stabilimento lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
stabilimento s'intende:
stabilimento qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un pro- dotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
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stabilimento. (vedi lettera tappo e/o bottiglia) / Factory (look to the letter on the cap and/or on the bottle):
stabilimento qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono le attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
stabilimento si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. Per l’operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni: l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell’Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o a “Terzi” entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio. Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione in merito alla denuncia dei Sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione dell’Assicurazione. La presente copertura si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimite come da Allegato 1 “Quadro sinottico”, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo. La presente garanzia opera esclusivamente con territorialità Italia e non comprende i danni:
stabilimento il sito o l’area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell’Assicurato, nel quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.
stabilimento si intende
stabilimento si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. L’assicurazione vale anche altresì, entro il limite del 10% del limite di risarcimento previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall’assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’assicurato di darne immediato avviso all’assicuratore. La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso con l’esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.
stabilimento si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni: l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio; fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto. L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore. La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze. Questa estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Eur 5.000,00 per ogni sinistro ed un massimo risarcimento annuo di Eur 500.000,00. La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni: derivanti da alterazioni di carattere genetico; provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza; cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo; conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono esse...