Carenza. La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.
Carenza. Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la Garanzia Invalidità Permanente è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
Carenza. Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 6 mesi a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica. Il Contratto prevede, inoltre, un periodo di Carenza di 5 anni, a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo, per eventi direttamente o indirettamente correlati ad infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita o stati assimilabili. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica ed effettuare un test sull’HIV con esito negativo nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Se l’Assicurato si sottopone a visita medica, ma rifiuta di effettuare il test sull’HIV, il periodo di Xxxxxxx sarà esteso a 7 anni. Qualora l’evento assicurato si verifichi durante il periodo di Carenza, la Compagnia corrisponderà una somma pari all’importo della Riserva matematica calcolata al momento del decesso o del riconoscimento dell’invalidità permanente totale. Il periodo di Carenza non troverà in ogni caso applicazione qualora l’evento assicurato sia conseguenza diretta di: Infortunio; shock anafilattico; una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Decorrenza del Programma Assicurativo: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.
Carenza. La garanzia Invalidità Totale Permanente da malattia è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del Contratto. Qualora si verifichi il sinistro per Invalidità Totale Permanente da malattia nel periodo di carenza, l’indennizzo non verrà corrisposto.
Carenza. Il periodo di tempo che intercorre tra la stipulazione del contratto e l’inizio della garanzia.
Carenza. La copertura assicurativa per il Ricovero Ospedaliero è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il ricovero avvenga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, l’indennità non verrà corrisposta.
Carenza. La Copertura Assicurativa per l’Inabilità Totale Temporanea è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se causata da malattia. L’indennità non verrà corrisposta qualora l’Inabilità si verifichi e/o la malattia che la genera insorga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza.
Carenza. Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 6 mesi, a partire dalla decorrenza della copertura assicurativa. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica. Il Contratto prevede, altresì, un periodo di Carenza di 5 anni, a partire dalla decorrenza della copertura assicurativa, per eventi direttamente o indirettamente correlati ad infezione da HIV o sindrome da immunodeficienza acquisita o stati assimilabili. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato, in fase di assunzione del rischio, dovesse sottoporsi a visita medica ed effettuare un test sull’HIV con esito negativo nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Qualora invece l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica, ma rifiutare di effettuare un test sull’HIV, il periodo di Carenza sarà esteso a 7 anni.
Carenza. La garanzia Ricovero Ospedaliero da malattia è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del Contratto. Qualora si verifichi il sinistro per ricovero ospedaliero nel periodo di carenza, l’indennizzo non verrà corrisposto.
Carenza. La copertura assicurativa è soggetta ad un periodo di Carenza di 90 (novanta) giorni. Pertanto, qualora il licenziamento venga notificato all’Assicurato entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della Polizza, non sarà corrisposto alcun Indennizzo.