Definizione di TENUTO CONTO CHE

TENUTO CONTO CHE con Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (▇▇.▇▇.▇▇.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, la cui ultima modifica è stata adottata con atto dirigenziale n. 164 dell’8/10/2020; - la POS C.1.1 “Accordi tra Amministrazioni” allegata al predetto Documento Descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo descrive e regolamenta l’iter operativo da seguire nel processo di selezione e attuazione di operazioni che perseguono gli Obiettivi e le Azioni previste dal Programma Operativo Regionale aventi ad oggetto l’esecuzione di servizi pubblici realizzati mediante Accordi tra Amministrazioni aggiudicatrici. - Un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici. - L’Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all’accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo - Con la nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione per garantire i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l’art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui esclude l’applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un’ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti l’interesse pubblico e dallo svolgimento da parte dell’ Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto. - il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e...
TENUTO CONTO CHE gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro CONSIP sono due: la Kuwait Petroleum Italia S.p.a. (Cartissima Q8) e la Italiana Petroli S.p.a. (IP Plus); - dagli allegati all’Accordo Quadro per la Regione Sardegna risulta che, per tutte le Province, l’aggiudicatario con il punteggio più alto è la Kuwait Petroleum Spa come riportato in tabella: pertanto l’Agenzia Laore deve affidare, seguendo la regola generale prioritaria, l’appalto specifico a Q8 in quanto “Aggiudicatario con Punteggio Complessivo maggiore nelle province di interesse” ai sensi dell’Art. 3, comma 6, punto 2 dell’AQ.; - la fornitura del carburante avviene presso i punti vendita messi a disposizione dai Fornitori mediate utilizzo di Fuel Card; - dall’analisi di dettaglio della rete dei punti vendita Italiana Petroli e Kuwait Petroleum Italia risulta che nei centri abitati di Siniscola, Gavoi, Ales, Laconi, Jerzu e Isili, sede degli uffici dell’Agenzia, non sono presenti punti vendita della ditta Q8, pertanto, in deroga alla regola generale, l’Agenzia può affidare per i centri indicati l’appalto specifico alla ditta IP per “Assenza, nel Comune o Frazione di interesse, di punti vendita dell’Aggiudicatario con Punteggio Complessivo maggiore nelle provincie di interesse” ai sensi dell’Art. 3, comma 6, punto 3.b dell’AQ;. - sulla base delle card da richiedere alle due ditte aggiudicatarie, (147 Fuel Card Cartissima Q8 e 19 FuelCard IP Plus) riportate nelle tabelle allegate alla presente determinazione e dall’analisi dei consumi pregressi dei relativi autoveicoli risulta che fino alla scadenza della convenzione in data 24/01/2022 gli ordinativi dovranno essere fatti per le quantità presunte di seguito indicate: Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche DETERMINAZIONE N. DEL - Kuwait Petroleum Italia S.p.a. 🡪 400.000 litri corrispondenti ad un impegno di spesa totale di € 600,000,00 - Italiana Petroli S.p.a. 🡪 60.000 litri corrispondenti ad un impegno di spesa totale di € 90.000,00 TENUTO CONTO CHE l’impegno di spesa, pari complessivamente a € 690.000,00 inclusa IVA, di cui € 600.000,00 inclusa IVA a favore di Q8 e € 90.000,00 inclusa IVA a favore di IP, deve essere assunto dal Servizio titolare del relativo capitolo di spesa diviso nelle annualità come di seguito indicato: - anno 2019 totale € 170.000,00 di cui € 150.000,00 a favore di Q8 e € 20.000,00 a favore di IP - anno 2020 totale € 260.000,00 di cui € 225.000,00 a favore di Q8 e €35.000,00 a favore di IP - anno 2021 totale € 260.000,00 di cui...
TENUTO CONTO CHE il Consorzio della Bonifica Burana (di seguito Consor- zio) gestisce nella Provincia di Modena a fini irrigui un com- plesso sistema di opere idrauliche che consente di distribuire le acque su un comprensorio esteso per circa 180.000 ettari (ha) e che le principali fonti di approvvigionamento per l’irrigazione sono: • le derivazioni in corrispondenza della Traversa Fluvia- le S. ▇▇▇▇▇▇▇-Castellarano sul Fiume Secchia con un prelievo medio annuo complessivo di circa 9.000.000 m3 mediamente distribuiti su un comprensorio dell’estensione di circa …………. ha nella provincia di Modena; • la derivazione in corrispondenza della Traversa Fluvia- le in località ………………. (Comune di …………….), dal Fiume ▇▇▇▇▇▇, mediante una traversa di sbarramento con un prelievo annuo di circa ………………………. m3 mediamente di- stribuiti su un comprensorio dell’estensione di circa …………. ha nella provincia di Modena; - HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ n. 2/4, in qualità di GESTORE OPERATIVO del Ser- vizio ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ è titolare degli atti autorizzativi re- lativi all’esercizio degli impianti di depurazione di Sassuolo e di Savignano sul ▇▇▇▇▇▇; - l’impianto di trattamento delle acque reflue di Sassuo- lo–Fiorano, con una potenzialità di progetto di 120.000 Abi- tanti Equivalenti (AE), tratta, nell’assetto attuale, una por- tata di acque reflue urbane variabile tra i 160 m3/h e i 700 m3/h che, se destinate al riutilizzo, consentirebbero un ri- sparmio idrico complessivo quantificabile in circa 2.000.000 di m3/anno; - l’impianto di trattamento delle acque reflue di Savi- gnano sul ▇▇▇▇▇▇, con una potenzialità di progetto di 11.000 abitanti equivalenti (AE), tratta, nell’assetto attuale, una portata di acque reflue urbane variabile tra i 40 m3/h e i 170 m3/h che, se destinate al riutilizzo, consentirebbero un ri- sparmio idrico complessivo quantificabile in circa 500.000 m3/anno; PRESO ATTO CHE nella dotazione impiantistica del depuratore di Sassuolo-Fiorano vi è una paratoia di regolazione che può consentire di deviare parte delle acque reflue depurate, che normalmente recapitano nel “Torrente Fossa”, verso il “Canale di Modena” e che nella dotazione impiantistica del depuratore di Savignano sul ▇▇▇▇▇▇ vi è una paratoia di regolazione che può consentire di deviare la totalità delle acque reflue depurate, che normalmente recapitano nel “Fiume ▇▇▇▇▇▇”, verso il “Canal Torbido”;

Examples of TENUTO CONTO CHE in a sentence

  • SEBBENE AD OGGI NON SI SIANO VERIFICATI SIMILI EVENTI E TENUTO CONTO CHE, IN RELAZIONE ALLE DISCARICHE IN GESTIONE, IL GRUPPO, AI SENSI D.LGS.


More Definitions of TENUTO CONTO CHE

TENUTO CONTO CHE. BOSCH SERVICE SOLUTIONS GMBH manleva AREU da qualsiasi responsabilità in ambito civile e patrimoniale per eventuali danni diretti, indiretti, materiali e immateriali, che BOSCH SERVICE SOLUTIONS GMBH o altre parti ad essi riconducibili, dipendenti o affiliati dovessero causare per attività (azioni o omissioni) connesse all’oggetto del presente accordo, non derivanti da responsabilità riconducibile direttamente ad AREU stessa; • BOSCH SERVICE SOLUTIONS GMBH assume su di sé ogni responsabilità in merito al servizio direttamente gestito e contrattualizzato con i soggetti fruitori dello stesso, obbligandosi a manlevare e tenere indenne AREU da qualsiasi tipo di responsabilità nel caso in cui vengano promosse dai predetti soggetti azioni per ottenere il ristoro per danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali subiti, restando inteso che tale manleva è valida per le ipotesi in cui gli inadempimenti siano inequivocabilmente riconducibili all’opera di BOSCH SERVICE SOLUTIONS GMBH In tutti i predetti casi BOSCH SERVICE SOLUTIONS GMBH assume a proprio carico tutti gli eventuali oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali; DATO ATTO che l’accordo consta di n. 3 allegati, parti integranti e sostanziali dell’accordo e del presente provvedimento, aventi ad oggetto: - “Elenco aree di competenza Centrali Uniche di Risposta NUE 112 AREU” (all. 1); - “Procedure standard di accesso alle CUR NUE 112 di AREU (all. 2); - “Scheda informativa” (all. 3), attraverso la quale gli operatori della Centrale privata e della CUR si scambiano le informazioni; PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
TENUTO CONTO CHE il Titolare del Trattamento intende rispettare la suddetta disposizione tramite questo atto di nomina a Soggetto Designato al Trattamento dei Dati, in ossequio al principio di accountability che informa il GDPR; • l’art. 2−quaterdecies del Codice Privacy, così come novellato dal D.Lgs. 101/2018 prevede esplicitamente che “il Titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”. CONSIDERATO CHE:
TENUTO CONTO CHE il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alle Istituzioni scolastiche della rete oltre alla custodia di eventuali titoli e valori;
TENUTO CONTO CHE il Dipartimento Interaziendale IT & TLC ha segnalato alla U.O. Provveditorato-Economato la necessità di acquisire le attività di manutenzione evolutiva dei software in questione; - tali attività non sono contemplate nel servizio di assistenza e manutenzione in convezione, in quanto oggetto di altra procedura centralizzata denominata “servizi professionali in ambito ICT”;
TENUTO CONTO CHE il bando di gara è stato pubblicato: sul sito web del MIT, su Albo Pretorio dell’Ente, su Cuc Montedoro ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 03.03.2023; • il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori economici interessati, è stato fissato alle ore 10:00 del 20.03.23; • che la seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte è stata fissata alle ore 11.00 del 20.03.2023; VISTO il verbale di gara del 20/03/2023, allegato al presente atto, con il quale si è proceduto all'apertura e alla verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa, dell'offerta economica e alla relativa proposta di aggiudicazione a favore della Cooperativa Sociale OMNIA SERVICE con sede in via Gigante, Cellino San Marco BR, 72020, la quale ha presentato l'offerta per un importo di € 68.940,00 oltre iva;
TENUTO CONTO CHE l’università e la Città metropolitana hanno concordato di concludere anziché un contratto di vendita un contratto di permuta dell’area con la realizzazione di un immobile destinato ad aule didattiche; - il costo dell’intervento di costruzione del nuovo edificio destinato a sede del Liceo Agnoletti è stimato in € 17.000.000,00 e finanziato per € 10.000.000,00 dalla Regione Toscana e per € 7.000.000,00 dalla Città metropolitana che sempre avvalendosi del prezzo di vendita dell’attuale sede coprirà le spese di acquisto dell’area necessaria alla costruzione dall’Università di Firenze nonché i relativi oneri fiscali (€ 1.525.706,00 + € 137.313,54); progetto preliminare per la realizzazione dell’Istituto Superiore Agnoletti posto nel Comune di ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ del costo complessivi di € 17.000.000,00 di cui € 11.758.000,00 per lavori ed € 5.242.000,00 per somme a disposizioni; RICHIAMATE in particolare :
TENUTO CONTO CHE il Ministero della Salute, per il tramite della propria Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, e l’AREU hanno intenzione di cooperare al fine di sperimentare, condividere e diffondere alcuni elementi dell’esperienza organizzativa maturata dalla Regione Lombardia sulla rete di offerta per l’area materno infantile e nell’area dell’emergenza territoriale, anche al fine sviluppare gli strumenti da mettere a disposizione del Comitato Percorso Nascita nazionale per la valutazione della rete di offerta dei Punti nascita; • tale cooperazione potrà servire per la definizione di indicatori innovativi e modelli organizzativi per un’iniziale proposta di bozza, da sottoporre al Comitato Percorso Nascita nazionale e al Ministero, per eventuale rivisitazione degli elementi tecnici dell’Accordo Stato-Regioni del 2010; • al fine del raggiungimento delle predette finalità generali si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa tra la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e l’AREU per lo svolgimento di specifiche attività, puntualmente individuate nell’allegato tecnico al medesimo Protocollo; TENUTO CONTO che al fine di consentire il più efficiente espletamento della collaborazione in parola AREU ha individuato un esperto della rete dei punti nascita, nella persona del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – collaboratore di AREU a titolo gratuito dell’area materno infantile così come disposto dal provvedimento deliberativo aziendale n. 181/2018, il quale garantirà il proprio supporto al Ministero della Salute con le modalità di cui al Protocollo d’intesa in parola; CONSIDERATO che: • l’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; • l’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 esclude dall’applicazione del Codice degli appalti gli accordi tra enti pubblici che presentino le seguenti condizioni: