Accesso agli atti dell’Impresa. Ai sensi dell’Art. 146 del Codice delle Assicurazioni le Imprese di Assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono quelli previsti dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008, di seguito denominato decreto. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1 del decreto, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
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Accesso agli atti dell’Impresa. Ai sensi dell’Art. 146 del Codice delle Assicurazioni le Imprese di Assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono quelli previsti dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008, di seguito denominato decreto. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1 del decreto, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
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