Definizione di Rivalse

Rivalse. La Società eserciterà il proprio diritto alla rivalsa in caso di dolo.
Rivalse. Relativamente agli indennizzi pagati Linear esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1916 Codice Civile fatto salvo eventuale rinuncia contrattualmente prevista.
Rivalse. La poli a non prevede presen a di rivalse.

Examples of Rivalse in a sentence

  • Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (pacchetto Protezione Rivalse RCA Smart) Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro, la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  • Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (pacchetto Protezione Rivalse RCA Smart o Premium) Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro, la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  • Rivalse L’Assicuratore che ha pagato l’indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.

  • Rivalse e esigenze di compensazione di terzi per le pretese che sono state fornite alle persone lese.

  • Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Limitazioni, Esclusioni e Rivalse Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente, o che avvengono: - con il conducente privo della patente di guida; - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci.

  • Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (pacchetto Protezione Rivalse RCA Smart o Premium) Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro, la Società rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  • Protezione Rivalse Smart La Società rinuncia all’azione di Rivalsa: ✓ nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica; ✓ nel caso di Veicolo guidato in stato di Ebbrezza; ✓ nel caso di danni arrecati dalla Circolazione ai Terzi, trasportati e non, purché avvenuta all’insaputa degli stessi trasportati, del Veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e conviventi con il Proprietario del Veicolo.

  • Limitazioni, Esclusioni e Rivalse La garanzia non opera se il danno si verifica: - durante le attività professionali; - durante la pratica di attività sportive svolte a titolo non amatoriale.

  • L’offerta assicurativa prevede le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti: ✓ SILVER: - Furto e Incendio; - Garanzie speciali: Eventi naturali, Atti vandalici e sociopolitici; - Kasko collisione ed estensione Kasko completa; - Cristalli; - Perdite pecuniarie (Rimborso forfettario per evoluzione in Malus e per Rivalse da RCA); - Infortuni del conducente; - Tutela giudiziaria; - Assistenza 🗶 Gli eventi verificatisi quando il veicolo non è concesso in comodato.

  • Rivalse e/o pretese che si verifichino in corso d’opera o comunque prima della emissione del Conto finale, devono essere iscritte, dal Direttore dei Lavori, sul registro di contabilità; in tal caso, nel successivo pagamento all’Appaltatore, verrà trattenuta, a titolo cautelativo, una somma tale che possa coprire gli eventuali risarcimenti.


More Definitions of Rivalse

Rivalse diritto dell’Assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, una volta che questo è stato liquidato
Rivalse. La Società eserciterà il proprio diritto alla rivalsa in caso di dolo dell’assicurato. Franchigia Garanzia Incendio Fabbricato È prevista per l’estensione facoltativa “Acqua Condotta” una franchigia di € 200,00 per sinistro in caso di spargimento d’acqua dovuta da rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici; invece, in caso di rottura per effetto di gelo di tubazioni degli impianti fissi installati nel Fabbricato, la franchigia raddoppia in caso di locali sprovvisti di impianto di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore consecutive. Garanzia Life Style È prevista una franchigia assoluta di 30 giorni per ogni Sinistro in riferimento alla prestazione “Perdita d’Impiego” e una franchigia relativa per Sinistro, assorbibile, di 7 (sette) giorni per la prestazione Inabilità Temporanea. Scoperto Lo scoperto è previsto nei seguenti casi: - se il Contraente dichiara la presenza di una “Polizza Condominiale” e qualora la stessa sia al momento del Sinistro inesistente o inoperante, la liquidazione del danno, in riferimento alle Garanzie Incendio Fabbricato e RC Fabbricato, subiranno una riduzione del 20%; - se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%; - qualora siano convenuti sia lo Scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza soto deduzione della percentuale di Scoperto, con il minimo pari all’importo della Franchigia; - è previsto uno scoperto del 10% dell’indennizzo per la Garanzia RC Conduzione; - è previsto uno scoperto del 20% dell’indennizzo per la Garanzia RC Cani & Gatti con un minimo previsto di € 500,00; - è previsto uno scoperto del 20% dell’indennizzo per la Garanzia Furto con un minimo previsto di € 250,00 e per l’estensione facolatativa “Scippo e Rapina” è previsto uno scoperto del 10% dell’indennizzo con un minimo previsto di € 100,00 che può essere esteso a € 500,00 in presenza di minori di 14 anni.
Rivalse. L’Assicuratore che ha pagato l’indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili del sinistro

Related to Rivalse

  • Rivalsa il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • RICHIAMATI il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; ·la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; ·lo Statuto della Città metropolitana di Bologna; ·la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese; ·la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”. Considerato in particolare che la Legge n. 56/2014 prevede all’art. 1 comma 11, lettera b), che lo statuto della Città metropolitana disciplini i rapporti tra i Comuni e le loro Unioni e la Città metropolitana prevedendo anche forme di organizzazione in comune e che, mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni senza nuovi o maggiori obblighi per la finanza pubblica. Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede: ·all'articolo 1 commi 5 e 6 che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni...”; ·all'articolo 4 e l'articolo 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa; ·all'articolo 15 la promozione e coordinamento delle politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi; Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni 1 dell'area metropolitana bolognese. Considerato che: - con Delibera n. 21 del 27/05/2015 il Consiglio della Città metropolitana di Bologna ha approvato gli “Indirizzi generali in materia di politiche abitative e per la costituzione di un Ufficio Comune metropolitano”; - con Delibera n. 879 del 13/07/2015 la Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna ha attribuito alla Conferenza metropolitana di Bologna il ruolo, e le relative competenze, di Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013;

  • Pegno Vedi “cessione”.

  • RICHIAMATA la L. R. Toscana n. 12 del 16.03.2023 “Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005” con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le “Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria ▇▇▇▇▇ ad Azienda Ospedaliera Universitaria ▇▇▇▇▇ IRCCS…”; Dato atto che: - con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. ▇▇▇▇▇, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021; - con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione; - con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione; - con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. ▇▇▇▇▇ in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali; - con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U. ▇▇▇▇▇ ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria ▇▇▇▇▇ è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;