Carenza Clausole campione
Carenza. La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.
Carenza. Per i Sinistri conseguenti a Malattia, la Garanzia Invalidità Permanente è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 30 (trenta) giorni.
Carenza. La garanzia Invalidità Totale Permanente da malattia è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del Contratto. Qualora si verifichi il sinistro per Invalidità Totale Permanente da malattia nel periodo di carenza, l’indennizzo non verrà corrisposto.
Carenza. Il periodo di tempo che intercorre tra la stipulazione del contratto e l’inizio della garanzia.
Carenza. La copertura assicurativa per il Ricovero Ospedaliero è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il ricovero avvenga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, l’indennità non verrà corrisposta.
Carenza. Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 6 mesi a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica. Il Contratto prevede, inoltre, un periodo di Carenza di 5 anni, a partire dalla Decorrenza del Programma Assicurativo, per eventi direttamente o indirettamente correlati ad infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita o stati assimilabili. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica ed effettuare un test sull’HIV con esito negativo nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Se l’Assicurato si sottopone a visita medica, ma rifiuta di effettuare il test sull’HIV, il periodo di ▇▇▇▇▇▇▇ sarà esteso a 7 anni. Qualora l’evento assicurato si verifichi durante il periodo di Carenza, la Compagnia corrisponderà una somma pari all’importo della Riserva matematica calcolata al momento del decesso o del riconoscimento dell’invalidità permanente totale. Il periodo di Carenza non troverà in ogni caso applicazione qualora l’evento assicurato sia conseguenza diretta di: ▪ Infortunio; ▪ shock anafilattico; ▪ una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Decorrenza del Programma Assicurativo: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica.
Carenza. Il Contratto prevede un periodo di Carenza di 6 mesi, a partire dalla decorrenza della copertura assicurativa. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica. Il Contratto prevede, altresì, un periodo di Carenza di 5 anni, a partire dalla decorrenza della copertura assicurativa, per eventi direttamente o indirettamente correlati ad infezione da HIV o sindrome da immunodeficienza acquisita o stati assimilabili. Tale periodo di Carenza non troverà applicazione qualora l’Assicurato, in fase di assunzione del rischio, dovesse sottoporsi a visita medica ed effettuare un test sull’HIV con esito negativo nei 3 mesi precedenti la sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Qualora invece l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica, ma rifiutare di effettuare un test sull’HIV, il periodo di Carenza sarà esteso a 7 anni.
Carenza. La copertura assicurativa per il Decesso è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se la morte è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il decesso insorga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, l’indennità non verrà corrisposta.
Carenza. L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i esclusivamente, il 100,00% dell’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario. Italiana Assicurazioni S.p.A non applicherà, entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari a quanto previsto al punto 10 qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
c. infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Gli importi liquidabili, in considerazione della natura finanziaria del Fondo e della volatilità del valore dello stesso, potranno essere anche inferiori al premio investito.
Carenza. La presente copertura prevede un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
a) conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) conseguenza diretta di shock anafilattico (malattia non infettiva);
c) conseguenza diretta di infortunio, esclusa ogni concausa, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte.
