Contributi. Il contributo, che non intende coprire l’intero costo del soggiorno all’estero, ma è destinata a compensare, almeno in parte, le maggiori spese che si presume derivino dalla mobilità all’estero. A ciascun beneficiario saranno attribuite n. 2 mensilità, per un ammontare complessivo di euro 1.400,00 definito in base alla fascia del Paese di destinazione e alla assegnazione da parte del MUR di un cofinanziamento ex lege 183/87: Gruppo 1 Danimarca, Finlandia, Islanda, Lussemburgo, Liechtenstein Norvegia Svezia Euro 500,00 mensili per un massimo di 2 mesi Euro 200,00 mensili per un massimo di 2 mesi Euro 700,00 mensili per un massimo di 2 mesi Gruppo 2 Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna Euro 450,00 mensili per un massimo di 2 mesi Euro 250,00 mensili per un massimo di 2 mesi Euro 700,00 mensili per un massimo di 2 mesi Gruppo 0 Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Euro 400,00 mensili per un massimo di 2 mesi Euro 300,00 mensili per un massimo di 2 mesi Euro 700,00 mensili per un massimo di 2 mesi Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Serbia, Turchia, Ungheria E’ prevista una integrazione della borsa di mobilità pari a Euro 250,00 mensili per i beneficiari provenienti da fasce economiche svantaggiate. Tale integrazione sarà riconosciuta ai beneficiari con certificazione ISEE 2023 (o, per gli studenti internazionali, con documentazione per il calcolo di redditi e patrimoni) per prestazioni per il diritto allo studio universitario fino ad Euro 26.306,25. Tale certificazione dovrà essere presentata dai beneficiari secondo le modalità e le scadenze che saranno comunicate dal Settore Mobilità Studentesca. In ogni caso, si raccomanda ai beneficiari in possesso del requisito previsto di avviare tempestivamente le procedure necessarie all’ottenimento dell’ISEE. Per il solo periodo di mobilità virtuale non sarà riconosciuto/assegnato alcun contributo. In caso di mobilità virtuale all’estero, il finanziamento è ammissibile per tutto il periodo. I contributi saranno erogati direttamente dall’Università degli Studi di Foggia, capofila del Consorzio.
Contributi. 1 I datori di lavoro e i collaboratori sono tenuti a versare contributi annui.
2 L’Ufficio di controllo riscuote ogni anno i seguenti contributi: – CHF 89.– da ogni azienda – CHF 89.– da ogni collaboratore
3 L’azienda deduce periodicamente, ma al più tardi entro la fine del rapporto di lavoro, i contributi dei collaboratori dal loro salario e li versa all’Ufficio di con- trollo. Se il pagamento dei contributi avviene entro il termine stabilito, l’azienda ha diritto a una riduzione del 4% sui costi di riscossione dei contributi.
4 I collaboratori impiegati per meno di sei mesi e i collaboratori a tempo parziale che lavorano in media meno della metà della durata normale del lavoro dell’azienda pagano la metà dell’importo di cui al capoverso 2.
5 In caso di comprovata necessità, la Commissione di sorveglianza è autorizza- ta ad aumentare i contributi annui al massimo del 40% all’inizio di un nuovo anno commerciale.
6 La Commissione di sorveglianza è autorizzata a ridurre i contributi annui o a differirne la riscossione.
Contributi. 1 Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, il contributo minimo è pari all’1% del salario coordinato. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, il contributo minimo è pari al 14% del salario coordinato. Il datore di lavoro può dedurre dal salario del collaboratore al massimo la me- tà dei contributi.
Contributi. L'affittuario è autorizzato a richiedere ed usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.
Contributi. L’AGRIFORM per il perseguimento dei propri scopi, dispone:
1. della contribuzione dei soci fondatori;
2. di contributi pubblici e privati;
3. di proventi derivanti da iniziative sociali.
Contributi. Il contributo a favore delle Casse di Soccorso è stabilito nella misura dell'8,70% della retribuzione assoggettata ai contributi di previdenza ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830, 889/71. Detto contributo è per il 7,70%, comprensivo dello 0,53% per la tutela delle lavoratrici madri, a carico dell'azienda e per l'1% a carico del personale. Per gli agenti non iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la retribuzione da assoggettare al contributo dell'8,70% è quella stessa sopra stabilita per il personale iscritto al Fondo. Qualora nella gestione annuale le entrate nelle Casse di Soccorso non risultassero sufficienti, il disavanzo sarà colmato col fondo di riserva, sino alla concorrenza della metà del fondo medesimo e, per il resto, con versamenti suppletivi di cui il 70% a carico dell'azienda e il 30% a carico del personale.
Contributi. I contributi in conto esercizio, formalmente deliberati e dei quali sia considerato certo l'incasso, sono imputati al Conto Economico per competenza temporale. A partire dall’esercizio 1999 i contributi in conto impianti, destinati alla specifica copertura degli investimenti in beni ammortizzabili, sono portati in diretta diminuzione del valore dei cespiti medesimi. Diversamente da quanto sopra si è proceduto, per una maggior leggibilità dei dati di insieme relativi all’opera con riguardo alla immobilizzazione in corso rappresentata dall’aggiornamento dell’infrastruttura di ricerca Elettra finanziata dal progetto Elettra 2.0, all’attivazione di una voce di contributo ad hoc (contributi Elettra 2.0) in cui contabilizzare la quota a ricavo e una voce di risconto dedicata (Risconti passivi Elettra 2.0) che è destinata ad accogliere la quota di contributo a conto impianti che verrà portata a decurtazione dell’asset di riferimento al termine del processo costruttivo.
Contributi. Comprende i contributi incassati nel corso del 2020.
a) Contributi per le prestazioni 2020 2019 Contributi abbinati: Quota a carico aderente 1.490.557 1.471.748 Quota a carico azienda 1.211.356 1.196.787 TFR 6.218.234 6.144.330 Contributi da trasferimento in ingresso 24.294 89.129 Contributi per Switch in entrata del comparto 82.384 26.788 Totale 9.026.825 8.928.782
Contributi. Per supportare i percorsi di inclusione lavorativa e abitativa potranno essere erogati contributi economici a sostegno di singolo/nucleo familiare per un totale complessivo importo non superiore ad € 10.000,00 secondo le modalità previste dalla disciplina “Misure sperimentali e temporanee a sostegno delle persone Rom, Sinti e Caminanti in condizioni di fragilità per la fuoriuscita dai campi e villaggi attrezzati di Roma Capitale”, parte integrante del “Piano di Roma Capitale per l’inclusione delle popolazioni rom, sinti e caminanti” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n 105/2017 Il Patto di Responsabilità Solidale definirà la quota di compartecipazione alla spesa da parte del singolo/nucleo familiare. Sono previsti interventi economici a sostegno dell’avvio di piccole realtà imprenditoriali (es. spese di costituzione dell’impresa, acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi necessari all’attività imprenditoriale; quote iniziali di contratto di franchising; applicazioni aziendali inerenti l’attività di impresa; registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche) o per avviare percorsi di inclusione lavorativa (es. spese per acquisizione della licenza di guida, espletamento pratiche ecc…) entro il limite massimo di € 5.000 per singolo/nucleo familiare.
Contributi. Per il finanziamento della mutua è dovuto alla stessa, che è tenuta a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico dell'azienda, pari ad euro 144,00 (centoquarantaquattro/00) annuali per ogni lavoratore beneficiario da corrispondere alla mutua Xxxxxx Xxxxx anticipatamente in quote mensili uguali, pari a € 12,00 (euro dodici/00) per ogni lavoratore, entro e non oltre il giorno 16 (sedici) di ogni mese. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente: • ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto; • ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dalla mutua Xxxxxx Xxxxx.