Definizione di SPESE SUPPLEMENTARI
SPESE SUPPLEMENTARI. (valida solo per la Sezione Danni indiretti)
SPESE SUPPLEMENTARI quando avviene un sinistro, Poste Assicura rimborsa anche i costi effettivamente sostenuti (entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro) per: • installare o potenziare uno dei mezzi di protezione dell’Abitazione tra blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme • colf, artigiani, etc. per il riassetto dei locali e del loro Contenuto • rifacimento documenti personali • danneggiamenti al Contenuto avvenuti in occasione del furto o della rapina o nel tentativo di commetterli • guasti cagionati dai ladri alle parti dell’Abitazione, in particolare fissi, infissi e serramenti, anche in caso di ▇▇▇▇▇ solo tentato • Furto dei beni nei locali di villeggiatura: sono assicurati i beni posti in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, dove soggiorna temporaneamente l’assicurato o uno dei componenti il suo nucleo familiare • Furto dei beni in deposito o in riparazione presso terzi: Poste Assicura risarcisce i danni al Contenuto quando si trova temporaneamente depositato presso terzi per pulizia, manutenzione o riparazione • Rapina e scippo fuori dell’Abitazione: Poste Assicura paga i danni derivanti da Furto, scippo e rapina per perdita o danneggiamento del Contenuto avvenuti all’esterno dell’Abitazione
SPESE SUPPLEMENTARI sono le spese e gli oneri sostenuti dall’Assicurato al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del fatturato e di accelerare la ripresa dell’atti- vità, purché debitamente documentate, con il massimo della somma scelta in scheda copertura. è l’importo spettante all’Assicurato, conteggiato come segue: – 100% della somma assicurata indicata in scheda copertura per ogni giorno di interru- zione totale dell’attività; – 50% della somma assicurata indicata in sche- da copertura per ogni giorno di interruzione parziale dell’attività.
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SPESE SUPPLEMENTARI. (garanzie sempre valide ed operanti per entrambe le garanzie, se prestate) In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie “Terremoto” o “Alluvione, Inondazione”, sono altresì indennizzate – nella forma assicurativa a “Primo Rischio Assoluto” – le seguenti spese supplementari: Se è assicurato solo il FABBRICATO: - spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro; - spese di pernottamento in altra abitazione, albergo, pensione o simili – comprese le spese di custodia per cani e gatti – quando l’abitazione costituisca dimora abituale dell’Assicurato e sia stata dichiarata inagibile dall’Autorità; - onorari a periti e consulenti, nei limiti delle rispettive tariffe di categoria; - spese di trasferimento in taxi, ambulanza od autoveicoli a noleggio per l’Assicurato, il suo Nucleo familiare e gli animali da compagnia, a strutture di primo soccorso in caso di infortunio occorso in occasione dell’evento che ha generato il danno; - spese per saldare i canoni fissi delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e telecomunicazioni regolarmente documentate in bolletta e riferite al periodo di inagibilità dell’Unità abitativa; - spese di riprogettazione del Fabbricato, nonché i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione od il ripristino del Fabbricato danneggiato; - spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in seguito a rottura accidentale - conseguente ad evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza - degli impianti di riscaldamento e condizionamento, comprese le cisterne, al servizio del Fabbricato assicurato. Se è assicurato anche il CONTENUTO: - spese per la rimozione, il trasporto, il deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto, quando tali spese si rendano necessarie per indisponibilità o inagibilità dei locali stessi; - rifacimento materiale dei Documenti personali dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare effettivamente danneggiati, compreso il recupero dei suoi dati personali posti su supporti informatici.
SPESE SUPPLEMENTARI. Spese supplementari necessarie per il mantenimento dell’attività nell’entità attesa nel corso della durata dell’interruzione. Queste comprendono 🡪 spese di minimizzazione dei danni, ossia spese derivanti a ca- rico del contraente nell’adempimento dei propri obblighi di mi- nimizzare il danno indicati al punto AR23 🡪 spese speciali. Si considerano tali le spese nella misura in cui non hanno ripercussioni sulla minimizzazione dei danni nel corso della durata della garanzia o solo oltre la durata della garanzia. In esse rientrano anche le pene convenzionali da corrispondere motivate e documentabili sulla base del con- tratto per l’esecuzione divenuta impossibile o ritardata degli in- carichi assunti a causa dell’interruzione Ogni prodotto non mobile dell’attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene dei locali utilizzabili ed è costruito come installazione permanente comprese le instal- lazioni edili che, pur non essendo parte integrante del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e sono fissate al fabbricato in modo tale da non poter essere separate senza provocare danni consistenti allo stabile. Per la distinzione tra stabili e installazioni, nei cantoni con l’assicu- razione cantonale stabili sono determinanti le disposizioni canto- nali, in tutti gli altri cantoni si applicano invece le “Norme per l’assicurazione stabili” della Basilese.