituto Scolastico. |
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? |
Costi di intermediazione: Il costo di intermediazione (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standarddiprodotto, è del 30 % del premio assicurativo imponibile (al nettodelle imposte). |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a: Inter Partner Assistance S.A.-Rappresentanza Generale perl’Italia -Servizio Clienti, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000, Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxx – Xxxx, numero fax 0000.00.00.00.000, e-mail: servizio.clienti@ip- xxxxxxxxxx.xxx. L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giudiziaria - in casodi mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico, - mediazione - negoziazione assistita - arbitrato |
All’IVASS | Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 06.42.133.745o06.42.133.353,xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendocopiadelreclamogiàinoltratoall'impresaed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS alla sezione “Per il Consumatore - come presentare un reclamo”. In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all’IVASS; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere asistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito: xxx.xxxxxxxxxxx.xx Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALI: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa assicuratrice. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione delvalore deldanno, che verranno devolute aiconsulenti tecnici nominati da ciascuna delleParti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall’articolo: “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)” delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LASOTTOSCRIZIONE NON POTRAICONSULTARE TALEAREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA AMBIENTESCUOLA
Agosto 2022
Inter Partner Assistance S.A.
Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx - Tel.06/42118.1
Sede legale Bruxelles - 7 boulevard du Régent - Capitale sociale Є 130.702.613 interamente versato - Gruppo AXA Partners
N. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni I.00014 - Autorizzazione Ministeriale n. 19662 del 19.10.1993 Registro delle Imprese di Roma RM – Numero REA 792129 - Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151
PREMESSE
ART. 1 - PREMIO ANNUO UNITARIO
Il premio annuo unitario relativo ad ogni persona assicurata è indicato nell’Allegato n. 1 al presente contratto.
ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza e/o da quello nella comunicazione di Copertura Provvisoria inviata alla Scuola da AmbienteScuola® S.r.l. e cessa alla scadenza pattuita senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta. In caso di durata pluriennale è facoltà delle Parti di rescindere il contratto a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della scadenza. La Comunicazione di Copertura Provvisoria, inviata alla Scuola da AmbienteScuola® S.r.l., è, a tutti gli effetti, valida ed efficace sino all’emissione ed al perfezionamento della corrispondente Polizza.
Limitatamente alle prestazioni specifiche rivolte agli Assistenti di Lingua straniera secondo quanto previsto dall’Art. 56 Sezione 2 – Assistenza e dall’Art. 31 – Sezione 1 – Rimborso spese mediche, la copertura è da intendersi per la durata in cui è in vigore il contratto tra l’Istituto Scolastico e l’Assistente di Lingua straniera. Il periodo di copertura non potrà in ogni caso eccedere la data di chiusura dell’anno scolastico. Il premio dovrà essere corrisposto ad AmbienteScuola® S.r.l. entro 30 giorni dall’emissione della Polizza/appendice. Le Polizze si intendono emesse anche quando sono disponibili sul sito per il Contraente. Trascorso tale periodo la garanzia rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno in cui sarà corrisposto il premio.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo casi di contratti di durata diversa per il quale verrà emesso il contratto comprendente il diverso periodo.
Per i contratti di durata pluriennale il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno.
Ai sensi del D.M. n.55 del 3 Aprile 2013 AmbienteScuola® S.r.l. è in grado di emettere ed inviare fattura elettronica.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto s’intende annuale a far data dal momento della sottoscrizione, con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.
ART. 4 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 5 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – RIVALSA
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. L’Impresa si riserva il diritto di rivalsa così come regolato dall’art. 1916 c.c., escludendo espressamente tale facoltà nei confronti degli Assicurati e del Contraente. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
ART. 6 - RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia rinuncia al recesso per sinistro.
ART. 7 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI
Resta inteso e convenuto che il Contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare l’eventuale esistenza di altri contratti di assicurazione stipulati in proprio dagli Assicurati.
ART. 8 - ESONERO DENUNCIA SINISTRI PRECEDENTI E CLAUSOLA DI BUONA FEDE
L’Impresa esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsioni degli Artt. 1892 e 1893 Codice Civile.
ART. 9 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli alunni Assicurati: per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai registri del Contraente, il quale si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento alle persone incaricate da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, per accertamenti e controlli, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso. Tale facoltà non si intende valida per quanto previsto all’Art. 61 punto b).
Per gli Operatori scolastici l'esonero vale nel caso in cui la scuola dichiara che tutti gli operatori sono paganti e per la opzione FULL OPERATOR.
ART. 10 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO/CONTRAENTE
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite
dall’Assicurato/Contraente, che pertanto deve denunciare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.. A parziale deroga si precisa che l’omissione di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni, pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni da parte dell’Assicurato nel caso in cui le stesse siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Inter Partner Assistance
S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, una volta venuta a conoscenza di tali circostanze aggravanti, di richiedere un premio maggiore e/o la relativa modifica delle Condizioni di Assicurazione in corso.
ART. 11 - FORMADELLE COMUNICAZIONI - VALIDITÀDELLE VARIAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia oppure ad AmbienteScuola® S.r.l., Agenzia a cui la Polizza è assegnata. Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da atto sottoscritto dalle Parti.
ART. 12 - TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’Art. 2952 c.c. e successive modifiche.
ART. 13 - FORO COMPETENTE
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del/dei contratti si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Beneficiario/Assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli Artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali).
ART. 14 - FIGURA DEL CONTRAENTE
L’Istituto Scolastico di ogni ordine e grado che sottoscrive il Modulo di Adesione/ Polizza;
ART. 15 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento alla durata del viaggio/soggiorno, ai massimali scelti e al numero degli Assicurati. Il Contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 –1893 – 1894 e 1898 del Codice Civile.
ART. 16 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, il contraente si obbliga a consegnare su supporto durevole, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione ed il relativo glossario. Qualora i contratti collettivi di cui al comma precedente prevedano un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione di cui al comma precedente il Contraente consegna un documento concordato con l’Impresa che riporti la denominazione dell’Impresa, l’oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. Il contraente ha l’obbligo di consegnare tale ultimo documento in occasione dell’acquisto del prodotto o del servizio.
CONDIZIONI DI
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale;
Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica residente o domiciliata in Italia o nello Stato di San Marino o nello Stato Vaticano, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. In ottemperanza alla circolare ministeriale n. 2170 del 30/05/96 - specificatamente per le Sezione di Responsabilità Civile e Tutela Legale - si considerano Assicurati anche:
◆ l’Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione Scolastica;
◆ l’Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva;
◆ il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Assicurati a titolo oneroso
• gli alunni iscritti alla scuola, ai C.P.I.A.;
• i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.;
• tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni;
• Gli alunni stranieri iscritti presso l’istituto scolastico contraente che soggiornano in Italia per motivi di studio, limitatamente alle garanzie previste dall’art. 31 bis Sezione 1 – Rimborso spese mediche e dall’art. 56 bis – Sezione 2 - Assistenza, a fronte del pagamento del relativo premio assicurativo;
Assicurati a titolo gratuito
• gli alunni H (disabili);
• gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto, per attività scolastica e culturale;
• gli alunni privatisti;
• i partecipanti al Progetto Orientamento;
• gli uditori e gli alunni in “passerella”;
• gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola, sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto;
• gli ex studenti che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.);
• i corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso;
• il Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08 e successive modifiche;
• prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
• tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all’attività di prevenzione;
• gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.;
• gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;
• i Tirocinanti;
• gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato, di Enti Locali o di qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola, nonché gli O.S.S e gli O.S.A.;
• gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
• gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l’istituto (provenienti dallo stato, da enti locali o da qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola);
• gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occasionali per attività integrative nell’ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all’interno dell’Istituto;
• il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’esercizio della professione medica;
• il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14.04.94;
• il Presidente e i componenti della Commissione d’esame;
• i Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate. Si precisa che ai Revisori dei Conti si applicano sempre le condizioni previste dalla Combinazione Tariffaria E ad eccezione del caso in cui siano state scelte le combinazioni F o G;
• i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
• i genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi
scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);
• i genitori presenti all’interno dell’istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli;
• gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);
• i genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 (ora D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994) ed eventuali s.m.i. e i componenti della commissione mensa;
• i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) e per tutte le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola piccola, manutenzione dei locali) e purché vi sia incarico scritto da parte dell’Istituto Scolastico.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio: ai sensi della presente polizza s’intende quanto l’assicurato porta con se per il fabbisogno personale durante il viaggio.
Bicibus: servizio organizzato di accompagnamento in bicicletta degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa.
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza.
Combinazione (Tariffaria): i Massimali e/o i Capitali assicurati per le varie garanzie prestate dall’Impresa in funzione del premio pagato; la Combinazione tariffaria scelta dal Contraente è allegata alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza.
Contraente: l’Istituto Scolastico di ogni ordine e grado che sottoscrive il Modulo di Adesione / Polizza.
Copertura provvisoria: il documento che attesta provvisoriamente l’effettiva copertura assicurativa del rischio richiesta dalla scuola, in attesa che il Contraente comunichi i parametri necessari alla determinazione del premio per la successiva emissione della Polizza definitiva.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Danno patrimoniale: l'esclusivo pregiudizio economico risarcibile a termini di legge che non sia in conseguenza di morte o lesioni a persone o di danneggiamento a cose.
Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura.
Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato.
Effetti personali a scuola: come effetti personali si intendono specificatamente:
- vestiario e accessori (scarpe/cinture/indumenti in genere);
- occhiali;
- borsa da passeggio;
- zaino;
- orologio;
- materiale scolastico (comprese le apparecchiature per facilitare i percorsi di studio dei disabili);
- apparecchi odontoiatrici/acustici.
Europa: tutti gli stati dell’Europa geografica compresa la Russia ad ovest degli Urali.
Estero: tutti gli stati non ricompresi nella definizione Italia.
Familiari: coniuge, convivente, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore (purchè risultanti dallo stato di famiglia).
Fascicolo Informativo: il documento composto dal presente glossario, dalle condizioni di assicurazione che riportano tutte le condizioni contrattuali e dalla nota informativa.
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.
Furto: il reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: l'impegno di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia in base al quale, in caso di sinistro, l’Impresa procede al pagamento dell’indennizzo del sinistro subito dall’Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall’Assicurato a terzi e per il quale è stato pagato il relativo premio.
Guasto: incidente fortuito di tipo meccanico, elettronico, elettrico o idraulico, che metta il veicolo coperto dall’Assicurazione in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non è considerato guasto la foratura del pneumatico. Non sono considerati guasti quelli causati per negligenza dell’Assicurato, quali: l’esaurimento del carburante, l’errore di carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo e il blocco dell’antifurto. L’esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell’indicatore visivo del livello, ecc).
Non sono considerati guasti altresì gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Incendio: la combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Impresa: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia.
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea totale o parziale.
Intermediario: AmbienteScuola® S.r.l. - xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx - Tel.02.20.23.31.1 - Agenzia plurimandataria - iscritta al R.U.I. con il n° A000012505 che per conto di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia distribuisce la presente assicurazione e ne ha in carico la gestione.
Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio all’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.
Intervento estetico: intervento chirurgico o non chirurgico a fini puramente estetici (es: piercing, tatuaggi, liposuzione, ecc.).
Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietolgiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 della legge 15 marzo 2010 n. 38.
Istituto scolastico: ente che racchiude una pluralità di assicurati, identificabili da documenti ufficiali di appartenenza all’Ente medesimo quali certificati d’iscrizione, documenti di assunzione, lettere d’incarico e quanto altro idoneo alla sua qualificazione.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa: malattia improvvisa di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza alla data d’inizio della copertura; non è considerata malattia improvvisa l’acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una precedente patologia nota all’Assicurato,
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.
Malore: l’indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.
Massimale: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.
Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dal Contraente e da AmbienteScuola® s.r.l., intermediario per conto di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, riportante le prestazioni e le garanzie richieste (Combinazione Tariffaria scelta).
Modulo di Polizza: vedi Polizza.
Nucleo famigliare: il coniuge/convivente e i figli conviventi con l’Assicurato.
Parti: l’Impresa, il Contraente e/o l’Assicurato.
Pedibus: servizio organizzato di accompagnamento a piedi degli alunni dal luogo stabilito alla scuola e viceversa.
Perdite Pecuniarie: il pregiudizio economico arrecato a terzi, risarcibile a termini di Polizza, che non sia conseguente a danno a persone o danneggiamento a cose e/o animali.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Prestatori di Lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 c.c. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).
R.C. verso la P.A.: la Responsabilità Civile dell’Assicurato verso la Pubblica Amministrazione.
R.C. verso Terzi: la Responsabilità Civile dell’Assicurato verso Terzi.
Rapina: il reato previsto dall’Art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/ sede come risulta dal certificato anagrafico.
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura.
Rientro sanitario: il trasferimento dell’assicurato dall’Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato all’estero ad Istituto di Cura prescelto ed abilitato alle cure del caso in Italia, o nel caso di dimissione, alla propria residenza.
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro.
Scippo: il reato previsto agli Artt. 624 e 625 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Scuole: le sedi scolastiche, anche provvisorie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc.), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente
deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza alle normative vigenti.
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Trasferimento Sanitario: il trasferimento dell’Assicurato dall’istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all’istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso.
Trasporto Sanitario: il trasporto dell’Assicurato dal luogo dell’evento del sinistro al più vicino istituto di cura o centro medico.
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Vettore: persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.
Viaggio: in Italia e/o all’Estero in occasione di uscite, visite e/o gite, interscambi culturali (progetto Erasmus), stage a scopo didattico, purché organizzate dall’Istituto Scolastico che ha sottoscritto la Polizza. Si intende lo spostamento dell’Assicurato al di fuori dell’Istituto Scolastico, dalla sede di partenza prestabilita fino al suo rientro al medesimo luogo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La presente assicurazione vale per il mondo intero, con la precisazione che essa resta sospesa in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l’Assicurato venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel qual caso le garanzie contrattuali sono sospese al termine del quattordicesimo giorno.
Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.
ART. 2 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – RIVALSA
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. L’Impresa si riserva il diritto di rivalsa così come regolato dall’art. 1916 c.c., escludendo espressamente tale facoltà nei confronti degli Assicurati e del Contraente. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
ART. 3 - PROVA
Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
ART. 4 - ESONERO DENUNCIA SINISTRI PRECEDENTI E CLAUSOLA DI BUONA FEDE
L’Impresa esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsioni degli Artt.
1892 e 1893 Codice Civile.
ART. 5 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO/CONTRAENTE
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite
dall’Assicurato/Contraente, che pertanto deve denunciare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.. A parziale deroga si precisa che l’omissione di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni, pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni da parte dell’Assicurato nel caso in cui le stesse siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Inter Partner Assistance
S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, una volta venuta a conoscenza di tali circostanze aggravanti, di richiedere un premio maggiore e/o la relativa modifica delle Condizioni di Assicurazione in corso.
ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia oppure ad AmbienteScuola® S.r.l., Agenzia a cui la Polizza è assegnata. Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da atto sottoscritto dalle Parti.
ART. 7 - FORO COMPETENTE
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del/dei contratti si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Beneficiario/Assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli Artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali).
ART. 8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c..
ART. 9 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio dalla prima scadenza successiva alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’Art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 10 - LIMITI DI ESPOSIZIONE
Xxxxxxxxx per le garanzie assicurative previste dal Contratto, si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione, purché prevista dalla Polizza e preventivamente autorizzata da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, sono rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), fatte salve le eventuali esclusioni e/o scoperti previsti.
I limiti di esposizione sono riportati nelle presenti Condizioni di Assicurazione oppure in allegato alla Polizza “Allegato 1 - Sinottico delle prestazioni di Polizza.
ART. 11 - RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni assicurative comprese quelle di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
ART. 12 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITE DI RESPONSABILITÀ
In caso di prestazioni assicurative non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.
ART. 13 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
ART. 14 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento alla durata del viaggio/soggiorno, ai massimali scelti e al numero degli Assicurati. Il Contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 –1893 – 1894 e 1898 del Codice Civile.
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
ART. 15 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
ART. 16 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI
La quantificazione del danno sarà effettuata dall’Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Xxxxxx o manca l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell’Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
ART. 17 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente all’Impresa la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione. La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
Sezione 1 – Rimborso Spese Mediche
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. ART. 18 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure od interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a malattia, manifestatasi durante il periodo di validità della garanzia. La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi all’Assicurato in viaggio in Italia e all’estero.
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia assicura il rimborso delle spese:
- mediche;
- farmaceutiche;
- ospedaliere;
sostenute nel corso di viaggi per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito a malattia non preesistente, durante il periodo di durata della garanzia.
Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura in conseguenza di malattia con il limite indicato nell’allegato 1;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia con il limite indicato nell’allegato 1;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito a malattia indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato ha l’obbligo di contattare la Centrale Operativa dell’Impresa (attiva 24h su 24h) nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, prima delle sue dimissioni dall’Istituto di Cura. Solamente in caso di corretto adempimento di tale obbligo l’Impresa provvederà al pagamento diretto delle spese mediche nei limiti indicati dal già citato Allegato 1.
Al contrario, in caso di mancato adempimento di quanto prescritto al comma che precede ovvero in assenza di denuncia con le modalità sopraelencate, il massimale relativo alla garanzia spese mediche s’intende automaticamente limitato alla somma complessiva di Euro 300.000 (trecentomila/00).
Resta inteso che per gli importi superiori a Euro 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario, Carta di credito o altro documento attestante la tracciabilità del pagamento. Esclusivamente per i viaggi all’interno dell’Unione Europea, l’Impresa rimborsa le spese mediche a completamento degli eventuali rimborsi ottenuti dall’Assi- curato da parte delle Coperture Assicurative volontarie e/o obbligatorie o del Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto, l’Assicurato, prima di intraprendere il viaggio all’interno dell’Unione Europea – se non ha ancora ricevuto dall’ASL la T.E.A.M (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) – dovrà ottenere dall’ufficio locale ASL (Azienda Sanitaria Locale) il Modulo E101 od E111 che daranno diritto a ricevere alcuni trattamenti sanitari gratuiti nei paesi dell’Unione Europea. L’ufficio ASL informerà l’Assicurato su quale modulo compilare a seconda del tipo di viaggio che intende intraprendere. L’Assicurato è tenuto a portare con sé due fotocopie del modulo.
- MASSIMALI E LIMITI La garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza, per sinistro e per Assicurato.
ART. 19 - XXXXXXX XXXXXXX
In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.
ART. 20 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per cure dentarie, fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. Sono comunque escluse dalla presente copertura le spese mediche derivanti da Infortunio. Inoltre le spese mediche, nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso, sono rimborsabili con un massimale pari a euro 300.000 ( trecentomila ). Resta inteso che per gli importi superiori ad Euro 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta dicredito.
PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA (CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA) ASSEGNATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia, purché sia in vigore il contratto tra l’Istituto Scolastico e l’Assistente di Lingua straniera.
ART. 21 - RIMBORSO SPESE MEDICHE
La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Assistenti di Lingua straniera, durante la loro permanenza in Italia, anche se non connessi allo svolgimento della loro attività professionale.
L’Impresa assicura il rimborso all’Assicurato delle spese:
- di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- farmaceutiche, purché prescritte dal medico;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 (centocinquanta) per Assicurato per sinistro.
Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
L’Impresa provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con le modalità specificate nelle presenti Condizioni di Assicurazione – Art. 66.2 – Modalità per denuncia dei sinistri Malattia e con l’applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 100,00 (cento) per sinistro.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 (trentamila) per Assicurato e per anno.
Esclusioni: E’ escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura. Inoltre, sono escluse le spese sostenute per:
a) spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
b) interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate);
c) interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti;
d) ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile;
e) cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l’eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;
f) stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza;
g) prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;
h) conseguenti a tentativi di suicidio;
i) connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
j) connesse ad atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
k) infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
l) sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti;
m) atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza);
n) infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di terrorismo o sabotaggio a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
o) connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
p) visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all’estero;
q) prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività professionale;
r) malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all’Assicurato;
s) per le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all’Assicurato la continuazione del soggiorno.
PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ALUNNI STRANIERI ISCRITTI PRESSO L’ISTITUTO CONTRAENTE
Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia per motivi di studio
ART. 21 bis - RIMBORSO SPESE MEDICHE
La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Alunni stranieri iscritti presso l’Istituto contraente, durante la loro permanenza in Italia per motivi di studio.
L’Impresa assicura il rimborso all’Assicurato delle spese:
- di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- farmaceutiche, purché prescritte dal medico;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 (centocinquanta) per Assicurato per sinistro.
Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
L’Impresa provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con le modalità specificate nelle presenti Condizioni di Assicurazione – Art. 66.2 – Modalità per denuncia dei sinistri Malattia e con l’applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 100,00 (cento) per sinistro.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 (trentamila) per Assicurato e per anno.
Esclusioni:
E’ escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura. Inoltre, sono escluse le spese sostenute per:
a) spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
b) interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate);
c) interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti;
d) ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile;
e) cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l’eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;
f) stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza;
g) prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;
h) conseguenti a tentativi di suicidio;
i) connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
j) connesse ad atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
k) infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
l) sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti;
m) atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza);
n) infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di terrorismo o sabotaggio a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
o) connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
p) visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all’estero;
q) prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività professionale;
r) malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all’Assicurato;
s) per le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all’Assicurato la continuazione del soggiorno.
Sezione 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA
La presente garanzia è valida e operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a ti- tolo gratuito.
ART. 22 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
Sono previste le seguenti prestazioni:
- Prestazioni di assistenza a scuola;
- Prestazioni di assistenza in viaggio;
- Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli Assistenti di Lingua straniera (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli istituti scolastici.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A SCUOLA
ART. 23 – VALIDITÀ TERRITORIALE
Le prestazioni di assistenza di seguito riportate hanno validità in Italia, limitata- mente all’interno dell’Istituto Scolastico che aderisce al Programma Assicurativo AmbienteScuola® S.r.l., e nel percorso casa/scuola/casa per gli alunni e il personale scolastico dell’Istituto Scolastico contraente ad eccezione della prestazione CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24 – valida per i soli alunni, anche quando questi ultimi si trovino al di fuori dell’Istituto Scolastico
I servizi di seguito erogati dall’Impresa tramite la centrale operativa non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli del 118 (numero telefonico in Italia per l’emergenza sanitaria).
ART. 24 – CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA (a scuola)
Il servizio medico della Centrale Operativa, composto da un Direttore Sanitario e da un’équipe di medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:
• reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;
• reperimento di medici specialisti d’urgenza;
• organizzazione di consulti medici;
• segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
• esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’estero.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.
ART. 25 – CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24
Il servizio medico della Centrale Operativa, composto da un Direttore Sanitario e da un’équipe di medici qualificati e specializzati, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/ sanitario:
• reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;
• reperimento di medici specialisti d’urgenza;
• organizzazione di consulti medici;
• segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
• esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’estero.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.
Network convenzionato
(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali).
Qualora l’Assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata in Italia della Centrale Operativa, e ottenere informazioni relativamente a:
• singole strutture convenzionate e loro ubicazione;
• prestazioni specialistiche;
• nominativo di singoli medici;
• esami diagnostici;
• ricoveri.
Inoltre potrà richiedere alla Centrale Operativa del Network convenzionato di supportarlo nella ricerca.
ART. 26 – ASSISTENZA PSICOLOGICA
La Società, in casi di eventi particolari, tramite la centrale operativa, nominerà uno specialista tenendo i relativi costi a proprio carico. Per casi particolari si intendono esclusivamente:
- decesso che colpisca uno o più assicurati durante le attività garantite in polizza a cui assistano altri assicurati;
- esplosione o atto terroristico di cui la persona assicurata è stata vittima o testimone durante le attività garantite in polizza e che comporti uno Stress da Disordine Post Traumatico.
Lo specialista supporterà gli assicurati tramite un processo di riabilitazione atto a recuperare l'equilibrio psicologico degli stessi. Il processo di riabilitazione avverrà nei tempi direttamente concordati tra la scuola e lo specialista.
ART. 27 – INVIO MEDICO E/O AMBULANZA
Qualora, dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa (CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24) giudicasse necessario l’intervento, provvederà ad inviare un medico generico sul posto tenendo a proprio carico il relativo costo.
Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa provvederà, in accordo con l’Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico).
I costi relativi al trasporto di andata e ritorno, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa restano a totale carico dell’Impresa.
Resta inteso che l’Impresa, tramite la Centrale Operativa, non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.
ART. 28 - ASSISTENZA NOTTURNA O DIURNA DURANTE IL RICOVERO
Qualora l’Assicurato, ricoverato presso un istituto di cura a seguito di infortunio, necessiti di assistenza specializzata, la Centrale Operativa provvederà a reperire ed inviare personale infermieristico o socio-assistenziale presso la struttura dove è ricoverato.
La ricerca e selezione saranno effettuate in base alla tipologia del problema dell’Assicurato secondo il parere dell’equipe medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante.
La prestazione resta a carico della Società fino ad un massimo di 8 ore lavorative e per un massimo di 40,00 (quaranta) euro per ora, per sinistro. La presente garanzia è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.
ART. 29 – ASSISTENZA POST-RICOVERO E IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA
L’Assicurato può richiedere le prestazioni di cui al presente articolo:
- nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di dimissioni da un istituto di cura, dopo una degenza conseguente ad infortunio, verificatasi durante la validità del presente Contratto;
- nei casi di non autosufficienza conseguente ad infortunio (anche senza aver subito ricovero).
Nei casi di cui sopra, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza domiciliare, la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare le seguenti prestazioni:
a) Infermiere a domicilio
Qualora l’Assicurato necessiti di essere assistito da personale specializzato (infermieristico o socio-assistenziale), la Centrale Operativa sarà a disposizione per il reperimento e l’invio presso il suo domicilio di un infermiere convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in accordo con il medico curante dell’Assicurato ed in base alla tipologia del problema. La garanzia è prestata con un preavviso di 2/3 giorni.
La prestazione resta a carico della Società fino ad un massimo di 8 ore lavorative e 40,00 (quaranta) euro per ora, per sinistro. La presente garanzia è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.
b) Fisioterapista a domicilio
Qualora l’Assicurato necessiti di un fisioterapista presso il proprio domicilio, la Centrale Operativa sarà a disposizione per il reperimento e l’invio di un fisioterapista convenzionato. La ricerca e selezione sarà effettuata in accordo con il medico curante dell’Assicurato ed in base alla tipologia del problema. La garanzia è prestata con un preavviso di 2/3 giorni.
In merito alle prestazioni di cui all’Art. 55.2 resta a carico della Società il costo della prestazione fino ad un massimo di 5 ore lavorative e 55,00 (cinquantacinque) euro per ora, per sinistro.
Resta inteso che l’Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Centrale Operativa. La presente garanzia è valida in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
x) Invio spesa a domicilio
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad uscire autonomamente, l’Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna al suo domicilio di generi alimentari o di prima necessità, con il massimo di 2 (due) buste per richiesta.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare un suo collaboratore per il ritiro del denaro e della nota necessaria all’acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le
24 (ventiquattro) ore successive in base agli orari di apertura degli esercizi commerciali. Rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. Resta a carico della Società il costo della prestazione per un massimo di 4 (quattro) volte per sinistro.
La presente garanzia è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano.
Precisazioni
Si precisa che per “non autosufficienza” si intende l’impossibilità fisica totale e presumibilmente permanente di compiere, senza l’assistenza di terza persona, almeno 2 delle seguenti attività della vita quotidiana:
1. lavarsi: capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (anche di entrare e uscire dalla vasca o dalla doccia) o lavarsi in modo soddisfacente in altro modo;
2. vestirsi e svestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed, eventualmente, anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici;
3. mobilità: capacità di muoversi in casa da una stanza all’altra sullo stesso piano;
4. spostarsi: capacità di passare dal letto ad una sedia a rotelle e viceversa;
5. andare in bagno: capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente;
6. bere e mangiare: capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri. In ogni caso il medico della Centrale Operativa della Società, se lo riterrà necessario e previa autorizzazione dell’Assicurato, potrà richiedere di valutare lo stato di salute dell’Assicurato anche attraverso l’invio di un medico sul posto o richiedendo l’invio alla Centrale medica dei documenti e certificati medici.
ART. 30 – COMUNICAZIONI URGENTI AD UN FAMILIARE
A seguito del trasferimento dell’Assicurato presso il pronto soccorso, la Centrale Operativa mette a disposizione il proprio centralino per trasmettere eventuali messaggi urgenti a persone/familiari che l’Assicurato non sia riuscito a contattare.
PRESTAZIONIDI ASSISTENZA IN VIAGGIO
Oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente “PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A SCUOLA”, all’Assicurato è garantita un’estensione delle prestazioni di assistenza in viaggio così come segue.
ART. 31 – VALIDITÀ TERRITORIALE
Le prestazioni di assistenza di seguito riportate hanno validità in Italia e nel mondo intero durante i viaggi organizzati dall’Istituto Scolastico. I servizi di seguito erogati dall’Impresa tramite la centrale operativa non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli del 118 (numero telefonico in Italia per l’emergenza sanitaria).
ART. 32 – CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24 (in viaggio)
Il servizio medico della Centrale Operativa composto da un Direttore Sanitario e da un équipe di medici qualificati e specializzati, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/ sanitario:
• reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;
• reperimento di medici specialisti d’urgenza;
• organizzazione di consulti medici;
• segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
• esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’estero.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.
ART. 33 – INVIO MEDICO E/O AMBULANZA
Qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l’intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un medico generico tenendo a proprio carico il relativo costo.
Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa provvederà, in accordo con l’Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico).
I costi relativi al trasporto di andata e ritorno, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, restano a totale carico dell’Impresa. Resta inteso che l’Impresa, tramite la Centrale Operativa, non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.
ART. 34 – TRASFERIMENTO SANITARIO
Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa, dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i familiari, se possibile, provvederà ad organizzare e ad effettuare il trasferimento sanitario dell’Assicurato.
I costi della prestazione sono a carico di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, senza alcun limite di spesa, fino al centro ospedaliero più vicino e ritenuto più idoneo alle cure del caso, se necessario con l’accompagnamento medico, infermieristico o familiare.
Il trasferimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, con i mezzi ritenuti adeguati alla situazione: con ambulanza, treno (anche in vagone letto), aereo di linea (anche barellato) o altro mezzo.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato.
ART. 34 bis - GARANZIA “RIMPATRIO SANITARIO”
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato occorsi durante il viaggio, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
- aereo sanitario (entro il limite di € 30.000,00 (trentamila) per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione:
- tutte le malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura;
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate.
Qualora la prestazione non venisse richiesta al momento dell’infortunio o della malattia improvvisa, venisse rifiutata dall’Assicurato o organizzata senza l’approvazione della Centrale Operativa, l’Assicurato non avrà diritto a posteriori
– ad alcun rimborso o compensazione.
Il sinistro dovrà essere comunicato alla Centrale Operativa secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione - Art. 66.1 - Modalità per denuncia dei sinistri Assistenza. Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia avrà la facoltà di richiedere la restituzione dell’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
ART. 35 - INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio, venga ricoverato in un Istituto di Cura sul posto, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi familiari, stabilisce un collegamento continuo tra i medici della Centrale Operativa e i medici che hanno in cura il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico, fermo restando il rilascio del consenso da parte dell’Assicurato, nel rispetto del Regolamento UE per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 che ha introdotto il nuovo codice a tutela della “privacy”.
Qualora il ricovero avvenga all’estero e l’Assicurato abbia difficoltà a comunicare perché non conosce la lingua, la Centrale Operativa organizza il contatto telefonico tra il proprio personale multilingue, i medici curanti sul posto, l’Assicurato e i suoi familiari.
ART. 36 – INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero venga ricoverato a causa di infortunio o malattia improvvisa ed incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
ART. 37 – FAMILIARE ACCANTO
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio, venga ricoverato e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, necessiti di essere raggiunto da un familiare, la Centrale Operativa provvederà a proprio insindacabile giudizio e con i mezzi che riterrà più idonei, ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), in treno (1a classe o vagone letto) tenendo a proprio carico i relativi costi.
Soltanto i viaggi del familiare, organizzati e autorizzati dalla Centrale Operativa, verranno rimborsati.
ART. 38 - INVIO MEDICINALI ALL’ ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, all’inoltro a destinazione di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l’Assicurato di detti medicinali gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti.
In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
ART. 39 - RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora l'Assicurato, convalescente per infortunio o malattia improvvisa occorsi durante un viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, lo Staff Medico della Centrale Operativa, d'intesa con i medici curanti, definirà a proprio insindacabile giudizio, le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà ad organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza, in Italia, con il mezzo più idoneo: aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), treno (in 1ª classe o vagone letto), ambulanza o altro mezzo.
La prestazione viene altresì fornita nel caso di malattia improvvisa (senza ricovero) che non permetta il ritorno dell’Assicurato con il mezzo inizialmente previsto alla propria residenza (per es. malattia infettiva).
ART. 40 - RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in viaggio debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l’avvenuto decesso di: coniuge/convivente, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, la Centrale Operativa provvederà, a proprio insindacabile giudizio e con i mezzi che riterrà più idonei , ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo di residenza, in Italia, mettendo a disposizione dell’Assicurato un biglietto di viaggio in aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), in treno (in 1ª classe o vagone letto), in ambulanza o altro mezzo. Resta salva ed impregiudicata la facoltà di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia di richiedere all’Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione.
Qualora l’Assicurato sia minorenne, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare anche il viaggio di rientro di un adulto, insegnante/genitore anch’egli a seguito della comitiva, che si renda disponibile ad accompagnare l’Assicurato.
Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione dell’insegnate/genitore accompagnatore, la Centrale Operativa attiverà la garanzia di cui al successivo Art. 38 - Invio di un accompagnatore in sostituzione.
ART. 41 - INVIO DI UN ACCOMPAGNATORE IN SOSTITUZIONE
Qualora sia necessario inviare un sostituto accompagnatore, a seguito di un sinistro, come previsto nelle garanzie di cui all’Art. 36 – “Rientro dell’Assicurato convalescente” e all’Art. 37 – “Rientro anticipato”, la Centrale Operativa organizza, a proprio insindacabile giudizio e con i mezzi che riterrà più idonei, e prende a carico i costi di viaggio (biglietto aereo classe turistica, treno 1ª classe o altro mezzo) per l'accompagnatore residente in Italia segnalato dall'Istituto Scolastico.
ART. 42 - TRADUZIONE CARTELLA CLINICA
Qualora l’Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica rilasciata a seguito di un ricovero all’estero per infortunio o malattia improvvisa avvenuto in viaggio, potrà richiederne alla Centrale Operativa la traduzione in italiano dall’inglese, francese, spagnolo e tedesco.
ART. 00 - XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX (xxx i soli Assicurati maggiorenni) Qualora l’Assicurato in viaggio, in conseguenza di furto del bagaglio o del denaro, rapina, malattia improvvisa o infortunio, necessiti di denaro per sostenere spese impreviste e di prima necessità a cui non gli sia possibile far fronte direttamente ed immediatamente, la Centrale Operativa provvederà:
• ad assisterlo affinché riesca a trasferire sul posto, tramite istituti bancari locali, somme di denaro dalla banca dell’Assicurato;
• a richiedere all’Assicurato di designare una persona che in Italia metta a disposizione della stessa l’importo richiesto. Contestualmente, questa si impegna a pagare sul posto o a far pervenire l’importo suddetto all’Assicurato fino alla concorrenza massima di € 5.000,00(cinquemila).
ART. 44 - SPESE PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino all’aeroporto internazionale Italiano più vicino al luogo di sepoltura, tenendo a proprio carico tutte le spese. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.
Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto della salma o l’Assicurato ha espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) per presenziare alle esequie. Restano escluse dalla prestazione:
- le spese relative alla cerimonia funebre e all’inumazione, che sono a carico della famiglia;
- l’eventuale recupero della salma;
- le spese di soggiorno del familiare.
ART. 45 - GARANZIA “SOCCORSO STRADALE” (per gli alunni, il personale scolastico, i Revisori dei Conti in missione)
Per l’attivazione della garanzia è necessario logarsi al sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx comunicando i dati anagrafici personali e la targa del o dei veicoli. Limiti territoriali: la prestazione “Soccorso stradale” in Italia è prevista solo per il tragitto casa/scuola.
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di guasto che comporti l’immobilizzo del veicolo coperto dall’Assicurazione ed avente una massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 x.xx.
Le prestazioni saranno altresì fornite, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale. Per ogni sinistro le seguenti prestazioni sono cumulabili tra loro entro il limite del massimale unico per sinistro di € 250,00 (duecento cinquanta) che Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia tiene a proprio carico.
Su richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa organizza i seguenti interventi di assistenza entro il limite del massimale unico sopra indicato:
1. dépannage: qualora il veicolo possa essere riparato sul luogo del guasto, l’Impresa prende a carico, esclusivamente, le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato, entro il massimale unico per sinistro sopra indicato. Le spese di riparazione nonché gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato;
2. traino: qualora il veicolo non possa essere riparato sul luogo del guasto, la Centrale Operativa si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino del veicolo stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina sempreché aperta ed adeguatamente attrezzata ad eseguire le riparazioni del caso;
3. recupero difficoltoso: qualora poi il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa si occupa di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della rete stradale. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il limite del massimale unico sopraindicato.
Si specifica che:
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza;
- si intende comunque esclusa ogni responsabilità dell’Impresa per la custodia del veicolo;
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (cfr. il precedente punto 2), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- in caso di guasto avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato.
ART. 46 - GARANZIA INFORMAZIONI TURISTICHE
Quando l’Assicurato necessita di informazioni telefoniche sui seguenti argomenti:
• informazioni su burocrazia turistica (documenti, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, rappresentanze italiane all’estero e simili);
• informazioni e consigli su situazioni sanitarie del paese di destinazione;
• informazioni ed eventuale prenotazione di alberghi e ristoranti nel mondo;
• informazioni ed orari di trasporto in Italia (aerei, treni, traghetti, pullman);
• informazioni ed eventuali prenotazioni di pensioni per cani e gatti in Italia
può telefonare alla Centrale Operativa, che provvederà a fornire le informazioni che gli necessitano dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi
ART. 46 bis - GARANZIA INFORMAZIONI D.Lgs. 81 del 9.04.08
Quando l’Assicurato desideri informazioni sui contenuti della normativa italiana di cui al D.Lgs. 81/08 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” relativi a:
• disposizioni generali;
• prevenzione e protezione;
può telefonare alla Centrale Operativa, che provvederà a fornire le informazioni che gli necessitano dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali. La Centrale Operativa si riserva di approfondire l’argomento richiesto e fornire la risposta nel più breve tempo possibile.
ART. 47 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l'Assicurato, ricoverato per un periodo superiore alle 48 ore e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio alla data prestabilita, la Società rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'assicurato stesso fino ad un importo di euro 100,00 al giorno ed a persona, con un massimo complessivo di 10 giorni.
ART. 48 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, l’Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire alcun indennizzo per prestazioni alternative, a titolo di compensazione. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.
ART. 49 – RESPONSABILITÀ
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari ed a seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA (CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA) ASSEGNATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia, purché sia in vigore il contratto tra l’Istituto Scolastico e l’Assistente di Lingua straniera
ART. 50 - GARANZIA “RIMPATRIO SANITARIO”
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato occorsi durante il soggiorno in Italia, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
- Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
- aereo sanitario (entro il limite di € 30.000,00 (trentamila) per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione:
- tutte le malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura;
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate.
Qualora la prestazione non venisse richiesta al momento dell’infortunio o malattia improvvisa, venisse rifiutata dall’Assicurato o organizzata senza l’approvazione della Centrale Operativa, l’Assicurato non avrà diritto – a posteriori
– ad alcun rimborso o compensazione.
Il sinistro dovrà essere comunicato alla Centrale Operativa secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione - Art. 66.1 - Modalità per denuncia dei sinistri Assistenza.
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia avrà la facoltà di richiedere la restituzione dell’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 (trentamila) per Assicurato e per anno.
PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ALUNNI STRANIERI ISCRITTI PRESSO L’ISTITUTO CONTRAENTE
Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia per motivi di studio
ART. 50 bis - GARANZIA “RIMPATRIO SANITARIO”
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato occorsi durante il soggiorno in Italia, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
- aereo sanitario (entro il limite di € 30.000,00 (trentamila) per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione:
- tutte le malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura;
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate.
Qualora la prestazione non venisse richiesta al momento dell’infortunio o malattia improvvisa, venisse rifiutata dall’Assicurato o organizzata senza l’approvazione della Centrale Operativa, l’Assicurato non avrà diritto a posteriori
– ad alcun rimborso o compensazione.
Il sinistro dovrà essere comunicato alla Centrale Operativa secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione - Art. 66.1 - Modalità per denuncia dei sinistri Assistenza.
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia avrà la facoltà di richiedere la restituzione dell’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 (trentamila) per Assicurato e per anno.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ART. 51 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
- stato di guerra dichiarata, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo;
- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana e dal puerperio;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante. Tali esclusioni non sono valide se leattività sono previste nell’ambito del P.O.F. e del P.O.N.;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale;
- partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di xxxxxxxxxxx e relative prove ed allenamenti;
- le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali od internazionali;
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza.
Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività professionale. Non è consentita la stipulazione di più polizze International Travel Schengen a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie.
ART. 52 – PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che l’Impresa, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato fosse in una delle seguenti condizioni escluse dalla polizza: patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, nel caso una o più delle malattie o disturbi sopra richiamati insorgano durante il periodo di validità della polizza, si applicherà quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
ART. 53 – ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
ART. 54 - COMUNICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSICURATI
Il Contraente dichiara, all’atto del perfezionamento del presente contratto, il numero delle persone da assicurare pagando il premio dovuto. Il numero degli Assicurati indicati nella Copertura Provvisoria può avere, senza pregiudicare la validità della stessa, carattere puramente indicativo in attesa che venga determinato il numero definitivo.
ART. 55 - ALUNNI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE
a) se aderisce la totalità degli alunni (con dichiarazione della scuola, così come risultante dal Registro degli Iscritti che la scuola s’impegna ad esibire a semplice richiesta), il numero definitivo dei paganti deve essere comunicato ad AmbienteScuola® S.r.l. entro trenta giorni dalla data di decorrenza della copertura. Qualora il numero delle persone dichiarato dal Contraente ed inserito nel contratto, sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla Polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia stato versato dalla percentuale minima degli alunni richiesta nella scheda di offerta tecnica/bando di gara/invito a gara; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli Artt. 1898 – ultimo comma e 1907 del Codice Civile. La scuola si impegna a comunicare ogni successivo inserimento che avrà effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente al giorno della comunicazione medesima);
b) se non aderisce la totalità degli alunni, la scuola fornisce l’elenco nominativo degli aderenti, su specifica modulistica resa disponibile ON-LINE da AmbienteScuola® S.r.l. sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento dell’elenconominativo;
c) l’assicurazione è valida anche per gli alunni che hanno versato il relativo premio e che nel corso dell’anno si trasferiscono da un Istituto Scolastico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica;
d) relativamente agli alunni disabili, la gratuità è riconosciuta purché l’Istituto assicurato non sia prevalentemente ad essi rivolto.
Si precisa che tutti gli alunni neo iscritti e frequentanti il nuovo anno scolastico sono compresi nella copertura fi no alla naturale scadenza della Polizza in corso senza il versamento del relativo premio, nei limiti della percentuale di tolleranza prevista alla lettera a) del presente Articolo.
ART. 56 - OPERATORI SCOLASTICI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE
a) se aderisce la totalità del personale scolastico, con dichiarazione della scuola, così come risultante dai Registri scolastici che la scuola s’impegna ad esibire a semplice richiesta, la Copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione, le garanzie previste dalla presente Polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia stato versato dalla percentuale minima degli alunni richiesta nella scheda di offerta tecnica/ bando di gara/invito a gara; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli Artt. 1898 – ultimo comma e 1907 del Codice Civile;
b) se non aderisce la totalità del personale scolastico: per la copertura di tali soggetti la scuola si impegna a fornire l’elenco nominativo del personale aderente e la copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento dell’elenco nominativo;
c) per il personale scolastico è ammessa la richiesta di 3 inclusioni a titolo gratuito;
d) si intendono automaticamente assicurati, senza versamento di premio, i supplenti e/o docenti e/o operatori che sostituiscono personale che ha già versato il premio;
e) qualora l’Operatore presti servizio in più scuole assicurate con il “Programma AmbienteScuola®" il premio è dovuto una sola volta. Per la validità della estensione è necessario che l’operatore comunichi ad AmbienteScuola® S.r.l. l’elenco delle scuole presso le quali presta servizio;
f) l’assicurazione è valida anche per gli Operatori che hanno versato il relativo premio e che nel corso dell’anno si trasferiscono da un Istituto Scolastico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica. Relativamente al punto (f) l’Operatore denuncerà il sinistro all’Istituto in cui è accaduto il fatto che provvederà ad informare l’Istituto scolastico presso il quale il premio è stato versato. Sarà a cura di quest’ultimo effettuare regolare denuncia attraverso il servizio on line di AmbienteScuola® S.r.l.
ART. 57 - OPZIONE FULL OPERATOR
Se richiamata nel Modulo di Polizza, a deroga del precedente Art. 62, tutti gli Operatori scolastici si intendono assicurati senza obbligo di identificazione preventiva secondo le Condizioni di Assicurazione, purché il Contraente abbia versato il corrispondente premio. Per l’identificazione degli Operatori scolastici fanno fede i registri scolastici.
In caso di scelta della opzione FULL OPERATOR, qualora il numero delle persone dichiarato dal Contraente ed inserito nel contratto sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla presente Assicurazione saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia stato versato da almeno l’85% (ottantacinque per cento) degli alunni e degli Operatori; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli Artt. 1898 - ultimo comma - e 1907 del Codice Civile.
ART. 58 - MODALITÀ OPERATIVE
Al ricevimento del Modulo di Adesione AmbienteScuola® S.r.l. invierà alla scuola la lettera di copertura provvisoria – unico documento valido per la copertura immediata.
Se il numero degli alunni indicato nel Modulo di Adesione è:
- definitivo, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza. Se nel frattempo la scuola avrà già provveduto al pagamento riceverà la Polizza quietanzata;
- non definitivo, entro i successivi 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, la scuola potrà modificarlo secondo le proprie esigenze e riceverà un’ulteriore copertura per il nuovo numero di alunni comunicato.
AmbienteScuola® S.r.l. potrà inviare eventuali avvisi per informare la scuola della scadenza del termine utile (30 giorni) per la comunicazione del nume- ro definitivo. Comunque, onde evitare ritardi nella consegna del Contratto di Assicurazione, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza considerando l’ultimo numero di Assicurati comunicato, come definitivo.
ART. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX AD ULTERIORI ASSICURATI
L’assicurazione può essere estesa:
• ad altre figure, diverse da quelle sopra riportate che di volta in volta, a seconda delle esigenze specifiche e/o degli accordi locali, partecipino in tutto o in parte alle attività scolastiche con incarichi specifici;
• ai genitori degli alunni e gli aggregati durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, sempreché l’uscita e il relativo programma sia organizzata esclusivamente in riferimento al POF approvato dal Consiglio d’Istituto, o dal Capo d’Istituto, o da altro organo preposto all’approvazione.
Si stabilisce che il relativo premio unitario da versare sarà pari, forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi Xxxxxxxxx.
Qualora l’assicurazione sia stipulata a favore degli alunni ospiti di Convitti, la copertura sarà operante come se le persone assicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24; si stabilisce altresì che il relativo premio unitario sarà pari, forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi Xxxxxxxxx.
ART. 60 - MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI
ART. 60.1 - MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI ASSISTENZA
La garanzia Assistenza è prestata
Per ogni richiesta di assistenza il Contraente/Assicurato dovrà contattare, al momento dell’insorgere della necessità, e comunque non oltre i 3 (tre) giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa tramite l’apposito numero verde qualora ci si trovi all’estero; nel caso in cui sia impossibile telefonare, inviare un fax
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste degli Assicurati. L’Assicurato dovrà qualificarsi come “ASSICURATO AMBIENTESCUOLA” e comunicare:
• cognome e nome;
• nome dell’Istituto Scolastico di appartenenza;
• xxxxxxxxx, anche temporaneo, presso il quale è richiesta la prestazione di assistenza;
• recapito telefonico;
• tipo di assistenza richiesta;
• tipo e targa del veicolo (in caso di richiesta della garanzia “soccorso stradale”) per i Revisori dei Conti e i dipendenti in missione.
Il Beneficiario della garanzia “soccorso stradale” (Revisore dei Conti/dipendente in missione) si obbliga inoltre, se richiesto e successivamente al sinistro:
• a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto ad usufruire della prestazione “soccorso stradale”;
• a comunicare via fax alla Centrale Operativa, copia dell’incarico rilasciato dall’Istituto Scolastico e/o dal Ministero della Pubblica Istruzione per la visita da effettuare.
Tutte le prestazioni devono, comunque, essere autorizzate dalla Centrale Operativa pena la decadenza di ogni diritto. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate.
L'Assicurato si obbliga inoltre:
• a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa;
• ad esonerare dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato ecurato;
• a produrre, su richiesta della Centrale Operativa, copia conforme all'originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l'intervento eseguito;
• a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.
A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado.
ART. 60.2 - MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI RIMBORSO SPESE MEDICHE
La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l.. immediatamente o entro 30 giorni dalla data del sinistro, l’Assicurato dovrà notificare per iscritto a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia le spese sostenute o previste, specificando i seguenti dati:
- scuola di appartenenza;
- nome, cognome, xxxxxxxxx e numero di telefono;
- numero di polizza.
Il rimborso delle spese mediche come sopra definite viene effettuato da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l. - su presentazione di tutta la documentazione medica e dei giustificativi originali al netto di quanto l’Assicurato ha già ottenuto dagli Enti di Previdenza e/o Assicurativi. La mancata produzione dei documenti sopra citati può comportare la decadenza totale o parziale del diritto di rimborso. Si precisa che limitatamente alla garanzia prevista dall’Art. 31 - Rimborso Spese Mediche l’Assicurato dovrà inoltre presentare idonea documentazione attestante l’assegnazione all’Istituto Scolastico e la data di inizio dell’attività di Assistente di Lingua.
COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Im presa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde:
800.530203
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero
x00 0000000000 comunicando subito le seguenti informazioni:
- Nome e Cognome;
- Nome della scuola;
- Motivo della chiamata;
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale 20133 Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx - Xxxx
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
In caso di spese mediche
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortuniosubito;
- in caso di ricovero, copia completa dellacartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati.
- numero della polizza.
Nota importante
- Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro. L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
- È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
- Si ricorda che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
IMPORTANTE!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il roiml’ibnodresnonizzo (Codice IBAN).
TUTELA LEGALE
La presente Sezione e le garanzie contenute vengono prestate se espressamente richiamate nell’Allegato 1 “Quadro Sinottico”. GLOSSARIO
Arbitrato:
Assicurato: Assistenza stragiudiziale:
Contraente: Controversia: Fatto generatore: Imputazione Colposa: Imputazione Dolosa: Massimale:
Parti:
le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
l’attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria. il soggetto che stipula l’assicurazione.
s’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’assicurato la necessità di assistenza legale. il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che dà origine alla controversia.
Per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti. Per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
la somma massima, stabilita nella polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro. il Contraente e la Società. il documento che prova il contratto di assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società.
l’insorgere della controversia derivante dal fatto generatore
Inter Partner Assistance SA – Rappresentanza Generale per l’Italia Tribunale Amministrativo Regionale.
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Polizza: Premio: Sinistro: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati). il fatto dannoso e/o la controversia
Società:
TAR:
Transazione:
Tutela Legale: Unico sinistro:
Vertenza contrattuale:
che coinvolge più Assicurati.
Controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale: Controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
Art.1 - PRECISAZIONI ASSICURATI TUTELA GIUDIZIARIA
Relativamente agli Assicurati a titolo oneroso, come da definizioni, si precisa quanto segue:
- Gli Alunni Iscritti all’Istituto Scolastico Contraente sono tutti assicurati tranne nel caso in cui si sia scelta la comunicazione dei nominativi degli Alunni in forma individuale, così come previsto dall’art. 9, a seguito di mancata applicazione di una opzione di calcolo del premio forfettario, in tal caso saranno assicurati solo gli Alunni risultanti dall’elenco trasmesso alla Società.
- Gli Operatori Scolastici dell’Istituto Scolastico Contraente sono tutti assicurati tranne nel caso in cui si sia scelta la comunicazione dei nominativi degli Operatori Scolastici in forma individuale, così come previsto dall’art. 9 a seguito di mancata applicazione di una opzione di calcolo del premio forfettario, in tal caso saranno assicurati solo gli Operatori Scolastici risultanti dall’elenco trasmesso alla Società.
- Gli Operatori Scolastici non sono invece assicurati nel caso in cui sia stata scelta l’opzione 1 per il calcolo del premio.
Gli assicurati a titolo non oneroso sono tutti quelli indicati nelle definizioni.
Relativamente a DS e DSGA le garanzie sono valide, sia se sono di ruolo sia se incaricati x xxxxxx, purché nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti.
Art.2 - LIMITI TERRITORIALI
Relativamente alla sezione TUTELA GIUDIZIARIA, l'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in tutto il MONDO e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle Controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nel MONDO.
Art.3 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. La Società assicura il rimborso delle spese occorrenti per tutelare gli interessi dell'Assicurato nei casi descritti all'art. RISCHI ASSICURATI, in relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto origine in sinistri (fatti, violazioni di norme o inadempienze) verificatisi durante la validità della polizza.
2. Quando un fatto, una violazione o un’inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione.
Art.4 - MASSIMALE ASSICURATO
La garanzia è prestata, fino alla concorrenza del massimale indicato nell’Allegato 1 “Quadro sinottico”.
Art.5 RISCHI ASSICURATI
La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato.
In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore degli assicurati, polizza di responsabilità civile e vale per le spese risultanti a carico degli assicurati a norma dell’Art. 1917 III Cod. Civ.
L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.
Spese assicurate
L'assicurazione comprende:
a. i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell’interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti incaricati con il benestare della Società a norma del successivo Art. 74 Gestione del sinistro - scelta del legale;
b. i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici d’ufficio e di parte;
c. Le spese di registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario;
d. le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società a norma del successivo Art. 74 Gestione del sinistro - scelta del legale;
e. le spese dovute per la redazione di denuncie, querele, istanze all’Autorità giudiziaria. A titolo esemplificativo, la garanzia vale anche durante:
f. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L’assicurazione si estende alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola;
g. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
h. le lezioni di educazione fisica e/o motoria, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
i. l’utilizzo di strutture quali: piscine, palestre, campi sportivi, teatri, cinematografi, aula magna e centri congressi;
j. i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività previste dal contratto, compreso il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Assicurato o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) ove tali attività vengono svolte e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani effettuati, con qualsiasi mezzo di locomozione, compresi i servizi “pedibus” e “bicibus”, durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività;
k. gli stage, i tirocini formativi, i progetti di orientamento, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all’estero, anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette;
l. le visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette e se in assenza del personale scolastico;
x. xx xxxx e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere;
n. il prescuola (periodo intercorrente tra l’apertura dei cancelli della scuola e l’inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, comprendente pertanto tutte le attività di refezione e ricreazione, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli operatori scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici;
o. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996);
p. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola;
q. i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie purché deliberati dagli Organismi Scolastici competenti anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata, a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata, da personale dipendente di Enti Pubblici;
r. le attività autogestite ed attività correlate all’autonomia.
Le garanzie valgono anche per:
1. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. La difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisione di I° grado passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e nei casi in cui si ricorra al “patteggiamento”. (Per i dipendenti degli Enti locali si intende applicato quanto previsto dall’Art. 67 del DPR 13.5.87 n. 268). La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
3. La difesa in procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione;
4. La difesa in procedimenti avanti la Corte dei conti, con il limite di Euro 5.000,00 per vertenza;
5. L’esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
6. Spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, spese di indagini mirate alla ricerca di prove a difesa, spese di giustizia.
7. Spese di assistenza stragiudiziale. etenza del tribunale.
8. Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato w scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assicurativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinque mila) per sinistro e per anno assicurativo.
9. ll contributo unificato per le spese degli atti giudiziari in caso di soccombenza della controparte.
Sono comprese le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle a carattere Sindacale.
L'assicurazione è operante anche per le spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario per giudizi civili di competenza del tribunale.
Art.6 - GARANZIE AGGIUNTIVE
A) Sicurezza sul Lavoro: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00
B) Igiene dei Prodotti Alimentari – Direttiva CEE 93/43 E 96/93: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n°154 e n°155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00
C) Smaltimento Rifiuti Solidi – Xxxxx Xxxxxx: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal
D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00
D) Tutela Della Privacy X.Xxx. 196/2003 – difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00
E) Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato – Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, purché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67.
F) Sanzioni Amministrative di Vario genere - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia con il limite di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo.
G) Consulenza Giuridica - La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e Normativa Vigente.
Art.7 - AMBITO DELLA GARANZIA – TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
Inoltre, la garanzia si estende agli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore, anche di proprietà degli Assicurati, purché verificatisi durante il tragitto casa - scuola e viceversa e casa o scuola - azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa, o durante i trasferimenti, in orario di lezione, da un edificio scolastico all’altro o alle sedi distaccate del Contraente oppure nei trasferimenti, in gruppo, in occasione di viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche in genere, organizzate dal Contraente e si sostanzia nella:
a) Difesa Legale, qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di legge (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di Polizza a loro favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà agli Assicurati le spese legali garantite in Polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
b) Difesa Legale, degli Assicurati qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del mezzo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
c) Difesa Legale, qualora gli Assicurati subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
d) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale e connesse allo stesso;
e) Difesa Legale delle Persone assicurate qualora, a parziale deroga di quanto previsto nel successivo Art. - Esclusioni della presente Sezione, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
Art.8 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le
vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di
imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art.9 - ESCLUSIONI (VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA)
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze fra Contraente (Scuola) e Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurate con la stessa polizza;
b) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
d) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;
e) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
f) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
g) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicati in polizza;
h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
i) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di AsCsiocnurdaizzioioninPi rdeiviadsesnizciaulri aezSioocniaeli;-
j) vertenze contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
l) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
m) controversie riguardanti azioni di sfratto;
n) controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (Art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
o) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
p) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Xxxxx;
q) controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;
r) controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
s) di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’ltalia;
t) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Art.10 - IL SINISTRO
Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia
Ai fini dell’operatività delle Garanzie si precisa che:
• la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione;
• il Fatto generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell’assicurazione e nello specifico:
- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla Controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il Fatto generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di Xxxxx per fatto illecito di terzi, il Fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Continuità della polizza
Qualora la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura assicurativa prestata da altra Compagnia, le garanzie fornite si estendono anche ai sinistri originati da fatti o atti accaduti o posti in essere durante il periodo di validità della polizza precedente, soltanto a condizione che ricorrano le tre circostanze di seguito indicate:
a) l’assicurato abbia provveduto a denunciare il sinistro al precedente assicuratore nei medesimi termini in cui è successivamente denunciato alla Società;
b) il precedente assicuratore abbia respinto il sinistro unicamente perché, pur accaduto durante la vigenza della polizza con essa stipulata, denunciato oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri successivamente alla cessazione del contratto assicurativo;
c) non sia stata contestata l’operatività della garanzia dal precedente assicuratore per il ritardato o mancato pagamento del premio. L’assicurato è tenuto a fornire ampia prova documentale degli scambi di comunicazioni intercorsi con il precedente assicuratore.
Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale.
La Società non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art.11 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista dall’Art. Oneri indennizzabili.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Come denunciare il sinistro
La Società per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri. L’Assicurato deve inviare la documentazione utile a:
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Sinistri – Tutela legale Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx – Xxxx