ACCETTELLA, Clausole campione

ACCETTELLA,. L’accordo di Basilea III, cit.; v. anche A. ANTONUCCI, Diritto delle banche5, Milano, 2012, pp. 258 ss. 54 Cfr., al riguardo, F. ACCETTELLA, L’accordo di Basilea III, cit.; G. DI GASPARE, Teoria e critica, cit., passim; F. FRACCHIA, Giudice amministrativo, crisi finanziaria globale e mercati, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2010, II, pp. 451 ss. e in ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; E. BARCELLONA, Note sui derivati creditizi: market failure o regulation failure?, 2010, in ▇▇▇▇▇▇.▇▇, secondo il quale «chiunque abbia seguito, se non su riviste specializzate, quanto meno nella stampa quotidiana, le analisi della grande crisi dei nostri giorni avrà sentito ricorrere espressioni quali (i) “separazione fra «finanza» e «realtà»” o “eccesso di finanziarizzazione”, (ii) “espansione irrazionale del credito o “economia fondata sul debito”, (iii) deregulation selvaggia ovvero fallimento delle regole (regulation failure) prima ancora che fallimento del mercato (market failure)». 55 Secondo G. DI GASPARE, Teoria e critica, cit., pp. 188-190, proprio il cambiamento delle regole prudenziali, avvenuto in forza di Basilea II, «è stato un tassello decisivo per mettere a punto il sistema dei flussi monetari verso il mercato dei derivati».

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  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. In considerazione del ribasso offerto in fase di gara, per il pieno e perfetto adempimento del presente Contratto sarà corrisposto all’Appaltatore l’importo di Euro 31.966,00= (leggasi trentunomila- novecentosessantasei/00 euro) – oltre IVA nella misura di Legge per la quale trova applicazione la modalità di “split payment” di cui all’art. 1 comma 629 della L. 190/2014 –, di cui euro 31.379,82= (leggasi trentumilatrecentosettantanove/82 euro) per lavori, somma risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara sull’elenco prezzi allegato al computo metrico/progetto nonché euro 586,18= (leggasi cinquecentottantasei/18 euro) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati sulla base del Prezziario regionale di riferimento e deducibili dal computo metrico/progetto dell’intervento.=========================== 1bis. il progetto in questione prevede nuovi prezzi di opere compiute non contemplate nel prezzario di riferimento della Regione Toscana di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 1386 del 11/12/2017, ma desunte da apposite analisi dei prezzi alle quali è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro, allegate al progetto e che fanno parte integrante del presente contratto (All.F),= 1ter. I fondi necessari ai pagamenti relativi al presente Contratto derivano, per l’effetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 6, del D.L. 98/2011, da appositi ordini di accreditamento - ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e dell’assenso dell’Agenzia del Demanio, in ordine alle somme assegnate.================= 2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, eeeee) e dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con successiva verifica finale della effettiva misura.=============================================== 3. I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi preso a riferimento per il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, sono vincolanti per l’Appaltatore per le specifiche tecniche 16e la descrizione delle categorie di lavoro previste e per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, ordinate ed autorizzate dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. =============================== 4. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito dalla Stazione Appaltante a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato nell’art. 16 del presente Contratto, secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale dell’intervento conformemente a quanto prescritto nel Titolo IX del D.P.R. 207/2010. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto di ciascuna rata, a garanzia di eventuali inadempienze contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell’ultima rata di saldo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.=========================================== 5. Le fatture dovranno essere intestate al Provveditorato Interregionale OO. PP. Toscana - Marche - Umbria ▇▇▇ ▇▇’ ▇▇▇▇▇ ▇°▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇ – codice fiscale 80027890484.===================== Nell’ambito del presente contratto, con riferimento al citato art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i gruppi delle categorie ritenute omogenee sono le seguenti: OG1 (edifici civili ed industriali) come indicato all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto dell’intervento.========================================= 6. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore ai sensi degli artt. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;==== 7. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al Capitolato Speciale dell’intervento.========================================= 8. Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP non può superare i 30 (trenta) giorni dalla redazione dei relativi SAL. La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura che può essere emessa dall’Appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento.================================= 9. Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.========================= 10. Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante, qualunque sia l’ammontare, all’Appaltatore e dello svincolo della polizza assicurativa n. 000213/110026966 indicata in premessa, di cui all’art. B.4. del Capitolato speciale di appalto.======================= 11. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.======================= 12. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di