Risoluzione del contratto Clausole campione

Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il p...
Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di import...
Risoluzione del contratto. L’ASST potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: • insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio affidato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; • in caso di cessazione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; • sospensione dell’erogazione della fornitura da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; • violazione degli obblighi di riservatezza e/o trafugazione di dati; • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; • in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010; • casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. In caso di risoluzione contrattuale l’ASST potrà incamerare l’intero deposito cauzionale, quale in essere alla data di risoluzione, salvo il diritto al risarcimento di danni ulteriori e salvo il diritto della appaltatrice a conseguire il compenso per le prestazioni già eseguite in modo regolare. Nel caso in cui la competenza della gestione del servizio disciplinato dal presente documento di gara diventasse, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del contratto, di altre Aziende od Enti per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto o dare continuità allo stesso. Nel caso di parziale trasferimento di gestione del contratto ad altra Amministrazione, ancorché a fronte di una riduzione della consistenza economica dello stesso, le condizioni contrattuali rimarranno invariate per la parte che continuerà a rimanere di competenza dell’ASST. A seguito...
Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".
Risoluzione del contratto. In caso di consolidata morosità dell'Utente, certificata dall'invio di specifica raccomandata a.r., e/o qualora venissero riscontrate irregolarità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con particolare riguardo alle obbligazioni previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 delle Condizioni Generali di fornitura l'Azienda, trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a/r, potrà sospendere la fornitura senza necessità di ulteriori avvisi fino a che l'Utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi dell’artt. 11 e 15, nonché l’eventuale risarcimento di danni. L'Azienda potrà inoltre sospendere la fornitura, previo avviso scritto e riservata ogni eventuale attività giudiziale, qualora si verificassero situazioni per cui il codice servizio non dovesse corrispondere, per qualsiasi motivo o ragione, all'identificativo contrattualmente riconosciuto (subentri non dichiarati, modifiche di ragione sociale o di ditta privi di comunicazione e richiesta di attribuzione nuovo codice servizio, utilizzatori diversi dall'intestatario del Codice Servizio). Tale condizione sarà considerata “irregolare” in quanto non legittimata contrattualmente e, ferma la responsabilità solidale del titolare del codice Servizio, comporterà la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale di diritto con sospensione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione in sanatoria. In caso di fallimento dell’Utente il rapporto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa.
Risoluzione del contratto. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il ...
Risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza.
Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e amme...
Risoluzione del contratto. 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: