Canone di locazione Clausole campione

Canone di locazione. Il canone di locazione viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari a €. ........., da pagarsi in due rate semestrali anticipate, di pari importo, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, con rilascio da parte del Comune di relativa quietanza. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di locazione, costituirà il Conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Conduttore stesso. Il Conduttore sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte. Sono a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle relative pertinenze. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui all’art. 5. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative a tutti i contratti di assicurazione.
Canone di locazione. Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.
Canone di locazione. Il canone di locazione è stabilito in annui € .= (euro xxxxxxxxxx anticipate con scadenza, rispettivamente, al 15 luglio ed al 15 gennaio di ogni anno. In caso di ritardato pagamento il Conduttore sarà tenuto alla corresponsione degli interessi di mora, così come previsto dalla normativa vigente, fatto salvo - in ogni caso- quanto previsto dall’art. 5 della legge 392/1978 e ss.mm.ii. in tema di inadempimento del Conduttore. Su richiesta del Locatore, il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; in tal caso, l’aggiornamento del canone verrà applicato a partire dal mese successivo a quello di ricezione della richiesta da parte del Conduttore.
Canone di locazione. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica si applica il canone di cui al Titolo III, Capo III della L.R. 2/2019, sue successive modificazioni e relative norme di attuazione in via amministrativa. La stessa normativa regola l'aggiornamento del canone di locazione e prescrive l'obbligo per gli assegnatari di documentare il proprio reddito ai fini della collocazione nelle fasce corrispondenti per la determinazione del canone, con cadenza biennale negli anni dispari, applicando in caso di mancata presentazione degli stessi il canone sanzionatorio previsto dall'art. 28 comma 3. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al presente articolo, l’assegnatario che abbia subito nell’anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione di canone ai sensi dell’art. 28 commi 5 e 6 della L.R. 2/2019; il soggetto gestore, qualora ricorrano le condizioni per l’accoglimento della domanda, provvede ad adeguare con decorrenza dal 2° mese successivo a quello della richiesta. Il canone di locazione dovrà essere versato secondo i modi e i termini indicati dal soggetto gestore, esclusa ogni altra forma di pagamento. Il canone riferito alla prima mensilità verrà calcolato in proporzione ai giorni decorrenti dalla data di stipula alla fine del mese; analogamente, in caso di riconsegna dell’alloggio, l’ultimo canone sarà calcolato in base ai giorni decorrenti dal primo giorno del mese a quello di sottoscrizione del verbale di riconsegna nel rispetto delle modalità previste dall’art. 8 del presente Regolamento.
Canone di locazione. Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, esclusi gli oneri condominiali e accessori.
Canone di locazione. II canone è convenuto in € ………000,00 (…………………../00) annui oltre Iva secondo legge da corrispondersi in rate mensili anticipate di € ……..000,00 (……………./00) cadauno oltre Iva secondo legge, con esercizio dell’opzione da parte del Locatore ai sensi del D. Lgs. 223/2006. Detto canone verrà aggiornato, a far tempo dal secondo anno della locazione, nella misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente e comunque nella misura massima consentita dalla normativa vigente. Le parti convengono che non sarà necessaria una particolare richiesta scritta da parte del Locatore per l'aggiornamento del canone che invece sarà automatico nella misura e nelle modalità sopra specificate. Fermo ciò, le parti inoltre convengono che qualora future disposizioni normative in materia consentano aggiornamenti del canone annuali superiori al 100% della variazione in aumento accertata dell'ISTAT, tali disposizioni si applicheranno immediatamente al contratto e si sostituiranno automaticamente a quanto sopra pattuito a semplice richiesta del Locatore senza che necessiti alcun consenso da parte del Conduttore. I ratei mensili di canone come sopra determinati e con i relativi aumenti su base Istat saranno così corrisposti mediante bonifico bancario con valuta fissa entro il giorno 5 di ogni mese da effettuarsi presso istituto di credito indicato dal Locatore. E’ esclusa ogni differente modalità di pagamento (trasmissione per posta o deposito presso qualunque terzo) e unica prova dello stesso è riconosciuta essere la ricevuta rilasciata dal Locatore. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno parzialmente. Si conviene espressamente che i pagamenti effettuati verranno imputati innanzi tutto al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali ed, infine, ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore. In caso di ritardato pagamento dei ratei del canone di locazione, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 12, decorreranno gli interessi moratori. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al Tasso Ufficiale di Sconto della Banca Centrale, maggiorato di 3 punti e, comunque sempre e non oltre il tasso di soglia fissato dalla legge n. 108 del 07.03.1996.
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro ( _/00) da pagarsi in rate trimestrali anticipate di Euro ( /00) attraverso versamento o bonifico su c/c intestato entro i primi cinque giorni di ogni trimestre; la decorrenza del pagamento trimestrale viene stabilita dal mese di , ovvero alla scadenza delle nn. mensilità oggetto di scomputo così come risultante dalla offerta economica presentata dal conduttore composta dal ribasso sui costi del progetto esecutivo ed il rialzo sul canone mensile di locazione.
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale per la città di Perugia definito e depositato in data 26/09/2000 presso il Comune di Perugia, è convenuto in lire ……………………….( …………………………………………)/euro …………………
Canone di locazione. Il canone di locazione è convenuto in EURO . (= ) ovvero € _ x m2 _ più IVA, nella misura di legge, oltre le spese accessorie quantificate indicativamente (salvo conguaglio) in EURO (= ), più IVA, nella misura di legge, e quindi, pari complessivamente a EURO 00, (=), più IVA, nella misura di legge che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore, ovvero, a mezzo bonifico bancario MAV, in n° 4 rate trimestrali – eguali, ed anticipate - di EURO (=), più IVA, nella misura di legge, ciascuna scadente a 30 giorni dalla data di fatturazione e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento del bollettino di pagamento emesso in gennaio, aprile, luglio, e ottobre. In caso di eventuale aumento degli indici ISTAT il canone sarà aggiornato ogni anno, a partire dal secondo, nella misura del 75% della variazione verificatasi nell’anno precedente, assumendo convenzionalmente come riferimento il mese di ................
Canone di locazione. 5.1 Il canone di locazione è determinato dal Locatore in relazione al tipo di macchinario oggetto di noleggio ed alla tipologia del servizio richiesto dal Cliente.