Accordi di programma Clausole campione

Accordi di programma. 1. La presente ▇▇▇▇▇▇ definisce finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l’attuazione dell’art. 43 del d.M. 332 del 27 luglio 2017 e ▇▇.▇▇. che recepisce l’articolo 45 del d.M. 1° luglio 2014. Gli Accordi di programma tra MiC/DGS e una o più Regioni, sono stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i.; 2. Per il triennio 2022/2024 le Regioni aderenti all’Intesa sottoscrivono singolarmente con il MiC/DGS accordi redatti secondo lo schema di accordo di programma interregionale in allegato, recante i principi e le finalità comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione, attraverso bandi regionali, della presente intesa. Tali accordi recano, inoltre, i rispettivi impegni di spesa relativi al primo anno del triennio. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento; 3. Le Regioni esprimono a tal fine la propria intenzione a sottoscrivere l’Accordo di programma interregionale per ogni anno del triennio 2022/2024 entro il 1° dicembre 2021, nella forma di una manifestazione di interesse da inviare al MiC/DGS; 4. Non sono ammessi ingressi di nuove Regioni nel corso del triennio; 5. L’eventuale rinuncia nel corso del triennio deve essere comunicata al Ministero della Cultura e alle Regioni che hanno sottoscritto l’accordo, entro il 1° dicembre di ogni anno, per l’anno successivo; 6. Gli Accordi possono prevedere la realizzazione di “Residenze per artisti nei territori “e di “Centri di residenza”, come definiti al successivo articolo 4 della presente Intesa; 7. Il numero massimo di progetti cofinanziabili come “Residenze per artisti nei territori” individuabili in ogni regione è definito sulla base del numero di abitanti per ciascuna regione, come indicato nello schema allegato alla presente Intesa; 8. I Centri di Residenza possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione.
Accordi di programma. 1. Il Comune procede, informando il Consiglio comunale, alla stipula di accordi di programma con le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati, ove le attività di interesse comune previste dal primo comma del precedente articolo, riguardino la definizione e l’attuazione di interventi o di programmi di intervento salvo quanto previsto per i procedimenti disciplinati ai sensi dell’art. 34, del Testo Unico degli Enti Locali. 2. La stipula degli accordi di programma di cui al presente articolo è preceduta da apposita conferenza di servizi, indetta per verificare la possibilità di condividere i contenuti degli accordi stessi. 3. L’accordo di programma è promosso su iniziativa del Comune, ove allo stesso spetti la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento e la legge non disponga diversamente.
Accordi di programma. 1. L'accordo di programma e' finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati. 2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive. 3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo. 4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati. 5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere. 6. L'accordo di programma e' stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma e' approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e app...
Accordi di programma. 1- Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 2- L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci dei comuni e degli altri soggetti pubblici interessati, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, D. Lgs 18.8.2000 n.267. 3- Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificato dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Accordi di programma. 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Accordi di programma. 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 3. Il Sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al Consiglio comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate. Il testo dell’accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza. 5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta ed assicura la collaborazione dell’amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all’interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.
Accordi di programma. La Regione Molise si impegna a garantire che i programmi di cui agli Accordi di programma ai sensi dell’articolo 5 bis del dlgs 30 dicembre 1992, n.502 e s. m. e i. siano coerenti con gli interventi previsti dal presente Piano.