Definizione di Servizio Diretto

Servizio Diretto. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura gratuita preferenzialmente in originale o secondariamente in copia (solo se l’originale non è più disponibile) di quei fascicoli reclamati pubblicati e normalmente distribuiti che non siano giunti a destinazione anche nel caso non fossero stati rispettati da parte delle Unità Ordinanti i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non siano stati debitamente comunicati da parte del Fornitore, come previsto al precedente punto 9.2.4.
Servizio Diretto il Fornitore è tenuto a reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento del sollecito da parte delle Unità Ordinanti salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e si impegna a fornire riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso specifico report mensile di seguito descritto al punto 9.8.
Servizio Diretto la Commissionaria è tenuta a reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito da parte del GSSI salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e si impegna a fornire riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso specifico report mensile di seguito descritto al punto 19.7.1. All'inizio della fornitura, e tempestivamente in caso di variazioni in corso d’anno, la Commissionaria è tenuta ad informare il GSSI circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli per i quali è stato richiesto il servizio diretto.

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Servizio Diretto la Commissionaria dovrà garantire la fornitura gratuita preferenzialmente in originale o secondariamente in copia (solo se l’originale non è più disponibile) di quei fascicoli reclamati pubblicati e normalmente distribuiti che non siano giunti a destinazione anche nel caso non fossero stati rispettati da parte del GSSI i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non siano stati debitamente comunicati da parte della Commissionaria, come previsto al precedente punto 18.2.4.
Servizio Diretto. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura gratuita preferenzialmente in originale o secondariamente in copia (solo se l’originale non è più disponibile) di quei fascicoli reclamati pubblicati e normalmente distribuiti che non siano giunti a destinazione anche nel caso non fossero stati rispettati da parte delle Unità Ordinanti i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non siano stati debitamente comunicati da parte del Fornitore, come previsto al precedente punto 6.2.4. Nel caso di fornitura del fascicolo in copia e nel formato da concordare con le Unità Ordinanti, spetta al Fornitore assolvere tutti gli adempimenti legati al rispetto dei diritti di Copyright. Nei casi di qualsivoglia inadempienza imputabile agli editori, distributori o simili e stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, il Fornitore è obbligato alla restituzione delle somme fatturate alle Unità Ordinanti in misura proporzionale a quanto effettivamente fornito, tramite emissione di Nota di Credito e riaccredito diretto in conto corrente o storno su fattura successiva da effettuare entro 90 giorni dall'accertamento e/o dalla richiesta scritta da parte delle Unità Ordinanti medesime. Sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi presso i soggetti terzi. Al termine della fornitura, convenuta l’impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, il Fornitore è comunque obbligato a emettere entro e non oltre i 12 mesi successivi al termine del contratto nota di credito complessiva e rimborso diretto in conto corrente alle Unità Ordinanti per tutti i fascicoli non consegnati alle Unità Ordinanti medesime e, con specifico riferimento a quelli richiesti in servizio diretto, regolarmente sollecitati dalle Unità Ordinanti medesime ma non pervenuti, secondo le risultanze della reportistica di cui al punto 6.9.1.
Servizio Diretto il Fornitore è tenuto a reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito da parte delle Biblioteche salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e si impegna a fornire riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso specifico report mensile di seguito descritto al punto 17.7.1. All'inizio della fornitura, e tempestivamente in caso di variazioni in corso d’anno, il Fornitore è tenuto ad informare le Biblioteche circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli per i quali è stato richiesto il servizio diretto.
Servizio Diretto. Invio fascicoli dei periodici in abbonamento per posta ordinaria presso le sedi delle Unità Ordinanti, agli indirizzi indicati nei singoli Negozi di Fornitura, franco trasporto, imballo compreso; limitatamente ai casi in cui l’editore offra facoltà di scelta fra invio fascicoli per posta ordinaria e per posta aerea, il fornitore dovrà, attraverso il servizio preventivi di spesa, informarne le Unità Ordinanti le quali comunicheranno al fornitore la modalità scelta, prima che lo stesso sottoscriva l’abbonamento. Restano ferme la discrezionalità da parte delle singole Unità Ordinanti di richiedere o meno al momento dell'ordine il suddetto servizio, e la facoltà di attivarlo anche in misura parziale rispetto al totale dei titoli ordinati.

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  • Servizio si intende qualsiasi servizio fornito da MicroStrategy in esecuzione del presente Accordo, incluso il supporto tecnico, servizi di formazione, consulenza e ServizioMCE (o di una parte di questo).

  • Servizi Il Licenziatario garantisce che i Servizi acquistati saranno forniti con professionalità in conformità agli standard di settore generalmente accettati. La presente garanzia avrà efficacia per i trenta (30) giorni successivi all'erogazione dei Servizi. In caso di violazione della presente garanzia, il Licenziatario ha il solo obbligo di correggere i Servizi in modo da renderli conformi alla presente garanzia ovvero a rimborsare, a propria discrezione, l'importo pagato dall'Utente per la parte dei Servizi non conforme alla garanzia. L'Utente acconsente a prendere provvedimenti adeguati per isolare ed eseguire il backup dei propri sistemi.