Activity timeframe Clausole campione

Activity timeframe. This section includes a section relating to the implementation time and monitoring of the activities.
Activity timeframe. Please for each WP insert an X in the cells referring to the corresponding semester in which the project will be implemented. YEAR 1 YEAR 2 Please, refer to evaluation criterion n. 3 (see art. 9, par. 6, of the Notice), describe the ability to monitor the progress of the project and measure the achievement of the expected impacts of the different activities. (Max. 5.000 characters)

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  • VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in particolare l’art. 36 comma 2, lettera a) che prevede la possibilità, per le amministrazioni di procedere, per forniture di beni e servizi, inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento diretto; Vista la circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID 24 giugno 2016, n.2 con la quale si forniscono le prime indicazioni in merito alle “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016); Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 comma 418, la quale modifica il comma 512 della L.208/2015 sostituendo le parole: «tramite Consip SpA” con “tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip […]”; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 583 che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l’obbligo, per le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa; Vista, la Deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, così come aggiornate, con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 che specificano che: - nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 “In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza” e considerato che il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. In particolare “La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”; - nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; - nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; - nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di rotazione il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico; Richiamato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, artt. 3,14 e 15;

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;