Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far comprendere meglio la documentazione contrat- tuale. Per il contenuto e l’entità dei reciproci diritti e do- veri fanno testo esclusivamente il contratto d’assi- curazione e le condizioni contrattuali...
I
Baloise assicurazione d'imprese PMI
Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali
Edizione 2022
Informazioni sul prodotto
Condizioni contrattuali a partire dalla pagina 11
Gentile cliente,
Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far comprendere meglio la documentazione contrat- tuale.
Per il contenuto e l’entità dei reciproci diritti e do- veri fanno testo esclusivamente il contratto d’assi- curazione e le condizioni contrattuali (CC).
Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d’assicura- zione (LCA). Per i contratti con riferimento al Prin- cipato del Liechtenstein sarà applicata la legisla- zione locale, solo nel caso la legge lo prescriva. In questi casi sono valide, in complemento a queste CC, le “Disposizioni supplementari per i contratti d’assicurazione soggetti alla legislazione del Lie- chtenstein”.
Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale,
XX-0000 Xxxxx.
In internet ci troverà su xxx.xxxxxxx.xx.
La proposta di stipula del contratto di assicurazione o la dichiara- zione di accettazione dello stesso possono essere revocate per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la re- voca stessa perviene presso la Basilese Assicurazione SA entro 14 giorni dalla consegna del contratto. La data di ricevimento del contratto è determinante per l’inizio del termine di revoca.
La revoca rende inefficace sin dall’inizio il contratto di assicura- zione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi carico delle eventuali spese esterne sopraggiunte in relazione alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rimborsato.
3. Estensione della copertura assicurativa
Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d’insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC. Tutte le coper- ture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell’assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costitui- sce condizione e criterio per la misurazione dell’obbligo di pre- stazione. Le prestazioni dell’assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).
Con il prodotto Baloise assicurazione d’imprese PMI la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze in- dividuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti linee di prodotto:
→ Assicurazione responsabilità civile d’impresa
→ Assicurazione protezione giuridica impresa
→ Assicurazione all risks per inventario e interruzione di eserci- zio
→ Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio
→ Assicurazione igiene
→ Assicurazione tecnica
→ Assicurazione trasporti
I dettagli (linea di prodotti, elementi di copertura, somme assicu- rate, limitazioni delle prestazioni, premi, franchigie) relativi alla copertura assicurativa selezionata sono documentati nell’offerta e dopo la stipula del contratto nel contratto di assicurazione.
3.1 Assicurazione responsabilità civile d’impresa
Qualora un assicurato si trovi a doversi confrontare con pretese di responsabilità civile, la Basilese verifica dette pretese, inden- nizza quelle fondate e difende contro quelle infondate.
La copertura assicurativa comprende, in particolare, la responsa- bilità civile legale in caso di danni a persone o cose
→ derivante dalla proprietà o dal possesso di terreni, edifici, lo- cali e installazioni (rischio installazioni)
→ derivante da processi operativi (rischio operativo)
→ derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione dei prodotti (rischio prodotti)
Non sono assicurate, tra le altre, le pretese
→ derivanti da danni del contraente
→ derivanti dall’adempimento non corretto di contratti o di pre- stazioni di garanzia
→ dovute a una responsabilità civile assunta contrattualmente eccedente le prescrizioni legali, con riserva di singole ecce- zioni
→ legate a prodotti e sostanze particolari
→ legate a danni ambientali insorti gradualmente
3.2 Assicurazione protezione giuridica impresa
L’assicurazione protezione giuridica per imprese offre protezione giuridica in molteplici ambiti giuridici con cui potrebbe trovarsi confrontata un’impresa.
La copertura di base comprende la seguente copertura assicura- tiva, se concordata nel contratto di assicurazione :
→ Protezione giuridica impresa
→ Protezione giuridica veicoli aziendali
→ Protezione giuridica conducente
A seconda del modo di funzionamento, la copertura assicurativa può essere estesa con :
→ Protezione giuridica complementare in materia di contratti
→ Protezione giuridica in materia del diritto della concorrenza
→ Protezione giuridica incasso
→ Protezione giuridica All Rights
→ Protezione giuridica locatore
→ Protezione giuridica famiglia per titolari d’impresa
L'importo della copertura assicurativa per sinistro è indicato nel vostro contratto di assicurazione.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa, tra l'altro, i seguenti elementi.
→ il danno subito dall’assicurato e il torto morale;
→ le spese che incombono a un terzo responsabile o a un’as-
sicurazione di responsabilità civile;
→ le multe alle quali viene condannato l’assicurato;
→ le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché di esami medici, se è stata ordinata una revoca della licenza di condurre con decisione cresciuta in giudicato;
→ le spese di corsi di educazione stradale decretati da un’auto-
xxxx amministrativa o giudiziaria.
3.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio
Sono cose, spese e proventi assicurabili:
→ Inventario aziendale
L’intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggiate, i nuovi acquisti e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al con- traente da terzi
🡪 Merci
🡪 Installazioni tecniche
🡪 Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti
→ Valori pecuniari
Valori pecuniari come liquidità di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari affidati al contraente
→ Altre cose
🡪 Cose immobili all’esterno degli edifici
🡪 Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente
→ Spese
Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smal- timento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, mi- sure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati
→ Interruzione di esercizio
Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l’attività del contraente non può es- sere temporaneamente o può essere solo parzialmente por- tata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate
→ Danni di ripercussione derivanti da aziende terze Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un’azienda terza è interessata da un danno assicurato tra- mite il presente contratto e in seguito al quale l’attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti
Le cose, le spese e i proventi menzionati sono assicurati contro il danneggiamento, la distruzione o la perdita fisica imprevista e verificatisi improvvisamente.
Non sono assicurati, tra gli altri
→ eventi cyber (p. es. malware) senza un danno fisico
→ danni che devono essere assicurati a livello cantonale
→ furto semplice, perdita, smarrimento, ammanco inventariale
→ autodeterioramento, diminuzione, evaporazione di merci
→ danni a cose causati direttamente dalla relativa fabbricazione o lavorazione
In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:
→ Furto semplice
→ Danneggiamento di vetrate di stabili/locali in affitto
→ Deterioramento della merce
3.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di eser- cizio
Cose, spese e proventi assicurabili sono:
→ Inventario aziendale
L’intero inventario aziendale appartenente al contraente, ivi incluse le cose prese in leasing o noleggiate, i nuovi acquisti e gli incrementi di valore nonché le cose affidate al con- traente da terzi
🡪 merci
🡪 installazioni
🡪 autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo) e aeromobili senza occupanti
→ Valori pecuniari
Valori pecuniari di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari di terzi affidati al contraente
→ Altre cose
🡪 Cose immobili all’esterno degli edifici
🡪 Effetti personali del titolare, nonché del personale, di ospiti, visitatori e clienti del contraente
→ Spese
Costi che insorgono a carico del contraente direttamente e in relazione diretta in seguito a un evento assicurato occorso a cose assicurate. Ad esempio per sgombero, recupero, smal- timento, decontaminazione, sostituzione delle serrature, mi- sure provvisorie (come vetrate provvisorie, porte provvisorie, serrature provvisorie), ripristino dei dati
→ Interruzione di esercizio
Perdite di reddito e spese supplementari (ivi incluse spese speciali), che sorgono se l’attività del contraente non può es- sere temporaneamente o può essere solo parzialmente por- tata avanti in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate
→ Danni di ripercussione derivanti da aziende terze Perdite di reddito e spese supplementari, che sorgono se un’azienda terza è interessata da un danno assicurato tra- mite il presente contratto e in seguito al quale l’attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti
Le cose, le spese e i proventi menzionati possono essere assi- curati contro i seguenti rischi e danni::
→ Incendio/Eventi naturali
Danni dovuti a incendio (per es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) e i seguenti eventi della natura: piene, inondazioni, tem- pesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, ca- duta di sassi, scoscendimenti (ma non terremoti).
→ Terremoti ed eruzioni vulcaniche (può essere assicurato solo in concomitanza di incendio / eventi naturali)
→ Copertura estesa (asscirabile soltanto può essere assi- curata solo in combinazione con incendio / eventi natu- rali)
Disordini interni, danneggiamenti dolosi, colaggio da impianti sprinkler, danni dovuti a liquidi, danni dovuti a fusione, urto di veicoli, crollo di edifici e contaminazione radioattiva.
→ Furto con scasso/rapina
Furto con scasso, rapina e conseguenti danni/atti di vandali- smo.
→ Acque
Xxxxx dovuti a fuoriuscita d’acqua e di liquidi da condutture. Infiltrazione nello stabile d’acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio. Danni da reflusso dell’acqua di scarico dalla canalizzazione, di acqua del sottosuolo e falde idriche di versante all’interno dello stabile
→ Rottura vetri
Danni di rottura di vetrate di edifici, mobilia e veicoli.
In base alle esigenze, la copertura assicurativa può essere estesa a:
→ Furto semplice (solo in aggiunta all'assicurazione furto/scasso)
→ Deterioramento della merce
Con l’assicurazione igiene la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze individuali. È possibile sti- pulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti coperture:
→ igiene
→ cimici dei letti
Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:
→ Derrate alimentari
→ Spese
Spese comprovate per esami medici (ad es. vaccinazioni, esami di laboratorio o azendali) e spese per la pulizia e la disinfezione dell’azienda e dei mezzi di trasporto. Sono assi- curate inoltre i costi di rimozione, stoccaggio e distruzione di derrate alimentari e strutture
→ Interruzione di esercizio
Perdite di reddito e spese supplementari (incluse spese spe- ciali) che si verificano se l’attività del contraente non può es- sere portata avanti temporaneamente o può esserlo solo in parte in seguito a un evento assicurato
→ Costi salariali in caso di interdizione dell’attività
Costi salariali del titolare e del personale del contraente, a cui non è più consentito lavorare nell’azienda a causa dell’evento assicurato
→ Danni di ripercussione derivanti da aziende terze Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se un’azienda terza fornitrice o acquirente diretta è colpita da un danno assicurato secondo questo contratto e a causa di ciò l’attività del contraente non può essere portata avanti tempo- raneamente o può esserlo solo in parte
Non sono assicurati, tra gli altri
→ i danni provocati dal deterioramento naturale delle derrate ali- mentari
→ i danni provocati da parassiti come topi e ratti
→ la perdita di reddito e le spese supplementari in seguito a ca- renza di capitale, provocata da un danno materiale o un danno da interruzione assicurato.
Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:
→ Cose
Danni verificatisi a causa dell’infestazione da cimici dei letti a cose e nei locali assicurati del contraente.
→ Spese
Spese per l’individuazione e il trattamento di cimici dei letti e spese per la rimozione, il deposito e la distruzione delle cose danneggiate.
→ Interruzione di esercizio
Perdite di reddito e spese supplementari che si verificano se a causa dell’infestazione da cimici dei letti i locali non pos- sono essere temporaneamente locati o utilizzati
Si considerano cose, spese e ricavi assicurabili:
Cose appartenenti al contraente, da questo prese in leasing o in affitto, inclusi nuovi acquisti e incrementi di valore. È necessario assicurare tutte le cose appartenenti a un gruppo.
→ Macchine, installazioni tecniche, apparecchi e disposi- tivi
🡪 Esclusivamente cose stazionarie e mobili impiegate presso il luogo di assicurazione (ad es. macchine di pro- duzione, insegne luminose, carrelli elevatori)
🡪 Cose mobili impiegate all’esterno (ad es. gru, escavatori
senza targa di controllo, dispositivi di misurazione)
Possono essere assicurati anche: attrezzi, stampi e attrezza- ture smontabili intercambiabili.
→ Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo)
Con targa di controllo blu, verde, marrone o gialla:
🡪 Xxxxxxxx da lavoro semoventi al fine di esercitare attività lavorative (come segare, fresare, separare, trebbiare, sollevare e spostare carichi, movimento terra, sgombero neve)
🡪 Macchine mobili, stabilmente installate su rimorchi
🡪 Veicoli eccezionali che, a causa del loro tipo di costru- zione o dell’uso previsto, non sono conformi alle norme sui pesi e le dimensioni
🡪 Veicoli agricoli per una velocità massima di 40 km/h
🡪 Ciclomotori
Elementi aggiuntivi o sovrastrutture di tipo tecnico, stabil- mente installati su veicoli con targa di controllo bianca o nera. I veicoli stessi non sono assicurati.
Possono essere assicurati anche: attrezzi, stampi e attrezza- ture smontabili intercambiabili.
→ Tecnologia dell’informazione (IT)
🡪 Impianti e dispositivi EED (hardware), ad es. server, PC, notebook
🡪 Dispositivi legati alla tecnologia della comunicazione
🡪 Impianti di sicurezza e di sorveglianza
🡪 Sistemi di cassa
→ Aeromobili senza occupanti
senza obbligo di licenza (ad es. droni)
→ Spese
🡪 Spese di recupero, sgombero e smaltimento
🡪 Prestazioni di costruzione, spese di movimentazione e protezione
🡪 Migliorie tecnice e spese supplementari di sostituzione
→ Interruzione di esercizio
🡪 Perdite di reddito e spese supplementari (incluse le spese speciali) che insorgono se l'attività del contraente non può essere proseguita temporaneamente - o solo parzialmente - a causa di un evento assicurato che coin- volge le cose assicurate
🡪 Per la tecnologia dell’informazione (IT) e gli aeromobili senza occupanti: Spese supplementari per il manteni- mento delle attivita operative (inluse le spese speciali)
Le cose, le spese e i ricavi menzionati sono assicurati nel caso di:
→ Danneggiamento o distruzione
A causa dall’azione di forze esterne (ad es. collisione, ca- duta, penetrazione di corpi estranei o liquidi, manipolazione errata) e di cause interne (ad es. corto circuito, sovraccarico, difetti di materiale)
Macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo) la copertura può essere limitata a “danni causati dall’azione di forze esterne e violente
La copertura assicurativa può essere estesa a:
→ Furto
Furto con scasso, rapina o furto semplice
→ Perdita a seguito di inaccessibilità
ad es. perché le cose cadono in terreni impervi, rimangono bloccate, sprofondano o vengono seppellite
così come per le macchine da lavoro semoventi, macchine mobili e veicoli speciali (tutti con targa di controllo), la tecnologia dell’in- formazione (IT) e i aeromobili senza occupanti a:
→ Incendio / Eventi naturali *
Danni causati da incendio (ad es. incendio, fulmini, esplo- sioni ecc.) e dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e smottamenti (non terremoti).
* Non possibile se l“Assicurazione cose per inventario e in- terruzione di esercizio” è inclusa nello stesso contratto di as- sicurazione.
Possono essere inoltre assicurati:
→ Assicurazione dati
🡪 Spese per la ricostituzione dei dati
🡪 Spese supplementari nel caso di interruzione dei sistemi TI
conseguenti a
🡪 danneggiamento, distruzione fisica (assicurazione Data Basis ad es. danneggiamento del disco rigido)
🡪 incidenti informatici (assicurazione Data Plus), ad es. hacking, virus informatici
Sono cose e spese assicurabili:
→ Cose
Danni a merci del settore di produzione, di commercio e di attività del contraente, apparecchiature (come macchine e impianti tecnici, apparecchi, dispositivi, strumenti, mobili) del contraente, proprietà di terzi affidata nonché materiale per esposizioni e fiere.
→ Spese
In seguito a un danno alle cose assicurate:
🡪 Spese di recupero, sgombero e smaltimento
🡪 Spese per trasporto e lavoro straordinario
🡪 Spese per esposizioni e fiere
Le cose e le spese menzionate sono assicurate nel caso di:
→ Danno e distruzione
🡪 durante i trasporti
🡪 presso fiere ed esposizioni
→ Danneggiamento
🡪 durante gli spostamenti nel perimetro aziendale Sono assicurati i contributi per avaria generale.
La copertura assicurativa può essere estesa a:
→ Sciopero, disordini, terrorismo
Danneggiamento o perdita
🡪 causati direttamente da scioperanti e serrati agenti per motivi politici e sociali nonché da persone che parteci- pino a disordini di qualsiasi tipo o causati da azioni vio- lente o dolose;
🡪 originatisi in relazione a tali eventi a seguito dell’inter- vento delle forze dell’ordine nell’esercizio della pubblica autorità.
→ Influenze o oscillazioni della temperatura
Danni causati da deterioramento di cose a temperatura con- trollata in seguito a un’influenza o a un’oscillazione della tem- peratura, a condizione che
🡪 le cose si trovino in uno stato ineccepibile all’inizio del trasporto, e la preparazione nonché il congelamento o il raffreddamento siano avvenuti in maniera adeguata, e
🡪 il contraente abbia adottato tutte le misure (tra cui infor- mazione e istruzione allo spedizioniere/al vettore) affin- ché le temperature prescritte siano rispettate durante il trasporto.
Non sono assicurati, tra gli altri:
🡪 Valori pecuniari, monete e medaglie, metalli preziosi, pie- tre preziose e perle, orologi da polso e da tasca
🡪 Oggetti con valore artistico o affettivo
🡪 Notebook e piccoli dispositivi mobili
🡪 Animali vivi
🡪 Carichi di merce alla rinfusa
🡪 Cose che vengono trasportate dietro denaro dal con- traente per conto di terzi nell’ambito di un’attività di vet- tore
🡪 Xxxxx in seguito a imballaggio inadeguato o insufficiente, se il bene da trasportare richiede un imballaggio
🡪 Xxxxx causati da processi nella natura delle cose, come autodeterioramento, diminuzione, uscita, evaporazione, perdita di peso
🡪 Danni causati da umidità, siccità, cambio di colore, sa- pore, struttura, aspetto
🡪 Xxxxx causati da amministrazione infedele, perdita non comprovata, ammanco inventariale
🡪 Xxxxx a cose o a loro parti causati direttamente da pro- cessi di produzione e trasformazione
🡪 Xxxxx che non coinvolgono direttamente le cose (come controstallie e diritti di giacenza, perdite sui cambi o sui prezzi)
4. Validità temporale e territoriale
4.1 Assicurazione responsabilità civile d’impresa
L’assicurazione, a seconda del genere di attività, è valida per i danni verificatisi ovvero causati nel corso della durata contrat- tuale ovvero per le richieste di risarcimento danni avanzate nel corso della durata del contratto.
Per le professioni di progettazione sono assicurate anche le pre- tese derivanti da danni e difetti che si verificano nel corso della durata contrattuale o che vengono provocati da attività assicurate in correlazione con lavori in garanzia dopo la fine del contratto e prima della scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legge.
Nel caso di feste, mostre, traslochi ed eventi sportivi e/o culturali sotto forma di contratto a breve termine, l’assicurazione è valida per i danni provocati nel corso della durata contrattuale.
Se non diversamente concordato all’interno del contratto di assi- curazione, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Con riferimento alle esportazioni dirette di prodotti da parte del contraente verso gli Stati Uniti o il Canada, tuttavia solo se ciò è concordato nel contratto di assicurazione.
4.2 Assicurazione protezione giuridica impresa
Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l’evento cade nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell’eventuale termine di attesa, e se viene annunciato al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto assicurativo.
Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è co- perto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se
non ricade in un eventuale termine di attesa, e se non era ogget- tivamente prevedibile prima dell’inizio dell’assicurazione.
Nei litigi di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell’incidente; nei litigi a seguito di malattia, dal momento dell’inizio dell’incapacità al la- voro.
Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all’interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi e che la relativa decisione sia quivi eseguibile.
4.3 Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio
L’assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel con- tratto di assicurazione.
Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assi- curazione, nonché durante i trasporti, l’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Per i terremoti la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein.
4.4 Assicurazione cose per inventario e interruzione di eser- cizio
L’assicurazione vale per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nei luoghi di assicurazione indicati nel con- tratto di assicurazione.
Nel caso di soggiorni temporanei al di fuori di tali luoghi di assi-
curazione l’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Per i danni dovuti a eventi naturali nell'ambito dell'assicurazione legale contro i danni causati da eventi naturali, terremoti ed eru- zioni vulcaniche, nonché per i danni dovuti a disturbi interni e atti dolosi, la copertura è limitata alla Svizzera e al Principato del Lie- chtenstein.
L’assicurazione è valida per i danni che si verificano nel corso della durata contrattuale nelle sedi usate dal contraente, in Sviz- zera e nel Principato del Liechtenstein, nelle quali vengono svolte le attività assicurate secondo il contratto di assicurazione.
L’assicurazione inizia alla data indicata nel contratto d’assicura-
zione, ma non prima di:
🡪 per gli oggetti consegnati pronti per l'uso, quando sono presi in consegna senza difetti nel luogo di assicurazione
🡪 per gli oggetti non consegnati pronti per l'uso, che vengono assemblati pronti per l'uso nel luogo di assicurazione solo quando sono pronti per l'uso dopo un controllo funzionale riu- scito e la consegna formale ha avuto luogo
L’assicurazione si applica ai danni che si verificano nel corso
della durata contrattuale presso i luoghi di assicurazione (luoghi
di stazionamento permanente) del contraente, situati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
Per cose in circolazione e temporaneamente all’esterno la coper- tura assicurativa è valida in qualsiasi luogo concordato (in CH, FL, A, D, F, I) o in tutto il mondo.
L’assicurazione decorre dalla data indicata sul contratto di assi-
curazione:
🡪 per trasporti, fiere ed esposizioni iniziati nel corso della du- rata contrattuale. Sulla base dell’accordo in vigore, si applica in tutto il mondo, o all’interno dell’Europa (Stati membri dell’UE o dell’AELS incl. Turchia, Regno Unito e Irlanda del Nord), o all’interno della Svizzera e del Principato del Liech- tenstein;
🡪 per spostamenti nel corso della durata contrattuale entro l’area dello stabilimento del contraente all’interno della Sviz- zera e del Principato del Liechtenstein.
5. Inizio e durata del contratto assicurativo
La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.
Alla fine del periodo assicurativo convenuto, il contratto d’assicu- razione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza del con- tratto.
Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere versato in anticipo. L’ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se sono soddisfatte deter- minate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali o trimestrali.
Se il contratto di assicurazione si estingue prima della scadenza dell’anno assicurativo, la Basilese rimborsa proporzionalmente al contraente il premio pagato precedentemente versato.
Il premio per il periodo assicurativo in corso al momento della risoluzione del contratto è invece dovuto per intero se
→ il contraente disdice il contratto di assicurazione in seguito a un sinistro entro 12 mesi dalla stipula dello stesso
→ il contratto di assicurazione decade a causa di un danno to- tale risarcito dalla Basilese
In caso di sinistro, a seconda di quanto concordato, il contraente si fa carico di una parte dei costi (franchigia).
7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida
Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest’ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).
Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d’assicurazione può essere rimesso in vigore. Determi- nante per la riattivazione della copertura assicurativa è il mo- mento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna
copertura assicurativa per il periodo dell’interruzione neppure
dopo la riattivazione.
Il contratto d’assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato all’interno della diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).
8. Altri obblighi del contraente
Le risposte del contraente alle domande in merito al rischio de- vono essere complete e veritiere (obbligo di dichiarazione pre- contrattuale). Le modifiche dei fattori di rischio che si verificano a partire da tale momento e nel corso della durata del contratto di assicurazione e che potrebbero comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio devono essere notificate alla Basi- lese.
Devono essere rispettati gli obblighi di prevenzione dei rischi sta- biliti nel contratto di assicurazione (p. es. per la prevenzione di danni ambientali).
Se si verifica un caso di sinistro, questo dovrà essere notificato immediatamente al Servizio clientela della Basilese, raggiungi- bile in tutto il mondo, 24 ore su 24, al numero 00800 24 800 800
e x00 00 000 00 00 in caso di difficoltà di collegamento
dall’estero.
Il contraente è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più diffi- cile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica).
Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all’in- dennizzo (obbligo d’informazione).
Assicurazione responsabilità civile d’impresa:
Le trattative con la persona danneggiata vengono condotte dalla Basilese in quanto rappresentante degli assicurati. Qualora la Basilese ritenga opportuno coinvolgere un avvocato, il con- traente deve conferirle la procura necessaria a tale scopo.
In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d’assicurazione. Se la violazione di un ob- bligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione.
Assicurazione protezione giuridica impresa:
L’assicurato è tenuto a notificare alla Basilese al più presto un caso giuridico per il cui richiede prestazioni.
Fintanto che Assista conduce le trattative, l’assicurato/gli assicu-
rati si astiene/astengono da ogni intervento.
Se l’assicurato/lo stipulante viola, per propria colpa, i suoi obbli- ghi contrattuali o legali, come ad esempio il dovere di informa- zione e collaborazione, Xxxxxxx ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.
Assicurazione all risks per inventario e interruzione di eser- cizio / Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio / Assicurazione tecnica / Assicurazione trasporti:
→ Per l’ammontare del danno spetta al contraente l’onere della
prova (ricevute, giustificativi)
→ In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediata- mente la polizia. Il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informa- zione
→ Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale
Per l’assicurazione trasporti, vale altresì quanto segue:
→ in caso di trasporti postali, ferroviari o aerei, deve essere ri-
chiesto un accertamento dei fatti dall’impresa di trasporto;
→ le misure ordinate dalla Basilese o dal commissario d’avaria in relazione al danno e ai diritti di rivalsa non obbligano la Basilese alla prestazione.
→ il contraente è tenuto a garantire i diritti nei confronti di terzi che possono essere ritenuti responsabili per un danno
→ per danni identificabili esternamente deve essere applicata una riserva scritta nei confronti del vettore, prima che la merce venga accettata;
→ per danni non identificabili esternamente e per danni presunti devono essere applicate per iscritto le necessarie riserve en- tro i termini previsti per legge e dal contratto.
→ il vettore deve essere coinvolto nella determinazione in co- mune del danno.
→ in assenza del consenso della Basilese, il contraente non può accettare il risarcimento danni offerto da terzi.
Assicurazione igiene:
→ Il contraente è soggetto all’obbligo di prova (ricevute, giusti- ficativi) al fine di stabilire l’entità del danno
→ Il danno viene determinato dalle parti contraenti oppure da un esperto comune o ancora attraverso una procedura peri- tale
9. Fine della copertura assicurativa
Il contratto d’assicurazione si estingue in seguito a disdetta,
come pure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto.
Parte recedente
Motivi
del recesso
Termine di recesso
Assicura- tore | Contravvenzione 4 settimane a Ricezione all’obbligo di no- partire dal mo- della disdetta tifica precontrat- mento in cui si tuale viene a cono- scenza della contravvenzione Importante ag- 30 giorni a par- 30 giorni dopo gravamento del tire dalla rice- la ricezione rischio zione della della disdetta notifica dell’ag- gravamento | |
Frode assicura- Nessuno Ricezione tiva della disdetta | ||
Motivi particolari di estinzione | Momento dell’estinzione | |
Il contratto di assicurazione si estingue in caso di trasferimento della sede all’estero (eccetto il Principato del Liechtenstein) dello stipulante | Data del trasferimento sede o della cancellazione dell’azienda dal registro di commercio svizzero | |
La protezione assicurativa per le società coassicurate si estingue in caso di trasferimento della sede all’estero (eccetto il Princi- pato del Liechtenstein) | Data del trasferimento sede o della cancellazione dell’azienda dal registro di commercio svizzero |
Momento dell'espira- zione
Parte recedente
Motivi
del recesso
Momento dell'espira- zione
Ambedue le parti con- trattuali | Scadenza della durata contrat- tuale minima menzionata nel contratto d’assi- curazione Disdetta ordina- ria dopo la sca- denza di 3 anni assicurativi | 3 mesi 3 mesi | Scadenza del contratto Scadenza del 3° anno assi- curativo |
Sinistro assicu- rato per il quale è stata richiesta una prestazione | Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento | 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente | |
Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento | 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell’assicura- tore | ||
Caso di sinistro per il quale è stata richiesta una prestazione ad Assista | Assicuratore: al più tardi alla liquidazione del caso | 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente | |
Contraente: Al più tardi 14 giorni dopo aver preso cono- scenza della li- quidazione del caso | 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell’assicura- tore | ||
Contraente | Aumento dei premi e della franchigia, p. es in seguito a mo- difiche tariffarie | prima della fine dell’anno assi- curativo in corso | Fine dell’anno assicurativo in corso |
Aumento di pre- mio in seguito ad un importante aggravamento del rischio | 30 giorni a par- tire dalla rice- zione della notifica di au- mento del pre- mio | 30 giorni dopo la ricezione della disdetta | |
Diminuzione es- senziale del ri- schio | Nessuno | 4 settimane dal ricevi- mento della disdetta | |
Contravvenzione all’obbligo di in- formazione pre- contrattuale secondo l’art. 3 LCA | 4 settimane a partire dal mo- mento in cui se ne viene a co- noscenza, al più tardi 2 anni dopo la conclu- sione del con- tratto | Ricezione della disdetta | |
Cumulo di assi- curazioni | 4 settimane a partire dalla constatazione | Ricevimento della disdetta |
Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.
Informazioni generali sul trattamento dei dati
La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del con- traente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicura- zioni o sinistri precedenti).
Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attra- verso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicura- tori precedenti).
Scopi del trattamento dei dati
I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per que- gli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del con- traente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valuta- zione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adem- piere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigi- xxxxx).
Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all’ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure son- daggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comuni- care per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni
pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese av- viene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.
Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di con- senso con la quale il contraente autorizza la Basilese al tratta- mento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.
Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del con- traente, la Basilese si consulta eventualmente con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell’avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assi- curatori precedenti in merito all’andamento dei sinistri fino a quel momento), con le società del gruppo o con altri terzi (ad es. uffici o liquidatori di sinistro).
La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del con- traente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per sod- disfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).
Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consu- lenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente di- sponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all’obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli inter- mediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.
Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa com- pleta e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita an- che da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all’estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.
Sistema di segnalazione e informazione (HIS)
Per la prevenzione e lo smascheramento di abusi assicurativi nel settore Non-vita, la Basilese è collegata al sistema di segnala- zione e informazione (HIS) della SVV Solution AG. Se sono sod- disfatti i requisiti per un motivo di notifica concretamente definito (ad es. frode assicurativa) le compagnie di assicurazione parte- cipanti all’HIS registrano le persone nel sistema stesso. Nel xxx- xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx può avvalersi della ricerca nell’HIS e verificare in base ai dati trasmessi se, sulla base di notifiche precedenti, sono state registrate informazioni in merito al contraente. In tal caso, la Basilese può verificare più approfonditamente il suo obbligo di prestazione. Il rispetto del di- ritto vigente in materia di protezione dei dati è garantito in qua- lunque momento.
Informazioni dettagliate sul sistema HIS e sulla lista dei motivi di notifica accessibili su xxx.xxx.xx/xx/xxx.
A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il con- traente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sa- pere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati
errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso co- mune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.
Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio con- senso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trat- tamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.
In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al rag- giungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conser- vazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui so- pra, questi saranno cancellati.
Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati: xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxx
In caso di domande, contattare l’incaricato della protezione dei
dati:
Basilese Assicurazione SA Incaricato della protezione dei dati Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
In caso di reclami si prega di rivolgersi a:
Basilese Assicurazione SA Gestione dei reclami Xxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxx
Telefono: 00000 00 000 000 E-Mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
In qualità di ufficio di conciliazione neutrale è a disposizione an- che:
Ombudsman dell’assicurazione privata e della Suva
Xxxxx Xxxxxxx 0, casella postale 5371
0000 Xxxxxx
Condizioni contrattuali
Le condizioni contrattuali della Baloise assicurazione d’imprese
PMI comprendono:
→ le disposizioni generali (DG) per tutte le linee di prodotti
→ le condizioni particolari (CP) per tutte le linee di prodotti
→ le condizioni contrattuali generali (CCG) per ciascuna linea di prodotti assicurata
→ eventuali condizioni generali complementari (CGC) per le linee di prodotti assicurate
→ eventuali condizioni particolari (CP) per le linee di prodotti as- sicurate
Tali condizioni contrattuali trovano applicazione nell’ordine ripor-
tato a seguire.
Disposizioni generali
Inizio e durata dell’assicurazione
DG1.1
Il contratto di assicurazione e le singole coperture assicurative en- trano in vigore nella data indicata nel contratto di assicurazione.
Il contratto di assicurazione è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, di norma il contratto si intende tacitamente rinnovato per 12 mesi a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta per iscritto o tramite prova per testo al più tardi 3 mesi prima della scadenza.
Qualora il contratto venga stipulato per meno di 12 mesi, si estin- gue in corrispondenza del giorno indicato.
Il contratto termina in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto stesso.
Può essere disdetta la linea di prodotti soggetta a modifica oppure
l’intero contratto di assicurazione.
Il contratto di assicurazione si estingue, se il contraente sposta la propria sede dalla Svizzera all’estero (eccezione fatta per il Princi- pato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione dell’azienda dal registro di commercio svizzero.
La protezione assicurativa per una società coassicurata si estin- gue, se questa sposta la propria sede dalla Svizzera all’estero (ec- cezione fatta per il Principato del Liechtenstein), alla data del trasferimento della sede o della cancellazione della società dal re- gistro di commercio svizzero.
Restano riservate le altre disposizioni nelle coperture trasporti.
DG1.2
Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro resp. caso giuridico per il quale è stata richiesta una prestazione, la linea di prodotti interessata o l’intero contratto di assicurazione può essere disdetto
🡪 da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione
dell’avvenuto pagamento,
🡪 da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento resp. della conclusione del caso nell'assicurazione protezione giuridica
La copertura assicurativa si estingue, in seguito a
🡪 disdetta da parte del contraente, 14 giorni dopo essere perve- nuta presso la Basilese,
🡪 disdetta da parte della Basilese, 30 giorni dopo essere stata ricevuta dal contraente.
Adattamento del contratto
DG2
All’inizio di un nuovo anno assicurativo la Basilese può modificare la tariffa, i premi e le franchigie. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 90 giorni prima dello scadere dell’anno assi- curativo in corso
In caso di eventuali modifiche alla legislazione o alla giurispru- denza, la Basilese può adeguare le rispettive condizioni contrat- tuali. Lo stesso si applica qualora la modifica venga stabilita da un’autorità competente (ad esempio, il limite di indennizzo in pre- senza di eventi naturali).
In particolare, la Basilese si riserva il diritto di adeguare il premio se vi è una differenza nelle basi di calcolo (come la cifra d’affari) superiore al 30% rispetto ai valori indicati nel contratto.
Se il contraente non è d’accordo con esse, può disdire la parte di contratto contenente le modifiche oppure l’intero contratto di assi- curazione. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo alla Basilese al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo in corso.
Obbligo di notifica
DG3
Se il contraente contravviene al suo obbligo di dichiarazione pre- contrattuale, la Basilese può disdire il contratto per iscritto o tramite prova per testo. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della violazione. La disdetta ha effetto nel momento in cui viene ricevuta dal contraente.
Se la Basilese recede dal contratto, il suo obbligo di fornire presta- zioni si estingue per danni già avvenuti, purché il loro subentrare o la loro entità
🡪 siano stati influenzati dalla mancata o dall’inesatta notifica del
fatto rilevante alla valutazione del rischio
🡪 siano da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era sufficientemente informata a causa della violazione dell’ob- bligo di notifica
Aggravamento e diminuzione del rischio
DG4
Se cambiano le circostanze stabilite nella dichiarazione di proposta o nel contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a notificare immediatamente tali modifiche alla Basilese.
In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il pre- mio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dal ricevimento della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se l’assicurato non è d’accordo con l’aumento del premio, ha la facoltà di avvalersi dello stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato a partire dal momento dell’aggravamento del rischio fino all’estinzione del contratto.
In caso di aggravamento del rischio che non sia stato colposa- mente notificato, l’indennità può essere ridotta nella misura in cui ciò ha concorso al subentrare o all’aggravarsi del sinistro.
Nel caso di una diminuzione essenziale del rischio, il contraente ha il diritto di disdire il contratto, per iscritto o tramite prova per te- sto, con un preavviso di 4 settimane o di esigere una riduzione del premio.
In caso di riduzione del premio, questo viene ridotto dell’importo che nel premio precedente supera il premio corrispondente per il rischio modificato secondo la tariffa.
Una riduzione del premio su richiesta del contrente ha effetto, con riserva di accettazione da parte della Basilese, a decorrere dal momento in cui la Basilese ne riceve comunicazione. Se la Basi- lese rifiuta di ridurre il premio oppure il contraente non è d’ac- cordo con la riduzione offerta, quest’ultimo ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 4 settimane, per iscritto o tramite prova per testo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della comunicazione della Basilese.
Obbligo di diligenza
DG5
Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in partico- lare a prendere le misure richieste dalle circostanze per la preven- zione e la minimizzazione dei danni.
Luogo di notifica/comunicazione
DG6
Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell’avente diritto devono essere inviate all’agenzia competente o alla sede svizzera della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e recesso de- vono pervenire presso detta sede prima della scadenza del ter- mine.
Spese
DG7
Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest’ultimo. La Basilese può addebitare tali spese anche come importo forfettario (regolamentazione delle spese consulta- bile su xxx.xxxxxxx.xx).
Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il ter- mine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla legge sul contratto di assicurazione relative alla mora nel pagamento del pre- mio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del termine di diffida.
Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie
DG8
La copertura assicurativa decade fintantoché alla prestazione de- rivante dal contratto ostino sanzioni economiche, commerciali o fi- nanziarie di legge applicabili.
Rinuncia all’eccezione di negligenza grave
DG9
Se un evento assicurato in questo contratto viene causato da ne- gligenza grave, la Basilese rinuncia al suo diritto di regresso o ri- duzione di prestazioni che le spetta per legge.
La rinuncia al diritto di regresso o riduzione di prestazioni non trova applicazione se l’evento è stato causato sotto l’effetto di alcol, dro- ghe o medicamenti. Sono inoltre fatte salve le normative legali im- perativamente applicabili (p. es. art. 65 LCStr).
Foro / Diritto applicabile
DG10
Per tutte le controversie derivanti da questo contratto di assicura- zione o a esso connesse, incluse quelle relative alla stipula, all’ef- ficacia, alla modifica o allo scioglimento del contratto stesso, il foro competente esclusivo è Basilea oppure il foro competente del do- micilio svizzero del contraente o dell’avente diritto. Se il contraente o l’avente diritto è domiciliato nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.
Il contratto di assicurazione e quindi anche la stipula, l’efficacia, la modifica o lo scioglimento di esso, nonché le eventuali controversie da esso derivanti sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.
Controversie giuridiche
DG11
Per le controversie derivanti dal contratto di assicurazione i ricorsi sono da presentare a:
Basilese Assicurazione SA Xxxxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx
0000 Xxxxx
Xxxxxxxx broker
DG12
Qualora sia un broker a gestire i rapporti commerciali tra il con- traente e la Basilese, questi deve essere autorizzato dalla Basilese e dal contraente all’accettazione di notifiche, dichiarazioni e dichia- razioni di volontà nonché pagamenti. Questi si intendono ricevuti dal destinatario non appena pervenuti al broker. La Basilese e il contraente obbligano il broker all’inoltro immediato degli stessi alle parti interessate.
Per fattispecie che, secondo quanto previsto dalla legge o dal con- tratto, richiedono un’espressa accettazione da parte della Basilese, non sorge alcun obbligo fino alla conferma da parte della Basilese.
Il pagamento dei premi si intende effettuato in tempo utile solo quando è pervenuto alla Basilese.
In caso di evento dannoso, oltre al broker il contraente deve darne immediatamente comunicazione anche alla Basilese. Le indennità vengono liquidate direttamente all’avente diritto.
Forma scritta e prova per testo
DG13
Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiara- zioni, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta (“per iscritto”) o alla forma di testo (“prova per testo”). Semplici di- chiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l’avvenuta ricezione per iscritto o in formato elettronico.
Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta (“per iscritto”), con essa si intende una dichiarazione con firma autografa.
Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma “tramite prova per testo”, questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un’altra forma che consente la prova tra- mite testo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate in modo giu- ridicamente valido senza firma autografa, ad esempio anche tramite canali elettronici (ad es. e-mail, lettera senza firma origi- nale, fax).
Condizioni contrattuali generali
Assicurazione all risks per inventario e interruzione di esercizio
I termini stampati in corsivo sono da intendersi esclusivamente se- condo i contenuti dei termini indicati nelle definizioni. Le definizioni costituiscono parte integrante delle presenti condizioni.
Cose, spese, perdita di reddito e spese supplementari
Copertura assicurativa
AR1
Inventario
AR1.1
Inventario aziendale
Tutti i seguenti beni appartenenti al contraente, da questi presi in leasing o noleggiati
🡪 Merci
🡪 Installazioni tecniche
🡪 Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo), aeromobili senza occupanti
Per le cose durante i trasporti l’assicurazione è valida inoltre nel caso in cui il contraente si assuma il rischio sulla base delle condi- zioni di fornitura pattuite o degli accordi contrattuali.
AR1.2
Assicurazione previdenza
Nuovi acquisti e incrementi di valore durante un anno assicurativo,
che eccedono la somma assicurata dell’inventario aziendale.
AR1.3
L’inventario aziendale di proprietà di terzi affidato al contraente.
AR2
AR2.1
Valori pecuniari come liquidità di proprietà del contraente ivi inclusi i valori pecuniari affidati a quest’ultimo.
AR3
Altre cose
AR3.1
Cose immobili all’esterno degli edifici
Cose immobili all’esterno degli edifici appartenenti al contraente, da questi prese in leasing o noleggiate, nella misura in cui servano all’azienda assicurata.
AR3.2
Effetti personali (senza valori pecuniari) del titolare, del personale, degli ospiti, dei visitatori e dei clienti del contraente, ivi inclusa la sostituzione di documenti d’identità e di altri documenti.
AR3.3
Vetrate di stabili/locali in affitto (ove concordato)
Vetrate di stabili/locali utilizzati dal contraente per la propria azienda.
AR4
Spese
AR4.1
Spese che insorgono a carico del contraente direttamente e in re- lazione diretta in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose assicurate.
Durata della garanzia: 2 anni (se non diversamente concordato)
AR5
Perdita di reddito e spese supplementari
AR5.1
Interruzione di esercizio
Perdite di reddito e spese supplementari che sorgono se l’attività del contraente non può essere temporaneamente o può essere solo parzialmente portata avanti. Il danno deve essersi verificato in seguito a un evento assicurato tramite il presente contratto occorso a cose, a veicoli o all’edificio assicurati.
Inoltre, sono assicurati anche:
🡪 Disposizioni di diritto pubblico: Ampliamenti del danno da inter- ruzione, nella misura in cui questi abbiano luogo dopo il verifi- carsi del sinistro in virtù di leggi o ordinanze che non erano in vigore prima del verificarsi del danno. Se il ripristino dell’attività può avvenire solo presso un altro luogo in virtù di disposizioni di diritto pubblico, la Basilese risponde solo nell’entità in cui sarebbe sorto in caso di ripristino presso il luogo esistente
🡪 Perdite su debitori: Xxxxxxx di entrate provocate dalla distru- zione, dall’inutilizzabilità o dalla perdita di copie di fatture ov- vero di documenti che servono alla fatturazione
🡪 Fluttuazione del prezzo di mercato per le merci: Differenza a carico del contraente tra il prezzo di acquisto effettivo per le merci e il prezzo di mercato per tali merci il giorno del sinistro
Durata della garanzia: 2 anni (se non diversamente concordato)
Durata della garanzia in caso di perdita su debitori: 6 mesi (se non diversamente concordato)
AR5.2
Danni di ripercussione derivanti da aziende terze
Perdite di reddito e spese supplementari che sorgono se un’azienda terza è interessata da un evento dannoso assicurato tramite il presente contratto e in seguito al quale l’attività del con- traente non può essere temporaneamente o può essere solo par- zialmente portata avanti.
Durata della garanzia: 2 anni (se non diversamente concordato)
Non sussiste copertura assicurativa per
AR6
Cose
🡪 Stabili e relative fondazioni speciali
🡪 Suolo, pavimento, acque, aria
🡪 Scavi, ivi inclusi consolidamento scavo generale, discariche, argini, tunnel, gallerie, miniere, impianti di trivellazione, bacini di carenaggio, moli, installazioni offshore, pipeline
🡪 Aeromobili, veicoli spaziali e natanti, satelliti e altre aerodine (non vale per aeromobili senza occupanti)
🡪 Locomotive, carrozze ferroviarie
🡪 Veicoli immatricolati (senza autoveicoli di lavoro, rimorchi di la- voro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo)), compresi le sovrastrutture fissate in maniera permanente con il veicolo
🡪 Animali vivi
🡪 Piante (non vale per quelle come attrezzatura aziendale)
🡪 Dati
🡪 Software (non vale per quello come merci)
🡪 Xxxxxx e medaglie, metalli preziosi come lingotti o non lavorati (oro da 14 carati/titolo 585, argento da titolo 800, platino e pal- ladio), gemme e perle incastonate e non incastonate (non vale per quelli come merci)
AR7
Spese
🡪 che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno assicu- rato
🡪 per prestazioni che devono essere fornite gratuitamente dai servizi pubblici (ad es. vigili del fuoco) in virtù di disposizioni di legge
🡪 in seguito a disposizioni di diritto pubblico, riferite a cose che non sono interessate dal danno
🡪 per l’emissione di dati, modelli, campioni, forme, libri di com- mercio, atti, registri, microfilm, piani, disegni, se non sono pre- senti registrazioni o copie scritte
🡪 per la sostituzione o l’aggiornamento di software che non può più essere utilizzato a causa del sistema (ad es. se vengono modificati o sostituiti hardware/sistemi operativi)
🡪 in seguito a scarsità di capitali, perdite patrimoniali
🡪 dovuti a pene contrattuali/convenzionali
🡪 dovuti a pene pecuniarie, multe, sanzioni amministrative, ga- ranzie
🡪 correlati a danni alle persone
🡪 per miglioramenti di rischio e misure preventive
🡪 per avvocati e tribunali
🡪 che sarebbero insorti anche senza evento dannoso (ad es. per la rimozione di una contaminazione preesistente), non importa se e quando sarebbero stati sostenuti tali spese
AR8
Perdita di reddito e spese supplementari
🡪 correlate a danni alle persone
🡪 in seguito a circostanze che non hanno alcun rapporto di cau- salità con il danno assicurato
🡪 dovute a scarsità di capitali, perdite patrimoniali
🡪 dovute a danni tecnici nonché a danni derivanti da fattori esterni violenti (p. es. collisione, urto, ribaltamento, caduta, af- fondamento) a veicoli non assicurati tramite il presente con- tratto
🡪 dovute a danni tecnici all’edificio
🡪 dovute ad aumenti dei danni riconducibili a
> prestazioni che devono essere fornite gratuitamente dai servizi pubblici (ad es. vigili del fuoco) in virtù di disposi- zioni di legge
> disposizioni di diritto pubblico, riferite a cose che non sono interessate dal danno
> ampliamenti dell’azienda o innovazioni che vengono effet- tuati dopo l’evento dannoso
🡪 dovute a danni di ripercussione in seguito a
> terremoti ed eruzioni vulcaniche al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein
> danni tecnici
> danni a cose durante i trasporti
> danni a ponti, canalizzazioni, strade, tratti
> danni a cose secondo il punto AR6
🡪 dovute a perdita del reddito da affitto o locazione di stabili o parti di stabili in affitto o locazione
Danneggiamento, distruzione o per- dita
Copertura assicurativa
AR9.1
Eventi fisici imprevisti e verificatisi improvvisamente quali
🡪 danneggiamento
🡪 distruzione
🡪 perdita
Un evento è considerato imprevisto se né il contraente, né il rela- tivo rappresentante, né la direzione aziendale responsabile lo hanno previsto tempestivamente oppure avrebbero potuto preve- derlo con la cura necessaria.
Non sussiste copertura assicurativa per
AR9.2
Eventi catastrofici, ossia danni di qualsiasi tipo, indipendentemente dalle cause concomitanti e dai danni indiretti da essi derivanti, che sarebbero assicurati tramite il presente contratto, i quali sono diret- tamente o indirettamente riconducibili a
🡪 eventi bellici, violazione della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e le relative contromisure adottate. Non vale per le cose durante i trasporti non appena queste vengono trasferite a bordo di una nave o di un aeromobile ovvero finché vengono consegnate alla posta per il trasporto corrispondente
🡪 acque accumulate con un volume utile superiore a 500'000 m3
🡪 reazione nucleare, radiazioni o contaminazione radioattiva, controllati o meno, diretti o indiretti, verificatisi all’interno o all’esterno dell’azienda oppure causati o aggravati da uno degli eventi assicurati
🡪 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
AR9.3
Xxxxx dovuti a una compromissione del funzionamento o nella di- sponibilità di dati e software in seguito a un sinistro informatico.
Qualora, tuttavia, un tale sinistro porti a un danno coperto secondo il punto AR9.1, questo è assicurato.
AR9.4
Terremoti ed eruzioni vulcaniche al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Non vale per le cose durante i tra- sporti.
AR9.5
Danni altrimenti assicurati o che devono essere assicurati (ad es. nel caso di un’assicurazione cantonale).
AR9.6
Danni tecnici, di cui risponde per legge o per contratto un produt- tore, un venditore, un’azienda di riparazioni, montaggio o manuten- zione. Non vale per spese, interruzione di esercizio.
AR9.7
Danni causati da un furto semplice
AR9.8
Danni dovuti a perdita, smarrimento, appropriazione indebita, sot- trazione, truffa, estorsione, amministrazione infedele, perdita non comprovata, ammanco d’inventario.
AR9.9
Danni dovuti a disposizioni di organi statali o militari, in particolare dovuti a disposizioni di diritto dell’esecuzione e del fallimento nell’ambito della realizzazione forzata, dell’espropriazione, del se- questro o della confisca.
AR9.10
🡪 dovuti a inquinamento ambientale, polluzione, contaminazione (non vale per le spese di decontaminazione), infestazione
🡪 dovuti a deterioramento, deperimento, putrefazione
🡪 dovuti a ogni tipo di parassiti, funghi, spore, prioni, batteri, vi- rus, microrganismi
🡪 dovuti al cambio di colore, sapore, struttura o aspetto
🡪 dovuti a umidità, siccità o influenze della temperatura. Non vale per installazioni tecniche
Questi sono tuttavia assicurati come conseguenza diretta di un danno coperto secondo il punto AR9.1.
AR9.11
Questi sono tuttavia assicurati come conseguenza diretta di un danno coperto secondo il punto AR9.1.
Qualora una mescolanza porti a un danno coperto secondo il punto AR9.1, questo è assicurato.
AR9.12
Danni alle merci dovuti a
🡪 processi nella natura delle cose, come autodeterioramento, surriscaldamento, autocombustione, diminuzione, uscita, nor- male calo, evaporazione, perdita di peso
🡪 ustione da freddo
🡪 guasto tecnico o malfunzionamento di sistemi di condiziona-
mento dell’aria, raffreddamento o riscaldamento
nonché di progettazione, di materiale o di fabbricazione delle
merci.
XX0.00
XX0.00
Danni a cose durante i trasporti
🡪 in seguito a imballaggio inadeguato o insufficiente
🡪 se queste vengono trasportate con mezzi di trasporto non con- sentiti dalle autorità competenti e di cui il contraente è a cono- scenza
AR9.14
Danni a cose o a parti di essi riconducibili a
🡪 inevitabili influssi dell’uso adeguato (ad es. invecchiamento,
usura, logoramento)
🡪 corrosione, erosione, ossidazione
Qualora, tuttavia, un tale sinistro porti a un danno coperto secondo il punto AR9.1, questo è assicurato.
AR9.15
Danni a cose o a parti di essi causati direttamente
🡪 dalla relativa fabbricazione
🡪 dalla relativa lavorazione o dal relativo trattamento (per le merci anche durante i collaudi e i processi di imballaggio). Non vale per lavori di riparazione, revisione o manutenzione alle cose appartenenti al contraente, da questi prese in leasing o noleggiate nonché per gli oggetti di montaggio
🡪 prove o esperimenti
Qualora, tuttavia, un tale sinistro porti a un danno coperto secondo il punto AR9.1, questo è assicurato.
AR9.16
AR9.17
Danni a cose immobili all’esterno degli edifici
🡪 dovuti a lacerazioni, abbassamenti, assestamenti, restringi- menti o dilatazioni
🡪 in seguito a difetti di pianificazione, nei materiali, di costruzione o di esecuzione. Non vale per danni tecnici a macchinari e im- pianti tecnici
Qualora, tuttavia, un tale sinistro porti a un danno coperto secondo il punto AR9.1, questo è assicurato.
AR9.18
Danni causati da
🡪 piene e straripamenti che, secondo l’esperienza, si ripetono a
intervalli più o meno lunghi
🡪 movimenti artificiali di terreno o spostamenti di terreno
AR9.19
Per gli oggetti di montaggio
🡪 danni provocati da usura precoce, se il calcolo e la costruzione scelti e correttamente eseguiti e/o il materiale scelto privo di difetti non si rivelano all’altezza dei requisiti aziendali
🡪 difetti
Qualora, tuttavia, un tale sinistro porti a un danno coperto secondo il punto AR9.1, questo è assicurato.
Danni che si verificano a causa di o in correlazione con malattie trasmissibili. Indipendentemente da disposizioni divergenti del con- tratto di assicurazione, non sussiste inoltre alcuna copertura assi- curativa per i danni provocati da o correlati a malattie trasmissibili e da ricondurre direttamente o indirettamente a
🡪 timore o minaccia di (reali o presunte) malattie trasmissibili
🡪 misure volte a prevenire, controllare o sconfiggere malattie tra- smissibili
🡪 pulizia, decontaminazione, disinfezione, riparazione, sostitu- zione, ritiro o verifica delle cose assicurate (ad eccezione dei danni da contaminazione in seguito a incendio o esplosione)
In virtù di accordi particolari
Furto semplice
Copertura assicurativa
AR10.1
Danni causati da un furto semplice
Non sussiste copertura assicurativa per
AR10.2
Sinistri e danni secondo i punti da AR9.2 a AR9.6 e da AR9.8 a AR9.20
AR10.3
Danni all’aperto o a cantieri, se questi non sono sorvegliati al di fuori degli orari di ufficio/di operatività o non sono assicurati contro il furto. Non vale per veicoli a motore aziendali come installazioni tecniche, veicoli come merce di scambio nonché autoveicoli di la- voro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo).
L’assicurazione contro i furti è valida:
🡪 per cose all’aperto, se queste sono per esempio legate con ca- tene e assicurate con una serratura, fissate al suolo con delle viti o assicurate in modo equivalente contro il furto
🡪 per cose in caso di cantieri, se queste vengono custodite in edifici chiusi a chiave, in locali di edifici chiusi a chiave, in ba- racche edili chiuse a chiave, in costruzioni non finite chiuse a chiave o in veicoli chiusi a chiave
Danneggiamento di vetrate di sta- bili/locali in affitto
Copertura assicurativa
AR11.1
Danneggiamento, distruzione o perdita secondo il punto AR9.1
Non sussiste copertura assicurativa per
AR11.2
Sinistri e danni secondo i punti da AR9.2 a AR9.20
AR11.3
Danni causati dal incendio (fuoco, effetto repentino e accidentale del fumo, fulmine, esplosione, implosione, meteoriti e altri corpi ce- lesti, caduta o atterraggio d’emergenza di aeromobili e veicoli spa- ziali o parti di essi) o eventi naturali.
Deterioramento delle merci
Copertura assicurativa
AR12.1
Deterioramento di merce refrigerata o surgelata di proprietà del contraente e a questi affidata causato
🡪 da danneggiamento, distruzione o perdita secondo il punto AR9.1 delle installazioni o dell’infrastruttura elettrica necessa- rie per la refrigerazione/surgelazione
🡪 da un’interruzione imprevista dell’alimentazione di corrente
🡪 dall’emissione o dalla perdita di refrigeranti da tubazioni chiuse
nonché da spese secondo il punto AR4
Non sussiste copertura assicurativa per
AR12.2
Sinistri e danni secondo i punti da AR9.2 a AR9.20, se non espres- samente assicurati secondo il punto AR12.1.
AR12.3
Merci che alla data del sinistro erano già non commestibile o la cui data di scadenza è superata.
Generalità
Validità territoriale
AR13
L’assicurazione è valida per le cose presso i luoghi di assicura- zione riportati nel contratto di assicurazione (ivi incluse le relative aree). Qualora tali cose si trovino temporaneamente all’esterno, sussiste copertura assicurativa in tutto il mondo.
In deroga a quanto precede, l’assicurazione è valida:
🡪 per gli effetti personali presso i luoghi di assicurazione riportati, per il titolare e il personale durante le attività aziendali anche in tutto il mondo
🡪 per le cose durante i trasporti in tutto il mondo
🡪 per i danni derivanti da aziende terze (danni di ripercussione) in tutto il mondo
🡪 per terremoti ed eruzioni vulcaniche in Svizzera e nel Princi- pato del Liechtenstein, per le cose durante i trasporti anche in tutto il mondo
🡪 per l’assicurazione contro i danni causati da eventi naturali pre- vista per legge in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, per l’assicurazione contro i danni causati da eventi naturali pre- vista dal contratto anche in tutto il mondo
Validità temporale
AR14
L’assicurazione è valida per i danni verificatisi nel corso della du-
rata contrattuale.
Per le cose durante i trasporti l’assicurazione è valida anche per sinistri che si verificano dopo la scadenza del contratto, a condi- zione che il trasporto corrispondente sia iniziato nel corso della du- rata del contratto.
Somme assicurate
AR15
Per danneggiamento, distruzione o perdita (AR9.1) la somma as- sicurata dell’inventario aziendale (AR1.1) e dell’assicurazione di previdenza (AR1.2) deve corrispondere al valore totale.
Tutte le ulteriori somme assicurate sono valide al primo rischio.
Obbligo di diligenza
AR16
In ottemperanza agli obblighi di diligenza, il contraente è tenuto ad applicare le misure richieste dalle circostanze
🡪 per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati. De- vono essere rispettate le raccomandazioni o le disposizioni di produttori, venditori o locatori in relazione al funzionamento e a interventi di assistenza e manutenzione
🡪 per scongiurare eventuali danni
🡪 per il trattamento conforme alle norme igieniche delle derrate alimentari ai sensi delle disposizioni della legge sulle derrate alimentari e delle relative ordinanze. Ciò comprende anche i requisiti in materia di dotazione e attrezzatura dei locali in cui vengono trattate le derrate alimentari
AR17
Le condutture d’acqua e le installazioni che vi sono collegate de- vono essere mantenute e controllate in modo tale da garantirne la conformità all’uso cui esse sono destinate.
Garanzia della sicurezza IT
AR18
Le aziende assicurate devono adottare misure di protezione e pro- cedure tecniche e organizzative per garantire la riservatezza, l’in- tegrità e la disponibilità dei dati e dei sistemi.
Tale protezione deve essere adeguata all’importanza e alla sensi- bilità dei dati e dei processi e soddisfare le disposizioni di prote- zione dei dati usuali del settore. Ciò comprende, tra l’altro, una protezione contro
🡪 malware (ad es. tramite firewall, software antivirus, aggiorna- mento del software)
🡪 accessi non autorizzati a dati e sistemi (ad es. tramite sistemi di protezione degli accessi)
🡪 perdita di dati e modifica di dati e sistemi (ad es. tramite copie di sicurezza regolari dei dati che vengono conservate separa- tamente in locale)
🡪 furto (ad es. tramite crittografia dei supporti di dati di dispositivi mobili)
🡪 errori umani (ad es. tramite la formazione dei collaboratori che utilizzano mezzi IT)
Al riguardo, la protezione si estende sia ai sistemi IT propri che agli impianti di produzione e agli apparecchi mobili ed esterni collegati alla rete. Nel trasferimento di servizi a terzi, con riferimento a tale protezione le aziende assicurate devono usare la diligenza richie- sta nella scelta del fornitore di servizi.
Le installazioni tecniche e le procedure nonché le misure organiz- zative delle aziende assicurate per la sicurezza delle informazioni devono corrispondere allo stato corrente della tecnica e la relativa efficacia deve essere regolarmente controllata e aggiornata.
Contenitori di sicurezza
AR19
Per il contenuto di contenitori di sicurezza la Basilese risponde solo se questi sono chiusi a chiave e le chiavi delle persone che ne sono responsabili risultano in possesso di queste ultime, vengono conservate con cura presso il relativo domicilio o chiuse a chiave in un contenitore equivalente, per le cui chiavi vigono le medesime disposizioni. Tali disposizioni si applicano per analogia alla conser- vazione del codice di serrature con combinazione nonché per chiavi elettroniche, tessere con codici e simili.
Modifica della somma d’assicurazione per l’inventario
aziendale e la cifra d’affari annua
AR20
Il contraente deve comunicare immediatamente alla Basilese
🡪 l’attuale somma d’assicurazione per l’inventario aziendale, non appena il valore totale dei nuovi acquisti e degli incrementi di valore supera la somma assicurata dell’assicurazione di previ- denza
🡪 variazioni della cifra d’affari annua, non appena la differenza rispetto alla cifra d’affari annua contrattuale raggiunge il 30%
Il contratto di assicurazione viene adeguato alla data di notifica.
In caso di sinistro
Provvedimenti immediati
AR21
Notifica
In caso di sinistro, la Basilese deve essere notificata immediata- mente al numero 00800 24 800 800 oppure al x00 00 000 00 00 in caso di difficoltà di connessione dall’estero.
In caso di furto con scasso, rapina, furto semplice o vandalismo
🡪 deve essere inoltre notificata immediatamente la polizia, deve essere richiesta un’indagine ufficiale e, senza il consenso della polizia, le tracce del fatto non devono essere rimosse né alte- rate
🡪 devono essere attuate tutte le misure volte all’identificazione del colpevole e alla riacquisizione delle cose rubate in modo scrupoloso e secondo le istruzioni della polizia o della Basilese
🡪 la Basilese deve essere notificata immediatamente qualora le cose rubate o smarrite vengano ritrovate oppure se il con- traente ne riceve notizia
AR22
In caso di danni a cose durante i trasporti
🡪 In caso di trasporti postali, ferroviari o aerei, deve essere ri-
chiesto un accertamento dei fatti dall’impresa di trasporto
🡪 Le misure ordinate dalla Basilese o dal commissario di avaria in relazione al danno e ai diritti di regresso non obbligano la Basilese alla prestazione
🡪 La Basilese è esentata dall’obbligo di indennità se il danno non
viene determinato secondo la procedura prevista
Il contraente è tenuto a garantire i diritti nei confronti di terzi che possono essere ritenuti responsabili per un danno.
In particolare, devono essere adottate le seguenti misure:
🡪 per danni identificabili esternamente deve essere applicata una riserva scritta nei confronti del vettore, prima che la merce venga accettata
🡪 per danni non identificabili esternamente e per danni presunti devono essere applicate in modo giuridicamente valido le ne- cessarie riserve entro i termini previsti per legge e dal contratto
Il vettore deve essere coinvolto nella determinazione in comune del danno.
In assenza del consenso della Basilese, il contraente non può ac- cettare il risarcimento danni offerto da terzi.
AR23
Durante e dopo l’evento dannoso bisogna provvedere al manteni- mento e al salvataggio delle cose assicurate e alla riduzione del danno. Devono essere rispettate le eventuali disposizioni della Ba- silese.
Nel caso di un danno da interruzione di esercizio, nel corso della durata della garanzia la Basilese ha il diritto di richiedere tutte le precauzioni da essa ritenute idonee al riguardo e a verificare le mi- sure adottate.
AR24
Divieto di modifica
🡪 Devono essere evitate modifiche delle cose danneggiate in se- guito alle quali sarebbe più difficile o impossibile stabilire la causa o l’entità del danno
🡪 Da ciò sono escluse le misure volte alla riduzione del danno o
che sono nell’interesse pubblico
Accertamento/gestione del danno
AR25
Obbligo d’informare
🡪 Alla Basilese deve essere notificata ogni informazione in me- rito alla causa, all’entità e alle circostanze del danno e deve esserle reso possibile lo svolgimento di tutte le indagini neces- sarie
🡪 Xxxxxx essere comunicate tutte le informazioni, su richiesta anche in forma scritta, relative alla fondatezza di un diritto di indennità e all’entità dell’obbligo di indennità
🡪 Su richiesta deve essere rilasciato alla Basilese un elenco delle cose presenti prima e dopo il danno e interessate dal danno con l’indicazione dei valori
Nel caso di un danno da interruzione di esercizio, il contraente è inoltre tenuto
🡪 a dare comunicazione alla Basilese della ripresa della piena operatività, se essa rientra nella durata della garanzia
🡪 a redigere un bilancio intermedio su richiesta della Basilese. La Basilese o il relativo perito sono autorizzati a collaborare alla compilazione dell’inventario
🡪 su richiesta, a presentare alla Basilese i libri di commercio, gli inventari, i bilanci, le statistiche, i giustificativi e altri dati relativi all’andamento dell’esercizio corrente e dei tre anni precedenti
AR26
Obbligo di prova
🡪 L’entità del danno deve essere provata ad es. per mezzo di
fatture e ricevute
🡪 La somma assicurata non costituisce prova dell’esistenza e del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno
🡪 Le parti interessate dal danno devono essere tenute a disposi- zione della Basilese
AR27
Determinazione del danno
Il danno viene determinato dalle parti oppure da un esperto co- mune o ancora con una procedura peritale.
Un danno da interruzione di esercizio viene fondamentalmente de- terminato al termine della durata della garanzia. Di comune ac- cordo può essere accertato già in precedenza.
Nell’assicurazione per conto altrui il danno viene accertato esclusi- vamente tra il contraente e la Basilese.
La Basilese non è tenuta a prendere in consegna le cose recupe- rate o danneggiate.
L’avente diritto deve restituire l’indennità per le cose successiva- mente fornite, detratto il rimborso per eventuali perdite di valore oppure mettere le cose a disposizione della Basilese.
A propria discrezione, ove lo ritenga opportuno, la Basilese può
🡪 decidere se far effettuare le necessarie riparazioni al personale da essa incaricato
🡪 fornire l’indennità in contanti
AR28
Ogni parte può richiedere l’applicazione della procedura peritale. Ogni parte designa un perito. Tali periti nominano un rappresen- tante prima di cominciare a valutare il danno.
I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il sinistro ovvero in caso di un danno da interruzione di esercizio l’ammontare dell’indennità. Se i valori stimati diver- gono, il rappresentante deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due valori stimati. I valori stimati stabiliti dai periti nell’ambito delle loro competenze sono vincolanti se non viene provato che gli stessi si differenziano in modo evidente e considerevole dalla realtà.
La parte che sostiene l’esistenza di una tale differenza deve pre- sentarne la prova. Ognuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle del rappresentante.
AR29
Costituzione in pegno
Nei confronti dei creditori pignoratizi, il cui diritto di pegno è iscritto nel registro fondiario, o che abbiano notificato per iscritto alla Basi- lese il proprio diritto di pegno e che per i propri crediti non vengano coperti dal patrimonio del debitore, la Basilese risponde fino all’am- montare dell’indennità, anche se l’avente diritto all’indennità vi de- cada per intero o in parte.
Tale disposizione non viene applicata se il creditore pignoratizio stesso è l’avente diritto o se ha provocato il danno intenzional- mente o per negligenza grave.
Calcolo dell’indennità per le cose
AR30
L’indennità degli oggetti assicurati nel caso di un danno totale viene calcolata sulla base del relativo valore di risarcimento alla data del sinistro.
Nel caso di un danno parziale vengono indennizzate al massimo le spese di riparazione.
Il valore residuo (valore degli oggetti assicurati che possono essere
ancora riutilizzati o utilizzati) viene detratto dall’indennità.
Il valore residuo viene calcolato
🡪 al valore a nuovo, se viene indennizzato il valore a nuovo
🡪 al valore attuale, se viene indennizzato il valore attuale
L’indennità è limitata dalla somma assicurata rispettivamente dalla
limitazione della prestazione.
Non si tiene conto del valore affettivo personale.
Le somme assicurate dell’inventario aziendale e dell’assicurazione
di previdenza vengono addizionate.
Valori di risarcimento per l’inventario aziendale e altre
cose
AR31
🡪 Merci = prezzo di mercato
🡪 Installazioni = valore a nuovo (non vale per danni tecnici e vei- coli come proprietà di terzi affidata)
🡪 Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo), aeromobili senza occupanti = valore a nuovo (non vale per danni tecnici e veicoli come proprietà di terzi affidata)
🡪 Veicoli come proprietà di terzi affidata = valore attuale
🡪 Cose immobili all’esterno degli edifici = valore a nuovo (non vale per danni tecnici)
🡪 Effetti personali = valore a nuovo (non vale per danni tecnici)
🡪 Vetrate di stabili/locali in affitto = valore a nuovo
AR32
Prezzo di mercato
Prezzo di mercato immediatamente prima del verificarsi del sinistro per merci della stessa qualità.
AR33
Valore a nuovo
Valore a nuovo immediatamente prima del verificarsi del sinistro.
AR34
Spese di riparazione
Spese per il ripristino allo stato immediatamente prima del verifi- carsi del sinistro (ivi incluse spese per dazio, trasporto, smontag- gio, montaggio e messa in funzione, maggiorazioni sulle ore supplementari per i lavori di riparazione e indennità per spedizioni espresse).
Dall’indennità vengono detratte le spese risparmiate, ad es. per re- visione, manutenzione o per la sostituzione di parti non interessate dal danno.
L’eventuale deprezzamento derivante dal ripristino non viene in- dennizzato.
AR35
Nel caso di danno parziale = spese di riparazione
Un eventuale valore aggiuntivo generato da una riparazione viene detratto, ad es. in caso di aumento del valore attuale o in caso di estensione della durata di vita tecnica, se non è dovuto l’indennizzo del valore a nuovo.
Per il costo della mano d’opera non ha luogo alcuna detrazione per ammortamento.
Nel caso di un danno totale = valore attuale + 20% del valore a nuovo della cosa interessata dal danno (valore venale maggio- rato), se non è dovuto l’indennizzo del valore a nuovo.
Vengono indennizzati al valore a nuovo
🡪 le cose entro i primi 7 anni dalla loro prima messa in funzione (non vale per gli apparecchi EED)
🡪 gli apparecchi EED entro i primi 5 anni dalla loro prima messa in funzione
Per le parti soggette a un rapido logoramento o con una durata di vita tecnica inferiore a 5 anni (ad es. batterie, tubi per raggi X, tubi per laser, mandrini motorizzati, funi metalliche di gru, nastri traspor- tatori, cingoli e gommature, utensili di frantumazione come coltelli, sminuzzatrici, ganasce di frantumazione) l’indennità è limitata al valore attuale.
L’ammortamento per la determinazione del valore attuale viene calcolato sulla base della durata di vita tecnica della cosa tenendo conto del suo tipo di utilizzo.
Esso corrisponde, a partire dalla data della prima messa in fun- zione per
🡪 apparecchi EED: 1% al mese
🡪 avvolgimenti di elettrodomestici: 5% all’anno
🡪 tubi per raggi X, tubi per laser: 2% al mese
🡪 trasformatori ad alta tensione: 5% all’anno
🡪 funi metalliche di gru: 33 ⅓ % all’anno L’ammortamento massimo è pari al 70%.
Qualora una cosa non venga più riparata/sostituita o qualora per la cosa interessata dal danno non siano più disponibili pezzi di ricam- bio prodotti in serie, l’indennità è limitata alle spese di riparazione presumibili, rispettivamente nel caso di un danno totale al valore attuale.
AR36
Valore di risarcimento per valori pecuniari
Base d’indennità = spese effettive
Nel caso di titoli, i costi della procedura di ammortamento nonché eventuali perdite di interessi e dividendi. Qualora la procedura di ammortamento non porti alla dichiarazione di nullità, la Basilese liquida l’indennità per i titoli non ammortizzati; essa è autorizzata a sostituire i titoli in natura.
AR37
Valore di risarcimento per spese
Base d’indennità = spese effettive sostenute nel coxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Calcolo dell’indennità per interruzione di esercizio e
danni di ripercussione
AR38
Perdita di reddito
Differenza tra il la cifra d’affari effettivamente realizzata e quella attesa senza l’interruzione nel corso della durata della garanzia, ridotta della differenza tra le spese presumibili e quelle effettiva- mente sostenute.
Indennità per perdite su debitori = entrate che sarebbero state rea- lizzate senza l’evento dannoso, dedotte le entrate che sono state effettivamente realizzate.
AR39
Spese supplementari
Spese supplementari effettivamente sostenute.
Le spese per misure di minimizzazione del danno che hanno avuto ripercussioni oltre la durata dell’interruzione o la durata della ga- ranzia, a condizione che la copertura per le spese speciali sia esaurita, vengono ripartite tra il contraente e la Basilese secondo l’utilità che essi ne traggono.
AR40
Fluttuazione del prezzo di mercato delle merci
L’indennità è limitata alla differenza tra il prezzo di mercato il giorno in cui si è verificato il sinistro e il prezzo di sostituzione effettivo il primo giorno feriale successivo al giorno in cui si è verificato il sini- stro nel quale è possibile la sostituzione.
AR41
Situazioni particolari
🡪 Vengono considerate le situazioni che avrebbero influenzato la cifra d’affari nel corso della durata della garanzia, anche se l’in- terruzione non si fosse verificata
🡪 Qualora l’attività non venga più ripresa dopo l’evento dannoso, la Basilese indennizza solo le spese fisse continue effettive, nella misura in cui esse non sarebbero state coperte dalla cifra d’affari senza l’interruzione. Al riguardo il calcolo viene effet- tuato sulla durata presumibile dell’interruzione nell’ambito della durata della garanzia. Per le cose rimesse in esercizio nel caso di danni tecnici, le spese supplementari effettivamente soste- nute vengono indennizzate tenendo conto della durata presu- mibile dell’interruzione.
AR42
L’indennità è limitata dalla somma assicurata rispettivamente dalla limitazione della prestazione.
Franchigia
AR43
La franchigia viene detratta per ogni evento dannoso dall’indennità
calcolata secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto.
Se diverse cose, spese o ricavi sono interessati dallo stesso evento dannoso, la franchigia viene detratta solo una volta.
Spese di minimizzazione del danno
AR44
Nei limiti della somma assicurata sono coperte da indennità anche le spese per la minimizzazione del danno secondo il punto AR23. Se tali spese e l’indennità superano congiuntamente la somma as- sicurata, vengono rimborsate solo se si tratta di oneri che sono stati ordinati dalla Basilese.
Le spese per le prestazioni di vigili del fuoco, polizia e altre parti obbligate al soccorso non vengono rimborsate.
Riduzione dell’indennità
Sottoassicurazione
AR45
Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sot- toassicurazione), il danno viene rimborsato solo proporzional- mente al rapporto fra la somma assicurata e il valore di risarcimento.
La sottoassicurazione viene calcolata separatamente sulla singola prestazione designata nel contratto di assicurazione.
Per le limitazioni delle prestazioni o l’assicurazione al primo rischio, il danno viene rimborsato fino all’ammontare delle limitazioni delle prestazioni o della somma assicurata concordate, senza applicare alcuna sottoassicurazione.
AR46
Qualora alla base del contratto venga posto una cifra d’affari troppo bassa, il danno per l’interruzione di esercizio viene indennizzato solo proporzionalmente al rapporto tra la cifra d’affari indicata nel contratto rispetto a quella accertata.
AR47
Per sinistri fino al 10% della somma assicurata, per un massimo di 20 000 CHF, si rinuncia a verificare la presenza di una sottoassi- curazione.
Ciò non vale per l’assicurazione contro i danni causati da eventi naturali prevista per legge.
AR48
In caso di violazione colpevole di disposizioni o di obblighi legali o contrattuali, l’indennità può essere ridotta in proporzione all’in- flusso che tale violazione ha avuto sul sinistro, sull’entità o sulla prova del danno.
In caso di violazione colposa da parte di una persona assicurata degli obblighi specificati in relazione alla liquidazione del sinistro, la Basilese è svincolata da ogni obbligo nei suoi confronti nella mi- sura in cui la prestazione da fornire ne sarebbe aumentata.
Questo pregiudizio non si verifica se la persona assicurata dimo- stra che la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro e sull’entità delle prestazioni dovute dalla Basilese.
Limitazione della prestazione nell’ambito dell’assicurazione
contro i danni causati da eventi naturali prevista per legge
AR49
Si applicano le seguenti limitazioni delle prestazioni; le indennità per danni a beni mobili e agli stabili non vengono sommate
🡪 Se le indennità relative a un evento assicurato per un singolo contraente calcolate da tutte le società autorizzate all’esercizio dell’attività in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein supe- rano i 25 milioni di CHF, le stesse saranno ridotte a tale im- porto. È fatta salva un’ulteriore riduzione sulla base di una successiva riscossione.
🡪 Se le indennità per un evento assicurato calcolate da tutte le società autorizzate all’esercizio dell’attività in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein superano 1 miliardo di CHF, le in- dennità spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotte in modo che la somma degli stessi non superi tale importo.
I danni verificatisi in date e luoghi diversi costituiscono un unico evento, se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tetto- nica.
Requisito per la copertura di un evento è che il contratto di assicu-
razione sia in vigore al momento del verificarsi dell’evento stesso.
Definizioni
Aeromobili senza occupanti
Aeromobili che possono essere condotti e navigati in modo indi- pendente senza la presenza di un equipaggio a bordo tramite un computer o dal terreno tramite un telecomando (ad es. drone).
Sono esclusi gli aeromobili per l’impiego nel tempo libero o per at- tività di sport dell’aria.
Assicurazione contro i danni causati da eventi naturali previ- sta per legge
L’inventario aziendale (senza autoveicoli di lavoro, rimorchi di la- voro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo)), gli aeromobili senza occupanti e l’assicurazione preventiva sono soggetti all’as- sicurazione contro i danni causati da eventi naturali prevista per legge.
Sono assicurati gli eventi naturali secondo la definizione in Sviz- zera e nel Principato del Liechtenstein.
Non rientrano nell’assicurazione contro i danni causati da eventi naturali prevista per legge:
Danni
🡪 Danni causati da cedimenti di terreno, terreno edificabile in cat- tive condizioni, costruzione edilizia difettosa, manutenzione inadeguata dello stabile, omissione di misure protettive, movi- menti artificiali del terreno, scivolamento di neve dai tetti, acque sotterranee, piene e straripamenti che, secondo l’esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi
🡪 Indipendentemente dalla loro causa: danni causati da acque di bacini artificiali o altri impianti idrici artificiali, reflusso d’acqua dalla canalizzazione o cambiamenti della struttura del nucleo dell’atomo
🡪 Xxxxx di esercizio e di gestione che, secondo l’esperienza, sono da prevedere come ad esempio in occasione di lavori edili o di genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla
🡪 Xxxxx dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente
🡪 Xxxxx causati da vibrazioni provocate da spostamenti tettonici nella crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche
🡪 Danni causati dalla pressione della neve che concernono sol- tanto tegole o altri materiali di copertura, camini, grondaie o tubi di scarico
🡪 Danni da uragano e acqua a navi e barche in acqua
Cose
🡪 Costruzioni facilmente spostabili (come padiglioni per esposi- zioni o feste, tendoni, giostre, baracconi da fiera e da mercato, capannoni pneumatici e romboidali) e il loro contenuto
🡪 Roulotte, mobilhome, barche e aeromobili con tanto di acces- sori
🡪 Veicoli a motore come magazzini all’aperto o sotto tettoia
🡪 Funivie, funicolari, skilift, condotte elettriche scoperte e tralicci elettrici (eccetto reti locali)
🡪 Cose presenti sui cantieri
🡪 Serre, la copertura in vetro dei letti di semina e le piantine
🡪 Impianti nucleari ai sensi dell’articolo 3 lettera d della legge sull’energia nucleare del 21 marzo 2003
I premi vengono calcolati sulla base delle somme assicurate deter- minanti per ogni luogo di assicurazione:
🡪 Inventario aziendale: valore totale delle merci, installazioni tec- niche, altre installazioni, detratte le "cose che sono o devono essere assicurate presso l’assicurazione cantonale"; e detratte le "cose particolarmente a rischio con riferimento ai danni cau- sati da eventi naturali"
🡪 Assicurazione di previdenza: le somme assicurate determi- nanti sono riportate nelle indicazioni sui luoghi di assicurazione
La ripartizione dei premi incendio/eventi naturali è riportata nella contratto di assicurazione.
Gli eventi naturali che non rientrano nell’assicurazione contro i danni causati da eventi naturali prevista per legge valgono come assicurazione contro i danni causati da eventi naturali prevista dal contratto. A questi sono applicabili le altre disposizioni del presente contratto.
Tutte le disposizioni sull’assicurazione contro i danni causati da eventi naturali in contraddizione con le disposizioni dell’assicura- zione contro i danni causati da eventi naturali prevista per legge valgono esclusivamente per l’assicurazione contro i danni causati da eventi naturali prevista dal contratto. A questi sono applicabili le altre disposizioni delle condizioni generali.
Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo)
Veicoli immatricolati (in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein con targa di controllo blu, verde, marrone o gialla).
Autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro
Autoveicoli e rimorchi con cui non vengono eseguiti trasporti merci, bensì che sono costruiti per l’esecuzione di lavori (come segare, fresare, separare, trebbiare, sollevare e spostare carichi, movi- mento di terreno, rimozione neve, generazione di corrente o aria compressa) e che presentano solamente uno spazio di appoggio ridotto per utensili e materiale di esercizio.
Ad essi sono equiparati:
🡪 autoveicoli, rimorchi che presentano una possibilità per conte- nere temporaneamente la merce destinata alla lavorazione du- rante il processo di lavoro
🡪 autoveicoli con benne funzionali al movimento di terreno su cantieri edili e postazioni di lavoro e che vengono trasportati su strade pubbliche solo vuoti
🡪 autoveicoli, rimorchi con dispositivi di lavoro che trasportano un carico su brevi distanze, da essi raccolto o consegnato du- rante il tragitto nel corso della manutenzione della strada
🡪 autoveicoli dei vigili del fuoco, attrezzati in modo tale che al- meno un terzo del carico utile o del volume del vano di carico sia occupato dall’equipaggiamento antincendio trasportato in modo fisso
🡪 rimorchi per il trasporto di componenti, strumenti e materiali di esercizio dell’autoveicolo di lavoro sul quale essi vengono tra- sportati
🡪 rimorchi costruiti in modo tale che possono contenere solo un determinato strumento di lavoro e che non presentano nes- sun’altra possibilità di carico
Veicoli speciali
🡪 Veicoli speciali che a causa del loro tipo di costruzione o scopo di utilizzo non soddisfano le prescrizioni in merito alla massa e ai pesi (ad es. veicoli spaziali, autogru, mietitrebbie)
🡪 Veicoli agricoli per una velocità massima di 40 km/h (ad es. trattore, carri con motore/di lavoro, monoasse, rimorchi agri- coli) che vengono utilizzati solo in relazione alla gestione di un’azienda agricola o un’azienda a essa equiparata e che non vengono utilizzati per l’esecuzione di tragitti commerciali. Le aziende equiparate sono le aziende silvicole e le aziende ope- ranti nel settore della produzione di piante, in particolare le aziende di orticoltura, frutticoltura e viticoltura, le aziende di flo- ricoltura e di apicoltura.
🡪 Ciclomotori con targa di controllo (ad es. e-bike, sedia a rotelle motorizzata, Segway)
Cantiere
Viene considerato cantiere l’intera area su cui sono presenti i valori materiali che si trovano sul posto in relazione a un’opera edilizia, anche prima del relativo inizio e dopo il relativo termine.
Commissioni
Trasporto di valori pecuniari eseguito dal contraente o da un cor- riere da questi incaricato sul tragitto diretto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
Contenitori di sicurezza Contenitori di sicurezza
Contenitori chiudibili a chiave o mediante codice, previsti per la conservazione sotto chiave di oggetti di valore.
Non vengono considerati contenitori di sicurezza armadi metallici a parete unica, scrivanie, casseforti, registratori di cassa, cofanetti e simili.
Contenitori di sicurezza con grado di resistenza secondo la norma SN-EN-1143-1
Sulla base della norma europea EN 1143-1, tra le altre cose, gli armadi di sicurezza, le porte di installazioni caveau e le installazioni caveau vengono verificati e classificati secondo la loro resistenza al furto con scasso. Il grado di resistenza indica la classificazione della resistenza contro il furto con scasso. Più è elevato il grado di resistenza, maggiore è la resistenza contro il furto con scasso.
Le cose assicurate durante i trasporti con veicoli terrestri, natanti e aeromobili (inclusi i tragitti di andata e ritorno diretti verso e dal mezzo di trasporto).
Qualora le cose vengano trattenute durante il trasporto, la coper- tura è limitata a 60 giorni per ogni singola sosta.
Presso i luoghi temporanei viene considerata sosta l’intervallo tem- porale tra l’arrivo del mezzo di trasporto che effettua il trasferimento e la partenza del mezzo di trasporto che prosegue; vengono inclusi nel calcolo il giorno di arrivo e di partenza.
Nel caso di invii postali, il trasporto inizia con la consegna alla posta e termina con la consegna da parte della posta al destinatario.
Nel caso in cui non venga utilizzato alcun mezzo di trasporto per il trasporto o il recapito, il trasporto inizia non appena le cose assicu- rate sono consegnate alla persona incaricata del trasporto per l’esecuzione immediata del trasporto e termina non appena per- vengono al destinatario.
Cose immobili all’esterno degli edifici
Cose annesse (ad es. fissate, montate) al terreno o a un’opera in modo tale che non possano essere spostate senza danneggia- mento o distruzione o speciale opera di smontaggio.
Si intendono, in particolare, impianti infrastrutturali come ad esem- pio:
🡪 recinzioni, muri di sostegno, scale, ringhiere
🡪 strutture per parcheggiare biciclette, cartelli/specchi stradali
🡪 gasometri, bacini di raccolta
🡪 antenne e impianti fotovoltaici/solari, non fissati allo stabile
🡪 sonde geotermiche verticali, centrali eoliche
🡪 trasformatori e centraline di comando
🡪 tubi di alimentazione e smaltimento ivi inclusi i relativi canali
🡪 ponti, fontane, imbocchi, scale, aree di deposito e parcheggio, illuminazioni
🡪 linee di comunicazione
🡪 insegne luminose, colonne indicatrici e display non fissati allo
stabile
Non sono considerate cose immobili all’esterno degli edifici:
🡪 stabili
🡪 tutte le cose mobili (in particolare tutte quelle rientranti nelle
installazioni)
Cose particolarmente a rischio con riferimento ai danni cau- sati da eventi naturali
(nell’ambito dell’assicurazione contro i danni causati da eventi na- turali prevista dal contratto)
🡪 Costruzioni mobiliari unitamente al contenuto
🡪 Roulotte e mobilhome con tanto di accessori
🡪 Veicoli a motore come magazzini all’aperto o sotto tettoia
🡪 Cose presenti sui cantieri
🡪 Copertura in vetro dei letti di semina
🡪 Impianti nucleari ai sensi dell’articolo 3 lettera d della legge sull’energia nucleare del 21 marzo 2003
Costruzioni mobiliari
Costruzioni mobili senza installazione permanente e che non sono o non devono essere assicurate come stabili e che non sono an- nesse (ad es. fissate, montate) al terreno o a un’opera.
Danni tecnici
🡪 Danni da funzionamento interni causati da errori di utilizzo, di- fetti di progettazione, di materiale o di fabbricazione, sovracca- rico, fuorigiri, sovrapressione, depressione, implosione, carenza di acqua di raffreddamento o di alimentazione, lubrifi- cazione inadeguata o mancante, guasto di contatori, dispositivi di regolazione o di sicurezza, effetto della corrente elettrica, montaggio o introduzione di corpi estranei e liquidi di ogni tipo, azione della temperatura e dell’umidità. Sono incluse le com- ponenti elettroniche non più funzionanti, senza che possa es- sere documentato un danneggiamento
🡪 Danni derivanti da fattori esterni violenti a veicoli a motore aziendali come installazioni tecniche, autoveicoli di lavoro, ri- morchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo), aeromobili senza occupanti (ad es. collisione, urto, ribalta- mento, caduta, affondamento)
Danno totale
Sussiste un danno totale, se
🡪 le spese stimate per la sostituzione o la ricostruzione superano il valore di risarcimento
🡪 non è possibile una sostituzione o una ricostruzione
🡪 una cosa rubata dopo una perdita assicurata non viene ritro- vata entro 4 settimane
Durata della garanzia
Limitazione temporale della copertura assicurativa in caso di sini- stro. Inizia con il verificarsi del danno.
Danni causati da piena, alluvione, uragano (vento ad almeno 75 km/h, che sradica alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frana, caduta di sassi o scoscendimento.
Entrate dalla vendita di merci nonché dall’erogazione di servizi, senza l’imposta sul valore aggiunto addebitata ai clienti durante un esercizio.
Furto con scasso, rapina
Viene classificato furto con scasso:
Furto tramite
🡪 irruzione violenta in uno stabile o nei locali dello stesso
🡪 apertura forzata di un contenitore all’interno di uno stabile
🡪 apertura forzata di una baracca o di un container
🡪 apertura forzata di un veicolo
Vengono considerati furto con scasso anche:
🡪 il furto effettuato con le chiavi giuste e il codice, a condizione che gli autori se ne siano appropriati mediante furto con scasso o rapina
🡪 l’evasione violenta da uno stabile o un locale di uno stabile da parte di autori in essi rinchiusi
Viene classificata rapina:
il furto con minaccia o uso della forza contro il titolare, il suo perso- nale o le persone che vivono con lui nella stessa economia dome- stica nonché il furto in caso d’incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.
Fondamenta di stabili con palificazione (ad es. palificazione con trivellazione, battitura e perforazione, pali in calcestruzzo) e imper- meabilizzazioni di acque sotterranee.
Tutte le perdite dovute a furto, che non possono essere conside- rate documentate in modo conclusivo da tracce, testimoni o circo- stanze come furto con scasso, rapina.
Installazioni Installazioni tecniche
come ad esempio:
🡪 Macchinari e impianti tecnici unitamente a fondamenta e ac- coppiamenti meccanici
🡪 Apparecchi, attrezzi, apparecchi automatici
🡪 Veicoli a motore aziendali come macchine di lavoro semoventi (senza targa di controllo)
Altre installazioni
come ad esempio:
🡪 Strumenti, utensili
🡪 Pezzi di ricambio
🡪 Beni mobili d’esercizio e da magazzino
🡪 Beni mobili da ufficio
🡪 Costruzioni mobiliari
🡪 Installazioni edili, nella misura in cui non devono essere assi- curate con lo stabile
Distinzione tra installazioni e stabili secondo la definizione di sta- bile.
Non vengono considerate installazioni le cose immobili all’esterno
degli edifici.
Merci
🡪 Merce di produzione propria (merce in produzione e prodotti finiti)
🡪 Merce acquistata (materiale grezzo, prodotti semilavorati e fi-
niti, materiale d’esercizio)
🡪 Prodotti naturali dopo la loro estrazione o raccolta
🡪 Materiale d’esercizio come coloranti, prodotti chimici, lubrifi- canti e detergenti, combustibili, materiali stampati, materiali di imballaggio e da ufficio
Oggetti di montaggio
Installazioni appartenenti al contraente, da questi prese in leasing o noleggiate durante il montaggio rispettivamente lo smontaggio, ossia dopo lo scarico delle cose destinate al montaggio sul posto di montaggio, finché non vengono installate pronte per l’uso e, se previsto, il funzionamento di prova non è ancora concluso. La merce non costituisce oggetti di montaggio.
Prezzo di mercato
Nel caso di merci acquistata (come materiale grezzo, prodotti se- milavorati e finiti, materiale d’esercizio) il prezzo di mercato corri- sponde al prezzo di acquisto ivi comprese le spese per trasporto, dazio, autotrasporto, scarico, deposito, controlli di qualità e quan- tità nonché applicazione delle diciture e registrazione. Nel caso di merci di produzione propria (nella propria azienda o nell’ambito del lavoro su commissione) (merci in produzione e prodotti finiti) il prezzo di mercato corrisponde al prezzo di vendita, ossia ai costi di produzione della merce, oltre alle spese di amministrazione e generali di distribuzione nonché all’utile.
Non si considerano:
🡪 sconti e concessioni sui prezzi per il calcolo della somma assi- curata
🡪 imposta sul valore aggiunto nel caso di aziende aventi diritto alla relativa detrazione
Primo rischio
Una somma assicurata massima concordata per un determinato rischio.
Danni alle vetrate di
🡪 installazioni
🡪 autoveicoli di lavoro, rimorchi di lavoro, veicoli speciali (tutti con targa di controllo)
🡪 cose immobili all’esterno degli edifici
🡪 stabili/locali in affitto
Sono considerate vetrate anche i materiali simili al vetro, come
🡪 vetroceramica di cucine elettriche
🡪 installazioni sanitarie in materiale sintetico, ceramica, porcel- lana o pietra
🡪 rivestimenti di cucina e bagno in pietra
🡪 piani di tavoli in pietra
Non vengono considerati rottura vetri
🡪 danni da rottura a fari, apparecchi d’illuminazione, lampadine elettriche, tubi fluorescenti e al neon, piastrelle, pareti e pavi- menti rivestiti di piastrelle, tubazioni, vetri di tv, schermi e di- splay di ogni genere, vetri ottici, vasellame di vetro, specchietti a mano, vetri concavi (ad es. vasi)
🡪 danneggiamenti della superficie di vasche e docce (ad es. danni allo smalto)
🡪 danni a parti di vetro di installazioni meccaniche ed elettriche
🡪 danneggiamento di tutte le vetrate durante lo svolgimento di lavori (incluse le incorniciature), nonché nel corso dell’installa- zione e di spostamenti
🡪 danni provocati dall’usura
Sinistro informatico
🡪 Attacco, intromissione o accesso intenzionali da parte di crimi- nali informatici, ma anche da parte di altri autori (ad es. hac- king, sovraccarico mirato dei siti web mediante "attacco denial- of-service", phishing, pharming)
🡪 Accesso o intromissione negligente da parte di collaboratori o fornitori di servizi esterni (ad es. manipolazione del sistema IT, cancellazione dei dati)
Spese di decontaminazione
Spese per
🡪 l’ispezione, la decontaminazione e la sostituzione del terreno contaminato (ivi incluse fauna e flora), lo smaltimento delle ac- que antincendio contaminate sui terreni propri, in affitto o in lo- cazione su cui si è verificato il danno
🡪 il trasporto del terreno o delle acque antincendio contaminati in un impianto di depurazione e per riportare terreno o acqua nel sito in cui si è verificato il danno
🡪 il trasporto del terreno o delle acque antincendio contaminati nella discarica idonea più vicina, lo scarico e la distruzione in loco
🡪 il ripristino dei terreni propri, in affitto o in locazione allo stato precedente al verificarsi del danno
Le spese di decontaminazione vengono rimborsate solo se
🡪 riguardano una contaminazione documentabile verificatasi a causa di un evento assicurato su un terreno proprio, in affitto o in locazione i Svizzera e nel Principato del Liechtenstein
🡪 la decontaminazione è necessaria a causa di una disposizione di diritto pubblico rilasciata entro un anno dal verificarsi del danno e che si basa su leggi oppure ordinanze entrate in vigore prima del verificarsi del danno stesso
🡪 non vi è alcun rimborso di esse tramite un altro contratto di as- sicurazione
Se il danno provoca un peggioramento della contaminazione già esistente nel terreno, vengono rimborsate solo le spese che supe- rano l’importo necessario all’eliminazione della contaminazione preesistente, a prescindere se in assenza del danno assicurato tale importo sarebbe stato speso e in quale momento.
Spese supplementari
Spese supplementari necessarie per il mantenimento dell’attività nell’entità attesa nel corso della durata dell’interruzione.
Queste comprendono
🡪 spese di minimizzazione dei danni, ossia spese derivanti a ca- rico del contraente nell’adempimento dei propri obblighi di mi- nimizzare il danno indicati al punto AR23
🡪 spese speciali. Si considerano tali le spese nella misura in cui non hanno ripercussioni sulla minimizzazione dei danni nel corso della durata della garanzia o solo oltre la durata della garanzia. In esse rientrano anche le pene convenzionali da corrispondere motivate e documentabili sulla base del con- tratto per l’esecuzione divenuta impossibile o ritardata degli in- carichi assunti a causa dell’interruzione
Stabili
Ogni prodotto non mobile dell’attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene dei locali utilizzabili ed è costruito come installazione permanente comprese le instal- lazioni edili che, pur non essendo parte integrante del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e sono fissate al fabbricato in modo tale da non poter essere separate senza provocare danni consistenti allo stabile.
Per la distinzione tra stabili e installazioni, nei cantoni con l’assicu- razione cantonale stabili sono determinanti le disposizioni canto- nali, in tutti gli altri cantoni si applicano invece le “Norme per l’assicurazione stabili” della Basilese.
Terremoti ed eruzioni vulcaniche
Danni causati da
🡪 terremoto = scosse sismiche che hanno come causa naturale un epicentro sotterraneo. Non vengono considerate terremoti scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente. In caso di dubbio è il Servizio Sismico Svizzero a decidere se si tratta di un terremoto o meno
🡪 eruzioni vulcaniche = risalita e fuoriuscita di magma, associate a nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti o flusso di lava
Tutti i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 168 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha causato il danno co- stituiscono un evento assicurato. L’assicurazione copre tutti gli eventi il cui inizio rientra nella durata contrattuale.
Massiccia: la struttura portante dello stabile (muri e soffitti, senza muri divisori non portanti) consiste essenzialmente di muratura, calcestruzzo, acciaio, cemento armato, con percentuale di legno inferiore a 1/3.
Non massiccia: la struttura portante dello stabile (muri e soffitti, senza muri divisori non portanti) presenta una percentuale di legno superiore a 1/3.
Valore a nuovo
Prezzo attuale di una nuova cosa di uguale tipo, capacità e qualità, ivi incluse le spese per dazio, trasporto, montaggio, messa in fun- zione e tutte le altre spese accessorie.
Non si considerano:
🡪 sconti e concessioni sui prezzi per il calcolo della somma assi- curata
🡪 imposta sul valore aggiunto nel caso di aziende aventi diritto alla relativa detrazione
🡪 il valore affettivo personale
Valore attuale
Valore a nuovo dedotto il deprezzamento (ammortamento) dovuto a usura o altri motivi.
Valori pecuniari
🡪 Contanti
🡪 Assegni correttamente compilati e firmati e giustificativi di carte di credito
🡪 Xxxxxx, assegni di viaggio, Lunch-Check
🡪 Titoli di trasporto trasferibili, abbonamenti, buoni, vignette au- tostradali
🡪 Carte prepagate (ad es. Travel Cash Card, Reka-Card, Lunch- Check Card)
Valore totale
Viene considerato valore totale
🡪 il prezzo di mercato per le merci
🡪 il valore a nuovo per le installazioni, autoveicoli di lavoro, rimor- chi di lavoro e veicoli speciali (tutti con targa di controllo) non- ché gli aeromobili senza occupanti
Condizioni contrattuali Baloise assicurazione d’imprese PMI Edizione 2022
Basilese Assicurazione SA
Xxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx xxxxxxx XX-0000 Xxxxx
Servizio clientela 00800 24 800 800 xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx