COMMISSIONE GIUDICATRICE Clausole campione

COMMISSIONE GIUDICATRICE. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. La selezione è operata da un'apposita commissione giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale, i cui componenti sono designati dal Direttore del Dipartimento interessato. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 1. La selezione è effettuata da una Commissione giudicatrice, composta da tre professori e ricercatori appartenenti a università in Italia e/o all'estero. Almeno uno dei membri ha la qualifica di professore di I o II fascia e al massimo un membro può avere la qualifica di ricercatore a tempo determinato. I componenti la Commissione giudicatrice devono essere attivi nell'area di ricerca d'interesse oppure afferire all'area disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca o l'attività di ricerca.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della Convenzione. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 4,5 e 6 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano prima del conferimento dell’incarico apposita dichiarazione all’Agenzia. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. L’Agenzia pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, e nella sezione Amministrazione trasparente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto ed è unica per tutti i lotti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un’applicazione che consenta ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice compresi i curricula, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. Nel caso in cui non fosse possibile adempiere alle disposizione di cui sopra a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni regolamentari sulla materia da parte dell'ANAC , ovvero, nel caso in cui, all'interno dell'Albo, non fosse possibile individuare, per quello specifico settore oggetto della gara, commissari in possesso di specifiche competenze, si procederà ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e la Commissione sarà nominata dalla Stazione Appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte anomale (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. La Commissione è nominata, su proposta non vincolante del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 240/2010 e dal ““Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto vigente, con decreto del Rettore pubblicato sul sito web dell’Ateneo. La Commissione è composta da tre professori, di cui uno designato dall’Ateneo e due esterni all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in servizio presso altri Atenei italiani. Almeno un commissario deve essere di I Xxxxxx mentre gli altri possono appartenere al ruolo di II Fascia. Il componente della Commissione designato dall’Ateneo può appartenere ai ruoli dell’Ateneo di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri Atenei italiani. Tutti i componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della procedura e, ove possibile preferenzialmente al settore scientifico - disciplinare indicato per la specifica procedura. Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di 30 giorni lavorativi per l'eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati. La Commissione individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica. La Commissione svolge i propri lavori in modo collegiale e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell‘art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l‘oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell‘art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente, laddove richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione ―amministrazione trasparente‖ la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell‘art. 29, comma 1 del Codice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. Entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, il Consiglio del Dipartimento o il Consiglio di Polo Territoriale Universitario, propone i nomi dei componenti della Commissione giudicatrice, tre effettivi e un supplente, scelti tra i professori o ricercatori (a tempo indeterminato o determinato ) dell’Ateneo di Palermo appartenenti all’area CUN di afferenza della ricerca, tra cui il Responsabile scientifico del progetto su cui grava la spesa, con funzione di Presidente. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Rettore, nella prima riunione stabilisce preliminarmente ed esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio. Successivamente, dopo aver ricevuto da parte dell'ufficio la documentazione dei candidati e dopo aver preso visione dell’elenco degli stessi, inserisce, in sede di secondo verbale, una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si trovano in rapporto di parentela o affinità fino al IV grado incluso, tra loro e con i candidati e che pertanto non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. Procede quindi alla valutazione dei titoli e alla relativa attribuzione del punteggio che deve essere reso noto ai candidati prima della data di svolgimento del colloquio. La Commissione deve concludere i lavori entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione riguardante le domande di partecipazione dei candidati; essa effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dell’esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio e redige appositi verbali secondo la normativa vigente in materia concorsuale. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
COMMISSIONE GIUDICATRICE. Considerato che in data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019 e che l’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 30 giugno 2023 (termine modificato dall’art. 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021) la previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, e cioè che “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78” del Codice. La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un’applicazione che consenta ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). I commissari esterni alla stazione appaltante dovranno essere registrati al portale della Centrale Acquisti xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.