ACCEPTANCE OF GOODS - COMPLAINTS Clausole campione

ACCEPTANCE OF GOODS - COMPLAINTS a) Notwithstanding art. 1513 of the Italian Civil Code, the verification of the conditions and the quality of the delivered materials is performed only by the CLM goods testing office, which is recognised the right to contest non-compliance or the existence of defects in the product. Delivery of the goods to the receiving personnel does not imply acceptance of the same, which will only take place after the outcome of the verification of conformity or of the existence of defects.

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  • VISTO il contenuto delle fonti di seguito citate: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, con particolare riferimento agli artt. 77 e 78; Accordo sul finanziamento delle funzioni direttive nell’Agenzia delle Entrate, sottoscritto il 14 dicembre 2010; Accordi sulle procedure di sviluppo economico, sottoscritti il 19 aprile 2011, il 17 settembre 2015, il 21 dicembre 2017 e il 23 ottobre 2018; Accordo del 29 aprile 2020 sottoscritto dall’Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali, area dirigenti e aree professionali, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 per l’anno 2018, è stato destinato all’incentivazione del personale delle aree professionali per l’anno 2018 un importo pari a € 153.383.570,90 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia; Accordo del 29 aprile 2020 sottoscritto dall’Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali, area dirigenti e aree professionali, con il quale è stato destinato all’incentivazione del personale delle aree professionali per l’anno 2018 una quota delle risorse di cui all’art. 59, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a € 77.870.854,00 al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia; Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia; Convenzione triennale per il triennio 2016-2018 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Direttore dell’Agenzia; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2016, n. 158 concernente il “Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali”;

  • CONSIDERATO che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;