Carenza Clausole campione

Carenza. Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la Garanzia Invalidità Permanente è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
Carenza. La garanzia Inabilità Temporanea Totale da malattia è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del Contratto. Qualora si verifichi il sinistro per Inabilità Temporanea Totale da malattia nel periodo di carenza, l’indennizzo non verrà corrisposto.
Carenza. Il periodo di tempo che intercorre tra la stipulazione del contratto e l’inizio della garanzia.
Carenza. La copertura assicurativa per il Ricovero Ospedaliero è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il ricovero avvenga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, l’indennità non verrà corrisposta.
Carenza. Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, non viene applicato il periodo di carenza. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), è previsto un periodo di carenza, solo per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, dalla Decorrenza del contratto: ▪ di 1 anno per malattia; ▪ di 5 anni per disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) e per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata. Durante il periodo di carenza, in caso di stato di Non Autosufficienza, l’Impresa non garantisce la prestazione di rendita ma si limita a restituire un importo pari alla somma dei premi versati per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, mentre gli eventuali premi versati per la prestazione accessoria facoltativa resteranno acquisiti dall’Impresa. L’Impresa corrisponde integralmente la Rendita di non autosufficienza solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita di autosufficienza.
Carenza. La Copertura Assicurativa per l’Inabilità Totale Temporanea è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se causata da malattia. L’indennità non verrà corrisposta qualora l’Inabilità si verifichi e/o la malattia che la genera insorga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza.
Carenza. Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 6 mesi a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica. Il Contratto prevede, inoltre, un periodo di Carenza di 5 anni, a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo, per eventi direttamente o indirettamente correlati ad infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita o stati assimilabili. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica ed effettuare un test sull’HIV con esito negativo nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Se l’Assicurato si sottopone a visita medica, ma rifiuta di effettuare il test sull’HIV, il periodo di Xxxxxxx sarà esteso a 7 anni. Qualora l’evento assicurato si verifichi durante il periodo di Carenza, la Compagnia corrisponderà una somma pari all’importo della Riserva matematica calcolata al momento del decesso o del riconoscimento dell’invalidità permanente totale. Il periodo di Carenza non troverà in ogni caso applicazione qualora l’evento assicurato sia conseguenza diretta di:  Infortunio;  shock anafilattico;  una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Decorrenza del Programma Assicurativo: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.
Carenza. Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 6 mesi, a partire dalla decorrenza della copertura assicurativa. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica. Il Contratto prevede, altresì, un periodo di Carenza di 5 anni, a partire dalla decorrenza della copertura assicurativa, per eventi direttamente o indirettamente correlati ad infezione da HIV o sindrome da immunodeficienza acquisita o stati assimilabili. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato, in fase di assunzione del rischio, dovesse sottoporsi a visita medica ed effettuare un test sull’HIV con esito negativo nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Qualora invece l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica, ma rifiutare di effettuare un test sull’HIV, il periodo di Carenza sarà esteso a 7 anni.
Carenza. Per Assicurati con età assicurativa inferiore a 60 anni qualora il decesso avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto, nulla è dovuto. Italiana Assicurazioni S.p.A. non applicherà entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto; c. di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia a essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. È obbligatorio compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario. Per gli Assicurati con età assicurativa uguale o maggiore a 60 anni, sono sempre obbligatori gli accertamenti sanitari. Italiana Assicurazioni S.p.A. può richiedere accertamenti ulteriori rispetto a quelli previsti, in base alle informazioni rilasciate con il Questionario sanitario. A questo proposito si ricorda al Contraente e agli Assicurati di leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze, contenute in Proposta, relative alla compilazione del Questionario Sanitario.