Affidabilità professionale Clausole campione

Affidabilità professionale. Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate dall’amministrazione aggiudicatrice. Configurano questa fattispecie i comportamenti gravemente colposi (grave negligenza) o intenzionalmente dolosi (malafede) che giustificano un giudizio di inaffidabilità, ossia una vera e propria frattura della fiducia verso l’operatore economico privato, a prescindere dalla risoluzione del contratto o dal fatto che l’inadempimento abbia pregiudicato la realizzazione della causa della prestazione. Il provvedimento dell’amministrazione aggiudicatrice, che qualifica il comportamento dell’operatore economico come grave negligenza o malafede e legittima l’esclusione dalla gara, si caratterizza come misura di natura cautelare temporale, diretta ad evitare la situazione di inaffidabilità contrattuale che potrebbe riproporsi nell’esecuzione di un nuovo contratto tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’operatore economico ritenuto inaffidabile. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante e riguarda i contratti eseguiti nell’ultimo triennio.
Affidabilità professionale. La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale giacché, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di servizi affidati anche da altre stazioni appaltanti.
Affidabilità professionale. Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave illeciti professionali, tali rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. Configurano questa fattispecie i comportamenti gravemente colposi (grave negligenza) o intenzionalmente dolosi (malafede) che giustificano un giudizio di inaffidabilità, ossia una vera e propria frattura della fiducia verso l’operatore economico privato, a prescindere dalla risoluzione del contratto o dal fatto che l’inadempimento abbia pregiudicato la realizzazione della causa della prestazione. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante. I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d’ordine generale). I concorrenti non stabiliti in Italia devono fornire i necessari documenti probatori secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. Sono inoltre esclusi i concorrenti che si trovino in una qualsiasi delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a), b), c) d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), ed m) del decreto legislativo 50/2016.
Affidabilità professionale. È escluso il concorrente nei cui confronti la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico stesso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante. Dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.