Carenza Clausole campione

Carenza. Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la Garanzia Invalidità Permanente è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
Carenza. La garanzia Inabilità Temporanea Totale da malattia è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del Contratto. Qualora si verifichi il sinistro per Inabilità Temporanea Totale da malattia nel periodo di carenza, l’indennizzo non verrà corrisposto.
Carenza. Il periodo di tempo che intercorre tra la stipulazione del contratto e l’inizio della garanzia.
Carenza. La copertura assicurativa per il Ricovero Ospedaliero è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il ricovero avvenga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, l’indennità non verrà corrisposta.
Carenza. In caso di attivazione della copertura caso morte, qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti all’Impresa, non viene applicato il periodo di Carenza. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), è previsto un periodo di Carenza di 6 mesi dalla data di attivazione della copertura caso morte, durante il quale l’Impresa non garantisce la prestazione assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire i premi annui versati al netto delle imposte relative all’eventuale copertura complementare. Qualora la copertura caso morte sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta di appendice di polizza - l’applicazione della Carenza di 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la parte di capitale eccedente. L’Impresa corrisponde integralmente il capitale assicurato della copertura caso morte solo nel caso in cui, durante il periodo di Carenza, il decesso avvenga per conseguenza diretta:
Carenza. La copertura assicurativa, limitatamente al caso di Malattia, è soggetta ad un periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni. Pertanto, in caso di Sinistro conseguente a Malattia manifestatasi entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della Polizza, non sarà corrisposto alcun Indennizzo. La copertura assicurativa, per il caso di Infortunio, non è soggetta a Carenza. Dopo il periodo di Carenza sopraindicato, l’Impresa liquida all’Assicurato una somma pari al Debito Residuo alla data del Sinistro.
Carenza. La Copertura Assicurativa per l’Inabilità Totale Temporanea è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se causata da malattia. L’indennità non verrà corrisposta qualora l’Inabilità si verifichi e/o la malattia che la genera insorga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza.
Carenza. Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi a visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, non viene applicato il periodo di Carenza sulla copertura caso morte, LTC e Malattia grave. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione del periodo di Carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, entro e non oltre il termine del periodo di Carenza stesso, sostenendo i relativi costi. Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), viene applicato un periodo di Carenza pari rispettivamente a 12 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura caso morte, 3 anni dalla Decorrenza del contratto per la copertura LTC e 6 mesi dalla Decorrenza del contratto per la copertura Malattia grave. Durante il periodo di Carenza l’Impresa non garantisce la prestazione assicurata ma si limita - al verificarsi dell’evento assicurato - a restituire i premi versati rispettivamente per la copertura caso morte, per la copertura LTC e per la copertura Malattia grave. La restituzione avverrà mediante incremento del capitale assicurato. Con riferimento alla copertura LTC e Malattia grave, la restituzione dei premi pagati determina rispettivamente l’estinzione della copertura LTC e della copertura Malattia grave. Qualora la copertura caso morte, LTC e Malattia grave sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nella Proposta - l’applicazione della Carenza rispettivamente di 12 mesi, 3 anni e 6 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il capitale assicurato della copertura caso morte o Malattia grave o la rendita assicurata della copertura LTC fosse superiore al capitale o alla rendita assicurata dal contratto sostituito, il periodo di Carenza trova applicazione solo per la parte di capitale o rendita eccedente. L’Impresa corrisponde integralmente il capitale assicurato della copertura caso morte o la rendita assicurata della copertura LTC solo nel caso in cui, durante il periodo di Carenza, il decesso o la perdita di autosufficienza avvengano per conseguenza diretta:
Carenza. Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 6 mesi, a partire dalla decorrenza della copertura assicurativa. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica. Il Contratto prevede, altresì, un periodo di Carenza di 5 anni, a partire dalla decorrenza della copertura assicurativa, per eventi direttamente o indirettamente correlati ad infezione da HIV o sindrome da immunodeficienza acquisita o stati assimilabili. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato, in fase di assunzione del rischio, dovesse sottoporsi a visita medica ed effettuare un test sull’HIV con esito negativo nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Qualora invece l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica, ma rifiutare di effettuare un test sull’HIV, il periodo di Carenza sarà esteso a 7 anni.