Proprietà intellettuale Clausole campione

Proprietà intellettuale. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal contrattista nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.
Proprietà intellettuale. Noi o i nostri licenziatari possediamo e controlliamo tutti i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale del sito web e i dati, le informazioni e le altre risorse visualizzate o accessibili all'interno del sito web.
Proprietà intellettuale. CEVIQ Srl prende atto e riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi i diritti sul know-how e le informazioni segrete e confidenziali, afferenti alla Committente, nonché ogni e qualsiasi materiale, documento, pubblicazione, informazione, documento, modulo, timbro (in qualsiasi formato registrati e/o archiviati) e ogni altro supporto che sia necessario per l’esecuzione del presente Contratto e dei Servizi, che la Committente metterà a disposizione di CEVIQ Srl sono e resteranno di titolarità esclusiva della Committente, così come i marchi, loghi, denominazioni e altri segni distintivi della Committente e che la messa a disposizione nell’esecuzione del Contratto di tali materiali e/o informazioni non potrà essere interpretata in alcun modo come una cessione o una licenza d’uso di diritti di proprietà intellettuale. XXXXX Xxx si impegna a non contestare durante la vigenza del Contratto e successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo degli effetti dello stesso, la titolarità e/o la validità dei diritti di proprietà intellettuale della Committente e a non porre in essere, o consentire che sia posto in essere, alcun atto che possa in alcun modo indebolire, danneggiare o pregiudicare la validità e/o l’efficacia dei medesimi. Una volta cessato, per qualunque causa, il Contratto, a CEVIQ Srl sarà fatto divieto di usare, sottrarre o riprodurre, con qualsiasi mezzo, documenti della Committente di qualunque genere, anche in formato digitale e, qualora ne fosse in possesso in ragione dell’esecuzione dei Servizi, la stessa sarà obbligata a restituirli contestualmente alla cessazione del medesimo Contratto, senza trattenerne copia alcuna. Tale obbligo è esteso anche a tutti gli strumenti, le attrezzature e il materiale della Committente, ovvero quant’altro di proprietà o nella titolarità della Committente, che fosse eventualmente in uso e/o nella temporanea disponibilità di CEVIQ Srl per l’esecuzione dei Servizi, nonché ai risultati di cui al successivo paragrafo. A CEVIQ Srl sono in ogni caso vietati, anche in corso di esecuzione del Contratto, la riproduzione e l’utilizzo per finalità estranee all’esecuzione del presente Contratto, o comunque contrarie a buona fede o correttezza professionale, dei documenti della Committente di qualsiasi natura, nonché dei marchi, loghi, denominazioni e altri segni distintivi della Committente, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di quest’ultima.
Proprietà intellettuale. Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come da successive modifiche e integrazioni) e dell’art. 2 c.1 del “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario”, emanato con D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019, il diritto di proprietà industriale conseguente all’attività posta in essere dal lavoratore autonomo nell’esecuzione del presente contratto, spetta al medesimo qualora sia finanziata con risorse dell’Università degli Studi di Firenze. Diversamente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento richiamato, qualora l’attività sia sovvenzionata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, la proprietà industriale spetta all’Università medesima, che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti dalle invenzioni.
Proprietà intellettuale. I contratti di esclusività connessi con il rapporto di lavoro dipendente sottoscritto dal ricercatore non potranno prevedere norme che limitino la facoltà del ricercatore di pubblicare articoli su riviste scientifiche, di partecipare a convegni o conferenze utilizzando i permessi e/o le ferie. L’eventuale sfruttamento dei diritti sulla proprietà intellettuale di lavori svolti dal ricercatore sarà di esclusivo godimento del ricercatore stesso.
Proprietà intellettuale. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: - al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo. - al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.65 del D.Lgs. N. 30 del 2005 relativo a “invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca”, nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo”, con le modalità di cui al precedente art. 7, ultimo comma.
Proprietà intellettuale. 9.1. Il Cliente prende atto e accetta che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sui Servizi e sulle BI che li compongono e caratterizzano, in tutto e in ogni loro parte, ivi incluse le logiche, i principi organizzativi e i supporti e/o documenti sui quali gli stessi vengono forniti, sono e rimangono di esclusiva titolarità di Cerved e che, pertanto, il loro utilizzo è strettamente limitato a quanto espressamente previsto nel Contratto.
Proprietà intellettuale. 10.1. Tutti i diritti di Proprietà Intellettuale, ivi inclusi i relativi diritti di sfruttamento economico, sull’Infrastruttura Cloud, sul Software, sui Servizi Cloud, sulla documentazione, sugli Aggiornamenti e Sviluppi, sui lavori preparatori e sui lavori derivati sono e rimangono, in tutto e in parte e ovunque nel mondo, di esclusiva titolarità di TeamSystem e/o dei relativi terzi proprietari indicati nell’Ordine, nelle Condizioni Integrative o nella documentazione tecnica di supporto.
Proprietà intellettuale. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.
Proprietà intellettuale. 9.1. Il Cliente prende atto e riconosce espressamente che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sulle Piattaforme e i suoi contenuti, in tutto e in ogni loro parte, ovunque nel mondo e ivi inclusa l’eventuale documentazione di supporto, sono e rimangono di esclusiva titolarità di Cerved e/o delle Consociate e/o dei Subappaltatori.