Agevolazioni contributive. L'art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996 prevede che per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995 e nei quali è pattuita una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%, i datori di lavoro beneficiano, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione dell'ammontare dei contributi da essi dovuti per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro. La misura della riduzione contributiva è del 25%, elevata al 35% nel caso in cui il contratto di solidarietà disponga una diminuzione di orario di lavoro superiore al 30 per cento. Per le imprese che operano nelle aree individuate per l'Italia dalla CE - ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999 - tali percentuali sono ulteriormente elevate rispettivamente al 30% e al 40% (INPS circ. n. 48/2009). Si precisa che la corresponsione di tali benefici è autorizzata dal Ministero del lavoro sulla base delle disponibilità finanziarie preordinate nel Fondo per l'occupazione. I criteri di priorità per la concessione delle riduzioni sono fissati dal D.M. 8 febbraio 1996. La norma in esame non trova applicazione nel caso in cui il contratto di solidarietà sia stato stipulato al fine di evitare o ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo. Le riduzioni contributive sono alternative agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno o ad altre forme di riduzione contributiva, quali, ad esempio, quelle previste in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro. Esse sono inoltre applicabili avendo riguardo all'orario di lavoro svolto da ciascun lavoratore e per il periodo cui si riferisce la denuncia contributiva; conseguentemente, devono essere applicate sulla quota dei contributi a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore che, nel mese cui si riferisce la denuncia, abbia osservato un orario di lavoro ridotto (INPS circc. n. 169/1998; n. 178/1999; n. 163/2000).
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Agevolazioni contributive. L'art. L'articolo 6, comma 4co.4, D.L. n. 510/1996 n.510/96 prevede che per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995 e nei quali è sia pattuita una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%, i datori di lavoro beneficianopossono beneficiare, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione dell'ammontare dei contributi da essi dovuti dovuti, per i lavoratori interessati dalla alla riduzione dell'orario di lavoro. La misura della riduzione contributiva è del 25%, elevata al 35% nel caso in cui il contratto di solidarietà disponga una diminuzione di orario di lavoro superiore al 30 per cento30%. Per le imprese che operano nelle aree individuate per l'Italia dalla CE - CEE – ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999 n.1260/99 - tali le percentuali sono ulteriormente elevate rispettivamente al 30% e al 40% (INPS circ. n. 48/2009Inps, circolare n.48/09). Si precisa che la corresponsione di tali benefici è autorizzata dal Ministero del lavoro Lavoro sulla base delle disponibilità finanziarie preordinate nel Fondo per l'occupazione. I criteri di priorità per la concessione delle riduzioni sono fissati dal D.M. 8 febbraio 1996. La norma in esame non trova troverà applicazione solo nel caso in cui il contratto di solidarietà sia stato stipulato al fine di evitare o ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo. Le riduzioni contributive sono alternative agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno o ad altre forme di riduzione contributiva, quali, ad esempio, quelle previste in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro. Esse sono inoltre applicabili avendo riguardo all'orario di lavoro svolto da ciascun lavoratore e per il periodo cui si riferisce la denuncia contributiva; conseguentemente, devono essere applicate sulla quota dei contributi a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore che, nel mese cui si riferisce la denuncia, abbia osservato un orario di lavoro ridotto (INPS circcInps, circolare n.169/98; Inps circolare n.178/99; Inps circolare n.163/00). A tal proposito però si segnala che a tutt'oggi, per queste tipologie di agevolazioni contributive, non sembra sussistere la copertura finanziaria prevista, per questo le istanze inviate al Ministero potrebbero essere oggetto di diniego. La riduzione contributiva, subordinata all’autorizzazione del Ministero del Lavoro è autorizzata a posteriori quando il cds è già concluso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e non sempre queste risorse coprono il fabbisogno. Come detto la legge n. 169/1998236/1993, prorogata di anno in anno fino ad oggi, ha esteso la possibilità di stipulare il contratto di solidarietà anche per aziende che non sono destinatarie del trattamento di cassa integrazione. Si tratta in particolare delle aziende soggette alla disciplina dei licenziamenti collettivi (art. 24, legge n. 223/1991) delle aziende alberghiere e di quelle termali pubbliche o private a prescindere dal numero degli occupati, e delle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche se occupa meno di sedici dipendenti. Per quest’ultima tipologia di aziende condizione per l’ammissione al trattamento di solidarietà è che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico degli Enti bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Rispetto alle imprese rientranti nel campo di applicazione Cigs, per queste aziende le particolarità sono che ne hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti interessati dalla riduzione di orario, compresi quelli assunti con contratto a tempo determinato, di inserimento e di apprendistato i quali, però, possono usufruirne solo fino alla scadenza del contratto. La durata è stabilita per un massimo di 24 mesi cui possono aggiungersi proroghe per un periodo massimo di 36 mesi nel quinquennio, ma non consecutivi, dopo i primi 24 mesi deve esserci una interruzione del contratto di solidarietà con ripresa dell’attività lavorativa. L’importo dell’integrazione salariale in questo caso è pari al 50% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro diviso a metà tra l’azienda e il lavoratore. Per tali imprese c’è anche la possibilità di derogare al divieto di assunzione con contratto a termine. Nella nota 15 giugno 2009, n.8781, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito ai profili applicativi e procedurali afferenti l’istituto dei contratti di solidarietà difensivi applicabili da parte delle imprese non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria. Per quanto concerne gli aspetti procedimentali, il richiamo è alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2004 n.20. Il Ministero precisa che gli organi di vigilanza devono controllare la corretta trasmissione dell’istanza di concessione del contributo di solidarietà alla Direzione Provinciale del Lavoro e nei casi di affidamento della tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) al consulente del lavoro o ad altro professionista abilitato, l’azienda deve inserire nella domanda i dati identificativi del tenutario del LUL. Questo al fine di agevolare l’accertamento ispettivo attraverso il riscontro delle registrazioni. Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, la Direzione Provinciale del Lavoro deve trasmettere la documentazione alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O.. Il Ministero ritiene assolutamente utile e necessario predisporre accertamenti a campione in ordine al corretto utilizzo dei contratti di solidarietà. Tra i lavoratori con orario ridotto per i quali si richiede il contributo integrativo, la verifica trimestrale dovrà riguardare: - il 10% degli interessati per un organico fino a 500 lavoratori - il 7% degli interessati per un organico tra 500 e 1000 lavoratori - il 5% degli interessati per più di 1000 lavoratori. Il Ministero fornisce indicazioni circa il computo dell’importo del contributo da erogare all’impresa. Nella base retributiva per il calcolo di cui sopra rientrano: minimo contrattuale, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive e ogni altro elemento caratterizzato dalla stabilità dell’erogazione. Sono escluse le prestazioni non aventi natura retributiva. Nel caso di godimento, in costanza di cds, di ferie arretrate maturate prima della riduzione di orario concordata, il Ministero precisa che le stesse devono essere ricompresse nel periodo di concessione del contributo e la loro retribuzione deve essere piena. Le festività cadenti in giorno feriale non devono essere computate nelle ore ridotte. Addì, , presso , p.Iva: , nella persona del legale rappresentante , assistito da . Le XX.XX. territoriali: - CGIL ………… - CISL ………… - UIL rappresentanti i signori lavoratori Premesso che: - in relazione a quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 31445/2002 contenente le previsioni legislative in materia del conseguimento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per l’esubero del personale, viene sottoscritto tra le parti il presente contratto di solidarietà;* - ai sensi degli ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 il datore di lavoro in data . . ha dato seguito alla procedura di mobilità per numero dipendenti; n. 178/1999Considerato che: - l’azienda svolge attività di ed applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ; n. 163/2000- l’azienda ha comunicato, che a seguito della grave crisi economica (o altre motivazioni …)., si è verificato un esubero del personale dipendente in relazione all’effettive esigenze dell’impresa; Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, fermo restando che le premesse e le considerazioni sopra richiamate fanno parte integrante del presente accordo La durata della prestazione lavorativa durante il normale periodo di lavoro é così articolato: - reparto ore settimanali nei giorni di, L’esubero oggetto del presente contratto consta in numero complessivo di lavoratori, così suddivisi: operai con qualifica di , operai con qualifica di e impiegati con qualifica di . Al fine di ottemperare agli obblighi vigenti di legge, di seguito si riportano i singoli nominativi dei dipendenti che sono oggetto dell’esubero del presente accordo: Lavoratore, qualifica di orario settimanale ;
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Samples: Contratti Di Solidarietà Difensivi
Agevolazioni contributive. L'art1. 6per aziende artigiane esonero totale dei contributi per 36 mesi; 2. per tutte le altre aziende riduzione 50% dei contributi per 36 mesi. Tenuto conto del cumulo degli incentivi e del criterio di flessibilità (art. 4 co. 13 L. 92/2012), comma 4l’incentivo è previsto anche nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, D.L. n. 510/1996 prevede che per i contratti purché il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995 e nei quali è pattuita una riduzione dell'orario disoccupazione di lavoro superiore al 20%, i datori di lavoro beneficiano, per un periodo non superiore ai almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di una essere trasformato (Circolare Inps n° 137 del 12.12.2012). A titolo esemplificativo si riporta l’esempio citato dalla suddetta circolare a chiarimento del caso di cui sopra: “la società Alfa assume a tempo determinato per 5 mesi Xxxxx, disoccupato da 24 mesi, e trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato; poiché Xxxxx, se non fosse intervenuta la trasformazione, sarebbe tornato ad essere disoccupato con l’anzianità di 24 mesi, va applicato alla trasformazione l’incentivo previsto dall’art. 8, co. 9.” Secondo i principi generali stabiliti dall’art. 4 commi 12-15 della Riforma Fornero inerenti alle agevolazioni per l’assunzione, l’incentivo non spetta se la trasformazione interviene oltre i primi 6 mesi del rapporto di lavoro a termine, perché il lavoratore ha nel frattempo maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato (art. 5 comma 4 quater D.Lgs 368/01). DURATA CONTRATTO Tempo indeterminato full-time o part-time AZIENDE BENEFICIARIE Tutte Le assunzioni non devono essere dirette a sostituire lavoratori dipendenti dalla stessa azienda licenziati per giustificato motivo oggettivo o riduzione dell'ammontare di personale o sospesi nei 6 mesi precedenti all’assunzione. Con il messaggio n° 20399 del 2005, recepito dal Ministero del Lavoro, l’Inps ha chiarito che le dimissioni di un lavoratore e la scadenza naturale del contratto a termine (sempre nei 6 mesi precedenti) non precludono la possibilità dei contributi da essi dovuti per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario fruire delle agevolazioni di lavorocui alla L. 407/90. La misura della riduzione contributiva è del 25%E’ esclusa invece la fruibilità delle agevolazioni, elevata al 35% nel caso in cui il contratto di solidarietà disponga una diminuzione di orario datore di lavoro superiore al 30 abbia provveduto, nei 6 mesi precedenti, ad effettuare licenziamenti per cento. Per le imprese che operano nelle aree individuate giusta causa o per l'Italia dalla CE - ai sensi dell'obiettivo 1 mancato superamento del regolamento n. 1260/1999 - tali percentuali sono ulteriormente elevate rispettivamente al 30% e al 40% periodo di prova (INPS circ. n. 48/2009interpello del Ministero del Lavoro n° 37 del 15.10.2010). Si precisa che la corresponsione di tali benefici è autorizzata dal L’interpello n° 9/2013 del Ministero del lavoro sulla base delle disponibilità finanziarie preordinate nel Fondo per l'occupazione. I criteri di priorità per la concessione delle riduzioni sono fissati dal D.M. 8 febbraio 1996. La norma in esame non trova applicazione nel caso in cui Lavoro ha riconosciuto il contratto di solidarietà sia stato stipulato al fine di evitare o ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo. Le riduzioni contributive sono alternative agli sgravi diritto ai benefici contributivi per l’assunzione di un ex dipendente licenziato a suo tempo per riduzione di personale, anche se il Mezzogiorno o ad altre forme precedente rapporto di riduzione contributivalavoro era a sua volta stato agevolato. In questo caso l’incentivo va riconosciuto per intero, quali, ad esempio, quelle ma senza cumulare i periodi precedenti. L’importante è che si rispettino le condizioni previste da questi incentivi e cioè che : - gli assunti siano in caso di assunzione CIGS da almeno 24 mesi - le nuove assunzioni non siano effettuate «in sostituzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o in caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro. Esse sono inoltre applicabili avendo riguardo all'orario di lavoro svolto da ciascun lavoratore e per il periodo cui si riferisce la denuncia contributiva; conseguentemente, devono essere applicate sulla quota dei contributi a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore che, nel mese cui si riferisce la denuncia, abbia osservato un orario di lavoro ridotto (INPS circc. n. 169/1998; n. 178/1999; n. 163/2000)riduzione del personale o sospesi negli ultimi 6 mesi.
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Samples: Contratti Di Lavoro