AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO ED EMISSIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA. All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del/i concorrente/i, come oltre dettagliato, chiudendo le operazioni di gara e disponendo di dar luogo ai successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, l’Azienda Sanitaria Roma 6 si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sui concorrenti cui l’Azienda Sanitaria Roma 6 ha deciso di aggiudicare l’Accordo Quadro. Prima dell’aggiudicazione, l’Azienda Sanitaria Roma 6, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede ai concorrenti cui ha deciso di aggiudicare l’Accordo Quadro di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica potrà avvenire attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Azienda Sanitaria Roma 6 prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. L’Azienda Sanitaria Roma 6, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Accordo Quadro. Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula dell’Accordo Quadro. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell’Accordo Quadro; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. L’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell’aggiudicazione. L’Accordo Quadro sarà stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. L’Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula dell’Accordo Quadro. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Azienda Sanitaria Roma 6 entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti in proporzione al relativo valore. L’Azienda Sanitaria Roma 6 comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L’importo verrà pubblicato altresì sul sito xxx.xxxxxxx0.xx, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Accordo Quadro. L’affidatario, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, deve depositare presso l’Azienda Sanitaria Roma 6 l’eventuale contratto di subappalto. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni, Appalto
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO ED EMISSIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA. All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del/i concorrente/i, come oltre dettagliato, chiudendo le operazioni di gara e disponendo di dar luogo ai successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, l’Azienda Sanitaria Roma 6 si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sui concorrenti cui l’Azienda Sanitaria Roma 6 ha deciso di aggiudicare l’Accordo Quadro. Prima dell’aggiudicazione, l’Azienda Sanitaria Roma 6, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede ai concorrenti al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’Accordo Quadro di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica potrà avvenire avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Azienda Sanitaria Roma 6 prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. L’Azienda L’ Azienda Sanitaria Roma 6, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Accordo Quadro. Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula dell’Accordo Quadro. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, comma 4-4- bis, e 89 e dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell’Accordo Quadro; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. L’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell’aggiudicazione. L’Accordo Quadro sarà stipulato nella forma della in modalità elettronica, mediante scrittura privata con firma digitaleprivata. L’Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula dell’Accordo Quadro. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Azienda Sanitaria Roma 6 entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti in proporzione al relativo valore. L’Azienda Sanitaria Roma 6 comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L’importo verrà pubblicato altresì sul sito xxx.xxxxxxx0.xx, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Accordo Quadro. L’affidatario, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, deve depositare presso l’Azienda Sanitaria Roma 6 l’eventuale il contratto di subappalto. , Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.
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Samples: Accordo Quadro
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO ED EMISSIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA. All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del/i concorrente/i, come oltre dettagliatodel concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e disponendo di dar luogo trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. adempimenti Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadrodel contratto, l’Azienda Sanitaria Roma 6 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del 5 Codice, sui concorrenti sull’offerente cui l’Azienda Sanitaria Roma 6 la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’Accordo Quadrol’appalto. Prima dell’aggiudicazione, l’Azienda Sanitaria Roma 6la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, 85 comma 5, 5 del Codice, richiede ai concorrenti al concorrente, cui ha deciso di aggiudicare l’Accordo Quadro l’appalto, di presentare presentare, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica potrà avvenire avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Azienda Sanitaria Roma 6 la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. c) e d) del Codice. L’Azienda Sanitaria Roma 6La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, 5 e 33, comma 1, 1 del Codice, aggiudica l’Accordo Quadro. Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula dell’Accordo Quadrol’appalto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché dopo la verifica all’incameramento della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offertagaranzia provvisoria. La stipulazione stazione appaltante procederà quindi allo scorrimento della graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. La stipula dell’Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88, 88 comma 4-bis, bis e 89 e dall’art. 92, 92 comma 3, 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell’Accordo Quadro; agli altri concorrenti concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell’Accordo Quadro anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. L’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9, 9 del Codice, non potrà essere stipulato stipulati prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario deve presentare presentare, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della relativa richiesta, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualecontrattuale massimo, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il La garanzia, intestata a favore della Regione Lazio e dell’Azienda contraente, si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula dell’Accordo Quadro e ai singoli Ordinativi di fornitura, derivanti dall’esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato invio/od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante o del Committente, ad integrare la mancata presentazione cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa rimborso o di revoca dell’aggiudicazionerisarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva. L’Accordo Quadro sarà stipulato nella stipulato, in modalità elettronica, in forma della scrittura privata con firma digitalepubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. L’Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per la stipula dell’Accordo Quadrol’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) ), sono a carico dell’aggiudicatario e saranno suddivise tra gli aggiudicatari in proporzione al valore massimo contrattuale; dovranno essere rimborsate all’Azienda Sanitaria Roma 6 alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Le In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti in proporzione al relativo valoreè pari a € 6.000,00. L’Azienda Sanitaria Roma 6 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario di ciascun lotto l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L’importo verrà pubblicato altresì sul sito xxx.xxxxxxx0.xx, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Accordo Quadro. L’affidatarioCon la stipula dell’Accordo Quadro l’aggiudicatario si obbliga ad accettare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attivitàdurante il periodo di validità dello stesso, deve depositare presso l’Azienda l’Ordinativo di fornitura per l’erogazione del servizio emesso dall’Azienda Sanitaria Roma 6 l’eventuale contratto contraente. Nel periodo di subappalto. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione validità dell’Accordo Quadro, i contratti continuativi l’Amministrazione Contraente, previa registrazione sul Sito, potrà emettere Ordinativi di cooperazioneFornitura, servizio sottoscritti da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema informatico e devono essere inviati e/o fornitura trasmessi dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema, secondo le modalità specificate nell’Allegato 6 – Schema di cui all’artAccordo Quadro. 105La registrazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere non implica una verifica da parte della Direzione Centrale Acquisti dei poteri di acquisto di ciascun Punto Ordinante; la Stazione Appaltante non risponde, comma 3quindi, lettdi Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti non autorizzati dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere di appartenenza. c-bisLa gestione dell’Ordinativo avverrà nelle modalità riportate nello schema di Accordo Quadro (Allegato 6) del Codicee comunque comunicate in sede di stipula dell’Accordo Quadro. La gestione degli ordini di fornitura, emessi in esecuzione degli Ordinativi, avverrà secondo le modalità che saranno comunicate a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto.
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Samples: Accordi Quadro Per La Fornitura Di Materiale Vario Da Laboratorio