Contributi Clausole campione

Contributi. 1 Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, il contributo minimo è pari all’1% del salario coordinato. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, il contributo minimo è pari al 14% del salario coordinato. Il datore di lavoro può dedurre dal salario del collaboratore al massimo la me- tà dei contributi.
Contributi. 1 I datori di lavoro e i collaboratori sono tenuti a versare contributi annui. 2 L’Ufficio di controllo riscuote ogni anno i seguenti contributi: – CHF 89.– da ogni azienda – CHF 89.– da ogni collaboratore 3 L’azienda deduce periodicamente, ma al più tardi entro la fine del rapporto di lavoro, i contributi dei collaboratori dal loro salario e li versa all’Ufficio di con- trollo. Se il pagamento dei contributi avviene entro il termine stabilito, l’azienda ha diritto a una riduzione del 4% sui costi di riscossione dei contributi. 4 I collaboratori impiegati per meno di sei mesi e i collaboratori a tempo parziale che lavorano in media meno della metà della durata normale del lavoro dell’azienda pagano la metà dell’importo di cui al capoverso 2. 5 In caso di comprovata necessità, la Commissione di sorveglianza è autorizza- ta ad aumentare i contributi annui al massimo del 40% all’inizio di un nuovo anno commerciale. 6 La Commissione di sorveglianza è autorizzata a ridurre i contributi annui o a differirne la riscossione.
Contributi. L'affittuario è autorizzato a richiedere ed usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.
Contributi. L’AGRIFORM per il perseguimento dei propri scopi, dispone: 1. della contribuzione dei soci fondatori; 2. di contributi pubblici e privati; 3. di proventi derivanti da iniziative sociali.
Contributi. 1. Il soggetto richiedente un’autorizzazione di cui all’art. 3, per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è tenuto al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila euro) a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Il fornitore di contenuti in ambito locale è tenuto al pagamento della somma di euro 300 (trecento euro) per provincia: tale contributo è ridotto del cinquanta per cento per ogni provincia oltre la prima e, in ogni caso, la somma complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000. Per i fornitori di contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, gli importi sono ridotti della metà. Gli importi di cui al presente comma sono automaticamente adeguati per ciascun anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento in misura pari al tasso programmato di inflazione per il medesimo anno. In caso di mancato pagamento del contributo la domanda è dichiarata improcedibile. 2. Con successivo provvedimento l’Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche. 3. I soggetti di cui all’art. 3, comma 12, non sono tenuti al pagamento dei contributi di cui al presente articolo.
Contributi. Per la riscossione dei contributi personali degli iscritti alla Cassa Forense tramite bollettino di conto corrente postale, viene utilizzato l’apposito conto corrente postale n° 26866004 intestato a - "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense –servizio Tesoreria" con traenza delegata alla Banca, dal quale, quest’ultima, preleverà tutte le somme ivi affluite ed esigibili per versarle, con valuta nello stesso giorno, sul conto corrente bancario di tesoreria. La frequenza del prelievo è giornaliera. Nei periodi di minor afflusso, stabiliti di comune accordo con la Cassa Forense, le somme vengono prelevate settimanalmente. L’importo prelevato da parte della Banca sul c/c postale dovrà tener conto del saldo disponibile per valuta alla data di stacco del relativo assegno. La banca accrediterà sul conto di tesoreria l’importo dell’assegno prelevato comprensivo delle eventuali spese e tasse postali relativi, al fine di permettere alla Cassa la contabilizzazione dell’intero contributo incassato xxx x/x 00000000. Con periodicità almeno quindicinale la Banca trasmetterà al servizio informatico e al servizio contabilità e finanza della Cassa Forense, flussi telematici compatibili con le esigenze meccanografiche del centro elaborazione dati della Cassa Forense, dai quali dovranno risultare almeno i seguenti elementi identificativi dei versamenti: 1) cognome e nome del versante; 2) numero di codice meccanografico del versante; 3) importo; 4) data del versamento; 5) causale; 6) valuta di accreditamento in c/c bancario. 7) numero del documento provvisorio di accredito sul c/c di tesoreria. 8) data di emissione del provvisorio; 9) anno di tassazione. Inoltre, per la riscossione dei contributi personali degli iscritti alla Cassa Forense incassati tramite conto corrente bancario la Banca si impegna a fornire almeno i medesimi elementi identificativi suindicati. Ulteriori specifiche saranno definite e concordate in funzione del progetto presentato.
Contributi. Comprende i contributi relativi all’anno 2018 per i quali sono state assegnate le quote. a) Contributi per le prestazioni 2018 2017 Contributi abbinati: Quota a carico aderente 170.380 111.443 Quota a carico azienda 138.447 90.556 TFR 711.414 465.323 Contributi da trasferimento in ingresso 620.216 139.044 Contributi per switch in entrata del comparto 413.362 740.806 Totale 2.053.819 1.547.172
Contributi. Comprende i contributi relativi all’anno 2020 per i quali sono state assegnate le quote. a) Contributi per le prestazioni 2020 2019 Contributi abbinati: Quota a carico aderente 268.640 212.983 Quota a carico azienda 218.290 173.065 TFR 1.121.690 889.300 Contributi da trasferimento in ingresso 346.110 247.582 Contributi per switch in entrata del comparto 183.753 279.787 Totale 2.138.483 1.802.717
Contributi. Le borse Erasmus+ non potranno essere assegnate per periodi di tirocinio inferiori ai 2 mesi (60 gg. completi). Il Consorzio garantirà un finanziamento massimo di 4 mesi e l’erogazione dei contributi è, altresì, subordinata sia al reperimento di organizzazioni idonee al profilo professionale di ogni singolo beneficiario e sia alla successiva accettazione di quest’ultimo da parte dell’organismo ospitante. Il Programma Erasmus+ prevede borse finanziate con fondi comunitari, differenziate sulla base del co- sto della vita nei Paesi di destinazione, come indicato nella tabella sottostante: Differenziata per paesi di destinazione Contributo mensile Contributo giorna- liero (€400 o € 350/30) Gruppo 1 – costo della vita alto Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxx- zia, Liechtenstein, Norvegia, Regno Unito € 400/mese € 13,33 Gruppo 2 – costo della vita medio Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo € 350/mese € 11,66 Gruppo 3 – costo della vita basso Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Litua- nia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Re- pubblica del Nord Macedonia, Turchia, Serbia € 350/mese € 11,66 L’ammontare finale del contributo comunitario sarà determinato moltiplicando l’effettiva durata (espressa in mesi) per il valore della rata mensile relativa al paese di destinazione e considerando i mesi di 30 gg, indipendentemente dalla loro durata. Nel caso di un periodo di mobilità non corrispon- dente ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il nu- mero di giorni nel/i mese/i incompleto/i per 1/30 del costo unitario mensile. L’Agenzia Erasmus+ Indire, inoltre, informa ogni anno della disponibilità di finanziamenti speciali stan- ziati dall'Unione Europea per gli studenti in mobilità con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie; tale contributo è basato sui costi reali effettivamente sostenuti. Oltre alla borsa Xxxxxxx, finanziata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, lo studente assegnatario riceverà un contributo integrativo da parte del Consorzio. Per essere assegnatari del contributo integrativo, secondo quanto disposto dal D.M. n. 1047 del 29.12.2017, sono poste le seguenti condizioni: - essere iscritti entro la durata normale del corso aumentata di 1 anno; - conseguire almeno 1 CFU durante la mobilità all’estero.
Contributi. Il contributo a favore delle Casse di Soccorso è stabilito nella misura dell'8,70% della retribuzione assoggettata ai contributi di previdenza ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830, 889/71. Detto contributo è per il 7,70%, comprensivo dello 0,53% per la tutela delle lavoratrici madri, a carico dell'azienda e per l'1% a carico del personale. Per gli agenti non iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la retribuzione da assoggettare al contributo dell'8,70% è quella stessa sopra stabilita per il personale iscritto al Fondo. Qualora nella gestione annuale le entrate nelle Casse di Soccorso non risultassero sufficienti, il disavanzo sarà colmato col fondo di riserva, sino alla concorrenza della metà del fondo medesimo e, per il resto, con versamenti suppletivi di cui il 70% a carico dell'azienda e il 30% a carico del personale.