Scadenza del contratto Clausole campione

Scadenza del contratto. Il contratto scade quando l’Assicurato esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) xx acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Assicurato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Assicurato, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento). Nel periodo di Prolungamento l’Assicurato ha la facoltà di determinare autonomamente il mo- mento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all’Art. 2. L’anzianità di iscrizione maturata dall’Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciu- ta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale. L’Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Scadenza del contratto. Il Responsabile si impegna a interrompere qualsiasi forma di trattamento dati effettuati per conto del Titolare alla scadenza del contratto o del diverso termine eventualmente dallo stesso previsto. A discrezione dell’AOU Sassari, tutti i dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare, devono essere restituiti a quest’ultimo e/o cancellati, salvo che la legge applicabile imponga al Fornitore la conservazione per un periodo ulteriore dei dati personali trattati. Se le Operazioni di Trattamento si svolgono presso il Titolare su apparati nella disponibilità di quest'ultimo, sui quali siano state fornite al Responsabile e ai suoi incaricati le necessarie autorizzazioni e credenziali di autenticazione, all'atto della cessazione delle Operazioni di Trattamento le autorizzazioni vengono revocate e le credenziali disattivate.
Scadenza del contratto. Alla scadenza del presente Contratto, la Società assicurerà in ogni caso la continuità nella gestione del Servizio, espletandolo nel rispetto del presente Contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione per inadempimento, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
Scadenza del contratto. Il presente contratto ha una durata di anni tre e scadrà pertanto alle ore 24.00 del 31.12.2020 , ed in mancanza di disdetta spedita almeno 120 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima viene prorogata di un ulteriore triennio.
Scadenza del contratto. 1) Allocazione dell’opera alla scadenza (Tema 13.2): Il passaggio dell’Opera al Concedente/Amministrazione Committente, alla scadenza del contratto (con o senza riscatto), rispetta entrambe le seguenti condizioni? - i costi di investimento e quelli del ciclo di vita sono recuperati attraverso le entrate che il Concessionario riceverà durante il periodo del contratto PPP. • Sì • No
Scadenza del contratto. 1 (X) anni prima della naturale scadenza del medesimo, l’Ente Concedente effettua in contraddittorio con l’Operatore Economico tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dei fabbricati e degli impianti e gli eventuali interventi necessari ad assicurare, il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. L’Ente Concedente può altresì affidare a un perito terzo (o alla Commissione Tecnico Paritetica, ove prevista) l’individuazione dei predetti interventi (di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori), che devono essere realizzati tempestivamente dall’Operatore Economico a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, l’Operatore Economico dà evidenza all’Ente Concedente della costituzione di una riserva mediante l’accantonamento di una parte del corrispettivo a copertura dell’importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dall’Ente Concedente all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento dell’Operatore Economico.
Scadenza del contratto. Il contratto scade quando l’Assicurato raggiunge l’età pensionabile prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza. In particolare (salvo modifiche legislative nel corso della durata del contratto): • se viene scelta la pensione di vecchiaia, il contratto scade e la prestazione viene erogata al raggiungimento da parte dell’Assicurato dell’età di pensionamento con il vincolo di una durata minima di 5 anni; • se viene scelta la pensione di anzianità, il contratto scade e la prestazione viene erogata in caso di cessazione dell’attività lavorativa se l’Assicurato ha un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza con il vincolo di una durata minima di 15 anni; • in assenza di un regime previdenziale obbligatorio di appartenenza (per gli assicurati non titolari di reddito da lavoro o da impresa), l’età pensionabile di riferimento è posta pari a 57 anni, in base all’Art. 1, comma 20 della legge 08/08/1995 n. 335, con un minimo di adesione al fondo di 5 anni. L’anzianità di iscrizione maturata dall’Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale.
Scadenza del contratto. Alla scadenza del contratto, salvo che non ricorrano le condizioni di “non rilascio dell’attestazione dello stato di rischio” regolamentate, - nel Set Informativo Nobis Car, Sezione 2, art. 2.5; - nel Set Informativo Nobis Bike, Sezione 2, art. 2.5; - nel Set Informativo Nobis Truck, Sezione 2, art. 2.5; Nobis invierà al contraente un’attestazione di rischio secondo quanto disposto nel Set Informativo Nobis Car, Sezione 2, art. 2.5, nel Set Informativo Nobis Bike, Sezione 2, art. 2.5, nel Set Informativo Nobis Truck, Sezione 2, art. 2.5. In considerazione della struttura tariffaria operante, in caso di inserimento o di esclusione di veicoli, si procederà all’integrazione o al rimborso del premio relativo al nuovo scaglione tariffario risultante da detta operazione. Per l’attività in parola l’Assicurato dovrà comunque versare un importo pari a euro 30,00 a titolo di costo amministrativo.
Scadenza del contratto. Per la riattivazione della copertura assicurativa è determinante la data del pagamento. Per la durata dell’interruzione non sussiste alcuna co- pertura assicurativa retroattiva. Il contratto di assicurazione scade 2 mesi dopo la proroga del termine di 14 giorni concessa nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non adisca alle vie legali per ottenere il premio dovuto (procedura di esecu- zione).
Scadenza del contratto. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2014 e scade il 31 dicembre 2017 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdet- ta di una delle parti contraenti inviata mediante raccomandata con avvi- so di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza. Dichiarazione a verbale Le parti entro il 30 giugno 2015 definiranno le norme di costituzione e fun- zionamento di un ente bilaterale nazionale, finanziato da datori di lavoro e lavoratori, cui demandare la gestione delle problematiche connesse: