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Contributo Clausole campione

ContributoIl finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) e sarà trasferito subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero al Dipartimento, che ha il compito di gestione delle spese per l’intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti: - 30%, pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento - 40 %, pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00) dopo dodici mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte del Dipartimento della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti trimestrali di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento; - 30% pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) come saldo del contributo. All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, il Dipartimento dovrà all’ISS la seguente documentazione: • relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto; • elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate. Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero. Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN. Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione. Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633. Il Dipartimento dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di...
Contributo. Per l’inquilino moroso incolpevole, il contributo è finalizzato:
Contributo. [Inserire solo qualora il Bando di Xxxx preveda un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori da realizzare ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice] 1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo pari a euro [indicare il valore numerico e in cifre], al netto dell’IVA, corrispondente al [X%] [indicare la percentuale a numero e in cifre] del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, secondo le seguenti modalità: a) una somma pari a euro [•] (lettere) in corso d’opera, erogata per Stati di avanzamento lavori; b) una somma pari a euro [•] (lettere) al Collaudo con esito positivo. 2. Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile. La somma di cui al comma 1, lettera a), è erogata pro quota per Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati. Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, la quota di Contributo è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all’investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma. 3. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del Procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale procede al pagamento ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del Codice. 4. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono corrisposte entro 30 giorni [salva diversa pattuizione delle parti] dall’approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo. 5. Le attività di Xxxxxxxx di cui all’articolo 17 consentono al Concedente di disporre, tra l’altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo. 6. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso un anno dall’approvazione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con le conseguenze di cui all’articolo 40. [Laddove previsto nella Documentazione di Gara, le Parti dovranno espressamente regolamentare la concessione del diritto reale di godimento sui ben...
Contributo. Il contributo assegnato è pari ad € 103.250,00, di cui l’importo pari ad € 20.000,00 costituisce il cofinanziamento dell’Ente, come dettagliato nel budget allegato al presente Accordo (All. 2). A copertura parziale dei costi derivati e/o generati dalle suddette attività, l’ammontare del contributo a favore dell’Ente è fissato di comune accordo in Euro 83.250,00 lo stesso sarà erogato con le seguenti modalità: - il 10% del valore complessivo del contributo, pari ad € 8.325,00, a titolo di anticipo alla stipula del presente Accordo, dietro presentazione di una relazione descrittiva delle fasi iniziali del progetto; Le restanti somme saranno erogate previa domanda di rimborso formulata sulla base delle rendicontazioni economiche analitiche predisposte semestralmente, unitamente alle relazioni di attività. Alla scadenza dell’Accordo, l’Ente trasmette all’ISS una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, corredata di dettagliata rendicontazione economica delle spese effettivamente sostenute e attinenti all’attività relazionata, rispondente ai principi di completezza, pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese.
Contributo. 1. Il DARA e l’Università contribuiscono, congiuntamente, allo svolgimento del progetto di ricerca allegato alla presente convenzione, che ha un costo complessivo di euro 103.000,00. 2. Il DARA, nell’ambito della suddivisione degli oneri, erogherà all’Università un contributo di euro 48.000,00, da destinare a borse di studio e all’acquisto di materiale e/o strumentazione inventariabili. 3. L’Università parteciperà alle spese con un cofinanziamento di euro 55.000,00, legato ai costi del personale strutturato dedicato alla ricerca, all’uso della strumentazione geofisica e di laboratorio e alle spese di missione. 4. L’importo di euro 48.000,00 verrà erogato dal DARA in tre soluzioni: la prima, pari al 40%, alla presentazione del piano di attività, la seconda, pari al 40%, alla presentazione della prima relazione sull’attività svolta e la terza, a saldo, alla presentazione della relazione finale firmata dai responsabili della Convenzione e del rendiconto economico finale. 5. Il DARA provvederà alla erogazione del contributo previa emissione, da parte dell’Università, di note di debito fuori campo I.V.A., ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72. Il contributo del corrispettivo previsto dovrà essere effettuato, tramite il sistema di tesoreria unica, sul conto n. 348/147227 presso la Banca d’Italia, a mezzo girofondi, intestato a Università degli Studi Roma Tre.
Contributo. (1) QUOTA TFR MATURANDO A CARICO LAVORATORE A CARICO DATORE DI LAVORO Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993 1 % (2) 1 % 1% (14% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3) Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993 6,91% (100% del TFR) Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993 1% (4) - 1% (14% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3) Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993 6,91% (100% del TFR)
Contributo. Il costo complessivo della linea progettuale affidata all’Ente ammonta ad €220.000,00; di questi, la somma di €200.000,00, rappresenta la quota di finanziamento, mentre la quota di cofinanziamento è pari ad €20.000,00. Il finanziamento assegnato all’Ente, pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00), sarà trasferito dall’ISS, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Dipartimento, con le medesime modalità dell’accordo tra ISS e Dipartimento, le quali prevedono: • una prima quota del 20%, pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, dietro presentazione di una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’Ente, nella quale si attesti l’esistenza di formali impegni di spesa assunti, in attuazione del presente accordo, per un importo pari ad almeno al 20% del finanziamento, unitamente ad una formale richiesta di erogazione del finanziamento; • una seconda quota del 30 %, pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00) a seguito dell’approvazione, da parte del Dipartimento, del documento “Stato Avanzamento Progetto” relativo al primo semestre di attività, dietro presentazione di formale richiesta di erogazione del finanziamento, nella quale si attesti l’esistenza di formali impegni di spesa assunti, in attuazione del presente accordo, per un importo pari ad almeno al 50% del finanziamento; • una terza quota del 20%, pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), a seguito dell’approvazione, da parte del Dipartimento, del documento “Stato Avanzamento Progetto” relativo al primo anno di attività, dietro presentazione di formale richiesta di erogazione del finanziamento, nella quale si attesti l’esistenza di formali impegni di )spesa assunti, in attuazione del presente accordo, per un importo pari ad almeno al 70% del finanziamento; • il saldo, a scadenza dell’accordo, a seguito dell’approvazione, da parte del Dipartimento, della relazione e del rendiconto finali, di cui al successivo art.5, unitamente ad una formale richiesta di erogazione del finanziamento. Resta fermo che il saldo verrà corrisposto sino a concorrenza delle spese sostenute e rendicontate Il finanziamento di cui al comma 1 non è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’articolo 2 terzo comma lettera a) del DPR n. 633 del 1972, in quanto si configura quale cessione di denaro per il perseguimento di obiettivi istituzionali di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni. L’Ente dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ra...
Contributo. Il contributo annuo per il complesso delle prestazioni indicate, comprensivi di oneri fiscali pari al 2.50%, per singolo dipendente delle Aziende che applicano il c.c.n.l. Autonoleggio e della quota di associazione annuale a Cassa, corrisponde ad € 168,00. Parte I Identificazione e scopo del fondo Art. 1 (Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede) 1. E' costituito Astri - Fondo Pensione, Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture, in forma abbreviata Astri - Fondo Pensione, di seguito denominato Fondo, in attuazione dell'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, dei successivi Accordi intervenuti e dell'Accordo istitutivo 18 novembre 2004, sottoscritti tra Federreti, Fise e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGLAusiliari del Traffico, di seguito denominati fonte istitutiva. 2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37. 3. Il Fondo ha sede in Roma. Art. 2 (Forma giuridica) 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 148. Art. 3 (Scopo) 1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Contributo. (1) QUOTA TFR MATURANDO A CARICO LAVORATORE (2) A CARICO DATORE DI LAVORO Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993 1 % 1 % 50% del TFR oppure 100% del TFR (3) Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993 6,91% (100% del TFR)
Contributo. L’ammontare del contributo destinato a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è fino ad un massimo del 40% del costo di tre mensilità del contratto di locazione per l’anno 2020.