Definizione di stabilimento

stabilimento lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
stabilimento s'intende:
stabilimento. (vedi lettera tappo e/o bottiglia) / Factory (look to the letter on the cap and/or on the bottle):

More Definitions of stabilimento

stabilimento qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un pro- dotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
stabilimento qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono le attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
stabilimento si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. Per l’operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni: l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell’Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o a “Terzi” entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio. Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione in merito alla denuncia dei Sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione dell’Assicurazione. La presente copertura si intende prestata nell’ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimite come da Allegato 1 “Quadro sinottico”, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo. La presente garanzia opera esclusivamente con territorialità Italia e non comprende i danni:
stabilimento il sito o l’area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell’Assicurato, nel quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.
stabilimento si intende
stabilimento si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. L’assicurazione vale anche altresì, entro il limite del 10% del limite di risarcimento previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall’assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’assicurato di darne immediato avviso all’assicuratore. La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso con l’esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.
stabilimento si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni: ✓ l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti, così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio; ✓ fermo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto. L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. Questa estensione di garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze, ed è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla SEZIONE MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI e con applicazione della franchigia ivi indicata. La presente estensione di garanzia non comprende i danni: ✓ verificatisi nei territori di USA e Canada o comunque derivanti da attività svolte in tali territori; ✓ di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale; ✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico; ✓ cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; ✓ provocati da attività svolte all’esterno delle ubicazioni utilizzate dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività; ✓ conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento da parte dei legali rappresentanti; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni...