Definizione di Sistemi di Informazioni Creditizie

Sistemi di Informazioni Creditizie ai fini di contenimento del rischio creditizio, di seguito anche “SIC”) limitatamente alle autorizzazioni in nostro possesso nell’ambito della normale attività bancaria e finanziaria (ad es. per l’esecuzione di ordini, per l'adempimento di contratti o nel caso ciò sia stato da voi consentito). Inoltre trattiamo dati personali che abbiamo acquisito da fonti terze accessibili al pubblico (ad es. elenchi dei debitori, registri commerciali e di categoria, organi di stampa, media, Internet) nella misura in cui ciò è ammissibile e limitatamente alle autorizzazioni in nostro possesso. I dati personali rilevanti nell’ambito della gestione dei clienti e dei clienti potenziali - in sede di apertura e durante lo svolgimento del rapporto contrattuale - sono: - nome, indirizzo/altri dati di contatto (numero telefonico, indirizzo e-mail), data/luogo di nascita, sesso, nazionalità, stato di famiglia, attività professionale, codice della categoria professionale/tipo di collaborazione (dipendente/autonoma), condizione abitativa (locazione/proprietà), dati identificativi (ad es. dati del documento d’identità), dati di autenticazione (ad es. facsimile della firma), codice fiscale, riferimenti bancari e di pagamento, evidenze rilevate dai SIC. La Banca, previo esplicito consenso dell’interessato, potrà trattare anche categorie particolari di dati personali1.

Examples of Sistemi di Informazioni Creditizie in a sentence

  • In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito.

  • L’acceso ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) di CRIF, Experian e Cerved avviene ai sensi dell’art.

  • Al fine di meglio valutare il rischio di credo, le banche, intermediari finanziari e gli altri soggetti partecipanti, con cui Lei è eventualmente in rapporto, comunicano alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai Sistemi di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta citato in premessa (approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n.

  • Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che è stata consegnata e ha/hanno preso visione di copia: (i) del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori in data , (ii) della Rilevazione dei tassi effettivi globali, (iii) di questo Contratto, (iv) dell’Informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie nonché (v) dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

  • In relazione alla specifica informativa relativa al caso in cui il Cliente richieda particolari finanziamenti (quali prestiti personali etc.), la Banca comunica i dati c.d. “positivi” (ovvero relativi alla puntualità nei pagamenti) ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), che operano un trattamento stabile degli stessi in qualità di autonomi Titolari, con modalità anche automatizzate e per finalità di controllo e previsione del rischio di insolvenza.

  • Tali banche dati (Sistemi di Informazioni Creditizie o SIC),contenenti informazioni circa gli interessati, sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell’interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

  • In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Titolare nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Titolare nell’accesso al credito.

  • In tali casi, inoltre, il soggetto inadempiente potrebbe essere segnalato nei Sistemi di Informazioni Creditizie di cui Cofidis si avvale che comporta maggiori difficoltà di ottenere in futuro ulteriori crediti.

  • Tali banche dati (Sistemi di Informazioni Creditizie o SIC),contenenti informazioni circa gli interessati, sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell’interessato e sono gestite da privati e par- tecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

  • In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria dell’Utilizzatore nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà dell’Utilizzatore nell’accesso al credito.

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  • Codice dei contratti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

  • Malattia preesistente la malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura.

  • Impresa di assicurazione vedi “Società”.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.

  • Valore di Riferimento indica il valore del Parametro o del Paniere, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. P: l'eventuale fattore di partecipazione alla somma o alla media delle performance periodali del Parametro o del Paniere. R: indica il valore indicato nelle Condizioni Definitive, che può essere rappresentato da un valore percentuale fisso sul Valore Nominale, da un valore percentuale variabile sul Valore Nominale o dall'ultima Cedola corrisposta alla Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva precedente, aumentata o diminuita di uno Spread o moltiplicata per un valore fisso. Data/e di Osservazione Iniziale: indica la data o le date in cui sarà rilevato il Valore di Riferimento iniziale del Parametro o del Paniere. Data/e di Osservazione Iniziale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione iniziale in cui viene fissato lo Strike del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Data/e di Osservazione Finale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione finale in cui viene rilevato il Valore di Riferimento finale del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Performance: andamento positivo o negativo del Paniere o dal Paniere calcolato sulla base della formula dell'Opzione Cliquet. n: numero di Sottoperiodi. Performance(n): andamento positivo o negativo del Parametro o del Paniere calcolato in riferimento a ciascun Sottoperiodo(n). Sottoperiodo(n): l'n-esimo sottoperiodo compreso tra la/e Data/e di Osservazione Iniziale(n) e la/e relativa/e Data/e di Osservazione Finale(n). Strike: Valore di Riferimento del Parametro o del Paniere alla/e Data/e di Osservazione Iniziale. I termini di cui sopra sono specificati, ove applicabili, nelle pertinenti Condizioni Definitive ove verrà altresì riportata la formula per il calcolo della Cedola Aggiuntiva eventuale. Si segnala inoltre che per la determinazione della Cedola Aggiuntiva eventuale può essere utilizzata la modalità Outperformance il cui sottostante è rappresentato dalla differenza tra la variazione percentuale di due Parametri, di due Panieri ovvero di un Parametro e un Paniere o viceversa. Le pertinenti Condizioni Definitive possono prevedere l'applicazione di un Fattore di Partecipazione (P). Esso è rappresentato da un valore percentuale, inferiore, pari o superiore al 100%, che può essere applicato ai seguenti livelli: