TENUTO CONTO CHE con Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Xx.Xx.Xx.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, la cui ultima modifica è stata adottata con atto dirigenziale n. 164 dell’8/10/2020; - la POS C.1.1 “Accordi tra Amministrazioni” allegata al predetto Documento Descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo descrive e regolamenta l’iter operativo da seguire nel processo di selezione e attuazione di operazioni che perseguono gli Obiettivi e le Azioni previste dal Programma Operativo Regionale aventi ad oggetto l’esecuzione di servizi pubblici realizzati mediante Accordi tra Amministrazioni aggiudicatrici. - Un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici. - L’Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all’accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo - Con la nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione per garantire i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l’art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui esclude l’applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un’ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti l’interesse pubblico e dallo svolgimento da parte dell’ Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto. - il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e...
TENUTO CONTO CHE in data 06/05/2022 la UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento ha inviato a Rina Prime Value Services S.p.A., tramite PEC prot. n. 78489, la richiesta di offerta (RDO) a fronte della quale il professionista ha trasmesso, a mezzo di posta certificata, in data 18/05/2022, l’accettazione di ordine (ADO) e della relativa quantificazione del servizio pari a € 1.014,30 (oneri previdenziali ed IVA esclusi); - a seguito di ciò il contratto applicativo è stato firmato digitalmente in data 26/05/2022 da entrambe le parti; - l’ufficio competente ha emesso il relativo ordinativo di fornitura (OdF n. 155083217 del 27/05/2022) tramite NECA sottoscritto dal RUP arch. Xxxxxx Xxxxxxxx; - l’importo indicato nel contratto applicativo e sopra riportato corrisponde al corrispettivo calcolato in riferimento al prezziario visurista e accatastatore, Convenzione ARIA-2021_229- Lotto 2, al netto dello sconto offerto dal fornitore in sede di Accordo Quadro; EVIDENZIATO che non è prevista emissione di singole richieste di consegna (RDC), come da Guida alla succitata Convenzione Aria_2021_229-Lotto 2; RICHIAMATA la normativa regionale in materia di acquisti ed in particolare la DGR n. XI/6387 del 16.05.2022 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2022” la quale, in materia di approvvigionamenti in ambito sanitario, stabilisce, al punto 2.1 “Ambiti di aggregazione derivanti dal DPCM 11 luglio 2018 - Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi”, l’obbligo per gli Enti Sanitari di acquistare per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore regionale ARIA S.p.A. di beni e servizi compresi nelle 25 categorie individuate dal DPCM 11 luglio 2018; ATTESO che: - a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 136/2010 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con Determinazione n. 8/2010 e s.m.i., ha esteso l’obbligo di richiesta dei CIG (Codice Identificativo Gara) a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture a prescindere dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta; - per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e ...
TENUTO CONTO CHE le Aziende Sanitarie sono obbligate ad acquisire beni e servizi tramite i Soggetti Aggregatori per le categorie descritte dal D.P.C.M. 11 luglio 2018 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16.08.2018, avente ad oggetto la “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014 n. 89; - i servizi di pulizia e disinfezione degli ambienti rientrano nelle categorie merceologiche individuate dal sopracitato D.P.C.M.; - in vista della scadenza del contratto, questa ASST in data 15/04/2016 ha trasmesso ad ARCA Spa, in qualità di soggetto aggregatore per Regione Lombardia, il fabbisogno e l’apposita delega ad espletare la procedura in nome e per conto dell'azienda; - ARCA Spa ha espletato una procedura di gara a rilevanza comunitaria per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto i “servizi di pulizia e disinfezione degli ambienti”, articolato in n. 6 lotti (ARCA_2016_25.1) secondo bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 02/07/2016 e sulla G.U.R.I. in data 04/07/2016; - a seguito di tale procedura ARCA Spa ha sottoscritto un Accordo Quadro con più operatori economici per ogni singolo lotto; PRECISATO che ciascun Ente deve avviare, sulla base della disciplina dettata dall’Accordo Quadro regionale, un Appalto Specifico per la definizione del proprio contratto, con gli operatori economici individuati nell’accordo stesso; DATO ATTO CHE: - con deliberazione n. 23 del 23/01/2019 è stato indetto l'appalto specifico sulla base dell’Accordo Quadro sottoscritto da ARCA Spa, per l'affidamento del “Servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti” in oggetto, per una durata di 60 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; - alla data di adozione del presente provvedimento risulta ancora in corso la fase di valutazione tecnico qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice; RITENUTO essenziale, sulla base della stima dei tempi tecnici necessari alla definizione dell’Appalto Specifico, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, prorogare il contratto in essere con la società indicata in premessa, per il periodo dal 16/06/2019 al 30/09/2019, con clausola di recesso anticipato in caso di aggiudicazione dell'appalto specifico prima di tale scadenza;
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SEBBENE AD OGGI NON SI SIANO VERIFICATI SIMILI EVENTI E TENUTO CONTO CHE, IN RELAZIONE ALLE DISCARICHE IN GESTIONE, IL GRUPPO, AI SENSI D.LGS.
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TENUTO CONTO CHE l'art. 37, comma 1, del Codice, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (fatte salve le modificazioni in aumento di dette soglie temporaneamente introdotte dal richiamato decreto legge 16 luglio 2020, n. 76); • l'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; • l'art. 1, comma 449, L. n. 296/2006, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; • ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non è presente il software su descritto; • in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il C.I.G. (c.d. smart C.I.G.), ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo; • che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede: ◦ l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (Legge n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (Legge n. 115/2011), la ...
TENUTO CONTO CHE il Titolare del Trattamento intende rispettare la suddetta disposizione tramite questo atto di nomina a Soggetto Designato al Trattamento dei Dati, in ossequio al principio di accountability che informa il GDPR; • l’art. 2−quaterdecies del Codice Privacy, così come novellato dal D.Lgs. 101/2018 prevede esplicitamente che “il Titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”. CONSIDERATO CHE:
TENUTO CONTO CHE il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alle Istituzioni scolastiche della rete oltre alla custodia di eventuali titoli e valori;
TENUTO CONTO CHE negli anni scorsi, e in particolare nel triennio 2018 – 2020, l’attività di recupero e soccorso degli animali d’affezione è stata svolta proficuamente nel territorio della Provincia di Bologna, grazie alla fattiva collaborazione tra la Città Metropolitana di Bologna, l’Azienda USL di Bologna (di seguito denominata Azienda), il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito denominato Dipartimento), nonché delle Associazioni di volontariato ENPA e Bologna Zoofila; – il riordino istituzionale previsto con la L. 56/2014 e dalla successiva L.R. 11/2018, attribuisce le competenze di raccordo e coordinamento delle attività a tutela degli animali d’affezione direttamente alla Regione Xxxxxx-Romagna;
TENUTO CONTO CHE il POR LAZIO FSE 2014-2020 sostiene, nell’ambito dell’Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà- Priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale - Obiettivo specifico 9.3 Aumento/consolidamento /qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali – l’azione
TENUTO CONTO CHE. ➢ A seguito dell’elevato numero di occupazioni senza titolo emerse con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione si rende necessario definire con uno specifico accordo il rilascio delle concessioni per l’occupazione del demanio regionale di cui alla l.r.80/2015 e relativi regolamenti attuativi che consenta di definire la complessa situazione pregressa ereditata nel passaggio delle funzioni mediante procedure semplificate che consentano di definire anche le verifiche avviate sulle occupazioni in questione; ➢ nell’ambito dei principi di efficienza ed efficacia che informano l’agire della pubblica amministrazione, la Regione Toscana con l.r. n. _ del ha stabilito che i soggetti gestori del servizio idrico integrato, possono sottoscrivere entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 specifici accordi con la competente Direzione regionale volti alla regolarizzazione degli importi dovuti per l’occupazione pregressa, alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni, e alle modalità di comunicazione delle variazioni delle reti tecnologiche e degli impianti presenti sul territorio. ➢ nell’ambito della suddetta legge, sono state individuate le fattispecie di occupazione demaniale a mezzo delle infrastrutture in argomento, riconducibili alle casistiche di seguito riportate:
TENUTO CONTO CHE l’Autorità di Gestione, individuata nel Direttore del Dipartimento Agricoltura, deve ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 66.1 del Reg.1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del programma per l’intero periodo di attuazione dello stesso e deve assicurare l’esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione; - il PSR per il periodo di programmazione 2014 2022 prevede una specifica misura di “Assistenza Tecnica” (Misura 20), di cui è beneficiaria la Regione Abruzzo, che può finanziare attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit, così come previsto dall’art.59, comma 1 del Reg 1303/2013; - tutte le attività di gestione del programma, compresi i controlli amministrativi sulle operazioni connesse ad investimenti che comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso, sono localizzate generalmente in aree rurali non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale; - le disposizioni regolanti i controlli e le verifiche per gli aiuti in favore degli agricoltori costituiscono obblighi ineludibili per le amministrazioni destinatarie dei fondi europei;