Definizione di Sinistro tardivo
Sinistro tardivo. È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.
Sinistro tardivo sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione op- pure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l’assicurato ab- bia cambiato impresa.
Sinistro tardivo sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione oppure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l’assicurato abbia cambiato Impresa.
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Sinistro tardivo sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonché il sinistro relativo a coperture temporanee.
Sinistro tardivo ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018 s’intende il Sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del Periodo di osservazione (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure dopo la scadenza del contratto, laddove l’Assicurato abbia cambiato Compagnia. Sono, inoltre, considerati Sinistri tardivi i Sinistri relativi a Polizze temporanee o a Polizze annuali annullate in corso d’anno pagati, anche parzialmente, dalla Compagnia ma non considerati al fine della produzione dell’Attestato di Rischio in quanto, per le suddette Polizze, non risulta concluso il Periodo di osservazione. Tramite l’Identificativo Univoco di Rischio (IUR) - ovvero un codice determinato dall’abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s.m.i., e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a
Sinistro tardivo ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 Aprile 2018 s’intende il Sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del Periodo di osservazione (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure dopo la scadenza del contratto, laddove l’Assicurato abbia cambiato Compagnia. Sono, inoltre, considerati Sinistri tardivi i Sinistri relativi a Polizze temporanee o a Polizze annuali annullate in corso d’anno pagati, anche parzialmente, dalla Compagnia ma non considerati al fine della produzione dell’Attestato di Rischio in quanto, per le