Disposizioni specifiche Clausole campione

Disposizioni specifiche. L'Agenzia delle Entrate provvede a informare l’affidatario sui rischi e sull’organizzazione interna in materia di gestione delle emergenze e piani di evacuazione, mediante il documento da predisporre a cura del Datore di Lavoro. L’affidatario nel caso di attività che prevedano interferenze con quelle in essere negli uffici dell'Agenzia delle Entrate, è soggetto ad alcuni obblighi. L’affidatario deve innanzitutto prendere visione del presente documento e compilare, di concerto con il Responsabile designato del contratto, il “Documento di valutazione dei rischi interferenti specifico” relativo ad ogni singola sede. Non potrà essere iniziata da parte dell’affidatario nessuna attività all’interno degli immobili in uso all'agenzia delle Entrate, nei locali di passaggio, nelle parti condominiali, nei locali tecnici e nelle aree esterne (accessi, cortili, ...), se non a seguito di avvenuta compilazione e firma congiunta del DUVRI specifico. In particolare l’affidatario deve prendere visione dei rischi presenti nei luoghi oggetto dei servizi. Tutti i lavoratori dell’affidatario che operano all'interno dei locali in uso all'Agenzia delle Entrate debbono essere informati dei rischi di cui sopra, e sono tenuti a partecipare alle prove di emergenza che si svolgono nella varie sedi, compresi eventuali incontri formativi e informativi organizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Agenzia delle Entrate. L’affidatario nel caso di attività che prevedano interferenze con quelle in essere nella sede, in particolare se comportano limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, deve informarne preventivamente il Direttore per l’esecuzione del contratto, il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ufficio. Nel caso eventuale di uso di sostanze o prodotti chimici con caratteristiche di pericolosità (vernici, siliconi, collanti, ecc.., e/o con proprietà irritanti, tossiche ecc..), l’affidatario dovrà fornire informazioni circa i relativi rischi e le modalità di utilizzo delle stesse presso la sede specifica in cui va ad operare, al fine di permettere all'Agenzia delle Entrate di effettuare le valutazioni del caso (ad esempio accertare l’eventuale presenza di propri lavoratori con problemi ipersensibilità ad un dato prodotto ecc..). Inoltre, ogni lavorazione effettuata dall’affidatario deve prevedere: - la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo dei materiali; - il contenimento degli impatti visivi e della produzione ...
Disposizioni specifiche. Per garantire, comunque, la tempestività degli interventi è necessario che ogni ditta partecipante alla gara alleghi alla documentazione amministrativa quanto segue:
Disposizioni specifiche. Con riferimento all'articolazione organizzativa della Capogruppo ed alle attività di governance svolte presso la stessa, trova applicazione la seguente normativa: In riferimento alle mansioni esercitate sono inquadrati al 1° livello retributivo della 3ª area professionale gli addetti alla Centrale Operativa Allarmi. L’inquadramento del Personale appartenente alla 3ª area professionale addetto agli Enti o Reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati, ha luogo in conformità a quanto di seguito specificato:
Disposizioni specifiche. Azione n. 2 Formazione Gli interventi formativi dovranno essere progettati con un approccio per competenze e dovranno articolarsi in un insieme di Unità di Competenza (U.C) e relative Unità Formative Capitalizzabili (U.F.C.), poste in rapporto di 1:1 con le Unità di Competenza, funzionali a uno o più profili professionali individuati. Nel caso in cui i profili professionali individuati siano ricompresi nel Repertorio dei profili professionali della Regione Umbria, di cui alla D.G.R. n. 168/2010 e s.m.i., il progetto dovrà fare riferimento alle U.C. in esso indicate, viste come standard minimo di riferimento, incrementabile opzionalmente attraverso aggiunta di ulteriori U.C. e/o più dettagliata specificazione di quelle in essere. Nel caso in cui venga individuato un profilo professionale non ricompreso nel Repertorio regionale, è facoltà del soggetto proponente fare ricorso ad una o più U.C. già presenti nel Repertorio o in altri Repertori regionali o nazionali. Ai fini della costruzione dell’offerta formativa per il profilo individuato, il progetto dovrà inoltre fare riferimento allo standard di percorso eventualmente disponibile nel Repertorio regionale degli standard di percorso formativo di cui alla D.G.R. n 1518/2011 e s.m.i. Ogni Unità Formativa Capitalizzabile non potrà avere una durata superiore a 100 ore e, ai fini della realizzazione del progetto, potrà essere considerata anche come singola attività corsuale. Le U.C. e le U.F.C. potranno essere organizzate secondo rapporti di propedeuticità e progressione tali da consentire l’acquisizione di conoscenze e capacità sequenziali anche finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale, in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni della Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione e delle relative linee di architettura, di cui alla D.G.R. n. 51 del 18.01.2010 e successive disposizioni attuative. La frequenza di una U.F.C. sarà attestata ai partecipanti dal soggetto attuatore, con una prospettiva di capitalizzazione, nel rispetto delle norme sopra richiamate nonché della Direttiva Crediti di cui alla D.G.R. n. 1429 del 3.09.2007 e successive disposizioni attuative. A tal fine, per ciascuna U.F.C., dovranno essere previste idonee modalità di valutazione degli apprendimenti a cura dello stesso soggetto attuatore. Gli interventi di formazione che prevedono lo svolgimento di parte delle attività ...
Disposizioni specifiche. Rinuncia agli interessi in caso di pagamento entro il termine Il/La Creditore/Creditrice è disposto/a a rinunciare nei confronti del/la Debitore/Debitrice degli interessi maturati per l’importo di CHF (inserire qui la stessa cifra della variante di cui sopra) in caso di pagamento entro il termine delle singole rate di cui al punto 2.2 del presente accordo.
Disposizioni specifiche. Capo I Lingua da utilizzare nei contratti di assicurazione Art. 43 (Lingua)
Disposizioni specifiche. In deroga / a complemento delle disposizioni generali (allegato 1) si applicano le seguenti disposizioni specifiche: determinanti sono i seguenti decreti cantonali: decreti applicabili dei settori protezione fuoco, ambiente e acque come anche protezione polizia e catastrofi. Secondo il diritto cantonale, la direzione generale dell'intervento ovvero il comando della piazza sinistrata spetta alla polizia cantonale.
Disposizioni specifiche. PARTE I:
Disposizioni specifiche. Divieti di rinnovo e disciplina casistiche di proroga (completamento progetti) Procedure per la verifica dei risultati Richiamo alle norme in tema di pubblicità ed efficacia L’AVCP, nella determinazione n. 10/10, esclude dagli obblighi di tracciabilità gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/01, in quanto configurano contratto d’opera ex artt. 2222 ss. C.C. e non contratto di appalto. Nello stesso tempo, però, AVCP sottolinea come occorra prestare molta attenzione alla sottile (e spesso non univocamente interpretabile) linea di demarcazione che esiste fra tali tipologie contrattuali e l’appalto di servizi. L’appalto di servizi richiede un «quid pluris» per prestazione o modalità organizzativa. In merito al «servizio legale», sulla distinzione fra contratto ex artt. 2222 ss. CC e appalto di servizi non prioritari di cui all’allegato IIB al D.Lgs. 163/06, si veda Corte dei Conti Basilicata, del. 19/2009/PAR. Le procedure per la scelta del contraente da attivare sono ovviamente diverse nelle due situazioni : D.Lgs. 163/06 e regolamento nel caso di appalto, D.Lgs. 165/01 per l’incarico di lavoro autonomo L’attività di formazione, in linea generale, è chiaramente ricompresa fra le prestazioni di servizi di cui all’allegato IIB al D.Lgs. 163/06 e conseguentemente è soggetta agli obblighi di tracciabilità; di ciò si ha conferma nella stessa determinazione n. 10/10 dell’AVCP. Tuttavia, nel caso di attività di formazione organizzata internamente, si può presentare la difficoltà di distinguere l’incarico di lavoro autonomo (contratto d’opera intellettuale e x artt. 2222 ss. C.C.) dal contratto di servizi (contratto di appalto ai sensi dell’all. IIB al D.Lgs. 163/06).
Disposizioni specifiche. 1. Fermo restante quanto stabilito in altre parti del presente Contratto e relativi Allegati, l’Amministrazione: