Definizione di Superficie locativa

Superficie locativa il valore unitario concordato dalle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli, dovrà essere applicato alla superficie locativa dell’alloggio da intendersi come superficie interna dell’alloggio al netto sia dei muri perimetrali che interni, maggiorata della superficie netta dell’eventuale garage, mansarda e taverna considerata al 60%, l’eventuale secondo garage sarà considerato al 100%. Fino a mq. 46,1, la superficie dell’alloggio, al netto del garage, può essere aumentata del 30% e da mq. 46,2 a mq. 60 la superficie netta dell’alloggio può essere computata a mq. 60.
Superficie locativa il valore unitario concordato dalle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli, dovrà essere applicato alla superficie locativa dell’alloggio da intendersi come superficie interna all’alloggio al netto sia dei muri perimetrali che interni, maggiorata della superficie netta dell’eventuale garage, mansarda e taverna considerata al 60%. Fino a mq. 46,1, la superficie dell’alloggio, al netto del
Superficie locativa. Si definisce metro quadro utile, con una tolleranza del 5% in più o in meno: la superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni dei vani principali o di vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;

More Definitions of Superficie locativa

Superficie locativa con riferimento al DPR 138/98, si definisce metro quadro utile:

Related to Superficie locativa

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

  • Copertura Assicurativa garanzia assicurativa generata dal versamento del Premio.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Dirigente Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile del Procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxx

  • Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

  • Contratto di Fornitura l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.

  • Età assicurativa Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

  • Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

  • Ordine di pagamento si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;

  • Scelta contranente 26-Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione Data inizio: Data ultimazione: Importo Importo liquidato: Partecipanti: Cig: 6594410747 Oggetto: CATETERI ARTERIOSI E VENOSI ESCL BARD SCAD 03/02/2021 Struttura ASL VCO - C.F.00634880033

  • Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

  • Operazione di pagamento l’attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;

  • Contraente il soggetto che stipula l’assicurazione.

  • Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • stabilimento lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

  • Sede Operativa Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 4 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia – Telefono: (+00)00 00000000

  • Titolare del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

  • Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

  • Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Ordinativo di Fornitura è l'atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro con ESTAR, risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell’Ordinativo di Fornitura stesso. L’Ordinativo di Fornitura costituisce il documento contrattuale che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore, ha la stessa valenza di stipula del contratto attuativo.

  • Danno extracontrattuale È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.

  • Contratto il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

  • Quantità prevista a corpo € 2.100,00