Contribuzione Clausole campione

Contribuzione. 1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo. 2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento. 3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati. 4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica. 5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante. 6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento. 7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.
Contribuzione. In base a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR. L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderente, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizio- ne del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamen- to). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di per- fezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricor- renza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta. Non è previsto un importo minimo per i contributi. Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo. I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV. La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.
Contribuzione. 1. Il finanziamento del “Fondo” può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della azienda datore di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti iIstitutive o dalle Delegazioni di Gruppo in misura percentuale o in cifra fissa secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. 3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. 4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al “Fondo”, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa. 5. L’adesione al “Fondo” realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al “Fondo”, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutive. 6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al “Fondo”, se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione a proprio carico qualora le fonti collettive ne subordinino il versamento a quella dell’iscritto. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 7. Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili almeno una volta l’anno secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio medesimo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscritti.
Contribuzione. La contribuzione ad ARTIFOND, composta da t.f.r., contributo a carico dell'azienda, contributo a carico del lavoratore, è determinata dai c.c.n.l. o da accordi nazionali di settore. I contratti od accordi nazionali possono prevedere che la contrattazione di secondo livello definisca una contribuzione aggiuntiva ad ARTIFOND. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 17 agosto 1995, la quota di t.f.r. da destinare al Fondo è pari al 100% del t.f.r. stesso; per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, la destinazione al Fondo del 100% del t.f.r. è sospesa fino al 17 agosto 1999. Gli specifici accordi in tema di contribuzione al Fondo pensione sono allegati al presente atto.
Contribuzione. 1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di an- zianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.): - 1 % a carico dell’impresa - 1 % a carico del lavoratore. 2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonché all’indennità di mensa, nei limiti del valore determinato della contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costi- tuiscono altresì contribuzione le seguenti quote di T.F.R., da maturare nell’anno: - 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/95, pari allo 1,73% (25% di 7,41% - 0,50%). - 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/95, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%). 3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di T.F.R. da maturare nell’anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR, così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%). 4. Le parti si danno atto che l’individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di T.F.R., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il T.F.R., così co- me aziendalmente calcolata. 5. Il versamento al Fondo delle quote di T.F.R. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto. 6. E’ fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro-tempore ed alle condi- zioni stabili statuto del Fondo. 7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo. 8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di in- dennizzo, di una percentuale corrispondente al tasso di riferimento fissato dal 1° gennaio 1999 dalla Banca centrale europea, incrementato, al più, di 2 punti.
Contribuzione. Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. La misura minima dei contributi a carico dell’aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
Contribuzione. □ ADESIONE INDIVIDUALE (la contribuzione deve avvenire secondo le modalità indicate dal Fondo segnalando nella causale di versamento il codice fiscale dell'aderente) Il contributo annuo è pari a: Euro Il contributo iniziale è pari a: Euro Rateizzazioni: □ 1 annuale □ 2 semestrale □ 4 trimestrale □ 12 mensile □ ADESIONE SU BASE COLLETTIVA o ADESIONE INDIVIDUALE CON SOLO CONFERIMENTO DEL TFR ED EVENTUALE CONTRIBUTO LAVORATORE Per entrambe le tipologie di adesione, il datore di lavoro si impegna a versare regolarmente sulla posizione previdenziale con la periodicità decisa dal Fondo. Per Plurifonds la periodicità è trimestrale: gennaio, febbraio, marzo = 1° trimestre; aprile, maggio giugno = 2° trimestre; ecc, ecc.. Il versamento sarà composto da un bonifico e da una “distinta” (accompagnatoria con la quale il datore attribuisce il versamento del bonifico) e il datore potrà avvalersi di un’area riservata a lui dedicata e monitorare i dipendenti collegati. Le istruzioni per accedervi sono contenute nella lettera di benvenuto che gli sarà inviata al momento della tua adesione al fondo. La contribuzione del datore di lavoro, che dovrà deve avvenire secondo le modalità indicate dal Fondo, dovrà indicare segnalando nella causale di versamento la propria Partita Iva o il codice fiscale, il trimestre di riferimento e l'anno) Il contributo è pari a: - Quota di TFR % * - Per l‘aderente % della retribuzione assunta come riferimento per il calcolo del TFR * - Per il datore di lavoro % della retribuzione assunta come riferimento per il calcolo del TFR * * ovvero della base contributiva individuata con contratto o accordo collettivo, anche aziendale E’ necessario tenere controllata la posizione previdenziale tramite l’accesso all’area riservata. Eventuali ritardi, errori nella procedura oppure omissioni da parte del datore di lavoro, che potrebbero generare dei ritardi di investimento della contribuzione a te spettante, non potranno essere addebitati al Fondo. Per le Adesioni al comparto Aequitas la commissione annuale è di euro 20,49 oppure euro 12,75 per i residenti in Trentino Alto Adige- Südtirol. Il primo versamento dovrà essere di un importo tale da coprire le commissioni inizialmente previste. Per esempio, 25,82 euro per la commissione una tantum a cui dobbiamo aggiungere 15,49 euro per la commissione annua, l’importo minimo del primo versamento è pari a 41,31 euro. I contributi devono essere versati a mezzo Bonifico Bancario o tramite modello F24, rispettando le c...
Contribuzione. CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Contribuzione. 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’aderente. 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP. 3 L’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto. 4 E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 5 La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni). 6 L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
Contribuzione. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori e in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato. La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione: - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese; - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori; - 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di 1a occupazione assunti successivamente al 28.4.93; - 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori. È prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo. L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.