COMMISSIONE GIUDICATRICE Clausole campione

COMMISSIONE GIUDICATRICE. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. La selezione è operata da un'apposita commissione giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale, i cui componenti sono designati dal Direttore del Dipartimento interessato. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 1. La selezione è effettuata da una Commissione giudicatrice, composta da tre professori e ricercatori appartenenti a università in Italia e/o all'estero. Almeno uno dei membri ha la qualifica di professore di I o II fascia e al massimo un membro può avere la qualifica di ricercatore a tempo determinato. I componenti la Commissione giudicatrice devono essere attivi nell'area di ricerca d'interesse oppure afferire all'area disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca o l'attività di ricerca. 2. I componenti la Commissione giudicatrice sono designati dalla struttura che ha chiesto l'attivazione della procedura di valutazione comparativa. 3. La Commissione giudicatrice è nominata con apposito provvedimento, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'Università. 4. La Commissione giudicatrice rimane in carica sei mesi dalla data del decreto di nomina. Può essere rinnovata una sola volta e per non più di quattro mesi. Qualora i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si può avvalere dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia. 2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. 3. La commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. 4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti. 5. Non possono essere nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente all’indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione. ...
COMMISSIONE GIUDICATRICE. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice (che legittima, salvo diversa disciplina, il rinvio al “Regolamento relativo alle Commissioni incaricate dell’espletamento delle gare per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture” approvato con delibera del CdA di DiSCo n. 7 del 30 ottobre 2019, a cui si rinvia per relationem), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. Nel caso in cui non fosse possibile adempiere alle disposizione di cui sopra a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni regolamentari sulla materia da parte dell'ANAC , ovvero, nel caso in cui, all'interno dell'Albo, non fosse possibile individuare, per quello specifico settore oggetto della gara, commissari in possesso di specifiche competenze, si procederà ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e la Commissione sarà nominata dalla Stazione Appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte anomale (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. La commissione giudicatrice è nominata, secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comu- nale n. 228 del 21 giugno 2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell'Appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione di Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017). Il Comune pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice e del Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Gestione di Etra spa n. 9 del 06.02.2017, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, pari a n. 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D. Lgs 56/2017). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. Entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, il Consiglio del Dipartimento o il Consiglio di Polo Territoriale Universitario, propone i nomi dei componenti della Commissione giudicatrice, tre effettivi e un supplente, scelti tra i professori o ricercatori (a tempo indeterminato o determinato ) dell’Ateneo di Palermo appartenenti all’area CUN di afferenza della ricerca, tra cui il Responsabile scientifico del progetto su cui grava la spesa, con funzione di Presidente. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Rettore, nella prima riunione stabilisce preliminarmente ed esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio. Successivamente, dopo aver ricevuto da parte dell'ufficio la documentazione dei candidati e dopo aver preso visione dell’elenco degli stessi, inserisce, in sede di secondo verbale, una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovano in rapporto di parentela o affinità fino al IV grado incluso, tra loro e con i candidati e che pertanto non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. Procede quindi alla valutazione dei titoli e alla relativa attribuzione del punteggio che deve essere reso noto ai candidati prima della data di svolgimento del colloquio. La Commissione deve concludere i lavori entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione riguardante le domande di partecipazione dei candidati; essa effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dell’esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio e redige appositi verbali secondo la normativa vigente in materia concorsuale. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.