Accesso esterno Clausole campione

Accesso esterno. 1. L’eventuale accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di utenti esterni è realizzato mediante l’impiego di sistemi di riconoscimento ed autenticazione sicura basati sulla carta d’identità elettronica e sulla firma digitale. 2. Sono rese disponibili tutte le informazioni necessarie e sufficienti all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Accesso esterno. L’accesso al sistema informatico da parte di utenti esterni può avvenire solo nei casi previsti e con credenziali rilasciate dall'Istituto (es. accesso genitori). Come previsto dal Dlgs. 33/2013, è garantito a tutti i cittadini, l’accesso e la libera consultazione a tutti gli atti dell’Istituto per i quali è prevista la pubblicazione. Sul sito istituzionale sono consultabili l’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” a cui il cittadino ha libero accesso e nella quale sono disponibili informazioni integre e conformi all’originale e l'Albo Online. Per ogni altro obbligo inerente la pubblicazione di documenti e atti dell’Ente sul sito internet istituzionale, si fa riferimento al Dlgs. 33/2013 e per quanto riguarda il diritto di accesso, alle leggi specifiche in materia.
Accesso esterno. L’accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di utenti esterni è realizzato mediante l’impiego di sistemi di riconoscimento ed autenticazione sicura basati sulla carta d’identità elettronica e o CNS. Sono rese disponibili tutte le informazioni necessarie e sufficienti all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Accesso esterno. L'accesso al sistema documentale da parte di utenti esterni avviene solo in modalità cartacea con istanza scritta e motivata del richiedente. Sono rese disponibili tutte le informazione necessarie all'esercizio del diritto di accesso.
Accesso esterno. In attuazione della legge n. 241/90 e ▇▇.▇▇. e ii., del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, e tenuto anche conto di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., l’Azienda assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi del proprio Regolamento adottato in materia e nel rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. Sulle istanze di accesso di documenti conservati nell’archivio storico decide il Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi; sulle istanze di accesso ai documenti conservati nell’archivio di deposito decide il Responsabile dell’assetto competente per materia e per territorio in base al Piano di organizzazione aziendale vigente al momento dell’istanza stessa.
Accesso esterno. In attuazione della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e del D. Lgs n. 33/2013 e in riferimento all’art. 59 del DPR. 554/2000, l’Azienda Zero assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi così come disciplinato dal proprio “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, accesso documentale” adottato con decreto del commissario n. 138 del 10.4.2018 e pubblicato nell’albo on line aziendale nel rispetto, in materia di privacy, del Regolamento (UE) n. 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 (con le successive modifiche ed integrazioni apportate, da ultimo con ▇.▇▇▇.n. 101/2018) nonchè del Regolamento regionale n. 2/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto con essi compatibile.
Accesso esterno. Articolo 60 Accesso da parte di altre pubbliche amministrazioni
Accesso esterno. L’accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di utenti esterni non è consentito.
Accesso esterno. PARTE SECONDA. MANUALE DI CONSERVAZIONE
Accesso esterno. L’accesso al sistema documentale da parte di utenti esterni è realizzato mediante richiesta scritta ad istanza di parte (da redigere sulla base del fac-simile simile pubblicato sul portale istituzionale) all’ufficio addetto al protocollo, che dopo averla protocollata, la inoltrerà al responsabile competente per l’accoglimento o il diniego, secondo il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.