Contribuzione. 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
Contribuzione. La contribuzione ad ARTIFOND, composta da t.f.r., contributo a carico dell'azienda, contributo a carico del lavoratore, è determinata dai c.c.n.l. o da accordi nazionali di settore. I contratti od accordi nazionali possono prevedere che la contrattazione di secondo livello definisca una contribuzione aggiuntiva ad ARTIFOND. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 17 agosto 1995, la quota di t.f.r. da destinare al Fondo è pari al 100% del t.f.r. stesso; per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, la destinazione al Fondo del 100% del t.f.r. è sospesa fino al 17 agosto 1999. Gli specifici accordi in tema di contribuzione al Fondo pensione sono allegati al presente atto.
Contribuzione. Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. La misura minima dei contributi a carico dell’aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
Contribuzione. Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dai contributi a carico della Banca e degli iscritti stessi in attività di servizio calcolati sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del T.F.R, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutive. La misura ordinaria del contributo a carico della Banca è nell’attualità del 2,5%. A ciascun iscritto è consentito di corrispondere apporti contributivi volontari, nella percentuale massima del 15% rispetto alla retribuzione imponibile. La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ogni interessato, è corrisposta per il tramite della Banca. E' facoltà dell'iscritto variare nel tempo la misura della contribuzione volontaria, previa comunicazione da inoltrare entro i termini e con l'efficacia stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e comunicati agli interessati. I contributi straordinari degli iscritti non possono eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo. Nei confronti dei dipendenti riguardati dall’ipotesi di cui all’art. 25 comma 1, secondo alinea, che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro mantengono la posizione individuale accantonata, non è più dovuto il contributo a carico della Banca. Nei casi dell’art. 4, 3° comma lett. a) di cessione del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Nei casi di cui all’art. 4 co. 3 lett. b) l’interessato ha la facoltà di continuare ad alimentare la propria posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione della “Cassa”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
Contribuzione. 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’aderente.
Contribuzione. 1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di an- zianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.): - 1 % a carico dell’impresa - 1 % a carico del lavoratore.
Contribuzione. Per il versamento dei contributi i Lavoratori a Progetto devono iscriversi alla Gestione Separata Inps. La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore. Le aliquote per l’anno 2014 sono: - 22% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione - 28,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.
Contribuzione. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del Tfr maturando, ovvero mediante il solo conferimento del Tfr maturando. E’ prevista l’integrale destinazione del Tfr maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Tfr maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive, in sede di contrattazione collettiva. Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui all’art. 57 del citato contratto, e successive modificazioni e integrazioni, nelle seguenti misure:
Contribuzione. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori e in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato. La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione: - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese; - 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori; - 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di 1a occupazione assunti successivamente al 28.4.93; - 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori. È prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo. L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.
Contribuzione. PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI