Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Altre condizioni particolari La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
Inizio e termine della garanzia (principio claims made)
Prezzi e condizioni di pagamento (a) Quale controprestazione per la vendita dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi da parte di Signify, il Cliente dovrà pagare tutti i prezzi e le commissioni (i “Prezzi”) disposti dall’Accordo e dalla presente Sezione 2. I Prezzi sono denominati in Euro e, fatto salvo qualsiasi diverso accordo, sono prezzi Xxxxxx Xxxxxxxx, con consegna presso la sede di Signify (secondo INCOTERMS, ultima versione). Fatto salvo quando diversamente disposto dagli INCOTERMS applicabili, i Xxxxxx non includono qualsivoglia tassa, diritto o altro contributo governativo, applicati ora o in futuro, compresa l’IVA o altre analoghe tasse imposte da qualsiasi governo; Signify può aggiungere queste voci al Prezzo o fatturarle separatamente e il Cliente rimborserà la stessa Signify prontamente, a fronte della sua prima richiesta. (b) Subordinatamente a una notifica inviata al Cliente, Signify si riserva il diritto di adeguare i Prezzi dei Prodotti e/o Servizi non ancora consegnati o prestati, in modo da riflettere le variazioni dei singoli costi maggiori del cinque percento (5%), comprese le fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere, i costi delle materie prime e gli altri costi di fabbricazione e distribuzione, nonché i costi della manodopera, che siano applicati tra la data dell’Accordo e la consegna dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi. Inoltre, se un Accordo ha una vigenza superiore ai dodici (12) mesi, Signify può adeguare i Prezzi a ciascun 1° aprile: (i) in base alla variazione dell’indice di inflazione di più recente pubblicazione, rispetto ai dodici (12) mesi precedenti; e (ii) a riflettere le variazioni del tasso di cambio estero tra il Dollaro USA e l’Euro e/o tra il Renminbi Cinese e l’Euro, pari a più del 5% dalla data di un’Offerta. (c) Qualsiasi cancellazione, ritardo o altra modifica da parte del Cliente di un ordine d’acquisto precedentemente accettato da Signify richiederà la preventiva approvazione di quest'ultima e tale approvazione sarà concessa senza pregiudizio a qualsiasi diritto o rimedio a cui la stessa Signify possa fare ricorso ai sensi dell‘Accordo o in forza della legge. Qualora, su richiesta del Cliente, Signify acconsenta a una qualsiasi di tali modifiche dell’ordine d’acquisto o alla modifica di un Accordo, comprese la cancellazione (parziale), il ritardo o la sospensione, l’aggiunta, l’omissione, la variazione, la sostituzione o la modifica del progetto, della qualità, dello standard, della quantità, del luogo di fabbricazione o della prestazione (inclusi la sequenza, le quantità o la tempistica) dei Prodotti e/o dei Servizi (ciascuna denominata “Variazione”), ovvero qualora sia richiesta una Variazione a causa di: (i) modifiche delle leggi, delle normative o degli standard industriali applicabili; (ii) situazioni di emergenza; (iii) informazioni errate o incomplete fornite dal Cliente; ovvero (iv) mancato assolvimento da parte del Cliente di uno qualsiasi dei suoi obblighi di cui a un Accordo, lo stesso Cliente dovrà rimborsare prontamente a Signify tutti i costi e le spese sostenute relativamente a tale Variazione, a fronte della sua prima richiesta. (d) Signify può presentare la fattura al Cliente all’atto della spedizione dei Prodotti, oppure quando i Servizi sono stati prestati. Signify può richiedere: (i) che il Cliente paghi in date di pagamento prefissate; (ii) un acconto sul Prezzo (o su parte di esso); e/o (iii) l’emissione di fatture secondo diverse fasi specifiche, periodi di tempo prefissati o stati di avanzamento della prestazione. Il Cliente dovrà effettuare i pagamenti al netto, entro trenta (30) giorni dalla data della fattura, sul conto bancario indicato da Signify. Il Cliente dovrà pagare tutti gli importi dovuti a Signify in toto, senza alcuna compensazione, riconvenzione, detrazione o trattenuta (fiscale). Nonostante quanto sopra esposto, qualsiasi fattura che scada in una data che non sia un giorno lavorativo bancario dovrà essere pagata il giorno lavorativo bancario precedente. (e) Nel caso in cui il Cliente non effettui qualsiasi pagamento dovuto ai sensi di un Accordo alla sua data di scadenza, indipendentemente dal fatto che Signify gli abbia trasmesso un formale sollecito di pagamento oppure no, e oltre a qualsiasi altro diritto e rimedio a disposizione di quest'ultima, nella misura consentita dalla legge applicabile: (i) tutti gli importi dovuti dal Cliente saranno considerati debiti ammessi, da pagarsi e non contestabili; (ii) il Cliente dovrà pagare a Signify l’interesse su tutti gli importi dovuti, dalla data di scadenza fino al ricevimento del totale pagamento, ai sensi dell'Art. 5 del Decreto Legislativo 231/2002, a un tasso pari al tasso ECB ufficiale più il 7%, ovvero nella misura consentita dalla legge applicabile e dovrà pagare a Signify tutti i costi di riscossione del pagamento, compresi gli emolumenti degli avvocati; e (iii) Signify può cancellare qualsiasi credito concesso al Cliente e richiedere, a sua soddisfazione, che quest'ultimo gli fornisca una garanzia (aggiuntiva) o effettui dei pagamenti anticipati o dei depositi, e può applicare termini aggiuntivi di pagamento condizionato o accelerare il programma dei pagamenti per qualsiasi prestazione in sospeso. (f) Signify può compensare e detrarre da qualsiasi importo dovuto da essa (o da una qualsiasi delle sue affiliate) al Cliente, ai sensi di qualunque accordo, qualsiasi somma che lo stesso Cliente le debba versare, ovvero compensare e detrarre qualsiasi acconto o deposito versati dal Cliente. Nel caso in cui Signify compensi degli importi in una valuta diversa, userà un tasso di cambio di uso comune.