Forza maggiore. Nessuna parte è responsabile per la mancata esecuzione o il ritardo nell'esecuzione dei propri obblighi (tranne il pagamento delle Tariffe) dovuti a cause al difuori del proprio controllo.
Forza maggiore. Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per ritardi o inadempienza (ad esclusione degli obblighi di pagamento posticipabili ma non esonerabili) causati da circostanze che esulano dal ragionevole controllo di detta parte, ivi compresi fatalità, atti governativi, pandemie, inondazioni, incendi, terremoti, disordini civili, atti terroristici, scioperi ed altra vertenze sindacali (ad esclusione di quelle coinvolgenti i dipendenti di tale parte), interruzioni di servizio che interessano hardware, software o sistemi di alimentazione sui quali tale parte non esercita ragionevole controllo, nonché attacchi di negazione del servizio (denial of service, DoS).
Forza maggiore. Qualora una delle Parti prevenga, limiti o ritardi talune prestazioni stabilite dal presente Contratto (sia totalmente sia in parte) per ragioni al di fuori del controllo ragionevole della Parte interessata, e non a causa di azione o mancata azione di tale Parte, la Parte che risente della circostanza potrà, previo invio di avviso all’altra Parte, essere esonerata dallo svolgimento di tale prestazione, nei limiti di tale prevenzione, limitazione o ritardo; questa disposizione è valida se la Parte interessata farà tutti gli sforzi commercialmente possibili per evitare o per rimuovere tali cause di mancata implementazione e riprenderà a erogare la prestazione in questione non appena le cause xxxxx state rimosse.
Forza maggiore. 20.1 No party shall be in breach of any of its obligations, neither be liable to the other party if it fails to perform or delays the performance of an obligation as a result of an event beyond its reasonable control (hereinafter, “Forza maggiore”), including but not limited to strikes, industrial disputes, fire, flood, act of God, war, insurrection, vandalism, sabotage, invasion, riot, national emergency, piracy, hijack, acts of terrorism, embargoes or restraints, extreme weather or traffic conditions, temporary closure of roads, delays in transportation or inability to obtain labor or materials through its regular sources.
20.2 The party claiming to be affected by Force Majeure shall notify the other party in writing without delay on the intervention and cessation of such circumstance.
20.3 If Force Majeure prevents the Purchaser from fulfilling its obligations, it shall compensate Salto for the expenses incurred in manufacturing, delivering, securing and/or protecting the Products.
20.4 Either party shall be entitled to resolute the pending Purchase Orders or the Salto Offers, by noticing in writing to the other party, when performance of the obligations set forth in these General Conditions of Sale is suspended due to an act of Force Majeure, as define herein, for more than one month.
Forza maggiore. Munters non xxxx responsabile per xxxxxxx xxxxx consegna o per la mancata produzione o consegna dovuti a cause che esulano dal suo ragionevole controllo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cause di forza maggiore o eventi naturali, atti dell'Acquirente, atti di autorità civile o militare, incendi, scioperi, inondazioni, epidemie, pandemie, quarantena, xxxxxx, sommosse, embarghi, conformità alle norme sull'importazione o sull'esportazione, ritardi nei trasporti o carenze di mezzi, difetti o xxxxxxx xxxxx prestazioni dei suoi fornitori o subappaltatori, o incapacità di ottenere la manodopera, i materiali, i componenti o gli impianti di produzione necessari. In caso di xxxx xxxxxxx, la data di consegna xxxx prorogata per un periodo di tempo ragionevolmente necessario a compensare il ritardo.
Forza maggiore. Eventi di Forza maggiore dovranno esentare la parte colpita (detta “Parte Inadempiente”) dai propri obblighi ai sensi del presente Accordo, fino al termine di suddetti eventi e delle loro conseguenze. Eventi di Forza maggiore includono, senza limitazioni: fatalità, disastri naturali, guerre, rivolte, attacchi alle reti, atti di terrorismo, incendi, esplosioni, incidenti, sabotaggi, scioperi, impossibilità di ottenere energia, carburanti, materiali o manodopera e qualsiasi provvedimento governativo. Appena possibile, la Parte inadempiente dovrà avvisare l’altra parte in merito (a) alla miglior valutazione possibile rispetto alla natura e alla durata dell’evento di forza maggiore e (b) al procedimento dettagliato intrapreso per ridurne gli effetti. Qualora l’evento di forza maggiore impedisse l’adempimento degli obblighi per più di sessanta (60) giorni consecutivi, e le parti non avessero convenuto su nuove basi per l’adempimento, allora ciascuna parte potrà immediatamente risolvere il presente Accordo tramite notifica scritta.
Forza maggiore. Nessuna delle Parti xxxx responsabile per eventuali xxxxxxx xxxx'esecuzione dei propri obblighi derivanti dal presente Xxxxxxxxx xx e xxxxx xxxxxx in cui tale ritardo sia dovuto, direttamente o indirettamente, a cause di forza maggiore, guerre, rivolte, atti terroristici, embarghi, atti di un nemico pubblico, atti di autorità militari, terremoti, incendi o inondazioni ("Evento di forza maggiore"); fermo restando che nessuna Parte può invocare un Evento di forza maggiore ai sensi del presente Articolo se non
Forza maggiore delle Parti xxxx considerata in violazione dei propri obblighi ai sensi del Contratto di Consorzio, se le è stato impedito di attenersi agli stessi da cause Forza maggiore. Tuttavia, andranno intraprese tutte le misure necessarie per limitare al minimo il danno.
Forza maggiore. Nessuna delle Parti xxxx responsabile per l’inadempimento od il ritardo xxxxx xxx prestazioni ai sensi del presente Contratto causate da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo, tra cui, ma non solo, controversie sindacali, scioperi, proibizioni, ammonimenti, inviti o restrizioni da parte di qualsiasi governo o altra autorità legale che influiscano sul presente Contratto e non xxxxx in vigore alla sua data, serrate, guasti di Internet, carenza o incapacità di ottenere energia elettrica, materie prime o forniture, pandemie, xxxxxx, terrorismo, sommosse.
Forza maggiore. 9.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà xxxxx ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, xxxxxx (dichiarata o non), xxxxxx civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, xxxxxxx xxxxx consegna di componenti o materie prime.
9.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
9.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.