Agevolazioni tributarie. 1. In relazione alle sponsorizzazioni attivate ai sensi del presente regolamento non è dovuto il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione per gli impianti pubblicitari privati installati su spazi o aree comunali oggetto di sponsorizzazione. L’imposta di pubblicità è dovuta nella misura ridotta del 50%. 2. L’importo massimo complessivo dei benefici tributari concessi ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo deve essere inferiore al corrispettivo offerto per la sponsorizzazione.
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Agevolazioni tributarie. 1. In relazione alle sponsorizzazioni attivate ai sensi del presente regolamento non è dovuto il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione per gli impianti pubblicitari privati installati su spazi o aree comunali oggetto di sponsorizzazionecomunali. L’imposta di pubblicità è dovuta nella misura ridotta del 50%.
2. L’importo massimo complessivo dei benefici tributari concessi ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo deve essere inferiore al corrispettivo offerto per la sponsorizzazione.
3. Restano salvi gli ulteriori benefici previsti ai commi 2° e 3° dell’art. 37 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione Consiliare n° 102 del 14.09.94, esecutiva.
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